Incarto n. 52.2017.356
Lugano 11 giugno 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Mariano Morgani
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2017 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 24 maggio 2017 (n. 2371) del Consiglio di Stato, che accoglie l'impugnativa inoltrata da CO 2 contro la risoluzione del 24 maggio 2016, con la quale il Municipio di Lugano ha rilasciato alla RI 1 la licenza edilizia per la variante in corso d'opera parzialmente a posteriori concernente il complesso residenziale ai mapp. __________ e __________ di quel Comune, sezione di Castagnola;
ritenuto, in fatto
A. a. La RI 1 è proprietaria dei mapp. __________, __________ e __________, nonché comproprietaria della part. __________, del Comune di Lugano, sezione di Castagnola. I fondi, caratterizzati da una pendenza marcata in direzione del lago, sono attribuiti alla zona edificabile R2a. Il piano viario contempla una strada di quartiere all'interno dei mapp. _______ e __________ (via __________), in corso di realizzazione, che si diparte dalla __________ e termina con una piazza di giro. Due linee di arretramento a 4.00 m dal bordo della carreggiata gravano i sedimi disposti lungo l'asse stradale.
b. Il 22 luglio 2009, raccolto l'avviso favorevole (n. 65572) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il Municipio ha rilasciato alla RI 1 la licenza edilizia per la costruzione di un grande complesso residenziale di quattordici unità abitative ai mapp. __________, __________ e __________, parallelo a via __________. Suddivisa su due blocchi principali, di tre rispettivamente due piani, disposti lungo la verticale del versante e tra loro collegati, l'opera è servita da un ampio garage seminterrato. Una rampa elicoidale in corrispondenza del centro delle edificazioni ne permette l'accesso dalla strada.
c. In corso d'opera, l'istante ha inoltrato una notifica di costruzione in variante del 30 settembre 2013, composta di una planimetria e di una sezione, volta a ridefinire l'accesso veicolare, e meglio a sostituire la rampa elicoidale con una rampa diretta e parzialmente coperta. Quest'ultima si diparte da via __________ in prossimità del centro del complesso e scende quasi parallelamente ad essa fino ad una curva a gomito che la raccorda al sottostante garage. Il tratto rettilineo, coperto solo parzialmente, si trova in misura consistente oltre la linea di arretramento.
Il 13 novembre 2013, l'Esecutivo comunale ha autorizzato la variante, subordinando la licenza alla condizione di concordare con la Sezione Genio la conformazione definitiva dell'imbocco veicolare interrato nell'ambito della costruzione di via __________.
d. Il 27 novembre 2013, il Municipio ha approvato un'ulteriore variante per la trasformazione di alcuni spazi interni ai livelli -1, -2 e -3 del gradone superiore, finalizzata alla suddivisione delle unità abitative (ville) in appartamenti.
e. Sempre in corso d'opera, con domanda parzialmente a posteriori del 15 settembre 2015 la RI 1 ha presentato una variante, denominata aggiornamento esecutivo progetto approvato (vedi ris. mun. 15.07.2009), concernente la formazione di quattro appartamenti monolocali, la stabilizzazione statica delle pareti dello scavo, l'edificazione di una scala quale via di fuga secondo la normativa antincendio e di un accesso a valle dedicato alla manutenzione dei giardini.
Nel termine di pubblicazione, al rilascio della licenza si è opposta CO 2, lamentando l'instabilità del pendio ed il livello delle immissioni dato dall'aumento delle unità abitative e dei posteggi e dall'esecuzione dell'accesso ai giardini.
Con avviso cantonale (n. 94785) del 17 dicembre 2015, i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno preavvisato favorevolmente il progetto.
f. Il 17 dicembre 2015, l'istante ha presentato un complemento/aggiornamento (…) nella procedura in variante in corso d'opera, comprendente una planimetria, alcune sezioni ed un profilo longitudinale, che concerne la formazione di un tunnel d'accesso alla rimessa.
Anche contro questa variante CO 2 ha interposto opposizione, contestando il progetto sotto svariati profili, formali (procedura di approvazione, incompletezza della domanda) e materiali (impatto paesaggistico, distanza dalla strada, altezze, quote, pendenze, indici edificatori ecc.).
g. Il 24 maggio 2016, il Municipio ha rilasciato un unico permesso di costruzione per le varianti del 15 settembre e del 17 dicembre 2015, respingendo nel contempo le opposizioni pervenute.
B. Con giudizio del 24 maggio 2017, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da CO 2 avverso quest'ultimo provvedimento, annullandolo.
Respinte le censure riferite all'incompletezza dei piani, il Governo ha considerato indispensabile valutare le immissioni foniche dovute ai movimenti veicolari sulla rampa. Ha tuttavia ritenuto di poter prescindere dal raccogliere le informazioni mancanti e l'avviso cantonale, stante che la licenza andava annullata per altri motivi. A suo avviso, la rampa, che disattende la linea di arretramento dalla strada, non potrebbe essere approvata, giacché non sarebbe annoverabile tra le opere secondarie di cui all'art. 9 n. 9 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), che non chiamano distanza.
C. Contro il predetto giudizio governativo, la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia ripristinata la licenza del 24 maggio 2016.
Secondo la ricorrente, l'edificazione di una rampa d'accesso parzialmente interrata che sorge oltre la linea di arretramento e direttamente a confine con la strada di PR sarebbe stata autorizzata nel 2013. Su questo punto i piani della variante in contestazione non divergerebbero da quelli precedenti, fatta eccezione per la precisazione delle quote. L'ubicazione del manufatto non potrebbe pertanto essere rimessa in discussione. Le modifiche apportate alla rampa non ne muterebbero il carattere di opera secondaria. Le opposte conclusioni del Consiglio di Stato non sarebbero di contro sostenibili. Trattandosi di un progetto identico a quello autorizzato nel 2013, non sarebbe possibile pretendere ora l'acquisizione dell'avviso dipartimentale. Per le stesse ragioni, sarebbe corretta la procedura autorizzativa della notifica. Avendo annullato integralmente la licenza, il giudizio governativo avrebbe inoltre leso il principio di proporzionalità. Essa non concerneva infatti soltanto l'accesso veicolare, ma anche altri interventi (alcuni dei quali pure contestati da CO 2).
D. a. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la resistente, con argomentazioni che verranno riprese, se necessario, in seguito. Il Municipio si allinea alle tesi ricorsuali e chiede pertanto l'accoglimento del gravame. L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) conferma gli scritti inoltrati all'istanza inferiore, prende atto della decisione di quest'ultima e si rimette al giudizio del Tribunale.
b. In replica e duplica, le parti si riconfermano essenzialmente nelle rispettive tesi e domande di giudizio.
E. Nel corso dell'istruttoria, il Tribunale ha acquisito dal Municipio gli atti concernenti le licenze edilizie del 22 luglio 2009, del 13 e del 27 novembre 2013.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto delle contestazioni emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali, completate con i documenti citati in narrativa, acquisiti dall'Esecutivo comunale. Le prove sollecitate (sopralluogo, richiamo documenti, audizioni testimoniali) non risultano invece suscettibili di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della vertenza.
2. La ricorrente sostiene che l'ubicazione e le dimensioni della rampa costituirebbero un dato acquisito alla luce della licenza edilizia del 13 novembre 2013, passata in giudicato incontestata. L'avversata variante del dicembre 2015 si sarebbe difatti limitata a chiarire le quote del manufatto. Per questa ragione, non potrebbe essere contestata ora la violazione della linea di arretramento. A torto. Contro una variante di un progetto autorizzato sono in generale proponibili solamente le contestazioni che riguardano le parti d'opera che hanno subito modifiche (cfr. STA 52.2012.172 dell'11 dicembre 2012 consid. 2; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 16 LE n. 895). In concreto, il 17 dicembre 2015 l'istante in licenza ha presentato una nuova domanda in variante riguardante la rampa parzialmente coperta approvata nel 2013. Essa comprende un profilo longitudinale dell'opera e della sovrastante strada, una nuova planimetria e due sezioni (n. 7 e 13), con le relative pendenze (dal 17/18% del tratto iniziale fino al 5% in corrispondenza della rimessa) e quote. Ora, non si tratta con tutta evidenza di un mero progetto esecutivo di quanto precedentemente autorizzato. In caso contrario, l'interessata non avrebbe chiesto al Municipio la concessione di un nuovo permesso, ma si sarebbe limitata a concordare con la Sezione genio gli aspetti esecutivi dell'intervento, come imposto dalla licenza del 13 novembre 2013. In realtà, per quanto deducibile dalla precedente domanda, la variante di dicembre non ha lasciato immutati i piani del 2013. Secondo quest'ultima, la quota dell'area antistante all'imbocco della rampa raggiunge infatti i 353.00 mslm, mentre la planimetria del 2013 indicava soli 350.00 mslm; inizialmente era quindi stata sensibilmente sottostimata (cfr. piani del novembre 2013; sezioni delle domande di costruzione del 15 settembre e del 17 dicembre 2015; scritto del 12 novembre 2015 di cui al doc. O allegato alla replica del 22 settembre 2017). Una simile discrepanza (+3.00 m) ha evidentemente reso necessari dei correttivi che hanno interessato l'opera nel suo complesso, il raccordo con la strada di quartiere e, più in generale, il suo rapporto con le adiacenze. Non si tratta a ben vedere di modifiche trascurabili, stante che, agli occhi dei terzi interessati, il suo impatto visivo risulta marcatamente accresciuto, con conseguenze sul suo grado di inserimento nel paesaggio. La variante in contestazione ha inoltre allargato, seppur di poco, il tratto iniziale della rampa (cfr. doc. D e E allegati al gravame). Alla luce di (tutti) questi cambiamenti, l'autorità comunale poteva, rispettivamente doveva, rivalutare integralmente la conformità del manufatto col diritto materialmente applicabile e, di riflesso, l'opponente aveva il diritto di far valere tutte le censure suscettibili di condurre al rifiuto del permesso, rispettivamente al suo annullamento. E questo benché la domanda approvata nel 2013 contemplasse già la formazione di un accesso privato parzialmente coperto all'interno della fascia di arretramento dalla strada. La ricorrente non può quindi dedurre alcunché in favore del progetto in contestazione dalla licenza del 13 novembre 2013, rilasciata tra l'altro sulla base di una documentazione manifestamente incompleta, costituita di una planimetria e di un'unica sezione (S3), che taglia le edificazioni laddove la rampa risulta già interamente interrata.
3. 3.1. 3.1.1. Il piano regolatore di Lugano, sezione di Lugano, valido anche per Castagnola (cfr. art. 3 NAPR), distingue quattro tipi di linee di edificazione. Tra di esse figurano le linee di arretramento, che costituiscono il limite fino al quale è possibile costruire (cfr. art. 9 n. 5 NAPR). Stando all'art. 9 n. 9 NAPR, le opere secondarie, anche se emergenti dal terreno - quali opere di accesso, di cinta e di sistemazione del terreno, aree verdi di svago - nonché le piantagioni, possono essere realizzate oltre le linee di edificazione. La norma chiarisce che vanno comunque osservate le prescrizioni concernenti la visuale per il traffico e tutte le misure necessarie per evitare pregiudizio all'area pubblica confinante. Pure le costruzioni sotterranee, ossia quelle non emergenti in misura rilevante dal terreno sistemato, possono essere eseguite, se non contrastano con gli scopi perseguiti dall'art. 11, oltre le linee di edificazione, ma solo sino ad una distanza di 2.50 m dal confine con la proprietà pubblica esistente o prevista dal PR (cfr. art. 10 n. 1 NAPR). L'ordinamento comunale non prevede invece la possibilità di realizzare costruzioni accessorie entro le linee di edificazione. Per costruzioni accessorie s'intendono le opere che non servono all'abitazione o al lavoro, sono al servizio di un edificio principale e non hanno un fine industriale, artigianale o commerciale. Non devono inoltre superare l'altezza di 3.00 m dal terreno sistemato, né arrecare particolare pregiudizio ai fondi vicini (cfr. art. 10 n. 2 NAPR).
3.1.2. Le distanze delle costruzioni dalle strade (allineamenti o arretramenti che siano) possono avere svariate giustificazioni. Tutelano in particolare la sicurezza della circolazione e assicurano la possibilità di attuare future correzioni stradali. Permettono inoltre uno sviluppo armonioso degli agglomerati, danno il necessario respiro ai quartieri (aria, luce, tutela dalle immissioni), migliorano l'estetica dei centri urbani e facilitano la creazione di aree verdi e spazi riservati ai pedoni, contribuendo in definitiva ad elevare la qualità di vita della popolazione (cfr. RDAT II-2003 n. 21 consid. 5.3; RtiD II-2009 n. 21 consid. 3.1; STA 90.2006.26 del 24 settembre 2007 consid. 6.2.1; Scolari, op. cit., ad art. 25 LE n. 1029).
3.2. Il Municipio ha autorizzato l'opera in contestazione, rimarcando che l'ubicazione del tunnel, rispettivamente dei manufatti di copertura, non è stata ritenuta conflittuale (…) con il progetto stradale già approvato, in particolare per l'ubicazione del portale d'accesso. Con la risposta del 25 agosto 2016 davanti al Consiglio di Stato, ha precisato che l'ubicazione del tunnel non risulta conflittuale in relazione alla futura strada __________ e alla fascia d'arretramento, ritenuto che le pareti e la soletta costituiscono opere connesse e necessarie all'accesso stradale all'autorimessa (cfr. ad 4-6 pag. 5). In duplica, ha inoltre puntualizzato che i vincoli di arretramento non entrerebbero in considerazione per le parti d'opera interrate (cfr. ad 7 pag. 4). Ha lasciato quindi intendere di aver fondato il permesso sull'assenza di conflitti con l'impianto viario e sul carattere sotterraneo del manufatto (e non di opera secondaria). Ritenuta irrilevante (oltre che non data) la qualifica di costruzione sotterranea o accessoria, il Governo ha escluso che la rampa potesse godere delle facilitazioni previste per le opere secondarie. Ha in particolare rilevato che con quel termine il legislatore comunale intende quelle opere che per le loro dimensioni risultano tutto sommato contenute, con un ingombro limitato e che peraltro possono essere facilmente rimosse. A fronte della mole e delle caratteristiche architettoniche che presenta, la rampa non potrebbe essere considerata alla stregua di un'opera minore e non potrebbe di conseguenza essere approvata. L'insorgente ribatte in questa sede che determinanti sarebbero la subordinazione del manufatto rispetto al complesso residenziale ed il fatto che non si porrebbe in contrasto con gli scopi perseguiti dalla linea di arretramento. A torto il Consiglio di Stato avrebbe posto l'accento solamente sulle sue dimensioni, aspetto non contemplato dalla norma, violando così l'autonomia comunale. L'Esecutivo comunale condivide, dal canto suo, le argomentazioni della ricorrente.
3.3. In concreto, la part. __________ è gravata da una linea di arretramento da via __________ profonda 4.00 m (cfr. Estratto piano di dettaglio traffico, AP-EP e altri vincoli). L'accesso veicolare e la rampa si trovano dunque all'interno della fascia di arretramento. Nessuno lo contesta. Occupano pertanto un'area che dovrebbe restare libera da costruzioni, comprese quelle accessorie e sotterranee (cfr. art. 10 NAPR; STA 52.2014.253 del 19 ottobre 2015 consid. 3.2.1; Scolari, op. cit., ad art. 25 LE n. 1030). Ai fini del rilascio di un permesso, decisiva è di conseguenza la questione a sapere se la rampa d'accesso al garage possa essere assimilata ad un'opera secondaria ai sensi dell'art. 9 n. 9 NAPR.
3.3.1. Quello di "opera secondaria" è un concetto giuridico di natura indeterminata. Nell'individuazione del suo contenuto precettivo va quindi riconosciuta all'autorità comunale una certa latitudine di giudizio; latitudine che le istanze di ricorso devono rispettare, limitandosi a censurare le interpretazioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto (art. 69 LPAmm), in quanto insostenibili, siccome sprovviste di valide ragioni, fondate su considerazioni estranee alla materia o suscettibili di portare a conclusioni aberranti. Ove non sussista una simile violazione del diritto, l'autorità cantonale di ricorso non può annullare una decisione del Municipio senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia comunale. Irrilevante al riguardo è il fatto che l'interpretazione data dall'autorità di ricorso al concetto giuridico indeterminato appaia altrettanto plausibile di quella attribuitagli dall'autorità comunale (cfr. STA 52.2017.358 del 9 febbraio 2018 consid. 4.2, 52.2013.411 del 4 aprile 2014 consid. 2.2 con rinvii).
3.3.2. Scostandosi dall'interpretazione fornita dalla ricorrente e fatta in seguito propria dal Municipio, il Governo ha ritenuto che tra le opere secondarie andrebbero annoverate unicamente le costruzioni che hanno dimensioni contenute ed un ingombro limitato e possono essere facilmente rimosse. La sua valutazione è del tutto plausibile ed in quanto tale non risulta lesiva dell'autonomia comunale. La tesi contrapposta appare invece insostenibile. Nel dettaglio, tenuto conto del suo tenore letterale, del rapporto con le altre disposizioni comunali in materia (art. 9 e 10 NAPR) e del contesto legislativo in cui s'inserisce (cfr. per esempio art. 49 NAPR sugli accessi carrozzabili), occorre concludere che, anche in virtù dell'art. 9 n. 9 NAPR, all'interno delle fasce a contatto con le strade sono di principio ammissibili solamente le costruzioni minori facilmente amovibili, come siepi, cinte, semplici accessi e muri di sostegno a confine (analogamente a quanto indicato a titolo esemplificativo dalla norma comunale; cfr. pure l'art. 13 cpv. 1 lett. a dell'abrogato regolamento di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 29 gennaio 1991 [RLALPT; BU 1991, 48], che dava facoltà ai Comuni di esentare dal rispetto delle linee di arretramento proprio edifici o impianti di piccola entità, come cinte, siepi, accessi o pergole). Diversamente, seguendo la tesi ricorsuale, dando dunque particolare importanza al rapporto di subordinazione con una costruzione principale, molti accessori e manufatti sotterranei (anche di grandi dimensioni) finirebbero per essere esentati dal rispetto delle distanze dalla strada, ciò che non era nelle intenzioni del legislatore comunale. Ha infatti adottato specifiche e distinte disposizioni per le differenti tipologie di costruzione, imponendo il rispetto delle linee di arretramento, rispettivamente di una distanza minima (2.50 m), tanto per gli accessori, quanto per le costruzioni sotterranee. In questo senso, le opere secondarie devono giocoforza rappresentare manufatti di natura minore facilmente amovibili, insuscettibili di compromettere gli scopi perseguiti e gli interessi tutelati dalle linee di arretramento. Ne discende che nel concetto di semplice accesso, anch'esso di natura indeterminata, non possono essere incluse quelle opere finalizzate all'accesso veicolare o pedonale a fondi ed edifici (come le rampe) che, per dimensioni, posizione o conformazione (presenza di alti muri di sostegno, portali d'ingresso, coperture ecc.), possono porsi in conflitto con la strada dal profilo della sicurezza viaria e risultare d'ostacolo a future correzioni della carreggiata, giacché non potrebbero essere agevolmente allontanate o rettificate.
3.3.3. Ferme queste premesse, in concreto l'Esecutivo cantonale ha concluso che la rampa non potesse essere approvata, in quanto non potrebbe essere considerata un'opera minore, vista la sua mole e le sue caratteristiche architettoniche. A ragione. Nel primo tratto, sostanzialmente rettilineo e abbondantemente all'interno della fascia delimitata dalla linea di arretramento, l'opera controversa, sorretta da un terrapieno (cfr. doc. F - piani completivi del giugno 2017, prodotti in questa sede, e meglio sezioni 8-11; doc. H allegato al ricorso; sezione 7 del dicembre 2015) e separata dal gradone superiore del complesso edilizio da uno strapiombo (cfr. sezione 7 del dicembre 2015), è lunga oltre 20.00 m, larga più di 5.00 m e alta internamente 3.20 m (+40 cm della soletta). In corrispondenza del portale d'accesso, si eleva di ca. 2.00 m oltre il livello del campo stradale, fino a 355.17 mslm (di contro il blocco di edifici a valle raggiunge la quota di 350.00 mslm; cfr. profilo longitudinale del dicembre 2015; sezione 6a). Il lato rivolto al lago è interamente fuori terra. Non si presenta dunque come un semplice accesso, bensì come un vero e proprio corpo di fabbrica (cfr. planimetria, profilo longitudinale e sezione 7 del dicembre 2015; cfr. rendering di cui al doc. G allegato al ricorso). Superando abbondantemente il dimensionamento ammesso per gli accessori, va inoltre considerata alla stregua di una costruzione principale. Rappresenta di conseguenza un evidente ostacolo per future correzioni (allargamenti) stradali. In merito, la questione a sapere se la traiettoria della carreggiata rappresenti l'optimum raggiungibile dal punto di vista architettonico-ingegneristico, trovandosi già lungo il percorso minimo più razionale sotto ogni punto di vista per collegare la piazza di giro finale alla diramazione della __________, non è di alcuna rilevanza, ritenuto che il vincolo istituito in sede di pianificazione non può essere rimesso ora in discussione (cfr. DTF 125 II 643 consid. 5d e rif. citati; Scolari, op. cit., ad art. 21 LE n. 929) e che gli obiettivi da esso perseguiti vanno interpretati in maniera restrittiva, così da impedire la creazione ed il consolidamento di situazioni in contrasto con le linee di arretramento, che potrebbero ostacolare, anche a lungo termine, quanto stabilito dal piano viario (cfr. STA 52.2014.253 citata consid. 3.2.2). Qualora via __________ dovesse essere effettivamente allargata, anche di poco, la rampa e con essa il garage potrebbero diventare addirittura inutilizzabili, posto che il passaggio verrebbe (quantomeno parzialmente) ostruito. Sul punto, le argomentazioni della ricorrente vanno dunque disattese. Nella misura in cui il Municipio le ha fatte proprie, la sua decisione risulta di conseguenza insostenibile ed in quanto tale lesiva del diritto.
3.4. Dato che il permesso va annullato già per il predetto motivo, non è necessario chinarsi su eventuali pregiudizi per la sicurezza viaria dati dalla conformazione del portale d'accesso o sulla necessità di un'indagine fonica circa i movimenti veicolari sulla rampa, questione invero negletta dalle autorità di prime cure.
4. La ricorrente critica il giudizio governativo per aver annullato interamente la licenza edilizia, benché questa abbia approvato altri interventi oltre alla rampa. A torto. Effettivamente, il permesso del 24 maggio 2016 ha autorizzato anche la domanda del 15 settembre 2015, che contempla, segnatamente, la formazione di appartamenti monolocali, la stabilizzazione delle pareti dello scavo e l'edificazione di una scala e di un accesso secondario ai giardini. Sennonché, accertata l'impossibilità di autorizzare la rampa, opera fondamentale per la realizzazione dell'autorimessa e, di riflesso, dell'intero complesso edilizio, il Governo non poteva fare altro che annullare interamente la licenza sottoposta al suo giudizio, senza dover necessariamente evadere le eccezioni opposte da CO 2 all'approvazione degli altri interventi.
5. 5.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.
5.2. La tassa di giustizia segue la soccombenza della ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Quest'ultima dovrà rifondere alla resistente, che si è avvalsa del patrocinio di un legale, una congrua indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, è posta a carico della ricorrente, che rifonderà alla resistente un identico importo (fr. 1'800.-) a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere