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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.05.2017 52.2016.237

3. Mai 2017·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,487 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Rilascio di un permesso di dimora UE/AELS

Volltext

Incarto n. 52.2016.237  

Lugano 3 maggio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Marco Lucchini, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

statuendo sul ricorso 2 maggio 2016 di

RI 1  patrocinato da PA 1   

contro  

la risoluzione 15 marzo 2016 (n. 1148) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 12 ottobre 2015 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di rifiuto di rilascio di un permesso di dimora UE/AELS;

ritenuto,                      in fatto

                            A.  Il 13 marzo 2015 il cittadino italiano RI 1 (1969), residente a __________ (prov. di __________), ha chiesto all'autorità competente in materia di diritto degli stranieri il rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS per svolgere un'attività dipendente nel nostro Paese in qualità di direttore della __________ Sagl di __________, di cui è socio unico e gerente, con una retribuzione netta di fr. 5'000.– mensili. Egli ha prodotto il contratto di locazione per un appartamento di 1½ locali a __________ con una pigione di fr. 700.– mensili, oltre alle spese accessorie, precisando che sua moglie i suoi tre figli avrebbero continuato a risiedere in Italia. Ha inoltre dichiarato di avere a carico delle condanne nel suo Paese di origine per dei reati fiscali legati all'IVA.

                            B.  Il 12 ottobre 2015, dopo avergli dato la possibilità di esprimersi al riguardo, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rilasciargli un permesso di dimora B UE/AELS.

L'autorità ha indicato che il centro principale degli interessi personali di RI 1 sarebbe restato in Italia, visto che i suoi famigliari avrebbero continuato a viverci, e che la sua presenza in Svizzera era volta unicamente a svolgere un'attività lavorativa. Gli ha quindi fissato un termine fino al 12 dicembre successivo per lasciare la Svizzera. La decisione è stata resa sulla base degli art. 6 dell'Allegato I all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 24 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), 61 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e 79 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

                            C.  Con giudizio 15 marzo 2016 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non concedergli il permesso di dimora in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento.

                            D. Contro la predetta pronunzia governativa, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS.

Il ricorrente ritiene di adempiere tutti i requisiti dal profilo dell'ALC per ottenere l'autorizzazione di soggiorno richiesta, in quanto dispone di un regolare contratto di lavoro e di un appartamento confacente. Inoltre sostiene che per ottenere un permesso di dimora, il cittadino di uno Stato facente parte all'accordo sulla libera circolazione delle persone, sposato e con figli, non necessariamente deve entrare in Svizzera unitamente alla propria famiglia per ottenere siffatto permesso: in altre parole, deve poter trasferirsi in un primo momento da solo, e poi farsi raggiungere dalla famiglia.

Afferma che sua moglie, la quale lavora anch'essa presso la sua ditta dal gennaio 2016, lo raggiungerà in ogni caso in Svizzera con la prole al termine dell'anno scolastico.

                            E.  All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

                             F.  In fase di replica l'insorgente indica che nel frattempo sua moglie ha chiesto il rilascio di un permesso di dimora per raggiungerlo in Svizzera con i figli e che hanno stipulato un contratto di locazione per un appartamento a __________ adibito ad ospitare tutta la famiglia.

Nella duplica il Dipartimento si riconferma nelle proprie posizioni, mentre il Governo è rimasto silente.

Considerato,               in diritto

                             1.  La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art.  65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

                             2.  2.1. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC), direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

In concreto, l'insorgente essendo cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido (v. carta d'identità, agli atti), può prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale bilaterale per svolgere un'attività lucrativa dipendente in Svizzera.

2.2. La legge federale sugli stranieri si applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (cfr. art. 12 ALC; 2 cpv. 2 LStr). Dato che l'accordo in parola non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero, occorre, di principio, verificare se la decisione impugnata si giustifichi tanto dal profilo del menzionato trattato bilaterale che nell'ottica del diritto interno.

Ritenuto però che non vi è alcuna norma della LStr che conferisca all'insorgente un diritto a un permesso di dimora per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, ne discende che la legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del menzionato accordo, di modo che la presente vertenza va esaminata sotto il profilo dell'ALC.

                             3.  3.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 primo periodo Allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni.

3.2. L'art. 3 cpv. 1 Allegato I ALC prevede che i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno a loro volta diritto di stabilirsi con esso (garanzia del diritto al ricongiungimento familiare, cfr. art. 7 lett. d ALC). Secondo il capoverso 2 della medesima norma, sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico (a); gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico (b); nel caso di studenti, il coniuge e i loro figli a carico (c).

3.3. L'art. 7 cpv. 1 Allegato I ALC precisa che il lavoratore dipendente frontaliero è un cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana.

                             4.  4.1. Come accennato in narrativa, il 13 marzo 2015 RI 1 ha chiesto il rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS per svolgere un'attività dipendente nel nostro Paese in qualità di direttore della __________ Sagl di __________, di cui è socio unico e gerente, precisando che sua moglie i suoi tre figli avrebbero continuato a risiedere in Italia. Tale richiesta è stata respinta mediante decisione 12 ottobre 2015 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, la quale ha ritenuto che il centro principale degli interessi personali di RI 1 restasse in Italia, visto che i suoi famigliari continuavano a viverci, e che la sua presenza in Svizzera fosse volta unicamente per svolgere un'attività lavorativa.

Il 15 marzo 2016, il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione dipartimentale. Ha considerato che la richiesta e l'ottenimento di un permesso di dimora in Svizzera comporta l'intenzione di risiedervi stabilmente e dev'essere quindi accompagnata dal trasferimento del centro principale degli interessi personali. Secondo l'Esecutivo cantonale, nel caso di una persona coniugata con prole, di questo centro principale degli interessi deve forzatamente far parte anche la famiglia, ciò che non era il caso nella presente fattispecie, considerato pure che il ricorrente aveva preso in locazione un appartamento di un locale e mezzo adibito a una persona. In assenza di riscontri in merito a un trasferimento della famiglia in Svizzera, il Governo ha quindi concluso che RI 1 poteva richiedere un permesso per confinanti per svolgere la propria attività professionale nel nostro Paese.

4.2. Sennonché bisogna considerare che, in linea di principio, il cittadino di una parte contraente all'ALC - come è il caso del qui ricorrente in forza della sua nazionalità italiana - dispone di un diritto a titolo originario a stabilirsi nel nostro Paese per esercitare un'attività lucrativa dipendente, ottenendo a tale scopo un permesso di dimora UE/AELS (cfr. art. 2 paragrafo 1 Allegato I ALC; STF 131 II 339, consid. 2).

Non vi è in effetti alcuna norma o principio giurisprudenziale sgorgante dall'ALC che faccia dipendere il rilascio di siffatta autorizzazione dalla situazione del richiedente dal profilo del suo stato civile. L'art. 4 ALC dispone infatti che il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica è in linea di principio garantito. Tra le norme dell'Allegato I cui l'art. 4 ALC rinvia, l'art. 9 prescrive che il lavoratore dipendente riceve nel Paese ospitante, per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali. Tale disposizione riprende a sua volta quanto già previsto dall'art. 2 ALC, norma che sancisce in via generale il principio della parità di trattamento nella forma negativa di un divieto di discriminazione diretta o indiretta (DTF 136 II 241 consid. 12; 130 I 26 consid. 3.2; Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, Ginevra 2010, § 55 segg.). Benché il diritto di soggiorno e di accesso ad un'attività economica previsto dall'art. 4 ALC possa di principio essere sottoposto a condizioni, determinante è che ciò non dia luogo a discriminazioni fondate direttamente sulla nazionalità, oppure a forme di discriminazione dissimulata che, tramite l'applicazione di altri criteri di distinzione, portano di fatto al medesimo risultato (DTF 130 I 26, consid. 3.2.3, con numerosi rinvii alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea).

Non è quindi dato di vedere come a un cittadino che possa prevalersi dell'ALC non debba essere rilasciato un permesso di dimora per il solo fatto che il coniuge e i figli continuino a vivere all'estero. Tanto più che questo non preclude all'autorità competente in materia di diritto degli stranieri di revocarglielo in ogni tempo sulla base degli art. 6 cpv. 5 Allegato I ALC e 23 OLCP, qualora dovesse accertare che la persona interessata non risiede in maniera stabile e continuativa nel nostro Paese, ma vi si reca soltanto per lavoro trascorrendo la maggior parte del tempo libero all’estero dove vive il resto della sua famiglia.

4.3. Nel caso di specie, la questione non necessita comunque di essere ulteriormente approfondita. In effetti, a prescindere da quanto precede, bisogna in ogni caso considerare che laddove le precedenti istanze hanno giustificato il diniego del permesso di dimora a RI 1 per il fatto che i suoi famigliari continuavano a vivere in Italia, tale motivo è ormai superato in quanto dinnanzi al Tribunale il ricorrente ha indicato che il 27 giugno 2016 la moglie __________ (1970) e i figli __________ (__________2004), __________ e __________ (nate entrambe il __________ 2007) hanno presentato presso il Servizio regionale degli stranieri di __________ una domanda volta al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno allo scopo di ricongiungersi con lui in Svizzera (doc. E-H) e che oltre a ciò egli ha prodotto il contratto di locazione per un appartamento di 3 locali in via __________ a __________ con una pigione mensile di fr. 1'000.–, oltre alle spese accessorie, a decorrere dal luglio 2016 (doc. D: contratto di locazione 13.06.16).

                             5.  Alla luce di queste risultanze, bisogna pertanto ritenere che le circostanze sono mutate rispetto a quando sono state rese le decisioni delle due precedenti istanze di giudizio.

Dato però che il Dipartimento ha respinto la domanda di RI 1 unicamente per le ragioni precedentemente addotte senza verificare le altre condizioni per il rilascio del permesso di dimora richiesto, e che il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento con gli stessi motivi, al fine di rispettare il doppio grado di giurisdizione si giustifica rinviare gli atti direttamente alla Sezione della popolazione affinché si chini nuovamente sulla causa e tratti nel contempo anche la domanda di ricongiungimento familiare presentata da sua moglie __________ e dai figli __________, __________ e __________. L'autorità dipartimentale dovrà verificare in particolare se il ricorrente eserciti effettivamente un'attività durevole e con una retribuzione adeguata, se non vi siano motivi di ordine pubblico che possano impedire il rilascio dell'autorizzazione richiesta e se l'appartamento __________ sia confacente per ospitare l'intera famiglia.

                             6.  In esito alle considerazioni che precedono, ne discende che il ricorso va accolto senza ulteriore disamina, annullando la decisione dipartimentale impugnata e quella governativa che la tutela.

Gli atti sono quindi retrocessi direttamente alla Sezione della popolazione, come indicato nel precedente considerando.

                             7.  Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino deve però versare al ricorrente, in quanto assistito da un avvocato iscritto nell'apposito registro, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                             1.  Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§.  Di conseguenza sono annullate:

1.1.  la risoluzione 15 marzo 2016 (n. 1148) del Consiglio di Stato;

1.2.  la decisione 12 ottobre 2015 (COM 412) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione.

2.  Gli atti sono retrocessi alla Sezione della popolazione, affinché si chini nuovamente sulla richiesta del cittadino italiano RI 1 (1969) di rilasciargli un permesso di dimora B UE/AELS e tratti nel contempo la domanda di ricongiungimento familiare presentata da sua moglie __________ (1970) e dai suoi figli __________ (2004), __________ (2007) e __________ (2007).

                             3.  Non si prelevano né tasse, né spese di giustizia. La somma di fr. 1'500.versata dal ricorrente a titolo di anticipo gli viene restituita.

                             4.  Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente fr. 1'800.– a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

5.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

6.  Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                            Il vicecancelliere

52.2016.237 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.05.2017 52.2016.237 — Swissrulings