Incarto n. 52.2015.517
Lugano 2 giugno 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso 9 novembre 2015 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 7 ottobre 2015 (n. 4298) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dalla ricorrente avverso la risoluzione 31 marzo 2015 con cui il municipio di Losone le ha negato il permesso a posteriori per il cambiamento di destinazione, da uffici a locale fumatori, dei locali al secondo piano dello stabile ubicato al mapp. __________ di quel comune;
ritenuto, in fatto
A. a. La RI 1 qui ricorrente, è proprietaria del mapp. __________ di Losone, situato in zona artigianale-commerciale (AR-CO) secondo il vigente piano regolatore, sul quale sorge lo stabile in cui hanno sede i suoi uffici.
b. Il 14 ottobre 2014, la RI 1 ha chiesto al municipio il permesso in sanatoria di cambiare la destinazione dei locali siti al secondo piano dell'edificio, da uffici a locali buvette per il personale e locale fumatori.
La domanda ha suscitato la parziale opposizione dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (cfr. avviso cantonale 12 dicembre 2014 n. 91099), i quali, facendo proprio il parere dell'Ufficio di sanità, hanno preavvisato favorevolmente il cambiamento di destinazione da uffici a buvette per il personale, mentre hanno preavvisato negativamente la formazione del locale fumatori, poiché l'impianto di ventilazione proposto non soddisferebbe i requisiti posti dal regolamento concernente la protezione contro il fumo del 29 aprile 2013 (di seguito: regolamento; RL 6.1.1.1.8), che, al suo art. 3 cpv. 3, prevede in sostanza l'obbligo di dotare i locali o spazi chiusi adibiti ai fumatori di impianti di ventilazione meccanici conformi alle Norme svizzere SN SIA V382/1 e V382/3, provvisti di filtri di classe HEPA certificati EN 1822 commisurati alla loro volumetria.
Adeguandosi al citato avviso, in data 31 marzo 2015 il municipio ha rilasciato la licenza edilizia in sanatoria limitatamente al cambiamento di destinazione dei locali da uffici a buvette per il personale, mentre l'ha negata per quanto concerne il locale fumatori.
B. Con giudizio 7 ottobre 2015, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa interposta dalla RI 1 avverso il diniego del permesso per la trasformazione in locale fumatori.
Il Governo ha in sostanza ritenuto il citato regolamento applicabile al locale fumatori oggetto della domanda. Essendo paragonabile ad una caffetteria, ricadrebbe infatti, secondo l'interpretazio-ne più ampia data al concetto dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), nella definizione di "luogo di lavoro per più persone" prevista dall'art. 1 del regolamento. Considerato che la sala fumatori progettata non prevede un impianto di ventilazione conforme ai requisiti prescritti, l'Esecutivo cantonale ha quindi tutelato il diniego della licenza. Quest'ultimo non violerebbe neppure la libertà economica: per una ditta privata varrebbe a maggior ragione quanto sancito dal Tribunale federale per gli esercizi pubblici, ovvero che, non essendo dimostrato un nesso causale con la diminuzione della cifra d'affari, il divieto di fumare non tocca direttamente gli interessati nel libero esercizio della loro professione.
C. Con ricorso 9 novembre 2015, la RI 1 si aggrava contro il predetto giudizio governativo dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza anche per il locale fumatori.
La ricorrente ritiene che il regolamento non sia applicabile alla fattispecie. Esclude che il locale fumatori in questione - privo di qualsiasi installazione per lo svolgimento di attività lavorative di ogni genere - possa essere considerato alla stregua di una caffetteria, ossia una mescita dove lavora almeno un barista. L'applicazione del regolamento a coloro che decidono liberamente di trascorrere le proprie pause in un locale dedicato ai fumatori striderebbe con la sua chiara finalità di protezione dal fumo passivo. Ritiene pertanto che il previsto locale fumatori vada autorizzato, semmai - nel rispetto del principio di proporzionalità - con la condizione accessoria del divieto di esercitare attività lavorative al suo interno. Secondo l'insorgente, fondandosi su di un regolamento cantonale più severo rispetto alla legislazione federale, il diniego del permesso violerebbe anche il principio della preminenza del diritto federale. Da ultimo, rileva di aver invocato la libertà economica non tanto con riferimento alla diminuzione della cifra d'affari, quanto piuttosto alle spese spropositate (installazione di filtri da sala operatoria) che si vorrebbero imporre ad un'azienda per dotarsi di un locale fumatori.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si limita a rilevare di aver nuovamente consultato l'Ufficio di sanità, che si riconferma nelle proprie precedenti valutazioni.
Il municipio, richiamandosi alla propria risposta al Consiglio di Stato nonché alla decisione impugnata, si rimette al giudizio di questo Tribunale.
E. In replica, l'insorgente si riconferma nelle tesi e conclusioni esposte nel ricorso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, istante in licenza, personalmente e direttamente toccata dal provvedimento impugnato (art. 21 cpv. 2 LE e art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure le parti sollecitano l'assunzione di particolari prove.
2. La ricorrente contesta l'applicabilità al previsto locale fumatori del regolamento concernente la protezione contro il fumo del 24 aprile 2013. A torto.
2.1. La protezione contro il fumo passivo è regolata, a livello federale, dalla legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo del 3 ottobre 2008 (LPFP; RS 818.31) e dalla relativa ordinanza del 28 ottobre 2009 (OPFP; RS 818.311). La nor-mativa federale non è esaustiva. Giusta l'art. 4 LPFP, infatti, i Cantoni possono emanare prescrizioni più severe a tutela della salute.
Secondo gli art. 1 cpv. 1 e 2 cpv. 1 LPFP, è vietato fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone. Tale divieto, cui sfuggono le economie domestiche private (cfr. art. 1 cpv. 3 LPFP), è ribadito sia nell'ordinanza (art. 2 cpv. 1 OPFP), sia nel regolamento (art. 1 e 2 cpv. 1), il quale riserva espressamente le imprese del settore alberghiero e della ristorazione disciplinate dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear; RL 11.3.2.1).
I luoghi accessibili al pubblico sono definiti all'art. 1 cpv. 2 LPFP e comprendono gli edifici dell'amministrazione pubblica (lett. a), gli ospedali e le altre strutture sanitarie (lett. b), gli asili, le case per anziani e gli stabilimenti simili (lett. c), gli stabilimenti per l'esecuzione delle pene e delle misure (lett. d), gli istituti di formazione (lett. e); i locali di musei, teatri e cinema (lett. f), i centri sportivi (lett. g), le imprese del settore alberghiero e della ristorazione (lett. h), gli edifici e i veicoli dei trasporti pubblici (lett. i), i negozi e i centri commerciali (lett. j). L'art. 2 del regolamento aggiunge a quest'elenco (non esauriente, cfr. Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 1° giugno 2007, FF 2007, pag. 5650) i luoghi di svago e culturali (cpv. 2 lett. a), gli spazi adibiti a fiere e mostre (lett. b), tutte le strutture dove si svolgono attività per e con i minorenni (lett. c) e gli spazi pubblici accessori dei suddetti luoghi, quali ad esempio atrii, corridoi, foyer e servizi igienici (cpv. 3).
Sono invece considerati luoghi di lavoro per più persone i luoghi nei quali più lavoratori esercitano permanentemente o temporaneamente la loro attività (art. 2 cpv. 2 OPFP). Secondo l'opusco-lo informativo edito dall'UFSP intitolato "Legge e ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo: informazioni supplementari per gli ambienti interessati", è considerato luogo di lavoro ogni locale, all'interno o all'esterno dell'impresa, in cui un lavoratore deve soggiornare per svolgere le mansioni affidategli, mentre per luoghi di lavoro per più persone s'intendono gli uffici utilizzati contemporaneamente o no, in permanenza o temporaneamente da diverse persone (almeno due), ivi compresi i locali a uso comune come i corridoi, la caffetteria, le sale conferenze e riunioni ecc. (cfr. punto n. 2, pag. 2, maggiormente esplicito nella versione tedesca del documento).
2.2. Il divieto di fumare nei luoghi accessibili al pubblico o dove lavorano più persone non è di principio assoluto. A determinate condizioni è infatti consentito di creare delle sale fumatori. L'art. 2 cpv. 2 LPFP prevede infatti che il gerente o il responsabile dell'ordine interno possa permettere di fumare in sale apposite e in cui non sono impiegati lavoratori, purché tali locali siano separati, designati come spazi per fumatori e dotati di sufficiente ventilazione. A sua volta, l'art. 4 OPFP precisa i requisiti che devono adempiere le sale fumatori. Il cpv. 1 dispone anzitutto che esse:
- siano separate ermeticamente dagli altri spazi mediante elementi fissi, non servano quale passaggio verso altri spazi e dispongano di una porta a chiusura automatica (lett. a);
- siano dotate di sufficiente ventilazione (lett. b).
Inoltre, devono essere designate chiaramente in quanto tali in un punto ben visibile a ogni ingresso (cpv. 2) e nelle stesse non possono essere offerte prestazioni non ottenibili nel resto dell'e-sercizio (cpv. 3).
Per quanto riguarda l'esigenza - non meglio definita nella LPFP, né nella relativa ordinanza - di sufficiente ventilazione, l'art. 3 cpv. 2 del regolamento dichiara applicabile, per analogia, l'art. 50 lett. b del regolamento della Lear del 16 marzo 2011 (RLear; RL 11.3.2.1.1). Tale norma dispone che gli spazi chiusi adibiti ai fumatori devono essere dotati di impianti di ventilazione meccanici conformi alle Norme svizzere SN SIA V382/1 e V382/3, provvisti di filtri di classe HEPA certificati EN 1822 commisurati alla loro volumetria. Secondo l'art. 3 cpv. 3 del regolamento, la conformità dell'impianto a quanto stabilito dall'art. 50 lett. b RLear deve risultare da una dichiarazione di uno specialista di impianti di ventilazione che va presentata all'Ufficio di sanità prima della messa in funzione di locali o spazi adibiti ai fumatori. Il disposto prevede infine (cpv. 4) che i locali o spazi destinati ai fumatori non possono essere adibiti a luoghi di lavoro.
2.3. Lo stabile di proprietà della ricorrente dove hanno sede i suoi uffici non è un luogo accessibile al pubblico. È tuttavia un luogo dove lavorano più persone, tant'è che l'insorgente ha sentito l'esigenza di creare un locale buvette ed un locale fumatori. Contrariamente a quanto preteso, nel caso concreto trovano dunque applicazione la LPFP, la relativa ordinanza (OPFP) ed il citato regolamento cantonale. Irrilevante è da questo profilo la circostanza che nel locale fumatori in questione nessuno lavorerà mai, dato che è il diritto stesso che impone che questi spazi messi a disposizione degli impiegati fumatori non siano adibiti a luogo di lavoro (cfr. art. 2 cpv. 2 LPFP; art. 3 cpv. 4 regolamento). Ferme queste premesse, negli spazi dove lavorano i dipendenti dell'insorgente, tra i quali rientrano anche i locali ad uso comune, come la buvette nel frattempo approvata, è vietato fumare. Neppure l'insorgente pretende invero il contrario. Ciò non osta a creare uno spazio dedicati ai fumatori, come quello oggetto del controverso diniego. Per essere autorizzato, deve tuttavia soddisfare gli specifici requisiti posti dalla legge, dall'ordinanza e dal regolamento, descritti al considerando precedente. In particolare, deve essere separato ermeticamente dagli altri spazi (lavorativi) mediante elementi fissi, non deve servire quale passaggio verso altri spazi e deve disporre di una porta a chiusura automatica nonché essere dotato di una sufficiente ventilazione (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. a e b OPFP; art. 3 cpv. 2 regolamento). Riguardo a quest'ultima, l'art. 3 cpv. 2 del regolamento, dichiarando applicabile per analogia l'art. 50 lett. b RLear, impone in sostanza di installare un impianto di ventilazione meccanica conforme alle Norme svizzere SN SIA V382/1 e V382/3, provvisto di filtri di classe HEPA certificati EN 1822 e commisurati alla volumetria del locale fumatori. Orbene, esigendo la stessa tipologia d'impianto richiesta per le sale fumatori degli esercizi pubblici, la condizione posta dal regolamento non appare invero eccessiva, ovvero sproporzionata. Su questo aspetto, infatti, nemmeno la LPFP pone requisiti meno severi per le sale fumatori delle imprese che non operano nel settore alberghiero e della ristorazione (cfr. art. 4 cpv. 1 e 4 OPFP). D'altronde, in quanto finalizzata (anche) alla protezione della salute dei fumatori attivi e dei fumatori passivi volontari, tale esigenza, comunque coperta dalla riserva dell'art. 4 LPFP, che concede espressamente ai Cantoni la facoltà di adottare, a tutela della salute, prescrizioni più severe rispetto a quelle contenute nella LPFP (cfr. pure DTF 139 I 242 consid. 2.1 e 3), rientra a ben vedere pure negli scopi di quest'ultima. Il Tribunale federale ha in effetti chiarito che, oltre che a proteggere la salute contro le conseguenze nefaste del tabagismo passivo, la normativa federale mira invero anche a ridurre il consumo di tabacco e a promuovere la salute in generale (DTF 139 I 242 consid. 3.4.4). Cadono pertanto nel vuoto sia la tesi secondo cui la norma cantonale condurrebbe ad un risultato insensato/inaccettabile, in quanto volta a proteggere il fumatore attivo dal fumo passivo, sia la censura di violazione del principio della forza derogatoria del diritto federale.
2.4. Nel caso di specie, l'impianto di ventilazione proposto per la sala fumatori non è rispettoso delle esigenze poste dal regolamento (cfr. opposizione parziale del Dipartimento, pag. 2). Neppure la ricorrente pretende il contrario. Il diniego municipale della licenza e la decisione con cui il Consiglio di Stato lo ha confermato sono pertanto immuni da violazioni del diritto.
3. La ricorrente ritiene che l'installazione di un impianto di ventilazione come quello esatto dal regolamento comporti delle spese spropositate che violerebbero la garanzia costituzionale della libertà economica. A torto.
La libertà economica, garantita dall'art. 27 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), protegge ogni attività economica privata esercitata a titolo professionale, volta al conseguimento di un guadagno o di un reddito (DTF 141 I 124 consid. 4.1; 140 I 218 consid. 6.3; RtiD I-2014 N. 52 consid. 4.2 e relativi rinvii). Come per tutte le libertà fondamentali, eventuali restrizioni soggiacciono alle condizioni previste dall'art. 36 Cost.. Esse devono quindi avere una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui, essere proporzionate allo scopo e non ledere i diritti fondamentali nella loro essenza.
Le disposizioni per la protezione contro il fumo passivo in strutture dell'economia privata rientrano nel campo di applicazione della libertà economica (Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 1° giugno 2007, FF 2007, pag. 5655) e devono pertanto rispettare le condizioni poste dall'art. 36 Cost. per le restrizioni alle libertà fondamentali.
In concreto, diversamente da quanto preteso nel gravame, non è ravvisabile alcuna violazione della garanzia costituzionale. Infatti, l'obbligo di installare un adeguato impianto di ventilazione ha una valida base legale, costituita dal regolamento cantonale fondato sulla legge federale, è sorretto da un valido interesse pubblico e tende anche alla protezione dei diritti fondamentali altrui, dato che il fumo (passivo) nuoce gravemente alla salute. Non è inoltre dimostrato che le spese - peraltro neppure stimate nel ricorso - che implica l'installazione di un tale impianto di ventilazione siano sproporzionate rispetto allo scopo che un tale intervento mira a raggiungere. Neppure si può dire che un tale obbligo tocchi la libertà economica della ricorrente nella sua essenza.
4. 4.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto.
4.2. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, è posta a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera