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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.06.2016 52.2015.575

2. Juni 2016·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,834 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato. Riammissione alla guida

Volltext

Incarto n. 52.2015.575  

Lugano 2 giugno 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Marco Lucchini

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso 10 dicembre 2015 di

RI 1 patrocinato da:     

contro  

la decisione 10 novembre 2015 (n. 4899) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 10 luglio 2015 con cui la Sezione della circolazione ha rigettato la sua istanza di riammissione alla guida;

ritenuto,                          in fatto

A.   RI 1 è nato il __________ 1984 ed ha conseguito la licenza di condurre nel dicembre del 2002. Il 4 dicembre 2003 ha subito una revoca della patente di 7 mesi per aver perso la padronanza di guida dopo un sorpasso alla sinistra di uno spartitraffico il 18 gennaio 2003 e, per aver circolato in stato di ebrietà, a velocità eccessiva ed effettuando sorpassi pericolosi il 20 settembre

2003. Dagli atti risulta che il provvedimento è stato scontato dall'8 gennaio al 7 agosto 2004.

B.   a. Il 19 settembre 2005, verso le ore 19.05, RI 1 è incorso in un gravissimo incidente della circolazione mentre stava percorrendo la strada cantonale che da __________ conduce a __________, ove vige il limite generale di 60km/h, alla guida del veicolo Peugeot targato __________. Sul rettilineo che porta al paese di Coglio, nell'affrontare una curva ad ampio raggio piegante a destra ed in leggera salita ad una velocità di 135/145 km/h, RI 1 ha perso la padronanza del proprio mezzo, andando a cozzare contro un palo in cemento. A seguito dell'urto, la vettura si rovesciava ricadendo con il tetto sul fondo stradale, provocando in tal modo il decesso di due occupanti del suo veicolo (il fratello minore J__________ e l'amico M__________). Sottoposto ad esame tossicologico e dell'alcolemia, RI 1 è risultato largamente positivo al consumo di stupefacenti (cocaina, benzodiazepine, oppiacei). La licenza di condurre veicoli a motore gli è stata subito sequestrata dalle forze dell'ordine. Emergendo importanti indizi sulla sospetta inidoneità caratteriale dell'interessato e sulla sua dipendenza dal consumo di sostanze stupefacenti, con decisione 31 agosto 2006 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato. Parimenti gli è stato ordinato di sottoporsi a perizia psico-tecnica a cura dello psicologo del traffico. Gli è pure stato chiesto di sottoporsi ad un periodo di controllo medico attestante la sua capacità d'astinenza dal consumo di qualsiasi sostanza stupefacente sulla base di settimanali controlli dell'urina per 16 settimane consecutive e di presentare al termine del periodo di controllo un certificato medico. Tale decisione è cresciuta in giudicato incontestata.

b. Il 21 gennaio 2007, benché colpito da revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato, RI 1 ha circolato in grave stato di ebrietà (1.80 - 2.56 g/kg) alla guida dell'autovettura Peugeot 205 priva di targhe, in territorio di __________. Nelle sufferite circostanze, il nominato ha urtato un palo elettrico alla destra del campo stradale previa perdita della padronanza di guida del mezzo. RI 1 non solo ha abbandonato il luogo dell'incidente rendendosi irreperibile, ma si è pure rifiutato di sottoporsi alla prova etnografica e al prelievo di sangue, così come alla visita medica per accertare la sua inattitudine alla guida.

C.   A seguito dei fatti sopra esposti, con sentenza 20 aprile 2010 il Presidente della Corte delle assise correzionali di __________ ha ritenuto RI 1 colpevole di omicidio colposo, guida in stato di inattitudine, grave infrazione alle norme della circolazione, elusione dei provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, guida senza licenza o nonostante la revoca, guida senza assicurazione di responsabilità civile e guida senza licenza di circolazione, proponendo che venisse condannato ad una pena detentiva di due anni (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni) ed al pagamento di una multa di fr. 3'000.-. La decisione è passata in giudicato in assenza di impugnazione.

D.   Preso atto delle risultanze emergenti dal rapporto peritale 5 novembre 2006 stilato dal lic. psic. __________ e degli accadimenti del 21 gennaio 2007, con risoluzione 15 settembre 2010 la Sezione della circolazione gli ha pertanto revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima di gennaio 2011. La riammissione è stata subordinata alla presentazione di un rapporto peritale di Ingrado attestante l'esistenza o meno di una dedizione al consumo di bevande alcoliche e l'idoneità alla guida di veicoli a motore, al superamento di un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico, nonché di nuovi esami di condurre teorici e pratici.

Tale decisione, fondata sugli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. c e 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 4 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), è cresciuta in giudicato incontestata.

E.   Il 6 giugno 2011 RI 1 ha chiesto il riesame del proprio caso in base ad un rapporto sostanzialmente positivo di Ingrado circa la sua capacità di rendimento relativa alla guida. Incaricati dall'autorità di periziare l'istante, il lic. psic. __________ e il lic. phil. __________ sono giunti invece a conclusioni sfavorevoli, negando che vi fossero gli estremi per procedere ad una riammissione alla guida dell'interessato. Preso atto di tali valutazioni, il 14 dicembre 2011 la Sezione della circolazione ha respinto la domanda, riconfermando il provvedimento di revoca in vigore e posticipando al novembre 2014 la possibilità di vagliare nuovamente la situazione alle seguenti condizioni:

·      presentazione di un rapporto di iQ-Center by Ingrado e di un certificato medico internistico attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno 3 anni, l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psico-fisica e la totale astinenza da bevande alcoliche;

·      presentazione di un preavviso favorevole emesso da iQ-Center by Ingrado attestante il seguito (parallelamente al monitoraggio dell'astinenza) di un percorso psicoeducazionale specifico e strutturato in una presa a carico di almeno 3 anni (2 sedute mensili almeno) atta ad approfondire le proprie condotte ed il suo rapporto con la guida, la strada ed il rispetto delle norme;

·      superamento di un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico;

·      superamento di nuovi esami di condurre teorici e pratici.

                                  F.   Il 27 aprile 2015 RI 1 ha nuovamente postulato di essere riammesso alla guida. Nonostante l'avviso favorevole di Ingrado, con risoluzione 10 luglio 2015 l'autorità cantonale ha confermato la misura di sicurezza in atto sulla base di una perizia negativa stilata dal perito __________, a mente del quale l'interessato non offre ancora le necessarie garanzie di stabilità. Donde la reiezione formale dell'istanza, il rinvio di un eventuale riesame al mese di luglio del 2018 e la conferma delle clausole fissate a suo tempo.

G.   Con giudizio 10 novembre 2015 il Consiglio di Stato ha tutelato questa decisione, respingendo l'impugnativa contro di essa presentata da RI 1. Sulla scorta delle considerazioni di ordine caratteriale e psicologico contenute nel referto peritale del 24 giugno 2015 - chiare, approfondite e sorrette da una motivazione coerente - l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto appropriata e giustificata la decisione di mantenimento a tempo indeterminato della revoca della licenza di condurre dell'insorgente, senza che fosse necessario sottoporlo ad un altro esame specialistico. Donde la conferma della querelata risoluzione e delle condizioni in essa contenute.

H.   Contro il predetto giudicato governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che venga annullato e riformato nel senso di essere riammesso al normale iter di allievo conducente.

Il ricorrente ha eccepito per cominciare che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata. Nel merito, ha riproposto essenzialmente le argomentazioni invano sottoposte all'autorità di ricorso di prime cure. In particolare, ha rimproverato alle autorità amministrative di essersi fondate acriticamente sulla sola perizia stilata dallo psicologo __________, che nutre un chiaro pregiudizio nei suoi confronti, senza prendere in debita considerazione gli elementi favorevoli emergenti dall'incarto, la sua reale situazione, le valutazioni di Ingrado e quella del suo medico curante che confermano l'astinenza dall'alcol, l'esito delle varie analisi ematochimiche alle quali si è sottoposto, il percorso positivo svolto negli ultimi anni, nonché il lungo tempo trascorso dall'incidente in cui ha trovato la morte anche il fratello, rispettivamente dalla sua ultima infrazione. A suo parere, non sussisterebbe più alcun motivo di inidoneità tale da giustificare la misura di sicurezza in essere dal 2010. Né vi sarebbero in alcun modo i presupposti per imporgli un nuovo periodo di controllo della durata di 3 anni, onde attestare l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psico-fisica e la totale astinenza da bevande alcoliche, il provvedimento di sicurezza essendo stato adottato per mere ragioni d'ordine caratteriale. Eventuali dubbi sulla sua idoneità caratteriale, ha soggiunto il ricorrente, richiedono tutt'al più l'esperimento di un esame specialistico neutro da parte di un perito da ricercarsi fuori Cantone.

I.     All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.

Considerato,                  in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1). La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere all'assunzione della prova notificata dall'insorgente, insuscettibile di apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 25 cpv. 1 LPAmm). In particolare, non occorre ordinare una perizia giudiziaria, dato che il ricorrente non ha prodotto alcun parere specialistico divergente dal referto agli atti e suscettibile di revocarne in dubbio l'affidabilità, e meglio come si dirà in seguito.

1.2. Oggetto del ricorso è il mantenimento o meno di una misura adottata a scopo di sicurezza. In un simile contesto, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere, nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 69 LPAmm).

                                   2.   L'insorgente si duole anzitutto di una violazione del diritto di essere sentito, annotando che l'Esecutivo cantonale non si è espresso su tutte le argomentazioni addotte.

                                         2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono deter-minati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che non pone esi-genze troppo severe all'obbligo di motivazione. Secondo la giu-risprudenza del Tribunale federale, è sufficiente che la motiva-zione si esprima sulle circostanze significative, atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito, così da permettere all'interessato di afferrare le ragioni della decisione e di impu-gnarla in piena coscienza di causa (DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c). Altrimenti detto, l'autorità non è tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per il verdetto (STA 52.2012.146 del 4 giugno 2012 consid. 2.1; DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c; RDAT 1988 n. 45; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2a ad art. 26).

                                         2.2. Nell'evenienza concreta, anche se non ha affrontato tutte le censure sollevate dall'insorgente, la querelata decisione ha comunque toccato ogni aspetto fattuale e giuridico oggettivamente influente per l'esito della controversia. La motivazione succinta con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il gravame sottopostogli non integra affatto gli estremi di un diniego di giustizia censurabile con successo davanti a questo Tribunale. Tanto più che il soccombente ha impugnato la sentenza in modo congruo e completo con il ricorso all'esame, dimostrando di averne perfettamente compreso i motivi e di non aver subito alcuna menomazione dei suoi diritti di difesa.

                                   3.   Per quanto concerne le censure rivolte alla persona del perito, si osserva che __________, designato dal Consiglio di Stato quale psicologo del traffico (cfr. ris. gov. n. 3721 del 22 agosto 2001), esegue le perizie volte a stabilire l'idoneità alla guida dei conducenti in maniera assolutamente indipendente ed autonoma. Checché ne dica l'insorgente, con toni inutilmente polemici ed offensivi, il perito __________ gode di un'ottima reputazione e di una pluriennale esperienza in questo specifico campo. Autore di numerose perizie recepite senza obiezioni da parte dell'autorità e dai diretti interessati, non sussistono ragionevoli motivi per metterne in dubbio le capacità professionali. In più occasioni, la validità delle sue valutazioni è stata confermata dall'istituto di medicina legale dell'Università di Zurigo, divisione per la medicina del traffico. D'altra parte, all'occorrenza l'insorgente avrebbe dovuto contestare la scelta dello specialista al momento in cui ha avuto conoscenza della sua identità. RI 1 si è sottoposto all'esame dell'esperto senza sollevare obiezioni, cosicché ora non può più metterne in discussione le capacità per avversare le conclusioni sfavorevoli alle quali è pervenuto. Tanto più che egli non è al suo primo esame psico-tecnico. Conoscendo perfettamente i meccanismi che governano siffatte valutazioni, avrebbe dovuto esprimere subito sue eventuali rimostranze al riguardo o, quanto meno produrre un parere specialistico divergente. In assenza di altri importanti elementi probatori dalle risultanze opposte a quelle del rapporto stilato dallo psicologo __________, non v'è ragione per ordinare la prova peritale sollecitata dall'insorgente (cfr. Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in Rep. 1994 p. 169-70). La richiesta del ricorrente volta ad ottenere l'allestimento di un nuovo referto da parte di uno specialista che non abbia nulla a che vedere con il Canton Ticino e con i loro dotti psicologi istituzionali in questa sede viene peraltro respinta per le ragioni appena illustrate.

                                   4.   4.1. Il 31 agosto 2006, trascorsi poco più di due anni dalla restituzione della patente sottrattagli nel 2003 a dipendenza di due infrazioni commesse il 18 gennaio 2003 (perdita di padronanza di guida dopo un sorpasso) e 20 settembre 2003 (ebrietà, velocità eccessiva, sorpassi pericolosi), RI 1 è stato oggetto di una revoca preventiva e cautelativa della licenza di condurre, che gli era stata sequestrata il 19 settembre 2005, per aver guidato a velocità eccessiva, sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, provocando un gravissimo incidente della circolazione con esito mortale per i due occupanti del suo veicolo. Preso atto delle risultanze emergenti dal rapporto peritale 5 novembre 2006 stilato dal lic. psic. __________ e della grave infrazione commessa, nonostante la revoca in atto, il 21 gennaio 2007, RI 1 ha subito una revoca a tempo indeterminato della licenza di condurre (cfr. risoluzione della Sezione della circolazione del 15 settembre 2010). In sostanza, il ricorrente è stato oggetto di una misura di sicurezza in quanto ritenuto inabile alla guida per motivi caratteriali accertati in via peritale (art. 16d cpv. 1 lett. c LCStr). Per poter essere riammesso alla guida, egli deve comprovare di aver ritrovato l'idoneità a condurre veicoli a motore e che quindi i presupposti del provvedimento di revoca non esistono più (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr). La materia dell'odierno contendere ruota esclusivamente attorno a questa delicata tematica legata alla personalità del ricorrente, atteso che il 10 luglio 2015 la Sezione della circolazione ha respinto la sua seconda istanza di riesame reputando che l'interessato non fornisse ancora garanzie sufficienti dal profilo di un comportamento corretto nell'ambito della circolazione stradale. La riammissione alla guida non gli è stata quindi negata per una dipendenza vera e propria dall'alcol, ma per le anomalie caratteriali di cui risulta ancora affetto.

4.2. 4.2.1. Nel suo referto del 24 giugno 2015, basato sulla lettura e l'analisi dell'intero incarto messogli a disposizione e delle perizie sin qui esperite e sui risultati di una indagine clinica avvenuta ambulatoriamente, il perito __________ ha stabilito che RI 1 - pur essendosi impegnato nell'ossequiare il piano di controllo predisposto da Ingrado, partecipando parallelamente a ben 72 colloqui psicoeducativi - non assicura ancora la stabilità e la capacità di tenuta nel tempo necessarie per poter essere riammesso alla guida. L'esperto, evidenziati i fattori a favore (dichiarazione della gravità delle condotte legate a alcol e guida, stabilità a livello lavorativo e affettivo, atteggiamento al colloquio rispettoso ed educato) e quelli a sfavore (sequenza ed entità dei precedenti, la loro ripetizione nonostante gli interventi dell'autorità, dimensione eteronoma del rispetto alle norme fortemente legata all'indicazione esterna piuttosto che a una regolamentazione interna, fatica elaborativa e introspettiva), ha ritenuto prematura ogni considerazione riabilitativa per la mancanza di elaborazione profonda su di sé, di mancanza di comprensione e lettura dei meccanismi interiori di sviluppo e facilitazione di determinate condotte, di punti ed elementi di fragilità che non vengono individuati e presi in considerazione dal soggetto. In altri termini, non si sarebbe in presenza di qualcosa di solido, interiorizzato, elaborato e approfondito, nonostante il lungo processo di presa a carico ed il lungo tempo per occuparsi di sé stesso. Nel suo complesso, la perizia appare ripercorribile nelle sue parti essenziali e ben fondata nell'argomentazione. Al contrario di quanto assevera l'insorgente, criticando ancora una volta le risultanze peritali con toni a tratti inutilmente polemici, dal referto non traspare alcun sentimento di prevenzione o addirittura di accanimento nei suoi confronti. Anzi, il perito, ha confrontato con estrema oggettività i risultati della valutazione clinica avvenuta ambulatoriamente il 22 giugno 2015 con gli esiti delle precedenti valutazioni operate nel 2006 e 2011, giungendo alla conclusione che taluni nodi preoccupanti già evidenziatisi in passato rimangono tuttora, purtroppo, irrisolti.

4.2.2. Il lic. psic. __________, che nell'ottobre del 2006 ha peritato l'insorgente a seguito del gravissimo incidente della circolazione con esito mortale provocato nel 2005, ha evidenziato che al momento del suo esame ciò che maggiormente preoccupava la sua analisi era che il sig. RI 1 sembra uno di quei fuochi apparentemente addormentati sotto la cenere, quelle braci vive e che si svegliano improvvisamente al primo debole soffio. Uno scenario tutt'altro che rassicurante, non certo un "lutto elaborato", tanto che lui stesso riferisce che quando è solo il magone sale e le lacrime scendono. Quelle lacrime saranno asciugate solo dal percorso prospettato, non dall'archiviazione che fa credere che si abbia semplicemente "un passato con cui convivere". Il passato non è qualcosa di esterno a noi con il quale dobbiamo stare, ma siamo noi. Non si convive col passato ma si vive col passato" (rapporto 5 novembre 2006 pag. 9). Il perito ha rilevato in buona sostanza come il quadro psichico dell'interessato, contraddistinto da povertà elaborativa, incapacità introspettiva e riflessiva, non gli consentisse una qualità di mentalizzazione ed elaborazione sufficiente per orientare diversamente la sua attitudine alla guida. Egli ha rimarcato in capo all'insorgente una difficoltà a permeare il proprio mondo interno, evidenziando la necessità di approfondire e comprendere ciò che ha condotto al dispiegarsi di una condotta funzionale alla produzione di una tragedia, segnatamente interrogandosi sul motivo per cui un simile evento sia andato ad inserirsi nella sua biografia. Non è servito il fermo per guida in stato di ebrietà, non le segnalazioni della sua guida spericolata; ciò come se la consapevolezza dei rischi potenziali non avesse margine senza la tragedia. E se la tragedia deve, per il sig. RI 1, essere il metro per comprendere l'inadeguatezza di una condotta, occorre che lui oggi si interroghi sul "perché" (rapporto 5 novembre 2006 pag. 7). L'esperto ha terminato la sua analisi formulando una riserva per quanto riguarda una precoce riabilitazione alla guida dell'interessato, rilevando in specie come dall'esperienza accumulata aveva avuto modo di assistere a quanto situazioni analoghe a quella presentata ritornino a interessare l'UGC non per mancanza di rimorso, ma perché il senso di colpa profondo e non elaborato fa sì che inspiegabilmente (apparentemente inspiegabilmente) accada, nella vita fatta di credibilissimi buoni propositi di persone segnate da simili eventi, ancora un fatto che coinvolge la loro guida (cfr. rapporto 5 novembre 2006 pag. 9). Sta di fatto che RI 1, a distanza di nemmeno tre mesi dal colloquio personale con __________ e con un gravissimo incidente alle spalle, è tornato ad interessare le autorità per le sue condotte anomale nel contesto stradale. Il 21 gennaio 2007, benché colpito da revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato, RI 1 ha circolato in grave stato di ebrietà, urtando un palo elettrico alla destra del campo stradale previa perdita della padronanza di guida del mezzo (privo di targhe) che stava conducendo, causando fortunatamente solo danni materiali.

4.2.3. Nella sua valutazione del 2011, esperita a seguito della revoca di sicurezza disposta nei confronti del conducente il 15 settembre 2010, il lic. psic. __________ non ha potuto fare altro che evidenziare come il rubricato non solo non si è accontentato della già di per se gravissima infrazione commessa, quella che ha causato l'ingiusta morte di due persone e di cui abbiamo ampiamente discusso e trattato nella precedente indagine peritale risalente al 2006, ma addirittura ha nuovamente commesso un incidente in stato di ebrietà. Un fatto gravissimo che testimonia sicuramente come, nel corso dell'indagine peritale da me effettuata solo qualche mese prima, si era visto giusto relativamente ai limiti caratteriali ed elaborativi del soggetto. Un soggetto che ha dimostrato con questi ultimi fatti di non essere in grado di comprendere, almeno a livello di condotte, la portata delle stesse sia dal punto di vista delle conseguenze che delle implicazioni come pure la portata simbolica delle stesse. A fronte di tutto ciò, il perito ha espresso preoccupazione per la sua situazione, per la sua fatica ad accedere ad un aiuto strutturato e qualificato e ha ribadito un quadro psichico caratterizzato da una grande povertà elaborativa e una difficoltà introspettiva che disarma e che conferma quanto già espresso nella precedente indagine dove avevamo espresso la riserva in rapporto alla ripetizione di simili condotte (rapporto 28 novembre 2011 pag. 6). RI 1 si conferma fortemente demunito nei confronti dei propri precedenti con una volontà di recupero della patente non compensata da una concreta e profonda elaborazione dei precedenti quanto piuttoso, come ci conferma lui, dalla volontà di "dimenticare" il passato (rapporto 28 novembre 2011 pag. 7). La circostanza per cui il perito abbia nuovamente riscontrato, nel solco di quanto stabilito dal collega __________ che si era occupato nel settembre 2011 del fronte alcologico, evidenti limiti a livello caratteriale rendendo la prognosi negativa a meno che non si pongano delle "garanzie oggettive nel tempo", non fa che confermare la necessità di sondare questa elaborazione e la dimensione del rimorso come pure del senso di colpa. Di qui l'esigenza di un periodo di accompagnamento prolungato di almeno 36 mesi non solo per ciò che attiene il monitoraggio quanto piuttosto anche per un seguito psicoeducazionale individuale con cadenze regolari e ravvicinate.

4.2.4. Lo psicologo del traffico, che nel giugno del 2015 ha (ri)peritato l'insorgente per conto della Sezione della circolazione, pur considerando l'aiuto ponderoso dei 72 colloqui psicoeducativi con annesso programma alcologico a cui il ricorrente si è sottoposto a seguito delle perizie __________ e __________ stilate nel 2011, ha nondimeno ritenuto che il tempo trascorso non avesse modificato in maniera tangibile la personalità di RI 1, la cui situazione appare tuttora preoccupante stante la mancanza di una sua maturazione e di effettivo investimento sul percorso fatto in questi ultimi anni, di un'elaborazione profonda su di sé, di una comprensione e lettura dei meccanismi interiori di sviluppo e facilitazione di determinate condotte, di punti ed elementi di fragilità che non vengono individuati e presi in considerazione. Fattori, questi, che unitamente alla povertà elaborativa e introspettiva che lo caratterizzano e, di riflesso, ad un'impermeabilità alla riflessione autocritica sulla radice delle proprie condotte disfunzionali che lo hanno visto infrangere le norme, ostano all'auspicato processo di elaborazione e cambiamento essenziale per ritrovare l'idoneità alla guida di cui era stato giudicato privo nel 2010 e hanno indotto l'esperto ad esprimere (nuovamente) un'opinione avversa alla restituzione della licenza di condurre postulata dal ricorrente. Così come nel 2006, ove RI 1, per quasi tutto il colloquio con il perito, esponeva i fatti come un narrato […] fatto solo di cronaca, cronaca riferita per lo più, senza alcun riferimento diretto alla propria personale e indiscutibile responsabilità, senza la considerazione retrospettiva di uno stile di guida che nel tempo ha prodotto questa tragedia che risulta come l'ultimo drammatico atto figlio di un progressivo allentamento da quelle che dovrebbero essere le normali e ovvie preoccupazioni di un conducente responsabile (cfr. rapporto 5 novembre 2006 pag. 5), ancora oggi, nonostante il lungo processo di presa a carico e il lungo tempo per occuparsi di se stesso, egli parla di teoria, allontanando e spostando da sé e dalla responsabilità autoscopica il discorso. L'insorgente non prende coscienza, e non ammette, che il proprio stile di guida irresponsabile, irriguardoso degli altri e, alla fine anche di sé, una guida non ossequiosa delle norme e dei vincoli, ma alla ricerca del brivido e dell'eccesso, è alla base di entrambi gli incidenti occorsi. La povertà elaborativa e introspettiva di cui pecca ancora oggi l'insorgente fa sì che a fianco di una assunzione di responsabilità per le proprie condotte disfunzionali (responsabilità nemmeno troppo enfatizzata), risulta carente una riflessione in merito alla radice delle stesse. L'incapacità dimostrata nel modificare radicalmente la propria condotta alla guida dopo i fatti, gravissimi, del settembre 2005 inducono a pensare a una lacuna proprio nel processo di assorbimento del vissuto esperienziale, di una sua elaborazione non ancora matura e di una conseguente mancanza nell'assimilazione comportamentale rispetto a quanto appreso. Nonostante gli aiuti sin qui ricevuti, il ricorrente non ha evidentemente ancora assunto su di sé una riflessione credibile e profonda che possa aprire ad un cambiamento. A mente del perito, sarebbe quindi auspicabile che il sig. RI 1 iniziasse a parlare dei suoi precedenti in modo aperto e diretto, certo questo provocheranno varie e complesse emozioni ma lo aiuteranno a compiere quel percorso non solo di apprendimento di questioni generali sulla sicurezza alla guida ma su di sé e sul suo profilo, farlo incontrando i fatti ascrittigli, non eluderli fino perfino a non citarli, anche questo segno chiaro che l'elaborazione è ancora di là a venire. Ne consegue che egli non riesce ancora a comprendere i reali rischi connessi al suo stato e le reali finalità della misura impugnata, volta a fargli recuperare l'idoneità alla guida di cui è attualmente privo per labilità caratteriale. Dall'esame della documentazione agli atti non emergono motivi per scostarsi dalle valutazioni del perito del traffico. Il referto appare fondato e attendibile, e il suo impianto - a dispetto delle critiche sollevate dal ricorrente - sufficientemente puntuale e scrupoloso. Le modalità con cui è stata svolta la valutazione e, di conseguenza, redatto il rapporto, seguono uno schema ben preciso, valido per ogni persona oggetto di tale esame. Inutile quindi che il ricorrente adduca che la perizia in oggetto altro non è che la descrizione di fatti o copiature (del tipo copia/incolla) di suoi precedenti rapporti, rispettivamente di frasi riportate e virgolette di un colloquio con il ricorrente, per contestare le deduzioni che ne ha tratto __________. Tanto più che egli non è al suo primo esame psico-tecnico. Perfettamente al corrente dei meccanismi che governano siffatte valutazioni, avrebbe semmai dovuto produrre il parere contrastante di un professionista di sua fiducia suscettibile di revocarne in dubbio l'affidabilità. Alla luce delle predette conclusioni peritali, questo Tribunale non può che confermare la legittimità del mantenimento della revoca di sicurezza deciso il 10 luglio 2015 dalla Sezione della circolazione e tutelato dal Consiglio di Stato con la sentenza qui impugnata.

4.3. Resta inteso che il ricorrente non potrà comunque essere riammesso alla guida prima di aver soddisfatto, con le rettifiche di cui si dirà in appresso, i requisiti indicati ai punti 1.3.2, 1.3.3 e 1.3.4 del dispositivo della risoluzione 10 luglio 2015 della Sezione della circolazione. Colpito da un provvedimento di sicurezza disposto per carenze d'ordine caratteriale, l'insorgente non può pensare di poter recuperare l'idoneità alla guida di cui è attualmente privo senza seguire un'adeguata terapia, in modo che a tempo debito gli sia possibile comprovare tramite il superamento di un nuovo esame psico-tecnico - di aver ritrovato la necessaria abilità a condurre (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr). Questo Tribunale, apprezzata favorevolmente la costanza con la quale RI 1 ha seguito il lungo processo di presa a carico e considerati i benefici ottenuti dai 72 colloqui ai quali ha partecipato (stante l'ampio ventaglio dei temi affrontati) - ritiene nondimeno ingiustificato esigere dal ricorrente un ulteriore percorso psicoeducazionale della durata di tre anni, a maggior ragione ove solo si consideri che la terapia richiesta è da incentrarsi, questa volta, prettamente sulle radici delle proprie condotte disfunzionali (cfr. perizia __________ del 24 giugno 2015, "conclusioni e modo a procedere", pag. 15). Ferme queste premesse, le (citate) condizioni poste dalla Sezione della circolazione nell'ottica di una riammissione alla guida vanno confermate siccome conformi al diritto e in linea con la giurisprudenza resa in materia dal Tribunale federale, riducendo tuttavia a 12 mesi la presa a carico specialistica, con la conseguenza che un eventuale riesame potrà essere teoricamente richiesto nel giugno del 2017. Va per contro annullato il requisito esposto al punto 1.3.1, segnatamente la necessità di sottoporre il ricorrente ad un ulteriore periodo di controllo di 3 anni onde accertare l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psico-fisica e la totale astinenza da bevande alcoliche. Tale aspetto non merita di essere ulteriormente approfondito. Non solo poiché RI 1 ha (già) superato con successo il programma di astinenza controllata predisposto da Ingrado, ma anche perché il provvedimento di sicurezza del 15 settembre 2010 era stato adottato poiché, sulla scorta delle risultanze peritali del 5 novembre 2006, il ricorrente era stato ritenuto inidoneo alla guida per ragioni d'ordine caratteriale, non già per una sua presunta dedizione al bere.

5.    Sulla scorta di quanto precede il gravame deve essere parzialmente accolto, riformando ai sensi dei considerandi il giudizio impugnato e la risoluzione della Sezione della circolazione. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura della sua soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). All'insorgente, assistito da un legale, sono riconosciute ripetibili commisurate in funzione del limitato successo dell'impugnativa (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.    Il ricorso è parzialmente accolto.

§.   Di conseguenza, la decisione 10 novembre 2015 (n. 4899) del Consiglio di Stato e la risoluzione 10 luglio 2015 della Sezione della circolazione, limitatamente ai punti 1.2, 1.3.1 e 1.3.2 del dispositivo, sono riformate come segue:

1.2      Nessun riesame verrà concesso prima del mese di giugno 2017.

1.3.1   annullata

1.3.2   presentazione di un preavviso favorevole emesso da iQ-Center di Ingrado attestante il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico e strutturato in una presa a carico di almeno 12 mesi (2 sedute al mese) atta ad approfondire le proprie condotte ed il suo rapporto con la guida, la strada ed il rispetto delle norme.

2.     La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 1'000.-. A RI 1 va restituita la somma di fr. 500.- versata in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

3.     Lo Stato rifonderà al ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   5.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

52.2015.575 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.06.2016 52.2015.575 — Swissrulings