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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.02.2020 52.2018.246

26. Februar 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,879 Wörter·~24 min·5

Zusammenfassung

Progetto stradale cantonale che prevede correzioni stradali volte a permettere l'incrocio tra veicoli leggeri e migliorare la visibilità e la sicurezza dei pedoni

Volltext

Incarto n. 52.2018.246  

Lugano 26 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sul ricorso del 15 maggio 2018 di

 RI 1   patrocinata da:   PA 1    

contro  

la risoluzione del 10 aprile 2018 (n. 1600), con cui il Consiglio di Stato ha approvato il progetto stradale concernente la strada cantonale S414 __________, nel Comune di CO 1;

ritenuto,                          in fatto

A.   RI 1 è proprietaria dei mapp. 70__________ e 77__________ di __________, confinanti a monte con via R__________. Il mapp. 77__________ è inedificato, mentre sul mapp. 77__________ sorgono un edificio abitativo (sub. A) e un'autorimessa (sub. B).

B.   a. La Sezione amministrativa immobiliare del Dipartimento del territorio ha pubblicato dal 6 marzo al 4 aprile 2017 il progetto stradale e gli atti espropriativi per la correzione stradale in zona __________ nel Comune di __________ (FU 18/2017 del 3 marzo 2017, pag. 1830-1831). Il progetto prevede l'adeguamento del calibro stradale su una lunghezza di ca. 70 m di via R__________, che presenta attualmente una larghezza minima di ca. 3.80 m, per permettere l'incrocio tra veicoli leggeri e migliorare la visibilità e la sicurezza dei pedoni. I piani contemplano l'esproprio definitivo di 66 m2 e un'occupazione temporanea di 31 m2 del mapp. 77__________ e l'esproprio definitivo di 15 m2 e un'occupazione temporanea di 18 m2 del mapp. 77__________.

b. Entro il termine di pubblicazione RI 1 si è opposta al progetto, chiedendone in via principale l'annullamento e postulando, in via subordinata, l'applicazione di alternative maggiormente innovative dal profilo della tecnica della regolazione del traffico, basate su accertamenti più approfonditi, e in via ancor più subordinata di limitare l'allargamento stradale a 4 m, di predisporre lungo il confine con i suoi fondi la posa di strutture fonoassorbenti e di una barriera di sicurezza, di svolgere maggiori accertamenti impiegando tecniche moderne per la gestione del traffico e di indennizzare l'abbattimento degli alberi secolari e la perdita di valore della sua proprietà. Censurando anzitutto l'irritualità della procedura di pubblicazione, che avrebbe occultato le reali finalità del progetto (formazione di parcheggi ai bordi della strada), e una violazione del suo diritto di essere sentita per il fatto di non aver potuto consultare i piani originali, essa ha contestato l'interesse pubblico alla base della misura (basso volume del traffico di transito sulla tratta in questione, su cui peraltro non circolano autobus; velocità massima consentita di 50 km/h praticamente mai raggiunta; assenza di incidenti negli ultimi decenni; intervento contrario alla tendenza generale, consolidata anche nelle misure del Programma di agglomerato del Locarnese, di restringere le carreggiate; intervento in contrasto con il Piano di risanamento dell'aria), che avrebbe anzi provocato un aumento del traffico, della velocità di transito e quindi della pericolosità della tratta, dell'inquinamento fonico e atmosferico, del deflusso d'acqua verso la sua proprietà in caso di forti precipitazioni nonché un degrado paesaggistico, inclusa la perdita della vista panoramica, e ambientale. Inoltre il progetto, basato su accertamenti insufficienti (in particolare: assenza di rilievi e analisi sul traffico, assenza di esame sull'impatto ambientale, mancata verifica della possibilità di limitare preventivamente le emissioni alla fonte ai sensi della legislazione sull'ambiente) si sarebbe rivelato lesivo del principio della proporzionalità (in particolare: mancata valutazione di misure di gestione del traffico più attuali e meno invasive, fra cui una riduzione della velocità a 30 km/h; assenza di benefici per tutti gli utenti della strada, ciclisti inclusi; costi esorbitanti) e contrario al principio dell'uso parsimonioso del suolo. Ha infine sottolineato come l'allargamento della carreggiata pregiudichi gravemente la sicurezza dell'uscita dal suo garage al mapp. 77__________.

C.   Con risoluzione del 10 aprile 2018 (n. 1600) il Consiglio di Stato ha approvato il progetto stradale, respingendo l'opposizione. Premesso come le contestazioni di carattere espropriativo andassero proposte nella sede opportuna e attestata la correttezza dello svolgimento della procedura di pubblicazione, il Governo ha confermato l'interesse pubblico alla base dell'opera, evadendo puntualmente le censure sollevate dall'opponente.  

D.   La risoluzione del Consiglio di Stato è ora impugnata davanti al Tribunale cantonale amministrativo da RI 1, che ne chiede l'annullamento in quanto lesiva di svariate leggi interne e trattati internazionali ma in particolare dei diritti fondamentali e del divieto d'arbitrio (cfr. in particolare Motivo del ricorso, p.to II, 2, pag. 2). In particolare essa concentra le sue critiche sullo svolgimento della procedura di pubblicazione, muovendo innumerevoli rimproveri alle autorità coinvolte, che avrebbero messo in atto, come già in passato, un iter deliberatamente fuorviante al fine di occultare le loro reali intenzioni.

E.   a. Il Comune di CO 1 e il Consiglio di Stato postulano l'integrale reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

b. Con gli allegati di replica e di duplica le parti si riconfermano nelle rispettive allegazioni e domande.

Considerato,                  in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo così come la tempestività del ricorso discendono dall'art. 25 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 725.100). La legittimazione dell'insorgente, già opponente, è inoltre certa (art. 20 cpv. 1 e 2 Lstr). Gli aspetti di natura espropriativa come pure tutte le questioni relative a pregresse procedure che hanno visto coinvolta la ricorrente o che hanno avuto come oggetto la pianificazione di posteggi pubblici nel Comune di CO 1 o che interessano gli scambi di corrispondenza intervenuti fra l'insorgente e le autorità cantonali e comunali esulano invece da questa procedura.

1.2. Il ricorso, ricevibile in ordine, può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria, in applicazione dell'art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100). Neppure l'insorgente sollecita l'assunzione di prove particolari.

2.    2.1. Lo strumento per pianificare e realizzare le strade cantonali è il progetto stradale (art. 10 cpv. 1 Lstr). Questa disposizione, nell'attuale versione, è il frutto di un'importante revisione della Lstr, adottata il 12 aprile 2006, in vigore dal 1° gennaio 2007, che ha modificato la procedura di approvazione di questi impianti. Attraverso questa revisione è difatti stata abbandonata la procedura di approvazione dei progetti in due fasi (procedura completa di piano generale, seguita da una seconda procedura di progetto definitivo), che è stata sostituita da quella del solo progetto stradale. Questa soluzione, già scelta dalla Confederazione e da altri Cantoni, permette non solo di guadagnare tempo, ma anche di eliminare tutte quelle incertezze che sorgono in punto alla ripartizione dei contenuti tra le due fasi, soprattutto quando dev'essere svolto l'esame di impatto ambientale (cfr. il relativo messaggio dell'11 febbraio 2003 [n. 5361], in: RVGC, anno parlamentare 2005-2006, vol. 8, pag. 4135 segg., pag. 4157 seg.). La natura, ad un tempo pianificatoria e d'autorizzazione a costruire, del progetto stradale elimina inoltre ogni possibile discussione circa la conformità del progetto con la sua base pianificatoria. La duplice indole di questo strumento lo situa, gerarchicamente, al livello dei piani di utilizzazione cantonali (cfr. nello stesso senso il recente rapporto del 1° marzo 2011 [n. 6309 R] della Commissione speciale per la pianificazione del territorio sul messaggio del 9 dicembre 2009 concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale, in: RVGC, anno parlamentare 2011-2012, vol. 1, pag. 483 segg., 494). Ciò implica, per quanto concerne gli effetti, che le norme e i piani regolatori comunali in contrasto con il progetto stradale decadono con l'entrata in vigore di quest'ultimo (momento che, per questo strumento, coincide con la sua crescita in giudicato) rispettivamente che i Comuni sono tenuti ad uniformare allo stesso i piani già in vigore (cfr. art. 18 cpv. 3 e 49 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100; STA 52.2012.57 del 26 giugno 2012 consid. 2.1, 52.2008.273 del 3 febbraio 2009 consid. 4.2).

2.2. Il progetto stradale deve indicare, tra l'altro, il tracciato della strada, l'assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico, le opere previste, principali e accessorie, comprese quelle di protezione esterna, gli allacciamenti delle infrastrutture e, se del caso, gli accessi ai fondi (art. 10 cpv. 2 lett. a Lstr).

2.3. La citata revisione della Lstr ha integrato nell'iter di approvazione del progetto stradale la fase di pubblicazione degli atti, di notificazione delle pretese e di evasione delle contestazioni prevista dalla legge d'espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 710.100). Per questo motivo il progetto stradale dev'essere accompagnato, tra l'altro, da una relazione sull'opera, da un piano dal quale risultino la situazione dei fondi toccati dall'espropriazione e l'eventuale rettifica dei confini, da una tabella d'espropriazione nella quale siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno di essi i titolari dei diritti espropriati, la natura di tali diritti, la qualità degli immobili e la superficie oggetto dell'espropriazione, le offerte d'indennità (art. 17 cpv. 1 lett. a-d Lstr, corrispondenti all'art. 21 Lespr). Il progetto è approvato dal Consiglio di Stato, al quale spetta anche la competenza di evadere tutte le questioni preliminari proprie della procedura espropriativa, come le opposizioni alla pubblica utilità e le domande di modifica dei piani (art. 23 cpv. 1 Lstr), mentre al Tribunale d'espropriazione rimane unicamente il compito di concedere all'occorrenza l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati e di svolgere la procedura di stima, stabilendo le indennità espropriative sulla scorta delle pretese annunciate (art. 26 Lstr).

2.4. Davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contro la decisione di approvazione del progetto stradale, sono proponibili sia censure riguardanti l'atto pianificatorio in quanto tale, in particolare la conformità delle opere per rapporto alla pianificazione direttrice sovrastante, sia censure riferite alle prescrizioni del diritto edilizio o ambientale concretamente applicabili. Censure sulle quali questo Tribunale statuisce con pieno potere di cognizione (art. 25 Lstr; cfr. STA 52.2009.468-469 del 1° aprile 2010 consid. 2). In quest'ambito il potere d'esame del Tribunale è, quindi, completo e contempla anche il sindacato di opportunità. Questo pieno potere di cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato all'azione giudiziaria, va tuttavia esercitato con il dovuto riserbo e senso della misura, specie allorquando si tratta di dirimere questioni con forte valenza tecnica, dove le conoscenze degli specialisti costituiscono spesso un insostituibile elemento per la presa di decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo dovrà pertanto esaminare con attento spirito critico gli aspetti controversi della decisione impugnata, ma è solo se vi scoprirà vizi di una certa rilevanza, inconciliabili col precetto dell'adeguatezza che l'annullerà e lo rinvierà all'autorità di adozione o che procederà a una sua modificazione. Non basta dunque che risulti possibile una soluzione migliore, magari solo sotto certi aspetti, di quella contestata, per sostituirla a quest'ultima; la soluzione alternativa deve manifestare dei pregi realmente superiori, nel suo complesso, da convincere il Tribunale a preferirla a quella approvata dall'autorità amministrativa (STA 52.2008.422/427 del 31 maggio 2010 consid. 5).

3.   La ricorrente concentra le sue critiche sullo svolgimento della procedura di pubblicazione del progetto, che sarebbe incompleta e fuorviante poiché ometterebbe di menzionare le reali finalità dell'allargamento di via R__________, ossia la formazione di posteggi pubblici ai suoi lati. Rimprovera quindi alle varie autorità di aver messo in atto tattiche di occultamento illegali, volte fra l'altro ad espropriare abusivamente e a basso costo le proprietà private. Per questo motivo, nell'ambito della consultazione dei piani, le sarebbe stata negata la visione dei piani originali in formato standard né le sarebbero state trasmesse copie degli stessi. Le informazioni incomplete cui ha potuto far capo integrerebbero pertanto gli estremi di una violazione del suo diritto di essere sentita e l'agire delle autorità si porrebbe in contrasto con i più elementari principi dello stato di diritto e con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101). 

3.1. La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (cfr. DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii; RDAT II-2003 n. 53 consid. 5.2, I-2000 n. 42 consid. 2b, pure con rinvii). A livello cantonale, la facoltà di consultare gli atti in particolare è ancorata all'art. 32 LPAmm, secondo cui chi è parte in un procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti e di farsene inoltre rilasciare copia se ciò non comporta per l'autorità un aggravio eccessivo (cpv. 1). Tale diritto può essere limitato solo a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di un'istruttoria in corso (art. 33 cpv. 1 LPAmm). Giusta l'art. 33 cpv. 2 LPAmm poi, l'atto il cui esame è stato negato a una parte può essere adoperato contro di essa soltanto se l'autorità gliene ha comunicato oralmente o per iscritto il contenuto essenziale e le ha dato inoltre la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie.

3.2. Il diritto di consultare gli atti - alla stregua di quello di esaminare le prove assunte dall'autorità - rientra nel diritto di essere sentito poiché costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti, vero fulcro del diritto di essere uditi: in tale misura l'esame degli atti, rispetto al diritto di esprimersi, costituisce un prius che ne condiziona l'esercizio e partecipa inoltre alla cosiddetta natura formale del diritto di essere sentiti. In linea di principio, il diritto di consultare gli atti è soddisfatto quando l'interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserto di causa, esaminandoli presso la sede dell'autorità giudicante e prendendo, ove occorra, i necessari appunti (STA 52.2010.265 del 24 settembre 2010 consid. 2.2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2a e 3 ad art. 20 e rif.). La violazione del diritto di essere sentito comporta in linea di massima l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla prova di un interesse o dalle probabilità di esito favorevole. Resta riservata la possibilità di sanare il difetto in sede di impugnazione, qualora l'istanza di ricorso sia dotata di pieno potere di cognizione e l'interessato abbia potuto consultare gli atti (Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 20).

3.3. Nel caso concreto la procedura di pubblicazione del contestato progetto stradale è avvenuta in conformità dei disposti di cui agli art. 18 e 19 Lstr, incluso l'invio dell'avviso personale alla ricorrente. Il relativo incarto - composto da una relazione tecnica, da un piano di situazione 1:5000, da una planimetria 1:200, da un profilo longitudinale 1:200/500, da sezioni trasversali tipo 1:20, da sezioni trasversali 1:100, da un piano delle infrastrutture 1:250, da un piano relativo all'area di cantiere e alla conduzione del traffico 1:250/500/100, da un piano relativo all'allargamento e al risanamento del ponte che scorre sopra il riale al mapp. 77__________ 1:100/50/20, da un piano di espropriazione 1:500 e dalla documentazione fotografica -, rispetta poi pienamente i requisiti di cui agli art. 10 cpv. 2 e 17 Lstr. Nulla permette per contro di affermare che il progetto all'esame persegua finalità diverse da quelle dichiarate, ossia l'allargamento di via R__________, che sarebbero state occultate artatamente alla cittadinanza sia nell'avviso di pubblicazione, sia nell'elaborazione dei piani. A prescindere al fatto che l'insorgente basa le sue affermazioni su mere ipotesi e congetture, come verrà esposto nei seguenti considerandi l'incontestato interesse pubblico alla base del previsto allargamento stradale ne è la miglior prova.

3.4. Per quanto attiene alle modalità in base alle quali si è svolta la visione dei piani da parte dell'insorgente durante il periodo di pubblicazione, a pag. 3 della contestata decisione il Consiglio di Stato ha rilevato che:

Altrettanto certo è che l'opponente, per il tramite del suo rappresentante legale, ha potuto prendere visione dell'intera documentazione presso il Municipio (…). Ha, per contro, preteso di ottenere copie dei piani nello stesso formato degli originali, richiesta disattesa dal momento che la fotocopiatrice presente nella sede del Comune consente di trarre copie al massimo nel formato A3; sarebbe pertanto stata data la possibilità di trarre per ogni piano un'unica copia in formato ridotto, oppure di fotocopiare i piani pezzo per pezzo, senza alterazioni di scala (formato originale); in alternativa, sarebbe stato inoltre concesso all'opponente di fotografare gli atti. Pure disattesa è stata la pretesa dell'opponente di ottenere la consegna dei piani originali in pubblicazione, per poterli portare don sé e fotocopiare in un copycenter. (…)

Alla luce di queste circostanze, a giusta ragione il Governo ha ritenuto che il diritto di accesso agli atti dell'insorgente, che nel ricorso non si confronta minimante con le spiegazioni sopra riportate, non è stato minimante leso. Prova ne sia che quest'ultima è stata in grado di contestare i piani sotto innumerevoli profili, dimostrando di aver compreso, a prescindere dalle sue asserite occulte finalità, la portata e i contenuti del progetto, di cui peraltro ha prodotto delle copie davanti al Tribunale (cfr. ad esempio allegato 8a ff). Comunque sia, l'accesso ad ogni atto e le ampie possibilità di esprimersi di cui la ricorrente ha potuto beneficiare in questa sede avrebbero posto rimedio ad ogni eventuale violazione del suo diritto di essere sentita. Le censure in tal senso sollevate nel gravame come pure gli svariati rimproveri mossi alle varie autorità vanno pertanto respinte in quanto destituite di qualsiasi fondamento.

4.    Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost., solo se si fonda su una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).

4.1. In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594).

4.2. Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610).

5.    5.1. In concreto a pag. 1 e 2 della risoluzione impugnata il Governo ha descritto i contenuti del progetto, spiegando i motivi di interesse pubblico alla sua base: l'allargamento della carreggiata in zona __________ rientra nel concetto globale degli interventi di miglioria sulla strada cantonale S414 __________, che nella tratta __________ e __________ ha le caratteristiche di una strada di montagna, elaborato nel 2006 dal Cantone. Il sedime stradale interessato dal progetto presenta allo stato attuale una larghezza minima di ca. 3.80 m compreso il cordolo di calcestruzzo di 20 cm. Finalizzato a permettere l'incrocio fra due veicoli leggeri e migliorare la viabilità e la sicurezza, l'intervento di correzione stradale prevede l'allargamento della carreggiata verso valle su un tratto di ca. 70 m, al fine di eliminare la strettoia esistente, linearizzando il tracciato stradale. La larghezza minima che si vuole garantire in rettifilo è di 5.50 m mentre in curva l'allargamento raggiunge 6.10 m (cfr. anche relazione tecnica, pag. 4 e 5, allegata al progetto).

5.2. In merito all'inquadramento dell'opera e alla sua pubblica utilità, il Governo riassume a pag. 1 della sua decisione i motivi addotti nel Messaggio concernente lo stanziamento di un credito totale di CHF 3'700'000.- per le opere di sistemazione della strada cantonale S414 __________ nel Comune di CO 1 (CHF 3'500'000.-) e per lo studio di varianti alternative alla galleria di __________ (CHF 200'000.-) del 7 dicembre 2011 (n. 6584), che nell'"Introduzione", a pag. 1, spiega quanto segue:

Da anni si dibatte sul collegamento stradale Locarno-Brissago-confine italiano, attualmente strada principale A13. Il tratto stradale tra Ascona e Brissago è percorso giornalmente da ca. 9'400 veicoli (dati 2009, media tra il traffico giornaliero medio a Brissago di 7'700 veicoli e quello nella galleria di Ascona di ca. 11'000).

Buona parte della strada litoranea è soggetta alla caduta di elementi lapidei a causa di una concomitanza tra elevata acclività del versante e intensa fratturazione della roccia.

Ne sono testimonianza i diversi eventi, tre dei quali hanno provocato negli ultimi dieci anni la chiusura prolungata della strada, e le importanti opere di protezione e di risanamento eseguite dalla Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio a scopi di prevenzione.

L'ultimo evento si è verificato il 13 luglio 2011, con la caduta di alcuni blocchi in zona __________, fortunatamente senza feriti, ma con l'interruzione del traffico e relativi disagi (un giorno di interruzione totale, 21 giorni di traffico alternato regolato con semafori.

Illustrati poi i motivi per i quali la soluzione in galleria, oggetto di un progetto generale approvato nel 1998 ma mai realizzato, necessiti maggiori approfondimenti, il Messaggio sottolinea a pag. 2-3 la necessità di trovare una soluzione alternativa a corto termine:

Nel frattempo va comunque trovata una soluzione per poter disporre di una strada alternativa in caso di emergenza, precisando che le interruzioni del traffico sono possibili non solo a causa degli eventi naturali, ma anche in caso di incidenti di media e grande portata e/o che coinvolgono autoveicoli ingombranti.

Ad esempio, a seguito dell'evento del 13 luglio scorso, è risultata necessaria la chiusura temporanea della strada principale; il traffico leggero è stato deviato verso __________. Senza questa alternativa sarebbe stato impossibile gestire l'intenso traffico dei pendolari e turistico, inoltre il danno economico per la regione sarebbe stato enorme.

Il collegamento tra __________ e __________ ha comunque la caratteristica di una strada di montagna, sebbene la zona sia diventata molto frequentata sia dai numerosi residenti sia dai turisti, e i disagi nel comune di CO 1 sono stati molto importanti a causa della presenza lungo il percorso di una serie di punti dove l'incrocio tra due autoveicoli risulta essere difficoltoso.

Per risolvere la questione in tempi relativamente brevi, il Dipartimento del territorio, in accordo con la Commissione regionale dei trasporti del Locarnese e della Valle Maggia, ha definito quindi una via alternativa lungo la strada in oggetto e identificato diversi punti in cui è necessario intervenire con delle migliorie, onde garantire l'incrocio tra veicoli leggeri senza difficoltà. (…) L'obiettivo è quello di eliminare le ultime strettoie ancora esistenti e di permettere l'incrocio di due veicoli leggeri lungo tutto il percorso migliorando anche la visibilità e la sicurezza dei pedoni. (…)

Anche nell'ipotesi della futura costruzione della galleria, tale arteria potrà fungere da alternativa in occasione delle periodiche manutenzioni o eventuali problemi tecnici e/o incidenti nella galleria stessa. (…).

5.3. La ricorrente ribadisce nel ricorso alcune delle critiche avanzate in prima sede in merito all'assenza di interesse pubblico alla base del progetto, asserendo che il medesimo sarebbe inutile a fronte del traffico insignificante sulla tratta in questione, sui cui vige il limite di velocità di 50 km/h, e che si baserebbe su concezioni superate dal profilo tecnico, visto che il flusso di traffico potrebbe venire gestito facilmente tramite sensori e vista la tendenza generale in materia di pianificazione stradale di restringere le carreggiate nei centri urbani. Inoltre il suo impatto si porrebbe in contrasto con la legislazione relativa alla protezione dell'ambiente. La giustificazione secondo cui la S414 fungerebbe, in caso di emergenza, da percorso alternativo mancherebbe di credibilità, vista la possibilità di intervenire sul pericolo di caduta massi con misure risolutive direttamente sulla A13. Essa si limita dunque a riproporre davanti al Tribunale argomenti sollevati in precedenza senza confrontarsi minimamente con i pertinenti motivi addotti puntualmente dal Governo a pag. 5-7 della risoluzione impugnata in evasione alle sue critiche (in particolare: caratteristiche e funzione della S414 e conseguente necessità di adattamento in conformità alla norma VSS 640 201; conformità del progetto con il p.to B2, pag. 2 della linea guida cantonale Concezione dello spazio stradale all'interno delle località, gennaio 2017, secondo cui dove si pongono obiettivi di (…) miglioramento della sicurezza, la larghezza della carreggiata può essere ridotta a (…) 6 m per le strade con traffico medio-basso; posa di sensori inidonea a garantire la fluidità del traffico intenso nell'evenienza in cui la S414 venga impiegata quale alternativa alla A13; interventi risolutivi sulla A13 allo studio, che non escludono tuttavia la necessità di garantire la sicurezza della S414 in caso di interventi di manutenzione, di interventi straordinari o di incidenti sulla A13; irrilevanza dell'intervento, che non causa né un aumento del traffico giornaliero medio né un aumento della velocità di percorrenza, dal profilo delle sue ripercussioni foniche e atmosferiche). Venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 70 LPAmm), essa non spiega i motivi per i quali la decisione del Consiglio di Stato risulterebbe lesiva del diritto e il Tribunale non ne intravede. Già per questi motivi le sue critiche vanno respinte. Essa non rende inoltre minimamente verosimile che l'opera si ponga in contrasto con la legislazione in materia di protezione dell'ambiente.

5.4. La ricorrente invoca poi una violazione del principio della proporzionalità con riferimento al fatto che la posa di sensori rappresenterebbe una misura meno incisiva poiché eviterebbe di eseguire l'allargamento stradale con conseguente risparmio anche in termini di indennità ai privati per l'ente pubblico. La critica già proposta sotto il profilo dell'assenza di interesse pubblico (asserita concezione superata dal profilo tecnico del progetto stradale) va disattesa per i medesimi motivi esposti al considerando che precede.  

5.5. Secondo la ricorrente il Governo avrebbe poi tutelato un progetto basato su accertamenti carenti, in quanto allestito senza svolgere i necessari provvedimenti preparatori quali l'analisi del traffico, del tratto stradale, della sicurezza tecnica dell'opera e la verifica della compatibilità ambientale. La censura non merita ulteriore approfondimento già solo per il fatto che il progetto non contempla la progettazione di una nuova opera stradale, bensì la semplice correzione di una tratta esistente, limitata a circa 70 m, che non influisce sulla funzione e sulle modalità di percorrenza di via R__________. L'analisi tecnica effettuata, riassunta a pag. 4-5 della Relazione tecnica, risulta pertanto adeguata all'entità dell'intervento.

6.   Per quanto attiene alle proprietà della ricorrente, il progetto prevede di allargare il campo stradale lungo tutto il confine nord-ovest del mapp. 77__________, per ottenere un calibro in curva da 5.50 m a ca. 6 m, con un'espropriazione definitiva di 66 m2, mentre al mapp. 77__________ l'allargamento avviene su una piccola porzione a confine, comportante un esproprio definitivo di 15 m2, per ottenere un calibro da 5.50 m a 6.10. Ciò comporta l'arretramento della rampa d'accesso al sub. B, che invade attualmente parte del sedime cantonale, entro i limiti del confine catastale nonché la rimozione di alcuni alberi presenti sulle proprietà dell'insorgente.

6.1. La ricorrente contesta anzitutto la separazione dell'accesso del confine diretto delle particelle num. 77__________ e 77__________ alla careggiata mediante esproprio, ampliamento della strada e successiva realizzazione di parcheggi (…). Per ogni proprietario dei lotti di terreno è chiaro che è di fondamentale importanza un accesso del confine diretto ad una strada pubblica percorsa da traffico diretto senza spazi intermedi destinati ad altri usi. La critica cade nel vuoto già solo per il fatto che, come visto in precedenza, la realizzazione del progetto stradale non è finalizzata a creare posteggi ai lati di via R__________. A ogni modo, come emerge chiaramente dalla relazione tecnica e dai piani, il progetto in esame non prevede alcuna espropriazione al mapp. 77__________ lungo la tratta che interessa la rampa d'accesso (cfr. peraltro anche le viste su www.google.ch/maps, cfr. al riguardo STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5) ma si limita a recuperare la porzione della rampa che invade la proprietà cantonale al fine di ottenere in quel punto un calibro di 4.95 m.

6.2. Infine, secondo l'insorgente, il progetto comporterebbe effetti devastanti per la sua proprietà soprattutto con riferimento all'abbattimento di alberi e cespugli secolari, piantati appositamente per garantire la tutela dalle emissioni, della visibilità, delle emissioni acustiche e della sicurezza. Mediante tali affermazioni la ricorrente non rende tuttavia verosimile che l'opera si ponga in contrasto con norme di diritto pubblico che ostano all'approvazione del progetto, rispettivamente si limita a sollevare contestazioni generiche che non sono atte a sovvertire le esaurienti motivazioni addotte nella decisione impugnata (in particolare: vegetazione non tutelata dal profilo pianificatorio; inidoneità della medesima a fungere da protezione, visto che l'abitazione al mapp. 77__________ è situata a valle di via R__________ a un dislivello di 10 m dalla stessa [cfr. opposizione, pag. 31]; irrilevanza del progetto dal profilo delle ripercussioni foniche, che anzi verranno ridotte dalla posa di pavimentazione fonoassorbente; motivi legati alla sicurezza stradale, posto che attualmente le piante da estirpare limitano la visuale agli automobilisti soprattutto sul tratto in curva). Anche queste critiche non meritano pertanto ascolto.

7.   7.1. Per tutti questi motivi il ricorso è respinto.

7.2. Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera

52.2018.246 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.02.2020 52.2018.246 — Swissrulings