Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.01.2017 52.2015.507

9. Januar 2017·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,080 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Credito per il rifacimento di una canalizzazione e il completamento dell'acciottolato su una strada - informazione carente all'indirizzo del Consiglio comunale

Volltext

Incarto n. 52.2015.507  

Lugano 9 gennaio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliere:

Fulvio Campello

statuendo sul ricorso 4 novembre 2015 di

RI 1    

contro  

la decisione 30 settembre 2015 (n. 4069) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 19 gennaio 2015 (n. 12) con cui il consiglio comunale di CO 1 ha concesso un credito di fr. 166'000.- per il rifacimento della canalizzazione a sistema misto lungo la tratta PGS 123-126 e per il completamento dell'acciottolato in zona __________;

ritenuto,                          in fatto

A.   a. Il 10 novembre 2014 il municipio di CO 1 ha licenziato il messaggio n. 229 con il quale ha chiesto al proprio legislativo lo stanziamento di un credito di fr. 160'000.- per il rifacimento della canalizzazione a sistema misto per la tratta PGS 123-126 e per il completamento del percorso in acciottolato che dalla Strada __________ porta verso __________. Nell'ambito di questi lavori è inoltre stata prevista la sostituzione di cinque allacciamenti privati all'acquedotto comunale.

b. Il messaggio è stato preavvisato favorevolmente dalla commissione della gestione, la quale ha tuttavia evidenziato la superficialità della documentazione allegata a sostegno della richiesta, la quale conteneva errori negli importi di preventivo, una descrizione scarna del progetto, mentre la metodica di presentazione dell'onorario non rispettava quanto chiesto dall'autorità cantonale nel suo preavviso. Essa ha poi suggerito di sostituire l'asfalto sul ponte, posando pure lì i ciottoli e le guidovie per dare continuità estetica alla strada. Anche la maggioranza della commissione della gestione ha sostenuto la proposta municipale, ad eccezione di RI 1. Questi ha infatti stilato un rapporto di minoranza, con il quale ha evidenziato delle carenze sia nella motivazione della richiesta, sia nel progetto di dispositivo, proponendo di rinviare il messaggio al municipio. Oltre a manifestare delle incomprensioni riguardo agli importi relativi all'onorario di progettazione, egli ha rilevato come il messaggio non si esprimesse in modo chiaro sulla questione degli allacciamenti privati all'acquedotto, in particolare sulla diminuzione del credito per le spese da addebitare ai privati. Inoltre ha criticato l'ammortamento previsto, in quanto non conforme a quello legale.

c. Nella seduta del 19 gennaio 2015 il consiglio comunale di CO 1 ha respinto la proposta formulata da RI 1 di rinviare il messaggio al municipio. Accogliendo la proposta formulata dalla commissione edilizia di estendere la nuova pavimentazione al ponte, il legislativo, raccolta l'adesione del municipio, ha risolto (verbale di discussione, pag. 6):

1.    È concesso il credito di fr. 166'000.- per il rifacimento della canalizzazione a sistema misto tratta PGS 123-126 e completamento acciottolato zona __________ (compreso Ponte).

2.    Eventuali sussidi andranno a diminuzione del credito.

3.    L'investimento sarà ammortizzato nella misura del 3.5%.

4.    Il credito decade se non utilizzato entro 5 anni dalla ratifica cantonale.

Tale risoluzione è quindi stata pubblicata all'albo comunale il 22 gennaio 2015.

B.   Con decisione 30 settembre 2015 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1 avverso la suddetta risoluzione consigliare. Dopo aver confermato la scelta del tasso di ammortamento operata dal legislativo, esso ha considerato che quest'ultimo avesse deliberato con sufficiente cognizione di causa. Secondo il Governo, il messaggio municipale, seppur stringato, era atto a informare correttamente l'organo legislativo. Inoltre, ai commissari prima e a tutti i consiglieri poi era stata messa a disposizione una documentazione completa. Infine, le questioni sollevate dall'insorgente erano state tematizzate e delucidate durante il plenum.

C.   Contro quest'ultimo giudizio RI 1 s'aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti al municipio affinché formuli una nuova proposta. Oltre a ribadire l'incompletezza del messaggio municipale, contesta che durante la discussione plenaria sia stato possibile dissipare le perplessità che egli aveva sollevato nel suo rapporto di minoranza. Inoltre rileva un'incongruenza tra l'importo stanziato (fr. 166'000.-) e quello contenuto nel messaggio e nei rapporti (fr. 160'000.-).

D.   Il municipio e il presidente del consiglio comunale di CO 1 postulano la reiezione del gravame, con motivi che non è necessario riassumere. A identica conclusione perviene il Consiglio di Stato, senza formulare considerazioni.

Considerato,                  in diritto

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2). La legittimazione attiva di RI 1, destinatario della decisione impugnata e partecipante al procedimento dinanzi alla precedente istanza, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.    Le decisioni del consiglio comunale non sono annullabili solo quando risultano sostanzialmente contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti (art. 212 lett. a LOC), ma anche quando scaturiscono da processi decisionali carenti, che non garantiscono una libera e consapevole espressione del voto (art. 212 lett. b-e LOC). Presupposto irrinunciabile di una libera e consapevole espressione del voto è un'oggettiva ed esauriente informazione sul tema della deliberazione; un'adeguata conoscenza dell'oggetto in discussione è garanzia di correttezza della decisione adottata (RDAT I-1999, n. 2). Il compito principale di informare l'organo legislativo comunale incombe al municipio, che vi provvede attraverso la presentazione di messaggi illustranti convenientemente le proposte di deliberazione (art. 33, rispettivamente 56 LOC; RDAT I-1996 n. 2 consid. 3.2. con rinvii). Spetta in seguito alle commissioni il compito di sottoporre tali proposte a una verifica critica, volta ad approfondire la conoscenza dell'oggetto (art. 33 cpv. 2 e 56 cpv. 2 LOC). L'ultimo approccio di tipo cognitivo è lasciato alla discussione che precede la deliberazione vera e propria da parte del consesso. Anche il sindaco e i municipali possono parteciparvi, allo scopo di chiarire e completare le motivazioni alla base delle proposte di deliberazione sottoposte al legislativo (art. 28 cpv. 3 e 55 cpv. 3 LOC). Il controllo giudiziale della congruenza, dell'adeguatezza e dell'oggettività dell'informazione dispensata dal municipio nell'ambito dei messaggi e dalle commissioni attraverso i relativi rapporti, è in ogni caso limitato. Informazioni carenti o errate contenute nei messaggi che il municipio sottopone al legislativo comunale possono determinare l'annullamento della decisione che ne è scaturita soltanto se il difetto è di natura tale da giustificare la conclusione che l'organo deliberante ne è stato fuorviato o non ha potuto determinarsi con la necessaria cognizione di causa (RDAT I-1999, n. 2 consid. 3.1. con rinvii; STA 52.2009.321-351 del 15 dicembre 2009 consid. 2 e rinvii).

3.    3.1. Innanzitutto deve essere rigettata la censura sollevata dal ricorrente riguardo all'onorario di progettazione. Il testo del messaggio spiega in modo comprensibile che il preventivo per l'esecuzione dell'opera è comprensivo dell'onorario di progettazione e di quello concernente la direzione lavori, per il quale era già stato votato un credito, ratificato dalla Sezione degli enti locali il 9 settembre 2013. Da rilevare che i dettagli relativi a quest'ultimo credito dovevano per forza di cose essere perfettamente noti al qui ricorrente, che aveva presieduto la seduta del consiglio comunale 24 giugno 2013 in occasione della quale il medesimo era stato approvato (punto n. 5 dell'ordine del giorno).

3.2. Da respingere è anche la critica riguardo alla differenza tra l'importo del credito stanziato (fr. 160'000.-) e quello indicato nel messaggio e nei rapporti (fr. 166'000.- ). Dalla lettura dei verbali si può agevolmente desumere che ciò è la conseguenza dell'emendamento apportato in sede consigliare per tener conto della proposta contenuta nel rapporto della commissione edilizia di completare l'intervento di pavimentazione includendovi anche il ponte. Tale modifica, preavvisata positivamente dal municipio, poteva senz'altro essere decisa seduta stante (art. 38 cpv. 2 LOC). Dal profilo dell'informazione resta tuttavia poco chiaro su quale base si fondi il previsto aumento di costi di fr. 6'000.-. Tale aspetto non merita di essere approfondito ulteriormente in questa sede, giacché il ricorso - come si vedrà nel seguito - dev'essere comunque accolto per altri motivi.

3.3. Più articolata è invece la questione degli allacciamenti privati all'acquedotto, tema sul quale il Governo - travisando il ricorso - in realtà non si è espresso, essendosi limitato a disquisire in merito agli allacciamenti all'impianto di canalizzazione. Ferma questa premessa, occorre convenire con il ricorrente sul fatto che su tale tema non vi è chiarezza. Nel testo del messaggio viene fatto un breve accenno alla questione, dal quale però non è possibile desumere con la necessaria certezza se il credito votato serva a coprire anche i costi del rifacimento degli allacciamenti privati all'acquedotto. In particolare, non è dato di sapere se le "piccole modifiche all'acquedotto comunale", per le quali il preventivo sembra riservare un importo di fr. 10'000.- (cfr. voce "opere da idraulico") si riferiscano a questi interventi oppure se siano destinati ad opere minori, derivanti dalla posa delle nuove canalizzazioni. A prima vista sembra poco probabile che tale somma concerna il rifacimento degli allacciamenti all'acquedotto, visto che questa voce di spesa era già presente nel preventivo di massima 15 gennaio 2010 (doc. 20 prodotto dal comune davanti al Consiglio di Stato), il quale è però antecedente allo scritto 18 gennaio 2011 con cui l'Azienda acqua potabile di CO 1 (AAP) aveva espresso l'intenzione di procedere alla loro sostituzione (doc. 16 prodotto dal comune davanti al Consiglio di Stato). Inoltre, il fatto che il costo per il rifacimento degli allacciamenti privati non sia compreso nel credito votato sembrerebbe emergere anche dalla "Comunicazione interna" 23 ottobre 2014 dell'AAP al municipio di CO 1 (doc. 1 prodotto dal comune davanti al Consiglio di Stato), nella quale si sottolinea che "il finanziamento del risanamento dell'allacciamento esistente deve considerare i contenuti dell'art. 52 dell'attuale regolamento dell'AAP (fondo privato - privato, fondo pubblico - Azienda). Dal già menzionato scritto 18 gennaio 2011 dell'AAP risulta poi che i lavori di sostituzione degli allacciamenti avranno come oggetto la tratta dal punto di attacco alla condotta comunale sino a confine delle varie proprietà private interessate. Ora, secondo l'art. 52 del regolamento dell'AAP del 27 ottobre 1999 (reperibile all'indirizzo internet: ‹http://www.__________›), la manutenzione e la sostituzione dell'allacciamento di un fondo su area pubblica avviene a spese dell'Azienda stessa. Infine, gli atti del progetto non menzionano la sostituzione degli allacciamenti. In definitiva - parrebbe di comprendere - la sistemazione avverrebbe sì nel contesto del progetto di cui al credito votato, ma a cura e spese dell'AAP direttamente. Ne discende che, benché la tematica fosse stata introdotta dal messaggio contestato e puntualmente sollevata già in sede di rapporto, la questione dei costi per il rifacimento degli allacciamenti all'acquedotto non emerge in modo chiaro dalla documentazione che è stata messa a disposizione del legislativo in vista dell'evasione della trattanda in oggetto. Stante quanto risulta dal verbale, essa non è nemmeno stata chiarita in sede di seduta del consiglio comunale. Con queste premesse, è giocoforza concludere che il legislativo di CO 1 non disponeva di una chiara e precisa informazione in merito alla questione della sostituzione degli allacciamenti privati all'acquedotto. In particolare esso si è trovato a votare il credito litigioso senza sapere se tali interventi fossero parte integrante del progetto, se i relativi costi fossero compresi nel preventivo e, in caso affermativo, quale fosse il loro importo. Si tratta di carenze importanti che non hanno permesso al consiglio comunale di determinarsi con la necessaria cognizione di causa sulla richiesta di credito in parola.

4.    4.1. Per i motivi che precedono, il ricorso dev'essere accolto e la decisione impugnata annullata, al pari di quella del consiglio comunale di CO 1 da essa tutelata.

4.2. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, il comune non essendo intervenuto a tutela di interessi pecuniari propri (art. 47 cpv. 6 LPAmm). In assenza di parti patrocinate vittoriose non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.    Il ricorso è accolto.

§.   Di conseguenza sono annullate:

1.1.       la decisione 30 settembre 2005 del Consiglio di Stato (n. 4069);

1.2.       la risoluzione 19 gennaio 2015 (n. 12) con cui il consiglio comunale di CO 1 ha stanziato il credito per il rifacimento della canalizzazione a sistema misto per la tratta PGS 123-126 e il completamento dell'acciottolato in zona __________, chiesto con messaggio municipale 10 novembre 2014 (n. 229).

2.   Non si preleva la tassa di giustizia. Al ricorrente dev'essere restituita la somma di fr. 800.- versata quale anticipo per le spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

52.2015.507 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.01.2017 52.2015.507 — Swissrulings