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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.12.2018 52.2018.443

18. Dezember 2018·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,918 Wörter·~15 min·4

Zusammenfassung

Revoca di un permesso di domicilio per motivi di ordine pubblico

Volltext

Incarto n. 52.2018.443  

Lugano 18 dicembre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 26 settembre 2018 di

 RI 1   patrocinato da:   PA 1    

contro  

la risoluzione del 22 agosto 2018 (n. 3814) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del 19 aprile 2017 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di revoca di un permesso di domicilio;

ritenuto,                          in fatto

A.   Il cittadino colombiano RI 1 è entrato in Svizzera il 7 gennaio 2003 per vivere con la madre, venendo posto, dapprima, al beneficio di un permesso di dimora e, dal 9 aprile 2004, di domicilio.

B.   a. Durante il soggiorno in questo paese RI 1, rimasto senza attività dal 30 aprile 2008 a seguito della rescissione del contratto di tirocinio di montatore di riscaldamenti, ha beneficiato di prestazioni assistenziali dal marzo 2013, accumulato diversi debiti privati e interessato le autorità giudiziarie a più riprese.

b. Il 25 settembre 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni lo ha ammonito, con l'avvertenza che se avesse commesso un'ulteriore infrazione all'ordine pubblico o se la sua situazione debitoria si fosse aggravata, sarebbe stata presa in esame la possibilità di emettere nei suoi confronti una decisione di revoca del suo permesso di domicilio.

c. Il 7 aprile 2016 RI 1 è stato incarcerato e il 25 novembre 2016 la Corte delle assise criminali di Lugano lo ha condannato a una pena detentiva di 16 mesi e a una multa di fr. 600.- per i reati di ripetute lesioni semplici, reiterate vie di fatto, minaccia, infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121).

C.   Preso atto della condanna penale, il 21 febbraio 2017 l'autorità dipartimentale ha comunicato a RI 1 di volere rivalutare la continuazione del suo soggiorno in Svizzera e, dopo avergli dato la possibilità di esprimersi al riguardo, con decisione del 19 aprile 2017 ha revocato il permesso di domicilio per motivi di ordine pubblico, in ragione della situazione debitoria e del fatto di essere a carico dell'assistenza pubblica, intimandogli di lasciare il territorio elvetico al momento della scarcerazione.

D.   Con giudizio del 22 agosto 2018 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa interposta contro di essa da RI 1.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocargli il permesso di domicilio in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità e esigibile il suo rientro nel Paese d'origine.

E.   Contro la predetta pronunzia il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo con ricorso del 26 settembre 2018, assistito da una replica, chiedendone l'annullamento. In via subordinata egli postula di essere ammonito.

Il ricorrente contesta di rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico elvetico. Sottolinea che i reati determinanti per la condanna del 25 novembre 2016 sono stati commessi sotto l'influsso di alcol e cocaina in un contesto personale difficile, caratterizzato da una relazione sentimentale "patologica" con la vittima, anch'essa a sua volta condannata. RI 1 evidenzia di avere tenuto un comportamento corretto dopo la scarcerazione, avendo intrapreso un tirocinio che gli permetterebbe di migliorare la sua situazione finanziaria e di fare fronte ai debiti contratti. A mente del ricorrente il provvedimento querelato non rispetterebbe il principio di proporzionalità e il diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) in ragione del lungo e ininterrotto soggiorno in Svizzera, Paese in cui vivono la madre, il fratello e la sorella, mentre con la Colombia egli non intratterrebbe più contatti.

F.    All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

Considerato,                  in diritto

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.    Giusta l'art. 63 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) il permesso di domicilio può essere revocato se sono adempiute le condizioni di cui all'art. 62 lett. b LStr, cioè se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (lett. a), se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. b) oppure se dipende dall'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole (lett. c), ovvero per un importo superiore a fr. 80'000.- durante un periodo di 5 anni (STF 2C_1018/2016 del 22 maggio 2017 consid. 4.1). Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno (DTF 139 I 31 consid. 2.1, 137 II 297 consid. 3, 135 II 377 consid. 4.2). Una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici è per contro data, in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (art. 80 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007; OASA; RS 142.201). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA).

3.    3.1. Durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha avuto modo di interessare le nostre autorità penali e amministrative nei seguenti termini:

26.07.2010     DA del Ministero pubblico del Canton Ticino: pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (per complessivi fr. 2'700.-) - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni - e multa di fr. 500.-, per infrazione (01.05-02.06.2010) e contravvenzione alla LStup (01.12.2009-02.06.2010);

20.03.2013     DA 1074/2013 del Ministero pubblico del Canton Ticino: pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (per complessivi fr. 150.-) sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni - e multa di fr. 50.- per truffa (30.06.2012); non revoca del beneficio della condizionale concessa con il DA del 26.07.2010, ma ammonito formalmente;

19.08.2013     DA 3316/2013 del Ministero pubblico del Canton Ticino: pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (per complessivi fr. 900.-) - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni - pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al DA del 20.03.2013, per infrazione (01.03-20.03.2013) e contravvenzione alla LStup (01.01-20.03.2013);

12.05.2014     DA 2120/2014 del Ministero pubblico del Canton Ticino: multa di fr. 300.- per contravvenzione alla LStup (21.03.2013-16.04.2014);

30.06.2014     DA 2827/2014 del Ministero pubblico del Canton Ticino: multa di fr. 100.- per contravvenzione alla legge federale sul trasporto di viaggiatori del 20 marzo 2009 (LTV; RS 745.1) (13.02.2014);

25.09.2015     ammonimento dipartimentale a causa dei suoi precedenti penali e dei debiti privati;

25.11.2016     sentenza della Corte assise criminali di Lugano: condanna alla pena detentiva di

16 mesi e a una multa di fr. 600.-, per ripetute lesioni semplici (novembre 2015-12.12.2015 e 07.04.2016), reiterate vie di fatto (gennaio 2015-07.04.2016), minaccia (18.03 e 20.03.2016), infrazione (aprile 2015-07.04.2016) e contravvenzione alla LStup (agosto 2014-07.04.2016); revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di cui al DA del 19.08.2013.

3.2. Esaminando i fatti che hanno portato alla condanna del 25 novembre 2016 a 16 mesi di pena privativa della libertà, si rileva che durante un periodo di tempo compreso tra il gennaio 2015 e l'incarcerazione avvenuta il 7 aprile 2016 l'insorgente ha ripetutamente esercitato violenza e minacciato l'allora compagna. Oltre a ciò tra l'aprile 2015 e l'arresto - egli ha alienato a vari acquirenti un quantitativo di cocaina pari a 70 grammi, mentre a partire dall'agosto 2014 e fino all'arresto ne ha consumati 46 grammi. Certo al momento dei fatti RI 1 si trovava in stato di scemata imputabilità, ma dagli atti e in particolare dalla perizia giudiziaria redatta dal dott. med. __________ (citata nelle decisioni del Giudice dei provvedimenti coercitivi [GPC] del 15 marzo 2017 consid. 12 seg. e del 4 aprile 2017 consid. 12, agli atti) emerge un quadro poco rassicurante, caratterizzato da una dipendenza da consumo di alcol e cocaina e dal rischio di recidiva. Occorre altresì considerare che tali fatti non hanno rappresentato atti isolati, avendo il ricorrente iniziato il suo percorso delittuoso - seppure in un primo tempo caratterizzato da reati meno gravi poco dopo il raggiungimento della maggiore età, commettendo, tra l'altro, infrazioni in materia di sostanze stupefacenti. Giova al proposito ricordare che questi reati non vanno sottovalutati dal momento che toccano un settore particolarmente sensibile dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. La protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce quindi un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici, i quali devono pertanto attendersi provvedimenti di questo tipo (DTF 139 II 121 consid. 5.3; STF 2C_121/2014 del 17 luglio 2014 consid. 3.2; STA 52.2017.243 del 5 novembre 2018 consid. 3.2).

3.3. Ritenuto che è stato condannato a una pena privativa della libertà della durata di oltre un anno, il ricorrente adempie i requisiti per la revoca previsti all'art. 63 cpv. 1 lett. a LStr, motivo per cui non è necessario esaminare se il suo comportamento sia tale da legittimare un provvedimento di revoca del suo permesso di domicilio sulla base delle lett. b e c della medesima disposizione, come rettamente rilevato dal Governo.

4.    A questo punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della popolazione.

4.1. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStr). Nel caso in cui il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, un analogo esame della proporzionalità va svolto anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid. 4.3; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.). Sempre in base alla giurisprudenza, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera. Anche nei confronti di stranieri nati e che hanno sempre vissuto nel nostro Paese - circostanza che tuttavia non è realizzata nel caso in esame una simile misura non è esclusa e può essere adottata sia quando una persona si sia macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere violento, a sfondo sessuale o in relazione con il commercio di stupefacenti - sia quando il soggetto in discussione si è reso punibile a più riprese (per un riassunto della giurisprudenza al riguardo cfr. STF 2C_28/2012 del 18 luglio 2012 consid. 3, 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 3.3 e 2C_722/2010 del 3 maggio 2011 consid. 3.2, così come la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Dalia contro Francia del 19 febbraio 1998, Recueil CourEDH 1998-I pag.76 § 50 segg.). Pure in questo contesto, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta (STF 2C_323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 3.4 e 2C_432/2011 del 13 ottobre 2011 consid. 3.1).

4.2. RI 1 vive stabilmente nel nostro Paese dal 7 gennaio 2003, ovvero dall'età di quasi 12 anni. Pur tenendo conto che dal 19 aprile 2017, data dell'emanazione del provvedimento dipartimentale qui litigioso, la sua presenza sul territorio elvetico è solamente tollerata in attesa di un giudizio definitivo in merito al destino del permesso di domicilio, è innegabile che il suo soggiorno vada considerato di lunga durata. Ora se da una parte questa circostanza unitamente a quella che in Svizzera vivono la madre, il fratello, la sorella e la compagna oltre al fatto che gli anni passati in questo Paese sono importanti per la formazione e l'educazione di ogni individuo - ha un sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli elementi da valutare, dall'altra bisogna tenere conto che con i suoi comportamenti egli ha dimostrato la propria incapacità a conformarsi al nostro ordinamento giuridico, commettendo ripetutamente reati in materia di sostanze stupefacenti e contro l'integrità fisica altrui, nonostante i periodi di prova concessi dalle autorità penali, l'ammonimento del 20 marzo 2013 e quello dipartimentale del 25 settembre 2015. Durante il periodo di carcerazione il ricorrente ha mantenuto un comportamento sostanzialmente corretto, con l'eccezione di un episodio del 27 febbraio 2017, in cui egli ha "dato calci e pugni alla porta della cella e inveito con insulti all'indirizzo dell'agente di custodia" (cfr. decisione del GPC del 15 marzo 2017 consid. 13).

4.3. Sul piano dell'integrazione in Svizzera occorre inoltre osservare che nel periodo compreso tra il 30 aprile 2008 (data in cui ha avuto effetto lo scioglimento del contratto di tirocinio dell'interessato) e il 7 aprile 2016 (giorno dell'incarcerazione) l'insorgente non ha esercitato attività lucrative o seguito una formazione, ma ha accumulato importanti debiti privati. Dall'estratto dell'Ufficio di esecuzione del 4 settembre 2018 emerge che nei suoi confronti vi erano 13 attestati di carenza beni per un totale di fr. 27'370.45, mentre il totale delle esecuzioni pendenti ammontava a fr. 27'018.30. Inoltre a partire dal marzo 2013 al febbraio 2017 egli ha percepito il versamento di contributi assistenziali, cumulando un debito nei confronti dello Stato di fr. 36'503.55. Dagli atti si evince inoltre che prima dei fatti occorsi il 7 aprile 2016 e che hanno portato al suo arresto, RI 1 "viveva quasi esclusivamente di spaccio di cocaina" (cfr. decisione del GPC del 15 marzo 2017 consid. 12). Certo dalla scarcerazione avvenuta il 6 agosto 2017, sembra che la situazione personale dell'interessato sia migliorata, avendo egli iniziato un tirocinio per divenire "addetto del pneumatico CFP", essendosi allontanato dalla ex compagna (vittima dei reati di lesioni semplici, vie di fatto e minaccia da egli perpetrati), con cui vi era un rapporto conflittuale, avendo iniziato a rifonderle le spese legali sostenute per il processo sfociato nella sentenza del 25 novembre 2016 e astenendosi dal commettere nuovi atti delittuosi (ciò che comunque è lecito aspettarsi da qualsiasi cittadino). Cionondimeno quanto precede non muta la valutazione globale in merito alla mancata integrazione in Svizzera del ricorrente, del resto non vi sono prove che egli si stia effettivamente astenendo dal consumo di cocaina e di alcol, sostanze di cui egli risulta dipendente (cfr. ibid.), dato che non risulta che egli abbia seguito una terapia di disintossicazione.

4.4. Il suo rientro in Colombia, dove è nato e - da quando vive in Svizzera - è rientrato più volte per rendere visita ai parenti ivi residenti, non comprometterà il suo riadattamento, considerato come padroneggia la lingua del luogo, avendovi risieduto durante i primi (quasi) 12 anni di vita, e ne conosce gli usi e i costumi. La giovane età e l'educazione ricevuta in Svizzera potranno contribuire a facilitarne il reinserimento. Del resto eventuali difficoltà di adattamento che egli dovrà affrontare una volta giunto in Patria sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo un prolungato soggiorno all'estero.

4.5. In conclusione un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionata la decisione di revoca del permesso di domicilio adottato dall'autorità inferiore. Tanto che il provvedimento non impedirà al ricorrente di rendere visita ai suoi famigliari in Svizzera nell'ambito della normativa vigente in materia di turisti.

5.    Va poi osservato che RI 1 non può invocare la protezione dell'art. 8 CEDU che garantisce il rispetto della vita famigliare, ritenuto che è maggiorenne, celibe, senza prole e non risulta che si trovi in un rapporto di dipendenza verso la madre. Condizioni, queste, che devono essere necessariamente adempiute per poter applicare tale disposto convenzionale.

6.    In siffatte circostanze il Dipartimento non ha pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione censurata non precede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima dev'essere confermata. Un semplice ammonimento non può quindi trovare applicazione nella presente fattispecie.

7.    In esito alle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente in quanto soccombente, conformemente all'art. 47 LPAmm.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa e le spese di giustizia, per complessivi fr. 1'500.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     Il vicecancelliere

52.2018.443 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.12.2018 52.2018.443 — Swissrulings