Incarto n. 52.2017.625
Lugano 30 ottobre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2017 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione dell'8 novembre 2017 (n. 4931) del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso di CO 1 contro la risoluzione del 13 giugno 2016 con cui il Municipio di Vacallo ha concesso a RI 1 il permesso per costruire una piscina interrata (part. __________), e la successiva risoluzione del 22 novembre 2017 (n. 5260) con cui il Governo ha statuito sulle ripetibili;
ritenuto, in fatto
A. a. __________ è proprietaria di un edificio monofamiliare situato a Vacallo, su un terreno (part. __________) posto all'intersezione tra via __________ e via __________, assegnato alla zona del nucleo lineare (NL). La parte inferiore del fondo, verso est, è gravata dal vincolo di "spazio libero" (indicato nel piano con colore oliva e abbinato al colore della zona corrispondente; cfr. piano delle zone e piano del paesaggio).
ESTRATTO PIANO DELLE ZONE
N
b. Con notifica di costruzione del 31 marzo 2017, RI 1, qui ricorrente, ha chiesto al Municipio il permesso di costruire all'interno di questo spazio una piscina interrata (m 4 x 8), profonda m 1.50.
c. Nel termine di pubblicazione, al rilascio della licenza edilizia si è opposto CO 1, qui resistente, proprietario del fondo confinante a est (part. __________), contestando la conformità dell'opera con l'art. 64 delle norme di attuazione del piano regolatore di Vacallo (NAPR). d. Con decisione del 13 giugno 2017 il Municipio ha rilasciato al ricorrente il permesso richiesto, respingendo l'opposizione del vicino. L'Esecutivo comunale, rifacendosi alle zone degli spazi liberi regolate dall'art. 27 cifra III del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110) e alle Linee guida cantonali di supporto all'allestimento del regolamento edilizio (dicembre 2014), ha in particolare ritenuto che nell'area in questione fossero ammesse costruzioni sotterranee.
B. a. Con giudizio dell'8 novembre 2017, il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa di CO 1, chiedente l'annullamento della predetta risoluzione. Il Governo, biasimando il Municipio di essersi fondato su altri strumenti anziché sull'art. 64 NAPR, ha in sostanza considerato che la nuova piscina fosse chiaramente contraria ai cpv. 2 e 3 di questa norma, che escludono espressamente nuove edificazioni dagli spazi liberi, senza eccezioni. Ha infine ritenuto irrilevante il futuro assetto del fondo, dipendente dal progetto edilizio oggetto di separata procedura.
b. Con decisione del 22 novembre 2017, l'Esecutivo cantonale ha in seguito accolto un'istanza di rettifica di CO 1, modificando il dispositivo riferito alle ripetibili (n. 2) e assegnandogli una congrua indennità, per svista tralasciata.
C. Avverso le predette risoluzioni, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento assieme al ripristino della licenza edilizia. Il ricorrente contesta in sostanza che l'art. 64 NAPR vieti negli spazi liberi le costruzioni che non sporgono dal terreno; tali opere non pregiudicherebbero le finalità di queste aree, menomando la vista. In queste aree, aggiunge, non sarebbero neppure bandite edificazioni a supporto o abbellimento del fondo. Richiama pure l'art. 62 NAPR, che nella zona della __________ ammetterebbe casette al servizio di orti o giardini e piscine scoperte. Invoca infine una prassi del Municipio, che sarebbe solito ammettere simili manufatti all'interno degli spazi liberi, riportando un esempio.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Il Municipio sollecita l'accoglimento del ricorso; CO 1 il rigetto. Delle loro rispettive argomentazioni si dirà, per quanto occorre, in appresso.
E. Il ricorrente ha rinunciato a presentare una replica. Non vi è quindi stato un ulteriore scambio di allegati.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato di cui è destinatario (art. 21 cpv. 2 LE; 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non occorre richiamare dal Municipio altre licenze edilizie rilasciate per piscine o altri manufatti negli spazi liberi. Tali atti, che l'Esecutivo comunale ha comunque spontaneamente prodotto con la risposta, come si vedrà più avanti, non appaiono decisivi ai fini della vertenza (consid. 3).
2. 2.1. Gli spazi liberi indicati nelle rappresentazioni grafiche del piano regolatore sono disciplinati dall'art. 64 NAPR. Secondo il cpv. 2 di tale norma, questi spazi comprendono i sedimi in cui è esclusa l'edificazione in quanto componenti del disegno urbano (articolazione e suddivisione degli spazi insediativi). Lo stato fisico dei fondi, soggiunge il cpv. 3, non può di regola essere modificato e sono in particolare escluse nuove costruzioni. Per le costruzioni esistenti all'interno della zona spazi liberi, conclude l'art. 64 cpv. 4 NAPR, è ammessa unicamente la manutenzione ed il rinnovo. È pure ammesso un piccolo ampliamento della volumetria.
2.2. L'art. 64 NAPR vieta espressamente le nuove costruzioni all'interno degli spazi liberi (è esclusa l'edificazione, cpv. 2; sono in particolare escluse nuove costruzioni, cpv. 3). La norma, chiarissima nella sua lettera, non si presta a più interpretazioni. Nulla permette inoltre di dubitare seriamente che il testo non rifletta il vero senso della norma (cfr. sulle regole generali dell'interpretazione: DTF 143 I 109 consid. 6 e rinvii). Già perché l'art. 64 NAPR bandisce di principio ogni modifica dello stato fisico dei fondi (cpv. 3), non vi sono in particolare ragioni fondate per credere che la disposizione - a dispetto del suo testo - volesse in realtà ammettere nuove costruzioni, purché sotterranee (o anche accessorie, cfr. decisione municipale del 13 giugno 2017). L'unica riserva dell'art. 64 NAPR riguarda in effetti le costruzioni esistenti, che in base alla norma possono essere (solo) mantenute o rinnovate, o tutt'al più ampliate in modo esiguo (piccolo ampliamento, cpv. 4). Non conduce ad altra conclusione lo scopo della prescrizione, che - come ben si evince anche dal cpv. 2 - mira a ottenere un disegno urbano qualificato d'assieme, con un'articolazione e suddivisione degli spazi insediativi (cfr. anche rapporto di pianificazione del novembre 1995, pag. 22). Disegno che appare senz'altro meglio assicurato da spazi per principio liberi da ogni nuova edificazione. Contrariamente a quanto ritenuto dal Municipio, irrilevanti sono invece l'art. 27 III RLst, che riporta la destinazione delle zone degli spazi liberi, o l'art. 26 ("variante 2") proposto dalle citate Linee guida cantonali. Già perché posteriori all'art. 64 NAPR (introdotto con il PR approvato dal Governo il 2 dicembre 1997 e completato, nella sua attuale numerazione, con la successiva variante approvata il 7 dicembre 1999), non è ben dato di vedere come tali prescrizioni possano servire per la sua interpretazione. Le stesse non impediscono peraltro ai Comuni di dotarsi di una disciplina simile all'art. 64 NAPR. Non porta poi ad altra interpretazione - ma semmai avvalora quanto già detto - l'art. 62 cpv. 4 lett. a NAPR: la circostanza che tale norma consenta di erigere determinate opere (piccole costruzioni al servizio di orti e giardini e piscine scoperte) negli spazi liberi del comparto del piano particolareggiato della ex __________ non sta a indicare che essa debba valere in generale; indica soltanto che il legislatore comunale ha istituito una differente regolamentazione per questo specifico comprensorio, precisandolo di conseguenza espressamente a livello normativo.
2.3. Fermo quanto precede, in concreto è certo che la nuova piscina prevista all'interno della fascia gravata dal vincolo di spazio libero non può essere autorizzata siccome in netto contrasto con l'art. 64 cpv. 2 e 3 NAPR, che esclude nuove costruzioni. Non essendovi margine per scostarsi dal chiaro testo dell'articolo, a ragione il Governo non ha tutelato l'opposta conclusione dell'Esecutivo comunale, all'evidenza insostenibile.
3. Una diversa conclusione non può essere dedotta dal principio di uguaglianza invocato dal ricorrente. Il diritto alla parità di trattamento non prevale di regola sul principio di legalità. Precedenti violazioni della legge non conferiscono al singolo il diritto di essere trattato allo stesso modo. Soltanto in casi eccezionali, quando risulti dimostrata l'esistenza di una prassi non conforme al diritto dalla quale l'autorità non intende scostarsi e non appaiano lesi interessi preponderanti, il singolo può invocare il diritto alla parità di trattamento nell'illegalità (cfr. DTF 139 II 49 consid. 7.1, 132 II 485 consid. 8.6). In concreto, la circostanza che in alcuni altri casi l'art. 64 NAPR non sia stato applicato correttamente, come sembra emergere dalle licenze edilizie (plico doc. A) prodotte in questa sede dal Municipio, non attribuisce all'insorgente un diritto al medesimo trattamento illecito. Al di là del fatto che tali permessi riguardano per lo più superfici pavimentate con grigliati erbosi, e che anche i due permessi per le piscine non bastano ancora per affermare l'esistenza di una vera e propria "prassi" non conforme, non vi è alcun serio motivo di dubitare che l'Esecutivo comunale si atterrà in futuro a questa norma, nel senso sopraindicato (consid. 2) e riconducibile a un preciso disegno pianificatorio, al cui rispetto vi è un sicuro interesse pubblico. E ciò perlomeno fintanto che la disposizione non verrà semmai modificata dal legislatore comunale. Anche da questo profilo, il ricorso risulta quindi infondato.
4. 4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, l'impugnativa deve quindi essere respinta.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza. L'insorgente è inoltre tenuto a rifondere al resistente, assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. L'insorgente rifonderà inoltre a CO 1 un identico importo a titolo di ripetibili per questa sede.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera