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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.02.2019 52.2018.441

7. Februar 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,160 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Diniego del rinnovo di un permesso di dimora per motivi di studio

Volltext

Incarto n. 52.2018.441  

Lugano 7 febbraio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 26 settembre 2018 di

 RI 1   patrocinata da:   PA 1    

contro  

la risoluzione del 22 agosto 2018 (n. 3827) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del 4 ottobre 2017 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, in materia di rifiuto del rinnovo di un permesso di dimora per motivi di studio;

ritenuto,                          in fatto

A.   Il 7 luglio 2010 la cittadina russa RI 1 (1990) ha chiesto alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a Mosca, un visto d'entrata, con il conseguente rilascio di un permesso di dimora, allo scopo di frequentare il "Bachelor of Arts in Music Performance" presso il Conservatorio della Svizzera italiana (CSI). Sua madre avrebbe funto da garante. Tenuto conto di tali motivazioni, l'8 settembre 2010 è giunta in Svizzera e il 20 dicembre 2010 è stata posta al beneficio di un permesso di dimora annuale per motivi di studio, in seguito più volte rinnovato. L'interessata ha terminato la citata formazione nel 2014, in seguito - presso il medesimo ateneo - ha frequentato il "Master of Arts in Music Pedagogy", diplomandosi nel 2017.

B.   Il 29 agosto 2017 RI 1 ha chiesto la proroga del permesso, allegando - tra l'altro - un attestato della Facoltà di Teologia di Lugano, che confermava l'iscrizione dell'interessata al ciclo di studi triennale denominato "Bachelor of Theology FTL". Sollecitata dal Dipartimento a fornire ragguagli in merito a questo prolungamento, RI 1 ha affermato di volere intraprendere il nuovo percorso di studio al fine di aggiungere al proprio bagaglio culturale e alle conoscenze acquisite in ambito musicale presso il CSI anche competenze di tipo religioso.

C.   Il 4 ottobre 2017 la Sezione della popolazione le ha negato il rinnovo del permesso di dimora, fissando un termine al 3 dicembre 2017 per lasciare il territorio elvetico.

Dopo avere indicato che l'interessata non ha alcun diritto all'ottenimento di un tale genere di permesso, il Dipartimento ha rilevato che quest'ultimo era stato conseguito al fine di frequentare il CSI. Le Sezione delle popolazione ha altresì rammentato che RI 1 ha a più riprese firmato dichiarazioni in cui assicurava che al termine della formazione presso il citato ateneo avrebbe lasciato la Svizzera, mentre in un caso ha asserito che sarebbe rimpatriata indipendentemente dall'esito degli studi. L'Autorità dipartimentale ha inoltre precisato che l'autorizzazione postulata è rilasciata qualora non vi siano indizi che la richiesta è formulata esclusivamente al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri, ritenendo nella fattispecie non giustificata l'iscrizione ad un ulteriore percorso accademico presso la Facoltà di Teologia di Lugano. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 27, 64, 64d e 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; LStrI; RS 142.20), nonché 6 cpv. 2, 23 e 24 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

D.   Con giudizio del 22 agosto 2018 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1. Il Governo ha in sostanza ritenuto che vi fossero gli estremi per non rinnovare il permesso di dimora all'interessata in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, precisando inoltre come ella già dispone di una formazione accademica, ragione per cui la precedenza nell'ottenimento di tale autorizzazione andrebbe accordata a studenti desiderosi di acquisire un primo diploma universitario. L'Esecutivo cantonale ha infine osservato come nella fattispecie non vi sia una netta interconnessione tra gli studi già effettuati e quelli desiderati e che nulla indica che questi ultimi non possano essere svolti in Russia o in un altro Paese.

E.   Contro la predetta pronunzia governativa la soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e il rinnovo del permesso di dimora per motivi di studio. RI 1 postula inoltre che al ricorso sia riconosciuto l'effetto sospensivo.

La ricorrente sostiene che la mancata proroga del permesso di dimora costituisce un esercizio abusivo del potere di apprezzamento di cui gode l'Autorità preposta in materia di polizia degli stranieri e risulta inadeguata. A suo dire i contingenti stabiliti dalla Segreteria di Stato della migrazione per l'accoglimento di studenti stranieri diplomatisi in Svizzera non sarebbero esauriti e la formazione desiderata rappresenterebbe un'importante risorsa, trattandosi di un settore caratterizzato da una penuria di specialisti.

F.    All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Considerato,                  in diritto

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.    2.1. Giusta l'art. 27 cpv. 1 LStrI, lo straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o un perfezionamento professionale se: la direzione dell'istituto scolastico conferma che la formazione o la formazione continua può essere intrapresa (lett. a); vi è a disposizione un alloggio conforme ai suoi bisogni (lett. b); dispone dei mezzi finanziari necessari (lett. c); e possiede il livello di formazione e i requisiti personali necessari per seguire la formazione o la formazione continua previste (lett. d).

L'art. 23 cpv. 1 OASA dispone che l'esistenza dei mezzi finanziari necessari per una formazione o una formazione continua (art. 27 cpv. 1 lett. c LStrI) può in particolare essere comprovata mediante: una dichiarazione d'impegno nonché una prova di reddito o di patrimonio di una persona solvibile con domicilio in Svizzera; gli stranieri devono essere titolari di un permesso di dimora o di domicilio (lett. a); la conferma di una banca ammessa in Svizzera concernente l'esistenza di sufficienti valori patrimoniali del richiedente (lett. b); l'assicurazione vincolante di una congrua borsa di studio o di un congruo prestito per la formazione (lett. c). L'art. 23 cpv. 2 OASA prevede che le condizioni personali (art. 27 cpv. 1 lett. d LStrI) sono in particolare adempiute se non vi sono precedenti soggiorni e procedure di domanda oppure altre circostanze che lascino presagire che la prevista formazione o formazione continua serva esclusivamente a eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri. L'art. 23 cpv. 3 OASA soggiunge che i corsi di formazione o di formazione continua sono autorizzati di regola per una durata massima di otto anni. Sono possibili deroghe per corsi di formazione o di formazione continua mirati.

Le scuole che offrono corsi di formazione o di formazione continua per stranieri devono garantire una formazione o una formazione continua confacenti e il rispetto del programma d'insegnamento. Le competenti autorità possono limitare a scuole riconosciute l'ammissione in vista di una formazione o di una formazione continua (art. 24 cpv. 1 OASA). Inoltre, il programma d'insegnamento e la durata della formazione o della formazione continua devono essere stabiliti (art. 24 cpv. 2 OASA) e la direzione della scuola deve confermare che il candidato possiede la formazione e le conoscenze linguistiche necessarie per seguire la formazione o la formazione continua prevista (art. 24 cpv. 3 OASA).

Siccome il soggiorno a scopo di formazione o di perfezionamento ha carattere temporaneo, lo straniero deve offrire garanzie che lascerà la Svizzera una volta raggiunto l'obiettivo del soggiorno, ovvero al termine della formazione prestabilita (cfr. art. 5 cpv. 2 LStrI).

2.2. La normativa testé esposta non conferisce tuttavia un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora per motivi di studio. Nella presente fattispecie non esiste inoltre alcun trattato multilaterale o bilaterale tra la Svizzera e la Federazione Russa (o l'allora Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche), da cui potrebbe scaturire un diritto in tal senso in favore della ricorrente.

Ne discende dunque che le Autorità amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono nell'applicazione di questa disposizione di un ampio potere discrezionale, che sono tenute ad esercitare nel rispetto dei principi generali del diritto, tenendo conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché dell'integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStrI). Tale margine di apprezzamento può essere censurato - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando il suo esercizio integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere e viola il principio della proporzionalità (cfr. DTF 112 Ib 478).

3.    3.1. Come accennato in narrativa, RI 1 è entrata in Svizzera l'8 settembre 2010, ottenendo un permesso di dimora annuale per motivi di studio, in seguito più volte rinnovato fino al 31 agosto 2017, per frequentare - presso il CSI - dapprima il corso di "Bachelor of Arts in Music Performance", terminato nel 2014 e, in seguito, il "Master of Arts in Music Pedagogy", completato con l'ottenimento del relativo diploma nel 2017.

Il 29 agosto 2017 la ricorrente ha chiesto la proroga della sua autorizzazione di soggiorno, allegando un attestato della Facoltà di Teologia di Lugano, che confermava la sua iscrizione al ciclo di studi triennale (da concludere entro un termine massimo di 6 anni) denominato "Bachelor of Theology FTL", iniziato con l'anno scolastico 2017-2018. RI 1 ha altresì dichiarato di disporre dei mezzi finanziari necessari, di un alloggio conveniente e che avrebbe lasciato la Svizzera al termine degli studi. Invitata dal Dipartimento ad esprimersi, ha specificato che nel corso della precedente formazione presso il CSI aveva avuto la possibilità di svolgere attività legate alla musica sacra e che l'iscrizione a questo nuovo percorso accademico è motivato dalla volontà di approfondire i temi legati alla storia della musica, alla cultura in generale e alle tradizioni religiose.

3.2. Benché la ricorrente adempia le condizioni poste dall'art. 27 LStrI - che, è d'uopo ricordarlo, è di natura potestativa ("Kann-Vorschrift") -, bisogna considerare che l'Autorità dispone di un vasto margine di apprezzamento nel rilascio e nel rinnovo di permessi di studio. Ora, sebbene non si intenda contestare l'utilità che potrebbe rappresentare per l'interessata il corso che si prefigge di frequentare in Svizzera e si comprendono le sue legittime aspirazioni a volerlo seguire, si deve costatare che non vi sono ragioni specifiche e sufficienti nella fattispecie che siano di natura tale da giustificare il rinnovo del permesso sollecitato, tenuto pure conto della politica restrittiva in materia di ammissione in ambito di autorizzazioni per motivi di studio che le Autorità elvetiche perseguono. Giova altresì non perdere di vista il fatto che, secondo un'invalsa prassi, la priorità è data ai giovani studenti desiderosi di acquisire una prima formazione (cfr. tra le tante: STAF F-6400/2016 del 27 aprile 2018 consid. 5.3.3, F-4422/2016 del 7 marzo 2017 consid. 7.2 e le referenze citate; istruzioni e commenti del settore degli stranieri, emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione, stato al 1° luglio 2018, n. 5.2.1). Come testé rilevato, nel caso in esame RI 1 ha invece già portato a termine un percorso universitario completo presso il CSI, composto di un Bachelor e di un Master. Oltre a ciò occorre osservare come non è lontana dalla soglia di 30 anni, considerata in linea di principio come limite massimo d'età per i soggiorni di formazione (cfr. ibidem) e si trova in Svizzera dal 2010, ovvero da più di 8 anni (art. 23 cpv. 3 OASA). Come rettamente evidenziato dal Consiglio di Stato, va pure considerato che l'interessata non ha comprovato che il diploma desiderato non possa essere conseguito anche in Patria o in un altro Paese.

4.    Visto quanto precede, si deve pertanto concludere che la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'Autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza di un simile provvedimento. Esso non disattende nemmeno il principio della proporzionalità ritenuto pure che l'insorgente, oltre ad essere perfettamente cosciente della natura temporanea del suo soggiorno e ad avere garantito a più riprese la propria partenza dalla Svizzera, può senz'altro rientrare nel Paese d'origine, dove è nata e cresciuta.

5.    Il ricorso va dunque respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva di oggetto.

6.    La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     Il vicecancelliere

52.2018.441 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.02.2019 52.2018.441 — Swissrulings