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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.05.2019 52.2018.13

24. Mai 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,233 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Attinenza comunale

Volltext

Incarto n. 52.2018.13  

Lugano 24 maggio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

statuendo sul ricorso del 5 gennaio 2018 di

 RI 1   patrocinato da  PA 1    

contro  

la risoluzione del 15 novembre 2017 (n. 5114) del Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione del 26 aprile 2017 del Consiglio comunale di __________ in materia di concessione dell'attinenza comunale;

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   a. Il 19 agosto 2015 il cittadino tedesco RI 1 (1970), titolare di un permesso di domicilio e residente a __________ dal 1° novembre 2006 al 30 novembre 2010 e ininterrottamente dal 9 settembre 2011, ha depositato presso la locale cancelleria comunale una domanda, secondo la procedura ordinaria, volta ad ottenere la cittadinanza svizzera, quella cantonale e l'attinenza comunale per stranieri, per sé e in favore dei figli __________ __________ (__________ 2006) e __________ (__________ 2009), allegando la documentazione richiesta.

RI 1 è professore ordinario presso la Facoltà di scienze economiche e direttore del Master __________ dell'Università della Svizzera italiana (USI).

La moglie connazionale __________ (1977), con la quale ha avuto __________ e __________, risiede in Germania.

b. Il 25 ottobre 2016 l'Ufficio controllo abitanti (UCA) di __________ ha convocato RI 1 allo scopo di regolare la residenza dei figli in quanto questi ultimi non vivevano a quel momento nel Comune, ritenendo pertanto che non potessero essere compresi nella domanda di cittadinanza. Con scritto del 4 novembre 2016 RI 1 ha tuttavia ribadito che la sua procedura di naturalizzazione doveva includere anche i figli, con i quali viveva dal 2012/2013 e sui quali aveva l'autorità parentale, poiché il centro dei loro interessi si trovava sempre nel nostro Cantone, sebbene dal settembre 2015 soggiornassero temporaneamente in Germania presso la madre per motivi medici e scolastici.

c. Il 14 febbraio 2017 l'Ufficio della migrazione ha comunicato all'UCA che __________ e __________ risultavano partiti per l'estero a decorrere dal 30 settembre 2015.

Il giorno successivo, l'UCA ha quindi informato RI 1 di avere registrato la partenza dei figli dal Comune, di modo che non potevano essere inclusi nella domanda di cittadinanza.

d. Esperite le formalità del caso volte a determinare il grado di idoneità dell'istante, il 21 marzo 2017 il Municipio di CO 1 ha licenziato il messaggio n. 2384 proponendo la concessione dell'attinenza a RI 1, successivamente demandato per esame alla Commissione delle petizioni, che il 4 aprile 2017 ha preavvisato favorevolmente la proposta municipale.

Nel frattempo, il 23 marzo 2017, il Municipio ha comunicato a RI 1 che la sua pratica di attinenza comunale proseguiva il suo corso e che sarebbe stata decisa dal Legislativo già in occasione della seduta prevista nel corso del mese di aprile 2017.

e. Il 24 aprile 2017, alla presenza di 27 membri su 30, il Consiglio comunale di __________ ha approvato all'unanimità il messaggio municipale n. 2384 relativo all'attinenza comunale di RI 1. La risoluzione è stata pubblicata all'albo comunale il 26 aprile 2017.

Il 19 giugno 2017 il Municipio di CO 1 ha comunicato a RI 1 che il 24 aprile 2017 il Consiglio comunale gli aveva concesso l'attinenza comunale con 27 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto.

                                  B.   Con giudizio del 15 novembre 2017 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, siccome tardiva, l'impugnativa interposta da RI 1 il 21 agosto 2017 contro la decisione del 24 aprile 2017 del Consiglio comunale di __________ e lo scritto del 19 giugno 2017 del suo Municipio.

                                  C.   Contro il predetto giudicato governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga riformata affinché nella decisione del Consiglio comunale di concessione della sua attinenza comunale vengano inclusi anche i figli __________ e __________.

Il ricorrente afferma di essere stato informato tardivamente della decisione del Legislativo comunale, giunta soltanto con la comunicazione del Municipio del 19 giugno 2017. Ritiene pertanto che quest'ultima vada considerata quale decisione impugnabile e il suo ricorso al Consiglio di Stato dichiarato tempestivo.

Rileva poi che i suoi figli sono stati inspiegabilmente esclusi dalla pratica. Secondo l'insorgente, non essendo stati menzionati né nella pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale del 26 aprile 2017 né nella comunicazione del Municipio del 19 giugno 2017, le Autorità comunali non si sarebbero ancora pronunciate sulla domanda che li concerne, di modo che il termine di ricorso non avrebbe ancora iniziato a decorrere. Nel caso in cui si volesse ritenere invece che queste ultime abbiano implicitamente negato l'attinenza comunale ai suoi figli senza menzionarli, esse avrebbero contravvenuto al loro obbligo di motivazione.

In seguito ritiene che __________ e __________, benché soggiornino attualmente in Germania con la madre per ragioni scolastiche e mediche, adempino tutte le condizioni per la concessione dell'attinenza comunale in quanto il centro dei loro interessi si colloca sempre a __________.

                                  D.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono il Consiglio di Stato come pure il Municipio di CO 1 e il Presidente del Consiglio comunale, questi ultimi con argomenti di cui si dirà, se necessario, nell'ambito dei considerandi di diritto.

                                  E.   In sede di replica il ricorrente ribadisce e amplia i propri argomenti, nella duplica le Autorità comunali si sono rimesse al giudizio del Tribunale, mentre l'Esecutivo cantonale è rimasto silente.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sulla presente causa discende dagli art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) e 41a cpv. 2 della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit; RL 141.100). La legittimazione del ricorrente è data dagli art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e 209 lett. b LOC. Il gravame, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm, è pertanto ricevibile in ordine. Ritenuto che riguarda unicamente aspetti di natura giuridica, esso può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

                                   2.   2.1. Come accennato in narrativa, il 24 aprile 2017 il Consiglio comunale di __________ ha concesso l'attinenza comunale a RI 1 dopo avere approvato il relativo messaggio municipale, con 27 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto.

Il 15 novembre 2017 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, in quanto tardiva, l'impugnativa inoltrata dall'interessato il 21 agosto 2017. L'Esecutivo cantonale ha indicato che la risoluzione del Legislativo comunale era stata pubblicata all'albo comunale il 26 aprile 2017, munita dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, conformemente all'art. 74 cpv. 1 LOC (doc. C), di modo che il termine di 30 giorni per impugnarla al Consiglio di Stato (art. 68 cpv. 1 LPAmm giusta il rinvio di cui all'art. 213 cpv. 3 LOC) aveva iniziato a decorrere il giorno successivo (art. 13 cpv. 1 LPAmm) ed era giunto quindi a scadenza il 26 maggio 2017.

2.2.   2.2.1. Sapere se il gravame inoltrato dinnanzi al Consiglio di Stato da RI 1 fosse tardivo o meno per rapporto al momento della notifica della decisione con cui il Consiglio comunale gli aveva concesso l'attinenza comunale è una questione che può rimanere qui indecisa. In effetti, nella misura in cui tale risoluzione lo concerneva il suo ricorso sarebbe in ogni caso stato da dichiarare irricevibile, visto che non poteva far valere l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento di un provvedimento che, essendo a lui favorevole, non gli procurava alcun aggravio e, di conseguenza, non gli conferiva la legittimazione ad agire in giudizio.

2.2.2. Al di là di ciò, occorre comunque considerare che le doglianze sollevate da RI 1 davanti alla precedente istanza di ricorso concernevano sostanzialmente la mancata inclusione di __________ e __________ nella decisione con la quale il Consiglio comunale gli ha concesso l'attinenza comunale, considerato che giusta l'art. 33 della legge federale sulla cittadinanza del 29 settembre 1952 (vLCit) - nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2017 e quindi applicabile alla presente fattispecie in forza dell'art. 50 cpv. 2 nLCit del 20 giugno 2014 (RS 141.0) - i figli minorenni del richiedente sono compresi, di regola, nella sua naturalizzazione e che, come risulta dall'inserto di causa, nella sua domanda depositata il 19 agosto 2015 presso il Comune il ricorrente aveva chiaramente indicato che la stessa includeva anche i suoi due figli. Sempre dagli atti, tuttavia, emerge che il 25 ottobre 2016 l'UCA aveva convocato RI 1 al fine di chiarire la situazione della sua prole siccome quest'ultima non viveva a quel tempo nel Comune, ritenendo pertanto che i figli non potessero essere compresi nella domanda. Il 4 novembre successivo il ricorrente aveva però ribadito che la procedura di naturalizzazione riguardava anche __________ e __________.

Il 15 febbraio 2017 l'UCA ha quindi comunicato all'insorgente di avere proceduto a registrare la partenza dei figli dal Comune, di modo che essi non potevano essere inclusi nella domanda di cittadinanza. La procedura ha poi seguito il suo corso ed è sfociata nella decisione del 24 aprile 2017 con la quale il Consiglio comunale ha concesso l'attinenza comunale al solo ricorrente. In effetti, sia la risoluzione del Legislativo comunale sia la comunicazione del 19 giugno 2017 dell'Esecutivo, come pure il messaggio municipale del 21 marzo 2017 e il preavviso favorevole della Commissione delle petizioni del 4 aprile 2017, non menzionano i figli del ricorrente. Alla luce di quanto precede occorre dunque convenire con quest'ultimo sul fatto che la domanda di naturalizzazione a favore di __________ e __________ non è in realtà mai stata evasa poiché se non avesse voluto concedere loro l'attinenza comunale, il Consiglio comunale avrebbe comunque dovuto statuire formalmente sulla loro richiesta, spiegando in maniera esaustiva i motivi alla base del rifiuto. Circostanza, questa, che però non si è sino ad ora avverata. Non è infatti certo lo scritto del 15 febbraio 2017 con cui l'UCA aveva comunicato all'insorgente che i suoi figli non potevano essere inclusi nella sua richiesta di cittadinanza che permette di sovvertire quanto precede, tale Ufficio non essendo nemmeno competente a decidere le domande di naturalizzazione a livello comunale. Tanto più che lo scritto in questione, trasmesso peraltro unicamente per posta elettronica, aveva valore di semplice comunicazione e non costituiva certo una decisione impugnabile.

2.2.3. Ora, l'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) sancisce il diritto di ognuno ad essere giudicato entro un termine ragionevole nei procedimenti dinnanzi alle autorità giudiziarie o amministrative. L'art. 67 LPAmm dispone che può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile. Ricorso, questo, che non è legato all'osservanza di alcun termine, potendo essere interposto in ogni momento (art. 68 cpv. 4 LPAmm). Nella misura in cui lamentava l'emanazione di una formale decisione in merito alla concessione o meno dell'attinenza comunale a favore dei figli, l'impugnativa inoltrata dal ricorrente dinnanzi al Consiglio di Stato aveva pertanto tutte le caratteristiche di un ricorso per ritardata giustizia contro l'operato dell'Autorità comunale, la quale dal canto suo aveva manifestato in modo alquanto esplicito l'intenzione di non volersi più chinare sulla questione, ritenendola ormai superata dagli eventi. Sotto questo profilo il gravame inoltrato dal ricorrente andava dunque trattato a tale stregua, senza che si ponesse il problema della sua tempestività. Considerato dunque che la domanda di naturalizzazione a suo tempo presentata congiuntamente al padre da __________ e __________ risultava - e risulta tuttora - formalmente pendente, si giustifica allo stato attuale delle cose rinviare gli atti alle Autorità comunali affinché, una volta riattivata la relativa procedura, provvedano con la dovuta sollecitudine a evadere la medesima tramite l'adozione da parte del Legislativo di __________ di una risoluzione che conceda o neghi loro (in forma debitamente motivata) la concessione dell'attinenza comunale.

                                   3.   3.1. Stante quanto precede, il ricorso va dunque parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

3.2. La tassa di giustizia e le spese seguono la parziale soccombenza di RI 1 (supra, consid. 2.2.1), conformemente all'art. 47 LPAmm.

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, patrocinato, un'indennità, seppur ridotta, a titolo di ripetibili per entrambe le sedi ricorsuali (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§.  Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della risoluzione del 15 novembre 2017 (n. 5114) del Consiglio di Stato sono riformati nel seguente modo:

1.  1.1.  iI ricorso è irricevibile nella misura in cui la risoluzione del Consiglio comunale di __________ del 26 aprile 2017 concede l'attinenza comunale a RI 1;

     1.2.  per il resto, il ricorso è parzialmente accolto:

                 §.  gli atti sono trasmessi alle Autorità del Comune di __________, affinché si pronuncino senza indugio sulla domanda introdotta da RI 1 il 19 agosto 2015 in favore dei figli __________ e __________ e volta ad ottenere la cittadinanza svizzera, quella cantonale e l'attinenza comunale per stranieri.

2.  La tassa di giustizia di fr. 200.- è posta a carico del ricorrente.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 600.- sono poste a carico dell'insorgente e vanno dedotte dall'importo di fr. 1'200.- già versato a titolo d'anticipo. Al ricorrente va quindi restituita la somma di fr. 600.-.

                                   3.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente complessivamente fr. 1'200.a titolo di ripetibili ridotte per entrambe le sedi ricorsuali.

4.   Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     Il vicecancelliere

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