Incarti n. 52.2018.299 52.2018.300
Lugano 12 novembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sui ricorsi del 14 giugno 2018 di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
a. b.
la risoluzione del 9 maggio 2018 (n. 2167) con cui il Consiglio di Stato, dichiarando irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso lo scritto del 25 ottobre 2017 del Municipio del Comune di L__________ che propone l'acquisto di uno scorporo del mapp. __________ di sua proprietà, la trasmette per incombenti al Tribunale di espropriazione; la risoluzione del 30 maggio 2018 (n. 2564) con cui il Consiglio di Stato, al quale la Presidente del Tribunale di espropriazione ha retrocesso gli atti con decisione del 17 maggio 2018 (n. 10.2018.5-1), dichiarando nuovamente irricevibile la citata impugnativa del 25 ottobre 2017, la trasmette per incombenti alla Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietaria del mapp. __________ di L__________. Tra il 1979 e il 1980 il Comune ha allargato la strada comunale (via __________; mapp. __________) posta a sud del citato mappale. I lavori, che avrebbero dovuto toccare solo marginalmente il fronte stradale del mapp. __________, alla fin fine l'hanno interessato su tutta la lunghezza. Ne è seguito un lungo scambio di corrispondenza tra l'interessata e il Municipio, che tuttavia non ha tuttora permesso di risolvere la questione.
B. a. Per quanto qui interessi, il 16 ottobre 2017 RI 1 ha sollecitato il Municipio perché rispondesse ad alcune domande poste con scritto del 20 maggio precedente, relative alla costruzione della strada e all'espropriazione dello scorporo del mapp. __________ utilizzato per allargarla.
b. Il 25 ottobre 2017 il Municipio si è dichiarato disposto ad acquistare lo scorporo del mapp. __________, quantificandolo in 38 mq, al prezzo di fr. 250.- al m2.
C. RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato chiedendo in via principale di accertare la nullità ex tunc della "decisione" municipale e in via eventuale di annullarla facendo "ordine al Comune di L__________ di conformarsi a quanto dispone la legge cantonale di espropriazione per quanto riguarda l'eventuale acquisizione di terreno" del fondo in parola. L'insorgente rimproverava al Comune di essersi arrogato la competenza per determinare l'estensione e l'indennità dell'espropriazione, in luogo di incoare una procedura formale di espropriazione, ciò che doveva essere obbligato a fare.
D. Il 9 maggio 2018 il Consiglio di Stato, ha dichiarato irricevibile il ricorso, siccome ha ritenuto che esso fosse di competenza del Tribunale di espropriazione, cui ha trasmesso gli atti.
E. Il 17 maggio 2018 la Presidente del Tribunale di espropriazione ha a sua volta retrocesso gli atti al Governo, spiegando:
che il Comune non aveva sino a quel momento avviato un procedimento di espropriazione formale;
che, vertendo la questione sull'acquisizione da parte del Comune di L__________ della superficie di un fondo, nemmeno la proprietaria poteva adire il Tribunale;
che il Tribunale di espropriazione non può né avviare d'ufficio la procedura né imporre al Comune di farlo;
che spettava semmai al Consiglio di Stato, in qualità di Autorità di vigilanza, ingiungere all'Ente locale di avviare la procedura di espropriazione formale.
F. Con risoluzione del 30 maggio 2018 il Consiglio di Stato, negando il carattere di decisione dello scritto del 25 aprile 2017 del Municipio, ha nuovamente dichiarato irricevibile il ricorso del 30 novembre 2017 di RI 1, trasmettendo in veste di Autorità di vigilanza gli atti alla Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni.
G. Con due separati ricorsi RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo avverso le due risoluzioni governative testé descritte chiedendo:
che sia annullata la risoluzione del 9 maggio 2018 e di ritornare gli atti al Consiglio di Stato perché si esprima nel merito, rispettivamente di accertare la nullità ex tunc della "decisione" del 25 ottobre 2017 del Municipio; la ricorrente sostiene di non aver chiesto al Consiglio di Stato di statuire in merito alla questione espropriativa, ma solo di accertare che il Comune non aveva alcuna competenza per fissare l'estensione dell'espropriazione e fissarne il prezzo;
che sia annullata la risoluzione del 30 maggio 2018; l'insorgente sostiene che il Consiglio di Stato non potesse deliberare nuovamente sul ricorso che già aveva evaso con la precedente decisione.
H. Il Consiglio di Stato chiede la conferma delle sue decisioni, mentre il Municipio si rimette al giudizio del Tribunale. Inoltre, il Tribunale di espropriazione ha confermato di ritenersi estraneo alla procedura, mentre la Sezione degli enti locali (SEL) si è limitata a spiegare di non essere mai stata coinvolta prima nella vertenza.
I. Con le repliche RI 1 ha confermato integralmente quanto sostenuto nei ricorsi. Nessuno a duplicato.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) e i ricorsi sono tempestivi (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). La legittimazione attiva di RI 1 in relazione al ricorso contro la decisione del 30 maggio 2018 è certa (art. 209 lett. b LOC e art. 65 LPAmm). Essa va tuttavia negata per quanto riguarda l'impugnativa inoltrata avverso la risoluzione del 9 maggio 2018, per difetto di interesse attuale. Infatti, questa decisione è di fatto stata sostituita da quella successiva del 30 maggio 2018. Il ricorso avverso la seconda risoluzione, ricevibile in ordine, può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Con la risoluzione del 30 maggio 2018 il Consiglio di Stato ha considerato che la proposta formulata dal Municipio di L__________ non costituisca una decisione impugnabile; essa sarebbe una semplice proposta d'acquisto, donde l'irricevibilità dell'impugnativa di prima istanza. La deduzione è corretta. Infatti, possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità d'imperio, in casi concreti e individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (art. 1 cpv. 1 e 2 LPAmm; RDAT II-1994 n. 8; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 200). Ora, limitandosi a sottoporre alla ricorrente una mera proposta di composizione bonale della vertenza, il Municipio non ha né accertato la superficie interessata dallo scorporo né stabilito d'ufficio il suo prezzo. Ha formulato unicamente una proposta, priva di effetti vincolanti per la ricorrente. A ragione il Governo ha quindi dichiarato irricevibile l'impugnativa per difetto di decisione. Nemmeno interpretare la nozione di decisione in maniera estensiva, com'è prassi delle autorità di ricorso cantonali in materia comunale, permette di sovvertire tale conclusione (cfr. sul concetto di decisione nell'ambito della LOC: RtiD I-2019 n. 3). Il ricorso, infondato, dev'essere respinto.
3. La ricorrente non contesta la determinazione del Consiglio di Stato di trasmettere gli atti alla SEL. A ragione. Nonostante l'infelice scelta di includere quest'atto interno all'amministrazione nel dispositivo della sentenza, esso non si configura comunque come una decisione impugnabile.
4. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), che a sua volta esclude l'assegnazione di ripetibili alla ricorrente (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso contro la risoluzione del 9 maggio 2018 è irricevibile.
2. Il ricorso contro la decisione del 30 maggio 2018 è respinto.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico. Alla stessa dev'essere retrocesso l'importo di fr. 1'200.- versato in eccesso. Non si assegnano ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere