Incarto n. 52.2017.461
Lugano 5 febbraio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2017 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione dell'11 luglio 2017 (n. 3299) del Consiglio di Stato che ha incaricato altri candidati quali esperti e consulenti didattici di educazione fisica per tre anni scolastici consecutivi a partire dal 2017/2018;
ritenuto, in fatto
A. Il 18 aprile 2017 la Divisione della scuola ha aperto - tra gli altri - il concorso per l'attribuzione degli incarichi di esperti di materia della scuola media, nonché consulenti didattici per la scuola dell'obbligo, per tre anni scolastici consecutivi a partire dal 2017/2018 (FU 31/2017 pag. 3435 segg.). Quali requisiti, il bando di concorso esigeva dai candidati una formazione accademica specifica, accompagnata da una didattica della propria disciplina, o in via subordinata la disponibilità a seguire attività formative indicate dal Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport (DECS) in tale ambito. In ogni caso, era richiesta un'esperienza minima di quattro anni d'insegnamento, preferibilmente nel settore medio. Tra gli altri, RI 1 ha partecipato al concorso per il posto di esperto per la scuola media e consulente didattico per le scuole dell'obbligo per la materia educazione fisica.
B. Valutate le candidature per il tramite dei funzionari competenti, il Consiglio di Stato, con risoluzione dell'11 luglio 2017, ha assegnato gli incarichi di esperto e consulente didattico di educazione fisica a __________ e a __________. Con scritto del medesimo giorno, la Sezione amministrativa del DECS ha informato RI 1 che la scelta era ricaduta su altri candidati.
C. Contro la predetta risoluzione governativa RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento nonché, in via subordinata, l'accertamento dell'illegittimità. Il ricorrente ha innanzitutto eccepito la carenza di motivazione della decisione impugnata. Dopo aver ricordato la sua esperienza di 23 anni di insegnamento e la sua competenza nell'ambito della formazione dei docenti, ha mostrato perplessità circa i criteri ritenuti dall'autorità di nomina per la scelta di un altro candidato.
D. Con la risposta, il Governo ha spiegato che la designazione degli incaricati è stata preceduta da una valutazione esperita grazie a colloqui alla presenza dei funzionari competenti. Giudizio che si è fondato su molteplici aspetti, dei quali si dirà, in esteso, in appresso.
E. Con la replica, il ricorrente ha ribadito la propria posizione in riferimento alla mancanza di motivazione della decisione di incarico, a suo dire ancora insufficiente. A mente sua, l'autorità di nomina non avrebbe tenuto adeguatamente conto del proprio curricolo professionale.
F. Con la duplica, l'autorità di nomina ha confermato la correttezza della propria scelta, basata sugli elementi emersi durante i colloqui d'assunzione. In particolare, i candidati incaricati avrebbero messo in luce una migliore predisposizione per la posizione messa a concorso per quanto concerne sia la motivazione ad assumere la funzione e l'atteggiamento generale verso la scuola sia le capacità relazionali. Malgrado ciò, le competenze professionali dell'insorgente non sarebbero in alcun modo messe in discussione.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente interessato dalla decisione impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dalla documentazione relativa alle candidature degli esperti incaricati, che il Tribunale ha richiamato dal Consiglio di Stato (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti decisivi sono noti.
2. La domanda di annullamento della decisione, formulata in via principale dal ricorrente, è improponibile. Lo esclude l'art. 89 cpv. 1 LPAmm, che in caso di assunzione o nomina illegittima, impone al Tribunale cantonale amministrativo di limitarsi ad accertarlo nella sentenza.
3. Il ricorrente ha innanzitutto eccepito la violazione del suo diritto di essere sentito per carenza di motivazione della decisione impugnata.
3.1. Secondo l'art. 46 cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per scritto. Scopo dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo. Una motivazione può essere ritenuta sufficiente - ed adempiere pertanto al citato scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro (DTF 136 I 229 consid. 5.2; RDAT 1988 n. 45, consid. 2a; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c).
3.2. Le decisioni di assunzione di dipendenti in esito a pubblico concorso possono anche essere motivate soltanto sommariamente. Non devono necessariamente indicare nel dettaglio i motivi per cui la scelta è caduta a favore di un determinato candidato e gli altri sono stati invece esclusi (cfr. Guido Corti, Costituzione e cessazione del rapporto di pubblico impiego in Diritto senza devianza, Basilea 2006, pag. 348 n. 6; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 411). La motivazione deve comunque fornire una spiegazione ragionevole delle valutazioni operate sulle candidature inoltrate, in modo che i concorrenti possano confrontarle fra loro e sollevare eventuali contestazioni. La semplice comunicazione dell'esito negativo del concorso o della preferenza data ad un altro candidato non è sufficiente (RDAT I-1993 n. 17).
3.3. La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito. Nella materia che qui ci occupa tuttavia, come testé ricordato (cfr. supra consid. 2), la legge impedisce al Tribunale di annullare la decisione di assunzione e rinviare gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione. Il giudizio del Tribunale è quindi limitato all'accertamento del carattere illegittimo dell'incarico anche nel caso in cui sia rilevata una violazione del diritto di essere sentito delle parti. Tale approccio appare conforme alla giurisprudenza resa in materia di licenziamento, a cui ci si può senz'altro ispirare, in cui la violazione del diritto di essere sentito è sanzionata unicamente con un risarcimento pecuniario, invece che con l'annullamento della decisione (cfr. su questo tema Rémy Wyler/Matthieu Briguet, La fin des rapports de travail dans la fonciont publique, Berna 2017, pag. 29 segg. con numerosi riferimenti). Eventuali carenze di motivazione possono comunque essere sanate davanti all'istanza di ricorso a condizione che l'autorità decidente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti da quest'ultima addotti in sede di risposta (RDAT II-2002 n. 43).
3.4. Nel caso concreto, la comunicazione con cui l'insorgente è stato informato della sua mancata assunzione e della preferenza accordata ad altri candidati non soddisfa le esigenze di motivazione sopra esposte. Con la risposta al ricorso l'autorità di nomina ha tuttavia spiegato che le candidature sono state valutate in esito alle audizioni personali dei candidati e ha versato agli atti una tabella riassuntiva dei giudizi espressi sui tre concorrenti in lizza, ossia il ricorrente e gli altri due assunti, per rapporto a quattro criteri (atteggiamento generale, conoscenza della scuola ed esperienza professionale, motivazione per il posto a concorso, capacità relazionali). Tali informazioni, su cui il ricorrente ha avuto modo di esprimersi, sono sufficienti a comprendere quali motivi hanno guidato l'autorità di nomina nella sua scelta e quali elementi sono stati ritenuti determinanti per l'assunzione dei due candidati. Il vizio può pertanto ritenersi sanato dinanzi a questo Tribunale, che può esaminare liberamente fatti e diritto (art. 69 LPAmm).
4. A mente del ricorrente, la decisione dell'autorità di nomina sarebbe incomprensibile avuto riguardo del suo curricolo professionale e dell'apprezzamento per il suo operato che negli anni gli è stato espresso da più fronti.
4.1. L'art. 12 cpv. 1 LORD subordina la nomina dei dipendenti del Cantone all'esperimento di un concorso. Il concorso si configura come un procedimento ordinato, mediante il quale lo Stato sollecita chiunque sia in possesso dei requisiti fissati dalla legge e dal bando a candidarsi per occupare un determinato posto nell'amministrazione cantonale. Esso mira a permettere al datore di lavoro di individuare il candidato più idoneo ad occupare il posto messo a concorso, assicurando nel contempo la parità di trattamento tra i concorrenti. Il concorso non conferisce ai partecipanti alcun diritto di essere assunti. Anche se soddisfano i requisiti prestabiliti, i concorrenti non possono rivendicare né la nomina, né l'incarico (cfr. RtiD I-2009 n. 2 consid. 1.2).
4.2. Nella valutazione dell'idoneità dei concorrenti ad essere assunti per occupare un posto messo a concorso, l'autorità di nomina è anzitutto vincolata ai requisiti fissati dalla legge. Essa deve inoltre attenersi alle esigenze ulteriormente stabilite dalle prescrizioni di gara (STA 52.2013.327 del 13 gennaio 2014 in: RtiD I-2015 n. 3 consid. 2).
Nella misura in cui tale valutazione è rimessa all'apprezzamento, l'autorità è tenuta ad esprimere un giudizio fondato su criteri oggettivi e pertinenti, scevro da considerazioni estranee e rispettoso dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riconducibili alla parità di trattamento ed alla proporzionalità.
Il suo giudizio, nella misura in cui si fonda su apprezzamento, è sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo soltanto nei limiti fissati dall'art. 69 LPAmm. Censurabili sono unicamente le valutazioni insostenibili, poiché integrano gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). In assenza di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato dall'autorità di nomina (cfr. messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 59; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61).
4.3. Il Consiglio di Stato ha assunto per la posizione a concorso __________ e __________. I tre candidati sono stati valutati in occasione di un colloquio da __________, capo della Divisione della scuola, __________, capo dell'Ufficio dell'insegnamento medio e di __________, capo dell'Ufficio delle scuole comunali. Le valutazioni sono state espresse nella tabella di seguito riprodotta.
__________
__________
RI 1
Atteggiamento generale
Il signor __________ è persona posata, riflessiva, buon mediatore, si è presentato al colloquio motivato e pronto ad un confronto aperto e franco.
6
La signora __________ si è presentata al colloquio con un atteggiamento di grande sincerità e schiettezza riguardo alle sue passate traversie di salute, con la voglia di mettersi in gioco in un nuovo ruolo e con una buona capacità introspettiva.
5.5
Il signor RI 1 si è presentato al colloquio molto sicuro di sé, convinto che il ruolo di esperto fosse il naturale e normale sbocco del suo percorso professionale, ha dimostrato poca disponibilità a interrogarsi sulle sue motivazioni, fermo nelle sue certezze e poco propenso a riflettere su punti di vista diversi.
5
Conoscenza della scuola ed esperienza professionale
Ottima conoscenza della scuola e lunga esperienza.
6
Ottima conoscenza della scuola e lunga esperienza.
6
Ottima conoscenza della scuola e lunga esperienza.
6
Motivazione per il posto a concorso
Il signor __________ è già esperto di scuola media, la sua candidatura continua un percorso ed un'esperienza professionale ottima sia per impegno che per propositività; il signor __________ è stato anche docente di scuola elementare e formatore al DFA, attività che svolge ancora oggi. La sua candidatura come consulente è un'estensione del compito di esperto su tutta la scuola dell'obbligo.
6
La signora __________ è docente di scuola media di provata esperienza, è stata anche docente elementare dal 2002 al 2006. La signora __________ ha saputo esporre con convinzione i motivi, sia professionali che personali, che l'hanno indotta a partecipare al concorso. È soprattutto l'interesse verso un ruolo nuovo, quello di consulente, la motivazione principale, unita al desiderio di mettere al servizio delle colleghe e dei colleghi le esperienze maturate nel ruolo di docente di educazione fisica.
5.5
Molto forti le motivazioni del signor RI 1, ha spiegato il suo percorso professionale, la sua collaborazione con il DFA e tutto il suo impegno per la formazione e l'aggiornamento dei docenti di educazione fisica, della cui associazione di categoria è stato presidente.
5.5
Capacità relazionali
Ottime capacità relazionali, testimoniate dalle colleghe e dai colleghi, anche nel ruolo di esperto i suoi rapporti mensili sono testimonianza di un ottimo lavoro con i docenti.
6
Molto buone le capacità relazionali con colleghi ed allievi, apprezzato l'impegno della signora __________ in sede e nel progetto LIFT (accompagnamento di ragazzi di quarta media in difficoltà nella scelta e nella ricerca di uno sbocco professionale dopo la scuola dell'obbligo).
5.5
Apprezzato al DFA dai docenti in formazione, il signor RI 1 è stato in consiglio di direzione e nella sede è collega stimato e considerato. Si nota una certa impulsività nell'esprimere le proprie opinioni e nel reagire alle considerazioni meno aderenti al suo pensiero.
5
4.4. Nel suo gravame, e nell'allegato di replica, il ricorrente ha in primo luogo evidenziato la propria esperienza professionale, a fronte della quale il giudizio dell'autorità di nomina apparirebbe inspiegabile. Il medesimo è infatti attivo da oltre vent'anni quale docente e dispone di numerosi attestati di perfezionamento. È inoltre formatore di docenti e docente di pratica professionale presso il DFA della SUPSI e ha ideato e condotto numerosi corsi di aggiornamento tramite la società ticinese per l'educazione fisica, della quale è stato presidente.
4.5. Contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, i funzionari che hanno redatto il preavviso di assunzione hanno tenuto in considerazione questi aspetti, riconoscendo la notevole esperienza e la competenza professionale del candidato. Emerge tuttavia che per quanto attiene all'esperienza e alla conoscenza della scuola, i funzionari hanno assegnato pari (ottima) valutazione ai concorrenti. Ciò non appare insostenibile a fronte del requisito minimo (quattro anni) di esperienza richiesto dal bando di concorso. In effetti tutti e tre i candidati possono vantare una carriera ben più lunga. __________ è infatti docente dal 2000, mentre __________ dal 2002. Esperienza che evidentemente è stata ritenuta più che sufficiente e tale da consentire una conoscenza della scuola atta a svolgere la funzione in maniera eccellente. Del resto il ricorrente non ha eccepito alcunché in merito alle competenze degli altri candidati. Emerge inoltre dal predetto rapporto che i funzionari che si sono occupati della valutazione delle candidature hanno tenuto conto dell'ottima reputazione dell'insorgente (cfr. in particolare il commento riferito al criterio capacità relazionali). Ciò non è bastato, tuttavia, ad attribuire al ricorrente un punteggio superiore agli altri due candidati. In particolare, in merito al ricorrente i funzionari hanno segnalato un atteggiamento generale troppo sicuro di sé e una scarsa capacità di mettersi in discussione. Inoltre è stata notata una certa impulsività nell'esprimere le proprie opinioni e nel reagire alle considerazioni meno aderenti al suo pensiero. La scelta è quindi ricaduta sugli altri due docenti, che hanno mostrato una miglior propensione ad assumere la funzione dal punto di vista caratteriale e personale. Il giudizio dell'autorità di nomina, che a fronte di tre candidati idonei e di esperienza paragonabile ha preferito i due che hanno dato una migliore impressione al colloquio sulla base dei (pertinenti) criteri sopra esposti, non è insostenibile. Tale valutazione, per quanto opinabile possa apparire, non scaturisce ancora da un uso scorretto del potere di apprezzamento riservato all'autorità di nomina né viola altrimenti il diritto. La censura va pertanto disattesa.
5. Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera