Incarti n. 52.2017.15 52.2017.27
Lugano 10 aprile 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliere:
Fulvio Campello
statuendo sui ricorsi
a. b.
12 gennaio 2017 di RI 1, patrocinata da: avv. PA 1, 16 gennaio 2017 di RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, RI 7, RI 8, patrocinati da: avv. PR 1, ,
contro
la decisione 23 novembre 2016 (n. 5210) del Consiglio di Stato che respinge le impugnative inoltrate dagli insorgenti avverso la risoluzione 3 febbraio 2016 (n. 82) con cui il municipio del comune di Minusio ha approvato il progetto stradale di ristrutturazione e rifacimento dei ponti in via dei Colli e in via Albaredo;
ritenuto, in fatto
A. Via Albaredo nel comune di Minusio è una strada a fondo cieco della lunghezza di all'incirca 1 km; situata sulla collina, essa si diparte dall'ultimo tornante di via Brione, prima di entrare nel territorio del comune di Brione sopra Minusio. Secondo il piano regolatore approvato con risoluzione 9 luglio 2008 dal Consiglio di Stato e oggetto in seguito di alcune varianti, si tratta di una strada di servizio (piano delle attrezzature e degli edifici di interesse pubblico) destinata all'urbanizzazione della zona residenziale R2 che si sviluppa a monte e in parte a valle della direttrice, oltre a servire alcuni edifici posti a valle di essa, fuori della zona fabbricabile (piano delle zone). All'inizio del suo percorso vi è un ponte che permette di attraversare il riale al Gaggio; più in avanti un altro manufatto varca il fiume Navegna. Stante la segnaletica posta all'imbocco della strada, a partire da prima di questo ponte vige il divieto di circolazione per veicoli di peso superiore alle 3.5 t (segnale "peso massimo" [2.16] con tavola complementare "cartello di distanza" [5.01] di 270 m; cfr. ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979; OSStr; RS 741.21).
B. a. Con messaggio 14 ottobre 2014 (n. 33) il municipio di Minusio ha domandato al suo legislativo di concedere:
- un credito d'opera di fr. 3'110'00.- per la ricostruzione di quattro ponti, due in via dei Colli e due in via Albaredo;
- un credito d'opera di fr. 1'950'000.- per la posa del nuovo collettore comunale delle canalizzazioni in via Albaredo;
- un credito di fr. 1'240'000.- a disposizione dell'Azienda acqua potabile per il potenziamento dell'acquedotto in via Albaredo.
Per quanto qui interessi, dal messaggio si evince che se per la realizzazione dei ponti non sono previsti particolari disagi d'accesso per gli abitanti di via Albaredo, per quanto riguarda la posa del nuovo collettore comunale e il potenziamento dell'acquedotto (nel seguito "seconda fase") la questione è invece più complessa. Infatti, a causa delle caratteristiche della strada (a fondo cieco e stretta) e alla rinuncia a realizzare un accesso alternativo tramite pista di cantiere come previsto in un primo tempo, la circolazione dovrà essere interrotta. Per i residenti verrà comunque istituito un servizio di bus navetta e il programma lavori sarà impostato in modo da garantire il minor disagio possibile, per esempio aprendo la strada alla viabilità durante i fine settimana, quando possibile.
b. Nella seduta 23 marzo 2015 il legislativo di Minusio ha concesso i crediti richiesti.
C. a. Il 3 agosto 2015 il municipio di Minusio ha trasmesso il progetto relativo al collettore comunale in via Albaredo alla Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), per approvazione.
b. Con decisione 23 settembre 2015 l'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (UPAAI) della SPAAS ha approvato il progetto, osservando che lo stesso costituiva nel contempo una variante di poco conto del piano generale di smaltimento delle acque (PGS) in vigore (recte: piano generale delle canalizzazioni; PGC).
D. a. Il 30 ottobre 2015 il municipio ha disposto la pubblicazione dal 2 novembre al 1° dicembre 2015 del progetto stradale comunale relativo alla ricostruzione dei ponti in via dei Colli e in via Albaredo, suddiviso in 4 lotti, uno per ciascun ponte (FU 2015, 9062). La pubblicazione comprendeva il progetto dei ponti, le relazioni tecniche, il piano di espropriazione con la tabella delle offerte di indennità e il preventivo di spesa.
b. Il progetto ha suscitato l'opposizione - tra l'altro - dei qui ricorrenti, proprietari o usufruttuari di fondi serviti da via Albaredo. In estrema sintesi, gli opponenti hanno manifestato il timore di essere privati dell'accesso veicolare durante i lavori relativi alle canalizzazioni e all'acquedotto, la cui durata, prospettata in una precedente circolare loro inviata dal municipio, è di 20 mesi. Una parte di essi ha quindi contestato la mancata pubblicazione del progetto stradale anche in relazione a queste infrastrutture. Inoltre, gli opponenti hanno postulato la realizzazione della pista di cantiere e, quale alternativa, di prevedere l'utilizzo di un carro-ponte.
c. Raccolto l'avviso cantonale 15 dicembre 2015 (n. 60) della Divisione delle costruzioni del Dipartimento del Territorio e il relativo complemento 17 dicembre 2015 della Sezione forestale, il 3 febbraio 2016 il municipio ha approvato il progetto stradale ed evaso le opposizioni (ris. n. 82). Spiegati i motivi per i quali la costruzione della pista provvisoria era stata abbandonata, l'esecutivo comunale ha respinto la richiesta di reintrodurla, ritenendo che questo aspetto fosse già stato deciso definitivamente con l'approvazione del messaggio da parte del consiglio comunale, rimasto incontestato. Inoltre, la rete fognaria non era oggetto della procedura pendente. Quanto alla gestione del traffico, il municipio ha sottolineato che il transito veicolare leggero sarebbe stato garantito per l'intera durata dei lavori di rifacimento dei ponti. In merito alla successiva fase, non oggetto della pubblicazione, esso ha comunque specificato che si adopererà per ridurre i tempi di chiusura, aprendo la via al transito durante le ferie dell'edilizia, pasquali e natalizie, nonché - quando possibile - durante i fine settimana.
E. a. La decisione menzionata è stata dedotta davanti al Consiglio di Stato dai ricorrenti citati in ingresso, i quali ne hanno postulato l'annullamento e la retrocessione degli atti al municipio perché procedesse a una nuova pubblicazione comprensiva di tutti gli interventi previsti in via Albaredo. Essi hanno in sostanza contestato il programma dei lavori previsto per il risanamento di via Albaredo, postulando la realizzazione di una pista di aggiramento per consentire l'accesso costante al cantiere e alle abitazioni.
b. Il 23 novembre 2016 il Consiglio di Stato ha respinto, nella misura in cui ricevibili, i ricorsi. Il Governo ha considerato che i lavori di sottostruttura previsti lungo via Albaredo non configurino delle migliorie e, pertanto, non ricadrebbero nel campo di applicazione della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2) né di quello della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). In ogni caso, non sussisterebbe alcun obbligo di allestire un piano di cantiere. Quanto alla richiesta di realizzare la citata pista, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che l'impugnativa avrebbe dovuto essere rivolta contro la decisione con cui il consiglio comunale ha concesso il credito per i lavori contestati.
F. La decisione governativa è ora oggetto di due impugnative davanti al Tribunale, presentate il 12 gennaio 2017 da RI 1 e il 16 gennaio successivo da RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, RI 7 e RI 8. Essi ribadiscono la richiesta di annullare l'approvazione del progetto stradale e di retrocedere gli atti al municipio, affinché ne pubblichi uno nuovo comprensivo di tutti gli interventi previsti su via Albaredo e che preveda la realizzazione di una pista di aggiramento, rispettivamente l'adozione di altre misure idonee a consentire l'accesso continuo al cantiere e alle abitazioni. Domande confermate con le repliche.
G. Ai ricorsi resistono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e il municipio di Minusio con argomenti che, se necessario, saranno discussi in appresso. La Divisione delle costruzioni, pure sollecitata a prendere posizione, si è limita a rinviare all'avviso cantonale 15 dicembre 2015.
Considerato, in diritto
1. Nella misura in cui le impugnative s'iscrivono nell'ambito della procedura di progetto stradale, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 35 cpv. 2 Lstr) e la legittimazione attiva dei ricorrenti, destinatari del giudizio impugnato e già opponenti, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 [LPAmm; RL 3.3.1.1] e art. 20 cpv. 2 combinato con l'art. 31 cpv. 1 Lstr). I ricorsi, tempestivi (art. 35 cpv. 2 Lstr), possono essere decisi sulla base degli atti, senza istruttoria. In particolare, non è necessario visitare i luoghi, risultando questi in modo sufficiente dagli atti; inoltre simile prova non è suscettibile di fornire ulteriori elementi utili per la decisione.
2. 2.1. Secondo l'art. 3 Lstr (versione in vigore dal 1° luglio 2012, BU 2012, 554) fanno parte delle strade pubbliche, oltre al corpo stradale, tutti gli impianti necessari a un'adeguata sistemazione tecnica delle medesime, come i manufatti, i raccordi, le fermate dei mezzi di trasporto pubblico, le aree di sosta e di servizio, gli impianti di sicurezza, i centri e le attrezzature per l'esercizio e la manutenzione, le opere di protezione esterna e quelle di raccolta e evacuazione delle acque, le piantagioni, come anche le scarpate quando non si possa ragionevolmente pretendere che il confinante le utilizzi.
2.2. La Lstr affida ai comuni e agli altri enti locali il compito di provvedere alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade che non sono di competenza del Cantone, come le strade di raccolta e di distribuzione del traffico, quelle che garantiscono i collegamenti locali e quelle che servono l'insieme dei fondi (art. 5 cpv. 1 Lstr, versione in vigore dal 1° dicembre 2012, BU 2012, 554). Nel caso della costruzione di una strada pubblica da parte di un comune, la procedura di approvazione del progetto stradale comunale (art. 30 segg. Lstr) sostituisce quella usuale del rilascio del permesso di costruzione (RDAT II-1993 n. 36 consid. 6.2.).
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 1 Lstr, approvati i crediti necessari e i relativi piani di finanziamento, l'esecutivo comunale dà avvio alla procedura d'approvazione del progetto stradale comunale. Il municipio pubblica il progetto - che deve indicare quanto precisato agli art. 10 cpv. 2 lett. a e b Lstr ed essere corredato dagli atti elencati all'art. 17 cpv. 1 Lstr (cfr. art. 30 cpv. 2 e 3 Lstr) - per trenta giorni, durante i quali chiunque abbia interesse può prenderne conoscenza e, nel medesimo termine, presentare opposizione (art. 32 cpv. 1 Lstr combinato ai disposti art. 31 cpv. 1 e 20 cpv. 1 Lstr). Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura (art. 20 cpv. 2 combinato con l'art. 31 cpv. 1 Lstr).
2.4. La procedura del progetto stradale comunale ha come obiettivo l'attuazione del piano regolatore in un singolo caso. Di conseguenza, le autorità (di approvazione o di ricorso) sono in primo luogo chiamate a verificarne la conformità con la pianificazione (RDAT II-1993 loc. cit.). Per il resto, i comuni sono fondamentalmente autonomi in materia, limitati soltanto dalle disposizioni contenute nell'art. 6 Lstr, che fissa i principi della concezione delle strade, e dal divieto d'arbitrio (STA DP 77/89-25/90 del 14 maggio 1990 consid. 3.2). È invece escluso che tramite una domanda di costruzione possa essere modificata la pianificazione, riservato il caso di differenze entro limiti contenuti e per fondati motivi (cfr. RDAT II-1993 loc. cit.; inoltre, in termini più generali, RDAT I-1999 n. 222 consid. 2.2). In quest'ordine d'idee, l'art. 33 Lstr stabilisce che non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l'approvazione dei piani regolatori e, in particolare, sul principio dell'espropriazione (cpv. 1). Sfuggono pertanto all'esame del Tribunale, nell'ambito di questa procedura, tutti gli aspetti già definiti nel piano d'utilizzazione che, in applicazione del principio del parallelismo delle forme, sono emendabili unicamente mediante norme di pari rango e secondo la procedura prevista per la sua adozione (art. 33 cpv. 2 legge sullo sviluppo territoriale del 22 giugno 2011; LST; RL 7.1.1.1; art. 33 cpv. 2 Lst). Il potere d'esame del Tribunale cantonale amministrativo nell'evadere i ricorsi contro i progetti stradali comunali è, pertanto, limitato alla verifica della legittimità della decisione e non può estendersi a un sindacato d'opportunità della stessa (art. 61 cpv. 1 LPamm).
3. 3.1. Seppur con accenti diversi, entrambi i ricorsi contestano la mancata pubblicazione del progetto relativo alle canalizzazioni nel contesto di quello stradale in esame. Secondo gli insorgenti ciò precluderebbe la possibilità di prendere conoscenza e quindi sindacare le ripercussioni derivanti dalla sua fase esecutiva, soprattutto per quanto riguarda la chiusura della strada. In realtà si tratterebbe di un'unica grande opera e, pertanto, contestano la decisione di separare i lavori di ricostruzione dei ponti da quelli che interesseranno il rimanente del sedime stradale. Ciò sarebbe contrario al principio della buona fede e della trasparenza. Data l'importanza degli interventi previsti (rifacimento dell'intero manto stradale, messa in opera di misure di sicurezza quali illuminazione, idranti e muro di sostegno) questi ultimi, contrariamente a quanto ritenuto dal Governo, sarebbero migliorie, dunque dovrebbero seguire la procedura del progetto stradale. Ma anche così non fosse, il progetto relativo a questi lavori dovrebbe comunque essere pubblicato in virtù del diritto di essere sentito, stanti le importanti ripercussioni sulle proprietà. Infine, la durata della chiusura al traffico di via Albaredo a causa dei lavori relativi al rifacimento delle canalizzazioni, prospettata dal comune in poco meno di due anni, sarebbe assolutamente sproporzionata.
3.2. Le critiche dei ricorrenti, dunque, non sono rivolte al merito del progetto pubblicato, che concerne unicamente il rifacimento dei ponti; essi non ne mettono in discussione gli aspetti esecutivi o sostengono la non conformità con la pianificazione soggiacente. Né il Tribunale intravvede motivi per i quali il progetto andrebbe in questo senso censurato.
3.3. Resta da esaminare se il municipio avrebbe dovuto includere anche le opere della "seconda fase" nel progetto pubblicato. Occorre dunque preliminarmente verificare a quale procedura esse soggiacciono, ciò che avviene nel successivo considerando.
4. 4.1. Secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. a della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20) i cantoni provvedono alla costruzione di canalizzazioni pubbliche e di stazioni centrali di depurazione per le acque di scarico inquinate provenienti, in particolare, dalle zone edificabili. Per l'art. 5 cpv. 1 dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc; RS 814.201) i cantoni provvedono all'allestimento di piani generali di smaltimento delle acque (PGS) che garantiscano nei comuni un'adeguata protezione delle acque e un'appropriata evacuazione delle acque di scarico provenienti dalle zone abitate.
4.2. Il Cantone Ticino non si è a tutt'oggi dotato di una legislazione d'attuazione conforme alla LPAc. È infatti ancora in vigore la legge di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA; RL 9.1.1.2), benché la legge federale che è chiamata a mettere in pratica sia stata abrogata ormai da un quarto di secolo. La LALIA non contiene dunque disposizioni in merito al PGS. Per quanto qui interessi, gli art. 18 segg. LALIA si riferiscono in effetti ancora al piano generale delle canalizzazioni (PGC). Strumento, quest'ultimo, che non coincide perfettamente con quello imposto dalla LPAc (cfr. Peter Hettich/ Tobias Tschumi in: Peter Hettich/Luc Jansen/Roland Norer [curatori], Kommentar zum Gewässerschutzgesetz und zum Wasserbaugesetz, Zurigo 2016, n. 68 seg. ad art. 7 LPAc).
4.3. Il PGS costituisce lo strumento pianificatorio per la costruzione e la gestione dell'infrastruttura pubblica di smaltimento delle acque di scarico (inquinate e non) e, di conseguenza il fondamento per i singoli interventi di attuazione del medesimo (STA 52.1996.81 del 30 luglio 1996 consid. 2.5). Interventi che non possono essere eseguiti sulla scorta della sola pianificazione, ma che in quanto opere pubbliche sono sottoposte alla preventiva approvazione del Servizio tecnico (art. 88 LALIA). Il Decreto esecutivo che designa il dipartimento e il servizio competenti in materia di protezione delle acque dall'inquinamento del 3 settembre 1991 (RL 9.1.1.1) affida alla Sezione protezione acque del Dipartimento dell'ambiente il ruolo di servizio tecnico cui competono le attività dipendenti dall'applicazione della legislazione federale e cantonale in materia non espressamente riservate al Dipartimento. Dipartimento e Sezione non più esistenti, ai quali corrispondono oggi il Dipartimento del territorio e la SPAAS. Infine, seppur riferendosi all'art. 53 LALIA, il regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 (RL 2.4.1.8), affida all'UPAAI la competenza di approvare i singoli collettori quali elementi di un piano generale di smaltimento approvato.
4.4. Alla luce del quadro legale cantonale appena descritto, il Tribunale non può esimersi dal censurare, come già fatto in precedenza (STA 52.2012.231 del 2 febbraio 2017 consid. 3.1), un evidente ritardo nell'adattamento della legislazione cantonale, che certo non agevola la comprensione e l'attuazione di una materia tanto importante quanto complessa. Ritardo al quale il Cantone sembra tuttavia intenzionato a porre rimedio (cfr. progetto di legge sulla gestione delle acque [LGA], posto in consultazione dal 1° febbraio al 31 agosto 2016).
4.5. Ferme queste premesse, si può concludere quanto segue. La realizzazione di lavori di canalizzazione soggiace a decisione di autorizzazione, la quale sostituisce in questo ambito la licenza edilizia. Se la loro posa è prevista in corrispondenza del sedime stradale ma l'intervento non ne modifica le caratteristiche (si limita, dunque, al solo scavo, alla posa di tubazioni, alla chiusura del solco e al rappezzo dell'asfalto) non è necessario esperire la procedura del progetto stradale. Per contro, se i lavori previsti comprendono anche la posa di infrastrutture relative alla strada stessa (cfr. supra, consid. 2.1), come caditoie o canali per la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, i lavori dovranno essere autorizzati anche secondo la Lstr; sarà quindi necessaria una decisione globale secondo la legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord; RL 7.1.2.3).
4.6. Anche a causa del mancato adeguamento di una legge datata qual è la LALIA, l'attuazione degli aspetti autorizzativi legati alle canalizzazioni pone diversi problemi sotto il profilo procedurale. Infatti, fatta salva la pubblicazione della concessione del credito da parte del consiglio comunale - che, analogamente a quanto avviene in materia pianificatoria, è volta a permettere l'esercizio del diritto di ricorso per violazione della LOC (in particolare della procedura prescritta per le deliberazioni) e inoltre, nei comuni ove è stato istituito il consiglio comunale, l'esercizio del diritto di referendum (cfr. sul tema: Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: Originalità della legislazione e della giurisprudenza ticinesi, omaggio a Guido Corti, RtiD I-2015, pag. 203 segg., 207 seg.) - fa difetto una procedura che consideri i diritti delle parti, innanzitutto quello di essere sentiti (cfr. DTF 121 II 378 consid. 6c), previsto dagli art. 34 segg. LPAmm. In quanto decisione, la determinazione della SPAAS (o quella dell'UPAAI) dovrebbe poi rispettare i requisiti posti dall'art. 46 LPAmm, indicando quindi in particolare - oltre alla motivazione - il rimedio giuridico ordinario, l'autorità competente e il termine per interporlo (cpv. 1 e 2). Infine, essa dovrebbe essere notificata alle parti, conformemente agli art. 17 segg. LPAmm.
5. 5.1. In concreto, come visto in narrativa, il 23 marzo 2015 il consiglio comunale di Minusio ha approvato il credito di opera relativo al progetto delle canalizzazioni in via Albaredo. Tale decisione non esplica effetti autorizzativi, ma si limita a mettere a disposizione del municipio l'importo necessario per procedere con i lavori.
5.2. Il 23 settembre 2015 l'UPAAI ha approvato il progetto delle canalizzazioni in parola, considerando che esso costituiva nel contempo una variante di poco conto del PGS (recte: PGC) in vigore. A ragione. Infatti, il progetto si discosta dal PGC di Minusio nella misura in cui prevede per la tratta P 1 - P 5 una doppia tubazione (ovvero la separazione delle acque luride da quelle meteoritiche) in luogo di un unico tubo a sistema misto (cfr. Relazione tecnica 31 luglio 2015, cap. 3.2.). Tale decisione risulta essere stata presa senza offrire alle parti il diritto di essere sentiti né sembra sia stata notificata conformemente alle esigenze ricordate poc'anzi. Aspetti che, comunque, non sono qui determinanti, ma sui quali si tornerà a titolo abbondanziale in seguito (infra, consid. 6).
5.3. Il progetto relativo a questa "seconda fase", tuttavia, non si limita alla posa del collettore previsto dal PGC, ma interviene anche con lavori che interessano il campo stradale e, meglio, riguardano la strada pubblica, secondo l'art. 3 cpv. 1 Lstr. Sono infatti previste la posa di caditoie, di illuminazione pubblica, di idranti e la sistemazione di manufatti. In questa misura, il comune non può procedere ai lavori senza conseguire il permesso di costruzione secondo la Lstr, ovvero pubblicando un progetto stradale. Poco importa la qualificazione degli interventi, migliorie o non. Ciò influisce unicamente sulla necessità della base pianificatoria, non già della procedura autorizzativa. Ammettere il contrario priverebbe sotto il profilo formale i terzi della possibilità di opporsi agli interventi, sotto quello materiale di verificarne gli aspetti edilizi e ambientali. Ne discende che anche per i lavori della "seconda fase" sarà necessario esperire la procedura di progetto stradale.
5.4. Anche se i lavori connessi alla posa del collettore e dell'acquedotto, ma soprattutto quelli relativi alla strada in quanto tale, necessitano di seguire una procedura (coordinata e formalmente corretta) di autorizzazione, la richiesta dei ricorrenti volta a ottenere la pubblicazione di un unico progetto stradale comprendente anche il rifacimento dei ponti non può essere accolta. Infatti, la ricostruzione di questi manufatti non dipende dalla contemporanea autorizzazione alla realizzazione del collettore e delle opere connesse previste nella "seconda fase". Intanto, il tratto iniziale di via Albaredo - sino al riale Esplanade - è esterno al progetto, giacché questa prima tappa di PGC è stata realizzata nel 1991. Ne discende che il ponte al Gaggio è avulso dai successivi lavori. Ma anche il progetto relativo al ponte sul Navegna non necessita di essere pubblicato in uno con quello della fase successiva. Tant'è che i lavori relativi alle canalizzazioni verranno avviati solo dopo la completazione del manufatto (cfr. Relazione tecnica relativa alle canalizzazioni 31 luglio 2015, cap. 12 , Programma di realizzazione). In questi termini, nemmeno è dato di vedere perché un simile modo di procedere sarebbe contrario al principio di trasparenza. Tanto meno può ritenersi leso il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), già solo per il fatto che non è possibile intravvedere quali aspettative avrebbe suscitato l'autorità né quali disposizioni pregiudizievoli abbiano di conseguenza preso i ricorrenti (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1 con rinvii; STA 52.2013.277 del 6 novembre 2013 consid. 4.2, 90.2006.12 del 17 gennaio 2008 consid. 5.3; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 616 seg., 639 con rinvii). In definitiva, la decisione di procedere con due progetti stradali distinti si esaurisce, nel caso concreto, in una questione di apprezzamento, che il Tribunale può censurare unicamente se essa integri un eccesso o abuso di tale potere. Ciò che non è il caso per la decisione in esame. Non risulta infatti che il municipio, nel procedere con un progetto separato, si sia lasciato guidare da motivi non pertinenti oppure eccedendo le sue competenze. La questione, di mera opportunità, sfugge dunque alla censura del Tribunale: in quanto scelta plausibile, questa Corte non può censurarla, sostituendo il suo potere di apprezzamento a quello dell'autorità comunale.
5.5. Infine, ritenuto che dagli atti pubblicati è possibile desumere che la circolazione sarà costantemente garantita durante la ricostruzione dei ponti, non sussiste motivo alcuno per annullare (preventivamente) l'approvazione del progetto in esame. Deve qui essere confermata la pertinenza della giurisprudenza evocata dal Consiglio di Stato, secondo la quale, di regola, esulano dalla procedura autorizzativa le questioni che attengono alla progettazione esecutiva dell'opera, come pure problematiche legate alla sua esecuzione, in genere a questo stadio ancora sconosciute (cfr. di recente, seppur riferite alla rilascio di una licenza edilizia, STA 52.2013. 94/97 del 2 maggio 2014 consid. 3.4.2, con riferimenti a RDAT I-1998 n. 37 i.f. e DTF 121 II 378 consid. 14).
6. Ai fini di prevenire future contestazioni di natura procedurale, il Tribunale ritiene utile fornire alcune indicazioni in merito ai lavori previsti nella "seconda fase". Dapprima, considerato che - come visto - la decisione relativa all'approvazione delle canalizzazioni è stata presa senza che sia stato garantito il diritto di essere sentito delle parti, alle quali nemmeno è stata notificata, è necessario che questi aspetti vengano compiutamente considerati nell'ambito della decisione globale comprendente l'approvazione del progetto stradale che dovrà essere adottata. Inoltre, dev'essere evidenziato già sin d'ora che la chiusura al traffico di una strada di servizio per all'incirca 78 settimane, ovvero 20 mesi (Relazione tecnica 31 luglio 2015, cap. 12), deve avvenire nel rispetto dell'art. 4 cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), secondo cui è vietato intralciare la circolazione mediante ostacoli, salvo per motivi impellenti. Le eccezioni a tale principio, segnatamente per il deposito, anche temporaneo, di materiale, l'occupazione con aree di cantiere e l'esecuzione di lavori, sono soggette ad autorizzazione (art. 4 cpv. 2 LCStr; art. 45 cpv. 1 e 2 lett. b e lett. e, art. 47 Lstr). I cantieri possono essere considerati motivi impellenti e sono regolamentati agli art. 80-83 OSStr. L'art. 81 cpv. 2 OSStr stabilisce quindi che gli imprenditori possono segnalare regolamentazioni del traffico quali divieti di circolazione soltanto se l'autorità ne ha dato l'autorizzazione ed è stata presa una decisione formale secondo l'art. 107 cpv. 1 OSStr, che deve quindi essere pubblicata. Nell'ambito di tale procedura dovrà pertanto essere esaminata - in particolare - la proporzionalità della decisione. Sarà in quell'ambito che eventuali soluzioni alternative potranno e, meglio, dovranno essere considerate. A torto municipio e Governo intendono conferire effetto preclusivo alla mancata impugnazione del relativo credito da parte del consiglio comunale; non è infatti in tale sede che simili aspetti devono essere censurati (cfr., in merito alla contestazione delle decisioni relative alla concessione di un credito da parte del legislativo, STA 52.2016.107 del 16 gennaio 2017).
7. Seppur per motivi diversi da quelli evocati nella decisione impugnata, i ricorsi devono essere respinti. La tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra la ricorrente RI 1, da un lato, e i ricorrenti RI 2 e litisconsorti dall'altra, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili al comune, che non si è avvalso di un patrocinatore.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono respinti.
2. La tassa di giustizia di complessivi fr. 3'000.-, già anticipata nella misura di fr. 1'500.- da RI 1 e per la rimanenza da RI 2 e litisconsorti, resta a loro carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere