Incarto n. 52.2017.385
Lugano 6 febbraio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 14 luglio 2017 di
RI 1 rappresentata da: RA 1
contro
la decisione del 5 luglio 2017 (n. 3156) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dalla ricorrente avverso la risoluzione del 15 marzo 2017 con cui, su reclamo, il CO 1 ha confermato la sospensione del diritto all'aiuto complementare comunale dal 1° gennaio 2017;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, domiciliata nel Comune di __________, beneficia dal 1992 dell'aiuto complementare comunale. Con decisione del 27 febbraio 2017 il CO 1 le ha comunicato che a decorrere dal 1° gennaio 2017 tale aiuto non le sarebbe più stato versato essendone venuti meno i presupposti. Il 15 marzo 2017, su reclamo, l'Esecutivo comunale ha confermato la propria decisione precisando che, sulla base dell'accertamento periodico esperito dall'autorità a febbraio 2017, dalla decisione di tassazione 2015 risultava che la sostanza netta del figlio di RI 1, con cui essa vive in comunione domestica, ammontava a fr. 89'000.-, importo superiore al limite di fr. 75'000.- previsto dal diritto comunale per la concessione del suddetto contributo finanziario.
B. Con giudizio del 5 luglio 2017 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso l'ultima decisione municipale. Il Governo ha rilevato, in sostanza, che la dichiarazione d'imposta per il 2017 riferita al figlio e prodotta dalla ricorrente al fine di comprovare che la sostanza netta a questi relativa era inferiore a fr. 75'000.-, non permetteva di confutare quanto attestato dalla decisione di tassazione del 2015; di conseguenza l'Esecutivo cantonale ha confermato che RI 1 non ossequia più le condizioni legali per poter beneficiare del contributo comunale a far tempo dal 1° gennaio 2017.
C. Avverso quest'ultima pronuncia, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone implicitamente l'annullamento e postulando che le sia riconosciuto il diritto di poter continuare a beneficiare dell'aiuto complementare comunale. L'insorgente ritiene, in sostanza, che l'autorità comunale avrebbe dovuto considerare che, a fronte del modesto reddito percepito dal figlio, la sostanza di cui egli dispone costituisce la sua fonte di sostentamento. Aggiunge quindi che il CO 1 non avrebbe dovuto tenere conto della comunione domestica ma unicamente della sua situazione. Censura poi il fatto che nel regolamento comunale non sia prevista alcuna possibilità di deroga per i casi particolari come quello qui in esame.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di stato senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene il CO 1 con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
E. In sede di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro contrapposte tesi di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). La ricorrente, direttamente toccata dalla decisione impugnata, nonché parte del procedimento di prima istanza, è legittimata ad agire in giudizio (art. 209 lett. b LOC). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Nei limiti della legislazione federale e cantonale applicabile in materia, il 18 novembre 2013 il Comune di __________ ha emanato il regolamento comunale concernente l'aiuto complementare comunale per gli anziani, i superstiti e gli invalidi del 18 novembre 2013 (RACC), approvato dalla Sezione enti locali il 27 marzo 2014. In questo modo il Legislatore comunale ha inteso riconoscere la necessità di migliorare la previdenza sociale a favore di una determinata cerchia di persone più vulnerabili che risiedono nel Comune. Tale aiuto, di natura finanziaria, viene concesso ai cittadini che adempiono cumulativamente i seguenti requisiti (art. 2 RACC): a) sono domiciliati nel Comune da almeno 3 anni; b) sono a beneficio delle prestazioni complementari giusta la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30); c) dispongono di una sostanza netta non superiore a fr. 50'000.- (per le persone sole) o non superiore a fr. 75'000.- (per le coppie); d) vivono in comunione domestica con parenti o conviventi che dispongono di un reddito imponibile non superiore a fr. 50'000.- e/o di una sostanza netta non superiore a fr. 75'000.-.
3. 3.1. Come accennato in narrativa, la ricorrente sostiene che l'esecutivo comunale non abbia debitamente valutato la sua situazione. A suo dire, visto l'esiguo reddito annuale percepito dal figlio - in parte dovuto al fatto che questi deve accudire la madre - e la necessità per quest'ultimo di attingere alla sostanza per provvedere al proprio sostentamento, nel caso di specie la sua situazione andava valutata individualmente.
3.2. Secondo quanto emerge dagli atti, allorquando è stata resa la decisione municipale all'origine della presente vertenza la ricorrente non adempiva la condizione di cui all'art. 2 lett. d RACC per poter beneficiare dell'aiuto complementare comunale. In effetti, come emerge dalla notifica di tassazione 2015, sulla quale si è fondato il Municipio per sospendere il versamento del sussidio in parola alla ricorrente, è certo che la sostanza netta del figlio di quest'ultima, il quale vive in comunione domestica con la madre, superava la soglia di fr. 75'000.- fissata dalla lett. d dell'art. 2 RACC, ciò che in questa sede l'insorgente nemmeno più contesta. Il fatto che verosimilmente parte di questa sostanza venga usata dal figlio di RI 1 per sopperire all'esiguo reddito che riesce a conseguire, non permette di giungere a diversa conclusione. Ne discende pertanto che la decisione del CO 1, che si è limitato ad applicare alla fattispecie concreta quanto previsto dal regolamento comunale, non presta il fianco ad alcuna critica. La questione di sapere se, pendente causa, la sostanza imponibile del figlio accertata nelle decisioni di tassazione successive a quella del 2015, sia scesa di sotto della citata soglia di fr. 75'000.- è una questione che esula dalla presente vertenza e che dovrà essere esaminata dal Municipio qualora la ricorrente dovesse chiedere un ripristino dell'aiuto complementare litigioso.
4. 4.1. La ricorrente contesta pure il fatto che nel RACC non vi sarebbe nessuna norma che permetta in casi particolari di derogare alle condizioni previste dal suo art. 2.
4.2. La critica è rivolta non tanto contro la decisione del Municipio di sospendere l'erogazione del sussidio in questione, quanto piuttosto verso la normativa comunale che disciplina questa materia. A questo proposito, occorre preliminarmente rilevare che, giusta l'art. 73 cpv. 2 secondo periodo della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI; RL 101.100), i tribunali non possono applicare norme cantonali (tra cui rientrano anche quelle di rango comunale) contrarie al diritto federale o alla Costituzione cantonale. Pertanto, al fine di rispettare il principio della preminenza del diritto superiore, l'autorità di ricorso può esaminare la compatibilità di una norma con il diritto federale e internazionale e può paralizzarne l'applicazione in caso di esame di atti concreti. Non può invece annullarla o modificarla operando un controllo astratto (abstrakte Normenkontrolle) della norma stessa (Adelio Scolari, Diritto amministrativo - parte generale -, 2a ed., Cadenazzo 2002 n. 375 segg. e riferimenti; STA 52.2016.200 del 9 luglio 2018 consid. 2). In concreto non si vede tuttavia, né la ricorrente lo spiega, quali norme di rango superiore sarebbero in specie violate. La tesi ricorsuale infatti getta al massimo dei dubbi sull'opportunità di prevedere ulteriori casi di eccezione oltre a quelli contemplati dall'art. 3 RACC, ma non dimostra ancora che la regolamentazione attualmente in vigore sia incompatibile con le norme di rango superiore, con il che anche questo argomento è da respingere.
5. 5.1. Stante quanto precede, il ricorso va dunque respinto con conseguente conferma della decisione governativa qui impugnata.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia, commisurata secondo le possibilità finanziarie della ricorrente, è a carico di quest'ultima, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.-, già anticipata per fr. 600.- dalla ricorrente, è posta a suo carico. Alla ricorrente è restituito l'importo di fr. 300.- anticipato in eccesso.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera