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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.11.2018 52.2018.276

20. November 2018·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,592 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Sanzione disciplinare

Volltext

Incarto n. 52.2018.276  

Lugano 20 novembre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 30 maggio 2018 dell'

  RI 1    

contro  

la decisione del 26 aprile 2018 (n. 206) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 800.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   a. Il 10 febbraio 2018 __________ ha sporto una denuncia penale nei confronti delRI 1 per titolo di appropriazione indebita, rimproverandogli in sostanza di non averle mai restituito una chiavetta USB (contenente documenti riservati) che gli aveva consegnato in vista dell'assunzione di un mandato; e ciò nemmeno a saldo avvenuto della sua nota di onorario, cui inizialmente sarebbe stata condizionata la restituzione. Il 23 febbraio 2018, il Procuratore pubblico incaricato, pur ritenendo inadempiute le condizioni per l'apertura di un procedimento penale, ha segnalato d'ufficio la fattispecie alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione), ravvisando nel comportamento del legale, descritto dalla denunciante, possibili violazioni deontologiche.

b. Preso atto di tale segnalazione, il 22 febbraio 2018 la Commissione ha aperto nei confronti delRI 1 un procedimento disciplinare per presunta violazione degli art. 12 lett. a della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61) e 19 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100; obbligo di restituzione atti).

c. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito mosso contro di lui. In particolare, ha affermato di essere sempre stato disposto a restituire la documentazione in questione a patto che la signora __________ fissasse a tal scopo un appuntamento compatibile con la sua agenda, ciò che tuttavia non avrebbe mai fatto.

                                  B.   Tenuto conto dell'ulteriore scambio di allegati, con decisione del 26 aprile 2018 la Commissione ha condannato RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 800.-. La precedente istanza ha in particolare ritenuto che il denunciato, rifiutando la riconsegna della chiavetta USB alla sua legittima proprietaria, fosse incorso in una manifesta violazione dell'obbligo di restituzione degli atti. Ha tra l'altro osservato che egli avrebbe facilmente potuto adempiere al suo dovere mediante invio raccomandato o invitando l'interessata a ritirare quanto di sua spettanza presso il segretariato dello studio legale, senza bisogno di fissare un apposito appuntamento con lui, pretesa che non troverebbe alcuna giustificazione. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità dell'infrazione, della mancanza di segni di autocritica e dell'assenza di precedenti.

                                  C.   Avverso la predetta decisione, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. L'insorgente lamenta anzitutto che la Commissione abbia assimilato la richiesta di un semplice appuntamento ad un rifiuto di restituire la chiavetta in questione. Precisa di essere sempre stato disponibile alla riconsegna - che non sarebbe mai stata subordinata al pagamento della propria nota professionale - e ritiene che pretendere la fissazione di un appuntamento non sia soltanto un suo diritto ma anche una necessità che si giustificherebbe alla luce della sua legittima prassi di consegnare la documentazione solo dietro dettagliata ricevuta sottoscritta in sua presenza. Mette inoltre in dubbio l'opportunità di procedere alla restituzione di documenti soggetti a segreto professionale per raccomandata. Rileva infine che considerare il suo comportamento una violazione deontologica grave rasenta l'inverosimile, osservando come la sanzione inflittagli non sia solo ingiustificata ma anche sproporzionata.

                                  D.   In sede di risposta, la Commissione ha deplorato il tono di sfida usato dal ricorrente, rinunciando per il resto a formulare osservazioni e riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ad una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le prove sollecitate dal ricorrente non appaiono infatti idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia. I documenti agli atti permettono di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sugli estremi dell'infrazione, senza che si renda necessario procedere all'audizione testimoniale di __________ (verosimilmente la segretaria dello studio legale). Neppure occorre dar seguito alla richiesta dell'insorgente di essere personalmente interrogato, nella misura in cui egli ha già avuto modo di esercitare compiutamente il suo diritto di essere sentito per iscritto, mediante gli allegati di causa. Va infatti ricordato che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alle parti il diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano fare valere le loro ragioni per iscritto (DTF 134 I 140 consid. 5.3; cfr. fra le tante: STA 52.2011.436 del 3 novembre 2014).

                                   2.   2.1. La LLCA garantisce la libera circolazione degli avvocati e stabilisce i principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera (art. 1 LLCA). La normativa unifica e disciplina in modo esaustivo a livello federale taluni aspetti dell'esercizio dell'avvocatura, in particolare le regole professionali (art. 12-13) e le sanzioni disciplinari (art. 17; cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati in: FF 1999, pag. 4983 segg., in particolare pag. 4984 e 5007, n. 172.2).

                                         2.2. Giusta l'art. 12 lett. a LLCA, l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza. Secondo l'art. 400 cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), l'avvocato deve restituire al cliente tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. L'obbligo di restituzione concerne non solo quanto gli è stato trasmesso dal cliente, ma anche ciò che ha acquisito da terzi (cfr. DTF 122 IV 322 consid. 3c; Walter Fellmann, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 33 ad art. 12; François Bohnet/ Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1222 e 2842). Per dottrina e giurisprudenza la pretesa, di natura principalmente civile, rientra anche tra le regole professionali dell'avvocato, in quanto emanazione del dovere di diligenza ai sensi dell'art. 12 lett. a LLCA (cfr. Fellmann, op. cit., n. 33 ad art. 12 con rinvii; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1222 e 2842 e rimandi). L'obbligo di restituzione si estende a tutti quei documenti riferiti alle operazioni che possono interessare il mandante, come la corrispondenza, gli atti giudiziari, i contratti ecc., a eccezione di documenti puramente interni, quali note, studi preventivi, progetti e ogni altro materiale scientifico raccolto dal mandatario in vista dell'esecuzione del mandato (cfr. DTF 122 IV 322 consid. 3c; Fellmann, op. cit., n. 33 ad art. 12; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2845). Si riferisce anche ai documenti consegnati all'avvocato da un potenziale cliente di cui per finire non accetta il mandato (cfr. Bohnet/Maternet, op. cit., n. 1222). La restituzione degli atti deve avvenire entro un termine ragionevole, laddove 10 giorni dovrebbero di regola essere sufficienti (cfr. Fellmann, op. cit., n. 33 ad art. 12). L'avvocato non può infine far dipendere la restituzione degli atti dal pagamento di un onorario: egli non detiene infatti alcun diritto di ritenzione sui documenti del cliente (DTF 122 IV 322 consid. 3c; RtiD II-2017 n. 62 consid. 5.1; Fellmann, op. cit., n. 34 ad art. 12), né può far valere l'eccezione di inadempimento del contratto (art. 82 CO; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2867). Nello stesso senso anche l'art. 19 cpv. 2 LAvv ricorda che gli atti che sono affidati all'avvocato sono restituiti all'avente diritto alla prima richiesta, sia o meno coperto l'onorario.

                                   3.   3.1. Nella fattispecie, __________ - che il 2 febbraio 2018 si era rivolta al ricorrente per ottenere un secondo parere nell'ambito di un contenzioso di natura civile - aveva convenuto con lui che un formale mandato sarebbe stato concluso soltanto qualora la sua assicurazione di protezione giuridica avesse coperto i relativi costi. Nell'attesa di una conferma in questo senso e visti i tempi stretti per l'inoltro di un eventuale ricorso, già nel corso del loro primo incontro, gli ha consegnato una chiavetta USB contenente la documentazione afferente al suo caso. Essendole stata negata la suddetta copertura, il 5 febbraio successivo ha quindi comunicato all'insorgente, per il tramite della sua segretaria, di non voler ulteriormente far capo alla sua consulenza e ha quindi chiesto la restituzione della propria chiavetta USB. Stando alla versione della signora __________, a quel punto il ricorrente, sempre per il tramite della sua collaboratrice, avrebbe condizionato la restituzione al pagamento in contanti della sua nota d'onorario (pari a fr. 250.-). Pagamento cui ha proceduto il 19 febbraio 2018, dopo che, asseritamente a seguito di non poche insistenze, aveva ricevuto una regolare fattura (cfr. nota professionale dell'8 febbraio 2018 e ricevuta di versamento, agli atti; cfr. allegato alla denuncia del 10 febbraio 2018). Anche in seguito, recatasi allo studio, le sarebbe tuttavia stata negata la restituzione, in assenza di una richiesta d'appuntamento con l'avvocato. L'insorgente dal canto suo contesta questa versione, negando in particolare di aver mai subordinato la restituzione della suddetta chiavetta al pagamento delle sue prestazioni.

3.2. Ora, posto che il ricorrente non sarebbe in ogni caso stato legittimato a rifiutare la riconsegna fino a saldo avvenuto del suo onorario (ritenuto come l'avvocato non disponga di alcun diritto di ritenzione sugli atti consegnatigli dal mandante né possa prevalersi dell'eccezione di inadempimento del contratto; cfr. supra, consid. 2.2), in concreto a questo riguardo non occorre procedere ad un puntuale accertamento dei fatti, dal momento che è in ogni caso incontestato che __________ non è tuttora tornata in possesso della sua chiavetta USB (cfr. ricorso, pag. 3) e ciò benché la sua prima richiesta in tal senso risalga (almeno) al 9 febbraio 2018 (come risulta dal rapporto informativo agli atti della Polizia cantonale, cui la donna si è rivolta quel giorno). Rivendicazione cui l'insorgente si è sempre rifiutato di dar seguito. Ancora in questa sede egli pretende infatti che la signora dovesse fissare a tal fine un appuntamento, adducendo che la riconsegna di documenti richiede l'allestimento di una ricevuta di consegna redatta all'occorrenza con indicazione dei singoli documenti (…), incluso lo spulcio dell'incartamento e quindi un certo lavoro del sottoscritto che deve essere pianificato (…). In realtà, come correttamente rilevato dalla precedente istanza, l'esigenza di fissare un appuntamento non si giustifica in alcun modo. A prescindere dalla possibilità di procedere con un invio postale (come peraltro in passato esatto dalla giurisprudenza zurighese, cfr. Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2856) e pur considerando l'esigenza - legittima per l'avvocato - di far firmare una ricevuta al (potenziale) cliente alla riconsegna (cfr. anche Bohnet/ Martenet, op. cit., n. 2846 e 2856 e riferimenti all'art. 88 CO), non vi è alcuna valida ragione perché il cliente che desidera riavere la documentazione di sua pertinenza debba appositamente prendere un appuntamento con l'avvocato (verosimilmente a pagamento, come parrebbe essere stato confermato dalla segretaria del ricorrente, cfr. allegato alla denuncia del 10 febbraio 2018). A maggior ragione nella presente fattispecie, in cui l'interessata aveva consegnato al ricorrente solo una chiavetta USB, la cui restituzione costituiva un atto tanto banale da rendere del tutto superfluo un incontro con il legale, il quale avrebbe potuto facilmente lasciarla a sua disposizione presso il segretariato del proprio studio. Del resto, l'eventuale attività consistente nell'elencare i singoli documenti da restituire (in casu, come più volte ribadito, tutti contenuti nella citata chiavetta, non esistendo invero alcun incarto da "spulciare") non doveva necessariamente essere eseguita in presenza della signora. Ne discende che la conclusione cui è giunta la Commissione merita piena conferma. Rifiutandosi senza valide ragioni di riconsegnare, a prima richiesta ed entro un termine ragionevole, la documentazione di spettanza di __________, l'insorgente ha innegabilmente disatteso l'obbligo di restituzione - che come visto incombe all'avvocato prima ancora della conclusione del mandato (cfr. supra, consid. 2.2) -, incorrendo così in una violazione dell'art. 12 lett. a LLCA.

                                   4.   Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:

a.    l'avvertimento;

b.    l'ammonimento;

c.    la multa fino a fr. 20'000.-;

d.    la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e.    il divieto definitivo di esercitare.

                                         La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti e del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/ Ginevra 2011, ad art. 17, n. 23 segg.).

4.2. In concreto, la violazione commessa dal ricorrente dev'essere considerata di una certa gravità. Non giova poi all'insorgente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e di ravvedimento e di avere anzi utilizzato in questo contesto toni a dir poco sopra le righe, invero non appropriati alla sua funzione (come emerge dagli allegati di causa, ma anche da quanto già riportato nel rapporto informativo stilato il 14 febbraio 2018 dall'agente della Polizia cantonale, che lo aveva contattato per telefono al fine di tentare, invano, di trovare una soluzione amichevole). Inoltre, deplorevole è come a tutt'oggi egli non si sia adoperato per rendere la chiavetta all'interessata, apparentemente affranta dall'inspiegabile atteggiamento da lui assunto (cfr., ad esempio, reclamo 1° marzo 2008, agli atti). Depone per contro a suo favore l'assenza di precedenti disciplinari. Alla luce di tutto quanto precede, si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 800.- inflitta dalla precedente istanza per la violazione di cui si è detto. Avuto riguardo al margine di apprezzamento di cui gode la Commissione in questo ambito (cfr. supra, consid. 4.1), tale misura non appare ancora eccessiva. La sanzione così commisurata, situata nella fascia inferiore di quanto previsto dalla norma, risulta tutto sommato opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

                                   5.   5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

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