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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.10.2017 52.2017.318

18. Oktober 2017·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,594 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Commessa pubblica. Carenza di legittimazione attiva a impugnare il bando di concorso e la documentazione di gara. La ricorrente non ha dimostrato di essere in grado di eseguire la commessa e di avere perciò un interesse attuale e concreto all'annullamento delle condizioni di gara

Volltext

Incarto n. 52.2017.318  

Lugano 18 ottobre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso 6 giugno 2017 della

RI 1  patrocinata da: PA 1   

contro  

il bando e la documentazione del concorso indetto il 26 maggio 2017 dal Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente, per aggiudicare la fornitura di due autocarri con impianto scarrabile per i centri cantonali di soccorso chimico di __________ e __________;

ritenuto,                          in fatto

A.   Il __________ il Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente, ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura di due autocarri con impianto scarrabile per i centri cantonali di soccorso chimico di __________ e __________. Il bando di concorso annunciava i seguenti criteri di idoneità.

Sono ammesse alla gara d'appalto unicamente le ditte specializzate nell'allestimento di veicoli pesanti di primo intervento per pompieri che soddisfano i seguenti requisiti: 1) specializzazione in veicoli pesanti per pompieri

2) servizio di assistenza

3) idoneità tecnica del veicolo offerto

4) credibilità dell'offerente

In merito al primo criterio di idoneità, il capitolato d'appalto precisava quanto segue.

Sono ammesse alla gara d'appalto unicamente le ditte specializzate nell'allestimento e fornitura di veicoli pesanti di primo intervento per pompieri che hanno al minimo 1 o più referenze valide. Per referenza si intende una commessa per la fornitura di uno o più veicoli a 3 o più assi attrezzati con impianto scarrabile. Fanno stato unicamente forniture a corpi pompieri concluse in Svizzera e comprese nel periodo 2010 - 2017. Non sono ammesse referenze di forniture in corso. I prezzi sono da esporre in CHF.

Le prescrizioni tecniche annesse al fascicolo di gara, contenevano tutta una serie di specifiche degli autocarri (pag. 31 e segg. del capitolato). In rosso erano evidenziate quelle obbligatorie, il cui mancato adempimento comportava l'esclusione dell'offerta dalla gara (cfr. capitolato pag. 11, punto 5). Tra queste, al punto 3, vi era la seguente condizione:

Marca

Fornitura di un modello di veicolo fabbricato da una ditta specializzata che dispone di una rappresentanza ufficiale per l'assistenza con sede in Canton Ticino. Per questioni tecniche operative l'offerente deve limitare la scelta del veicolo ai modelli fabbricati da uno dei seguenti produttori di veicoli pesanti. ·         SCANIA      IVECO ·         MAN           MERCEDES

B.   Contro il predetto bando di concorso e la relativa documentazione di gara è insorta la RI 1. Essa ha chiesto in via principale l'annullamento dell'intero concorso e il conseguente rinvio degli atti all'autorità inferiore, affinché ripeta la procedura con lo stralcio delle limitazioni di marca tra i requisiti posti nel bando e negli atti di gara. In via subordinata, ha domandato l'annullamento della condizione riferita alla marca dei veicoli. Ha pure postulato la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. A mente sua, l'imposizione di offrire prodotti di determinate marche sarebbe inammissibile, in quanto ostacolerebbe una libera ed efficace concorrenza tra gli offerenti e si porrebbe in contrasto con l'art. 16 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), che vieta esplicitamente ai committenti di introdurre prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o che indichino marche specifiche.

C.   All'accoglimento del gravame si è opposto il committente. Ha innanzitutto eccepito la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, che non ha comprovato di essere abilitata a concorrere, con riferimento al criterio di idoneità previsto dal bando di gara che limita l'accesso alle ditte specializzate nell'allestimento e nella fornitura di veicoli pesanti per pompieri. Nel merito, ha sostenuto che l'introduzione nel capitolato della prescrizione che limita la fornitura di veicoli di determinate marche è giustificata da motivi di ordine tecnico ed è pertanto ammissibile ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 RLCPubb/CIAP. In particolare, il parco veicoli in servizio ai corpi pompieri deve essere uniformato per facilitare e semplificare la transizione degli autisti su nuovi veicoli e per accrescere la sicurezza nella guida di urgenza, tenuto conto che gli autisti sono prevalentemente di milizia e non professionisti.

D.   Con la replica, la ricorrente ha modificato le proprie domande, chiedendo, oltre a quanto postulato con il ricorso, lo stralcio del criterio di idoneità riferito alla specializzazione nell'allestimento e nella fornitura di veicoli pesanti per pompieri. Questo non sarebbe giustificato poiché l'oggetto della commessa non si distinguerebbe da una fornitura di camion scarrabili per qualsiasi altro utilizzo. Ha sostenuto di essere legittimata a interporre ricorso contro le condizioni di gara in quanto ditta attiva nell'ambito specifico della commessa, che ha pure preso parte al concorso.

E.   Delle successive prese di posizione delle parti si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4). Il ricorso è tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP).

1.2. Resta da esaminare la legittimazione attiva della ricorrente, partendo dalla premessa che in assenza di regolamentazione da parte del CIAP la procedura di ricorso è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1).

1.2.1. Secondo l'art. 65 cpv. 1 LPAmm, ha diritto di ricorrere chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. La nozione di interesse degno di protezione corrisponde a quella, identica, racchiusa negli art. 48 lett. a della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e 103 lett. a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; abrogata dall'art. 131 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                         Introducendo il requisito dell'interesse degno di protezione il legislatore ha quindi voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività. Occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro lato basta però l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi, atteso che anche un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio all'art. 65 LPAmm basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale, immediato ed attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. RtiD II-2015 n. 6 consid. 2; I-2015 n. 10 consid. 1.3.1 con riferimenti).

                                         1.2.2. In materia di commesse pubbliche, il diritto di ricorrere contro un bando viene di norma riconosciuto a chi adempie tutti i presupposti per potervi partecipare, all'occorrenza previa modifica di talune regole di cui viene eccepita l'illegittimità (cfr. RtiD I-2015 n. 10 consid. 1.3.1; cfr. pure: DTF 137 II 313 consid. 3.3, Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3. ed., Zurigo/Basilea/ Ginevra 2013, n. 1319 segg, in materia di legittimazione a ricorrere contro un'aggiudicazione diretta).

1.2.3. La ricorrente è un'impresa attiva nel settore del commercio, della riparazione e della manutenzione di veicoli. Nell'ambito della sua attività, si occupa anche di allestire mezzi con impianti scarrabili. La ditta, con il ricorso, ha contestato unicamente la prescrizione di gara relativa alle marche dei veicoli oggetto della commessa, domandandone lo stralcio. Non si è invece aggravata contro il criterio di idoneità con cui il committente ha limitato l'accesso alla gara alle aziende che possono vantare la fornitura di uno o più veicoli a 3 o più assi attrezzati con impianto scarrabile, ritenuto che fanno stato unicamente forniture a corpi pompieri concluse in Svizzera e comprese nel periodo 2010 - 2017. L'insorgente si è premurata di domandare l'annullamento di tale condizione soltanto con la replica, una volta preso atto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla stazione appaltante. Giunta oltre il termine di ricorso, la (nuova) domanda è inammissibile.

1.2.4. Malgrado i puntuali dubbi espressi dal committente su questo punto, l'insorgente non ha apportato alcun elemento atto a dimostrare di possedere l'esperienza che le consentirebbe di prendere parte alla gara. Non avendo addotto alcuna pregressa fornitura di veicoli a corpi pompieri, non ha insomma reso verosimile di essere in grado di inoltrare un'offerta valida in caso di ripetizione del concorso alle condizioni da essa auspicate. Essere attiva nel settore dei veicoli pesanti e aver inoltrato la propria offerta non basta per riconoscerle un interesse pratico e attuale all'accoglimento del ricorso, a fronte del criterio di idoneità particolare fissato dal committente e rimasto incontestato. La legittimazione attiva le deve pertanto essere negata.

1.3. Visto quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

2.    2.1. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta al conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.

2.2. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è irricevibile.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente, a cui verrà restituito il medesimo importo, anticipato in eccesso.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

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