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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.09.2018 52.2018.206

3. September 2018·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,786 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Decisione governativa di rinvio degli atti per completamento della domanda di costruzione concernente la posa di un portone in legno

Volltext

Incarto n. 52.2018.206  

Lugano 3 settembre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Mariano Morgani

statuendo sul ricorso del 26 aprile 2018 di

 RI 1   patrocinato da:   PA 1    

contro  

la decisione del 7 marzo 2018 (n. 1039) del Consiglio di Stato che accoglie ai sensi dei considerandi l'impugnativa presentata da CO 1 avverso la decisione del 25 settembre 2017 con cui il municipio di Faido ha negato al ricorrente la licenza edilizia per la posa di un portone in legno a due ante ai mapp. __________ e __________ di quel comune, sezione di Cavagnago;

ritenuto,                          in fatto

che RI 1, qui ricorrente, è proprietario dei mapp. __________ e __________ di Faido, sezione di Cavagnago, attribuiti dal vigente piano regolatore alla zona del nucleo tradizionale (NV); a cavallo dei due fondi, tra loro confinanti, sorge un rustico seminterrato nel pendio, che il piano delle zone assegna alla categoria degli "edifici con caratteristiche tipologiche tradizionali predominanti";

che, il 20 luglio 2009, la Gerente __________, che all'epoca amministrava il Comune di Cavagnago, ha autorizzato RI 1 ad effettuare alcuni lavori interni (sistemazione dei muri di sostegno interni al piano cantina, rifacimento della soletta);

che, constatato che al piano cantina (recte: piano terreno seminterrato) era stata posata senza permesso una porta basculante da garage al posto delle due aperture a battente in legno originali, il 7 novembre 2016 il Municipio di Faido, Comune nel quale Cavagnago era nel frattempo confluito per aggregazione, ha sollecitato RI 1 a presentare una "notifica lavori di costruzione a posteriori";

che la notifica inoltrata da quest'ultimo, pubblicata dal 2 al 16 dicembre 2016, ha raccolto l'opposizione di CO 1, proprietaria di un fondo vicino (part. __________), e dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), il quale ha considerato che la sostituzione delle due aperture a battente in legno originali con un unico grande portone da garage basculante si ponesse "in contrasto sia con le tipologie costruttive del nucleo che con le caratteristiche architettoniche e la composizione del fronte dell'edificio tradizionale esistente";

che, preso atto dell'avviso dipartimentale negativo e richiamati il principio dell'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio sancito dalla legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) nonché dell'art. 27 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), che disciplina la zona NV, in data 30 gennaio 2017 l'Esecutivo comunale ha negato il permesso richiesto;

che, sollecitato dal Municipio a presentare, sotto forma di notifica di costruzione, un "progetto di rimedio volto a ripristinare la situazione dei fondi conforme al diritto", il 15 giugno 2017 RI 1 ha chiesto il permesso di sostituire la porta basculante con una nuova in legno a doppio battente, allegando alla notifica un estratto della mappa catastale (con indicato il luogo dell'intervento), la fotografia di una porta tipologicamente simile a quella da installare, nonché i preavvisi favorevoli dell'Ufficio tecnico comunale e - via mail - di un funzionario dell'UNP;

che anche questa notifica, pubblicata dal 20 giugno al 4 luglio 2017, ha suscitato l'opposizione di CO 1, la quale ha censurato la carenza della documentazione presentata, priva in particolare di un piano che riporti la situazione originale antecedente l'intervento non autorizzato, il mancato rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 27 NAPR e il cambiamento di destinazione intervenuto in connessione con la formazione della nuova apertura;

che l'UNP ha invece preavvisato favorevolmente la prospettata sostituzione, ritenendo che "la nuova porta a battenti in legno e metallo si inserisca correttamente nel disegno del fronte dell'edificio, rispettando nel contempo le tipologie costruttive del nucleo";

che, preso atto del parere favore dell'UNP, in data 25 settembre 2017 l'Esecutivo comunale ha rilasciato il permesso richiesto, precisando, come condizione di licenza, che "resta escluso, per il locale a piano terreno dell'edificio, l'utilizzo abituale quale autorimessa";

che, pur riconoscendo "lo scarso livello della documentazione grafica presentata", il Municipio ha ritenuto che fosse comunque data la "possibilità di una corretta comprensione", trattandosi di valutare un intervento già eseguito e quindi visibile in loco e disponendo di fotografie, anche relative alla situazione originaria; circa la proposta progettuale, ha dato atto che "interventi di questo tipo (…) siano effettivamente poco qualificanti", ma ha reputato decisivo il parere favorevole dell'UNP, autorità competente per giudicare gli interventi all'interno dei nuclei; infine, in merito al preteso cambiamento di destinazione (formazione di un'autorimessa), ne ha contestato la sussistenza nei termini indicati dall'opponente, ritenendo per il resto sufficiente subordinare la licenza alla citata condizione;

che, adito dalla vicina opponente, con giudizio 7 marzo 2018 il Consiglio di Stato ne ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento municipale e rinviando gli atti all'Esecutivo comunale "affinché richiesta la completazione della domanda mediante la presentazione dei piani e delle informazioni mancanti, raccolto un nuovo avviso cantonale e sentita l'opponente - si pronunci nuovamente nel merito della domanda di costruzione, avendo cura in particolare di esaminare gli aspetti di sua competenza";

che, premesso che oggetto del giudizio era unicamente la formazione di un portone in legno a due ante al posto di due aperture a battente in legno, il Governo ha ritenuto che la domanda fosse carente in quanto "sprovvista del benché minimo piano dal quale si possa dedurre compiutamente l'entità dell'intervento"; inoltre, il Municipio avrebbe omesso "di valutare il progetto in applicazione del diritto autonomo comunale, con particolare riferimento all'art. 27 cifra 2.1", non essendo sufficiente da questo profilo il rinvio al parere dell'UNP, fondato sull'art. 104 cpv. 2 LST;

che, contro il predetto giudizio governativo, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di annullarlo e di ripristinare la licenza edilizia;

che, essenzialmente, il ricorrente ritiene che il Governo avrebbe violato il principio di proporzionalità, poiché l'intervento sarebbe semplice e di facile comprensione; nelle circostanze concrete, pretendere ulteriori approfondimenti sarebbe insensato;

che all'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione perviene CO 1, qui resistente, con argomentazioni che, in quanto necessario, verranno riprese in appresso; il Municipio di Faido, condividendo le tesi ricorsuali, postula la conferma della licenza edilizia; dal canto suo, l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si riconferma nei suoi precedenti scritti;

che in replica e duplica le parti si riconfermano nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100); certa è la legittimazione attiva del ricorrente, già istante in licenza [art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100)]; resta tuttavia da verificare se la decisione censurata sia impugnabile in quanto tale;

che il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

                                         che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la decisione che rinvia la causa per nuova decisione all'istanza inferiore è in linea di principio una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; DTF 134 II 124 consid. 1.3; 135 V 141 consid. 1.1; 133 V 477 consid. 4.1.3); ciò vale anche quando il giudizio impugnato statuisce su una questione di fondo parziale (DTF 134 II 124 consid. 1.3 con rinvii; 133 V 477 consid. 4.2); resta riservato il caso in cui all'istanza inferiore a cui vengono retrocessi gli atti non resta più alcun margine decisionale, dovendosi limitare ad eseguire quanto disposto dall'autorità superiore (DTF 138 I 143 consid. 1.2; 135 V 141 consid. 1.1; 134 II 124 consid. 1.3);

che, nell'interesse di una congruente interpretazione del diritto processuale federale e cantonale, occorre riferirsi a questa giurisprudenza anche per le decisioni simili rette dalla LPAmm, la quale prevede un ordinamento analogo alla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021; Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, in: RVGC 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., pag 1985 ad 2.2.);

che nella misura in cui il giudizio impugnato non pone fine al procedimento, ma rinvia gli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione senza dare istruzioni vincolanti, esso rappresenta unicamente una tappa verso l'emanazione del giudizio finale e configura quindi una decisione incidentale;

che, a tenore dell'art. 66 cpv. 2 LPAmm, le decisioni pregiudiziali o incidentali possono essere impugnate soltanto se:

a)  possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile, o

b)  l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa;

che, nel caso concreto, la decisione non fonda alcun pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm, determinando tutt'al più un semplice prolungamento della procedura; neppure l'insorgente, che non si confronta con le particolari esigenze poste all'impugnazione delle decisioni incidentali, pretende il contrario;

che questo Tribunale non può neppure rendere una decisione finale sull'oggetto della lite ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm, poiché, come giustamente ritenuto dall'Esecutivo cantonale, gli estremi dell'intervento (che non concerne soltanto la sostituzione dell'apertura al piano terreno, ma anche la modifica parziale della facciata in corrispondenza della stessa e del terreno antistante) non sono noti in modo sufficientemente preciso (manca una descrizione, sotto forma di piano, disegno e/o fotografia sia della situazione originale - che non coincide con quella attuale, frutto di una trasformazione abusiva - sia del portone che si intende concretamente posare al posto delle due aperture a battente in legno originali, asseritamente eliminate in quanto in pessime condizioni) e spetta inoltre al Municipio pronunciarsi in prima battuta, a prescindere dall'avviso dell'UNP fondato sulla LST (cfr., sul margine di apprezzamento dell'autorità cantonale in presenta di clausole estetiche comunali, RtiD II-2014 n. 13 consid. 4.2), sulla conformità dell'intervento con le particolari norme comunali (cfr. art. 27 NAPR) che prescrivono determinati canoni estetici al fine di assicurare un corretto inserimento delle costruzioni nel contesto edilizio tradizionale;

che, in difetto dei presupposti prescritti dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm, la decisione contestata non è dunque impugnabile ed il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

che, dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm); non si assegnano ripetibili alla resistente, non patrocinata (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente, al quale va restituita la somma di fr. 600.- anticipata in eccesso. Non si assegnano ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     Il vicecancelliere

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