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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.11.2018 52.2016.624

16. November 2018·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,450 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Ordine di sospensione lavori LEPICOSC

Volltext

Incarto n. 52.2016.624  

Lugano 16 novembre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2016 della

RI 1    

contro  

la decisione del 1° dicembre 2016 della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC; RL 705.500) che vieta all'insorgente di proseguire i lavori di impresario costruttore sul mappale n. 450 di __________;

ritenuto,                          in fatto

                                         che la RI 1, società non iscritta all'albo degli impresari costruttori e degli operatori specialisti, si occupa, da quanto indicato a registro di commercio, della vendita, la progettazione, la costruzione e la messa in opera di impianti industriali, in particolare per i trattamenti superficiali dei metalli;

che a favore del il mappale n. 450 di __________, di proprietà della __________ - il cui amministratore unico è __________, amministratore anche della RI 1 il 30 aprile 2010 è stata rilasciata una licenza edilizia con la quale è stata autorizzata la ristrutturazione dell'edificio esistente e l'ampliamento del medesimo;

che, secondo quanto indicato nella domanda di costruzione, il costo preventivato dei lavori ammonterebbe a fr. 393'200.-;

che il 17 novembre 2016 l'Ufficio tecnico del Comune di __________ ha esperito un sopralluogo sul suddetto cantiere rilevando, per quanto qui di interesse, che i lavori già eseguiti (tra i quali ad esempio la demolizione parziale, la sopraelevazione e l'ampliamento dell'edificio accessorio già esistente, il collegamento dello stesso con l'edificio principale e l'edificazione di un locale semi-interrato a livello del piano terreno in corrispondenza di tutta la lunghezza del lato nord dell'edificio principale e dell'edificio accessorio) erano stati realizzati dalla RI 1;

che, siccome almeno una parte delle opere già eseguite differiva dal progetto approvato dall'autorità, il 23 novembre 2016 il Municipio di __________ ha ordinato la sospensione dei lavori giusta l'art. 42 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100) e, con scritto del 30 novembre 2016, ha segnalato alla Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (CV-LEPICOSC) il fatto che le opere in questione erano state realizzate dalla RI 1, ditta che non risultava essere iscritta all'albo delle imprese di costruzione;

che il 1° dicembre 2016 la CV-LEPICOSC, preso atto dei fatti che le erano stati segnalati dal Municipio, ha notificato alla RI 1 un ordine di sospensione dei lavori e l'avvio di una procedura disciplinare nei suoi confronti;

che avverso l'ordine di sospensione dei lavori, la RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento; che l'insorgente si limita a sostenere che le opere da essa eseguite non superano la spesa di fr. 30'000.- e che per l'esecuzione delle opere restanti sono state incaricate altre ditte in possesso delle necessarie autorizzazioni;

che il gravame non è stato intimato per la risposta (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) ma il Tribunale ha richiamato gli atti dall'istanza inferiore;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 17a LEPICOSC;

che la legittimazione attiva dell'insorgente, parte del procedimento di prima istanza e destinataria della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 LPAmm), nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe;

che ai sensi dell'art. 72 LPAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di dichiarare l'istanza o il ricorso irricevibili o di respingerli se si rivelano manifestamente infondati;

che le prove, e meglio l'esperimento di un'audizione del titolare della ditta ricorrente e dell'architetto che si è occupato della direzione lavori, nonché la produzione di non meglio specificati documenti, non appaiono suscettibili, nell'ambito di una valutazione anticipata delle medesime, di procurare la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (DTF 131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008 n. 6 pag. 559 e rinvii); l'incarto può dunque essere deciso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che giusta l'art. 3 LEPICOSC, a garanzia del corretto esercizio delle rispettive attività è istituito un albo delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti; l'iscrizione all'albo abilita le imprese di costruzione e gli operatori specialisti all'esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività (art. 4 cpv. 1 LEPICOSC); che non soggiace all'applicazione della LEPICOSC l'esecuzione di lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o particolarmente semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti (art. 4 cpv. 2 LEPICOSC); sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano l'importo di fr. 30'000.-, per gli operatori specialisti questo limite è fissato a fr. 10'000.- (art. 4 cpv. 3 LEPICOSC); l'esecuzione dei lavori non può essere suddivisa in lotti al fine di sottrarli all'assoggettamento (art. 8 cpv. 2 del regolamento della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 3 dicembre 2014; RLEPICOSC; RL 705.510);

che nell'ambito dell'esecuzione di opere la cui importanza, per tipo d'intervento e di costo preventivabile globale, supera le soglie fissate dalla legge, solo le imprese iscritte all'albo possono eseguire lavori edili e del genio civile;

che competente per l'applicazione della legge è la CV-LEPICOSC (art. 8 cpv. 1 LEPICOSC); i Municipi sono a loro volta tenuti a vigilare sul rispetto della legge, verificando che le imprese che eseguono lavori per un valore di oltre 30'000.- siano iscritte all'albo e segnalando alla CV-LEPICOSC eventuali violazioni (art. 18 cpv. 1 LEPICOSC);

che in caso di esecuzione di lavori assoggettati alla legge da parte di imprese o operatori non iscritti nello specifico ramo di attività, la CV-LEPICOSC interviene con le necessarie misure provvisionali e i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 16 LEPICOSC (art. 8 cpv. 2 RLEPICOSC); fra i provvedimenti volti a ripristinare una situazione conforme al diritto va annoverato il divieto di proseguire i lavori intrapresi abusivamente;

che le misure cautelari, immediatamente esecutive (art. 37 cpv. 4 LPAmm), si fondano su un giudizio di apparenza (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 21, n. 1 lett. c); esperiti i necessari

accertamenti, l'autorità decide poi nel merito, adottando i provvedimenti che si impongono;

che in concreto la ricorrente afferma di non aver violato le disposizioni della LEPICOSC poiché i lavori da essa eseguiti non hanno raggiunto il valore limite di fr. 30'000.-;

che la censura deve essere respinta giacché, conformemente all'art. 4 cpv. 3 LEPICOSC, determinante è il costo preventivabile dell'intero intervento (STA 52.2017.322 del 9 luglio 2018 consid. 4.2) e non il valore delle opere eseguite dalla sola ricorrente;

che considerato il divieto di suddividere in lotti l'esecuzione dei lavori al fine di sottrarli all'applicazione della legge (art. 8 cpv. 2 RLEPICOSC), sebbene dal profilo organizzativo l'esecuzione di un intervento edile possa essere affidato a più ditte, qualora si tratti di opere che, nel loro insieme, per ampiezza e costo superano la soglia di legge, solo le ditte iscritte all'albo possono effettuare i lavori da capomastro (STA 52.2017.322 del 9 luglio 2018 consid. 4.3; per un esempio riferito alla legge prima della revisione del 1° gennaio 2014: STA 52.2007.57 del 4 maggio 2007 consid. 3.2);

che nel caso in esame il costo preventivato dell'intero intervento, come indicato nella domanda di costruzione, superava ampiamente il valore limite di fr. 30'000.-, ciò che in effetti neppure l'insorgente contesta;

che a titolo abbondanziale si osserva che i lavori in questione, tra i quale delle demolizioni, una sopraelevazione e l'edificazione di un locale semi-interrato, indipendentemente dai costi, sono opere di una certa importanza che non possono essere eseguite senza specifiche conoscenze nel ramo e senza macchinari importanti;

che pertanto la RI 1 non può eseguire alcun lavoro nell'ambito del suddetto intervento sul mappale n. 450 di __________ senza essere iscritta all'albo quale impresa di costruzione;

che, di conseguenza, viste le circostanze, la CV-LEPICOSC poteva legittimamente impartire l'ordine di sospensione dei lavori qui avversato; il ricorso, di conseguenza, va senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia e le spese di giudizio sono a carico dell'insorgente (art. 47 LPAmm), mentre che non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata dalla ricorrente nella misura di fr. 1'500.-, sono poste a suo carico. A quest'ultima va dunque restituito l'importo di fr. 500.- versato in eccesso.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

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