Incarto n. 52.2015.330
Lugano 3 novembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 luglio 2015 della
RI 1 patrocinata da:PA 1
contro
la decisione 23 giugno 2015 del Consiglio di Stato (n. 2593) che ha aggiudicato alla CO 1 la fornitura, il montaggio e la messa in servizio di un nuovo impianto di videosorveglianza nella galleria __________;
ritenuto, in fatto
A. Il 7 aprile 2015 la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dal Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura, la posa e la messa in servizio di un nuovo impianto di videosorveglianza nella galleria __________, situata sotto __________ (FU 27/2015 pag. 3096 seg.). Il bando indicava i criteri di aggiudicazione e i fattori di ponderazione, che le prescrizioni particolari del capitolato CPN 102 I/14 (pos. 224.100) hanno ripreso, precisandoli mediante sottocriteri:
1. Prezzo 40%
2. Attendibilità del prezzo 20%
3. Valutazione qualitativa 40%
3.1. Organizzazione dell'offerente 25%
3.2. Qualità dei materiali e dei prodotti 50%
3.3. Organizzazione del cantiere 25%
Il capitolato specificava i parametri che sarebbero stati utilizzati per la valutazione di ogni singolo criterio di aggiudicazione. Per il criterio (3) della valutazione qualitativa, la pos. 224.100 precisava che la base di giudizio (pos. 224.100) sarà la relazione tecnica dell'offerente (limita [recte: limitata] ad un massimo di 6 pagine A4). La stessa posizione indicava i tre temi che dovevano essere trattati nella citata relazione (organizzazione dell'offerente, qualità dei materiali, organizzazione del cantiere); ognuno di essi corrispondeva ad un sottocriterio (3.1, 3.2 e 3.3). Dalla pos. 224.100 (pag. 10) era infine deducibile lo schema per l'assegnazione delle note (da 0 a 6). Il capitolato (pos. 252) specificava inoltre i documenti che dovevano inoltrare i concorrenti, suddividendoli in particolare tra quelli considerati determinanti ai fini della classifica (pos. 252.130) - la cui compilazione carente o allestimento incompleto sarebbe stata considerata come una mancata consegna, determinando di conseguenza l'esclusione dell'offerta - e quelli considerati non determinanti (pos. 252.110), esigibili anche in un secondo tempo. Nei primi figurava solo la relazione tecnica, conformemente a quanto descritto e richiesto alla citata posizione 224.100 Criterio d'aggiudicazione n. 3. Tra i secondi rientravano, fra gli altri, i documenti comprovanti l'idoneità richiesta alla pos. 223.100, di cui si dirà più avanti.
B. a. Nel termine prestabilito, sono pervenute al committente quattro offerte, tra cui quelle della RI 1 di fr. 956'652.45 e della CO 1) di fr. 986'777.20. Per quanto qui interessa, quest'ultima ha tra l'altro allegato alla sua offerta due documenti, uno intitolato Organizzazione aziendale di progetto di 8 pagine, l'altro Descrizione tecnica d'impianto di 19 pagine.
b. Esperite le necessarie valutazioni, per il tramite dei propri consulenti, con decisione 23 giugno 2015 il Consiglio di Stato ha risolto di aggiudicare la commessa allCO 1, classificatasi al primo posto con 574 punti.
C. Avverso la suddetta decisione, la RI 1, giunta seconda in graduatoria con 545 punti, è insorta dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando l'aggiudicazione della commessa a suo favore o, in via subordinata, il rinvio degli atti al Governo per nuova decisione. In via cautelare, ha chiesto che sia concesso l'effetto sospensivo al ricorso. L'insorgente ha in sostanza eccepito che l'offerta della deliberataria avrebbe dovuto essere esclusa, poiché la relazione tecnica da essa prodotta, di 19 pagine, supererebbe di gran lunga il numero di pagine massimo (6) ammesso dalla pos. 224.100 del capitolato.
D. a. All'accoglimento dell'impugnativa si è opposta la Divisione delle costruzioni, riassumendo le valutazioni per il terzo criterio di aggiudicazione effettuate dal proprio consulente privato, che avrebbe considerato quale relazione tecnica il documento Organizzazione aziendale di progetto e quale allegato la Descrizione tecnica impianto; si sarebbe dunque concentrato maggiormente sui contenuti tecnici piuttosto che sui requisiti formali. L'esclusione dell'offerta dell'aggiudicataria, aggiunge la Divisione, configurerebbe un formalismo eccessivo; al contrario, dovrebbe semmai essere estromessa l'offerta della RI 1 siccome non adempirebbe il requisito d'idoneità (CI5) prescritto dal capitolato (pos. 223.100), relativo alle referenze del capoprogettto.
b. Anche l'CO 1 ha postulato il rigetto dell'impugnativa, annotando di aver prodotto una relazione tecnica perfettamente conforme alle prescrizioni di gara, ovvero la relazione Organizzazione aziendale di progetto, che non supererebbe 6 pagine (escludendo copertina e indice). Il documento Descrizione tecnica impianto costituirebbe invece un'ulteriore relazione prodotta volontariamente, di carattere prettamente tecnico, a maggior garanzia della committenza. Anche considerando quest'ultima quale relazione tecnica, la sua offerta non potrebbe essere esclusa, sia per il carattere facoltativo del numero di pagine indicato nel capitolato, sia per motivi di proporzionalità.
c. L'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA) non ha formulato particolari osservazioni, rimettendosi alla presa di posizione della Divisione delle costruzioni.
E. Con la replica e la duplica, la ricorrente rispettivamente la Divisione delle costruzioni e l'aggiudicataria si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando ulteriormente le proprie tesi con argomenti di cui si dirà, se del caso, in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2011 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLCIAP; RL 7.1.4.1.4). In quanto partecipante al concorso, l'insorgente è senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui il Consiglio di Stato ha aggiudicato la commessa alla CO 1 [art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP, art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1)]. Il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dal carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente (art. 18 cpv. 1 LPAmm). Neppure le parti sollecitano l'assunzione di altre prove.
2. 2.1. Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione per l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (cfr. art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP, art. 11 lett. a CIAP). Al momento della loro apertura le offerte devono quindi risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara (cfr. art. 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato internazionale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6). Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. Offerte difformi vanno per principio escluse dalla gara; la difformità può consistere sia nella disattenzione di esigenze imposte dalla legge o dalle regole del concorso, sia nella mancata compilazione di posizioni del capitolato d'appalto, sia nell'offerta di prestazioni che non rispondono alle prescrizioni fissate dagli atti di gara. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (cfr. RtiD I-2014 n. 12, consid. 3.1. con rinvii). Queste regole valgono tanto nei concorsi retti dal CIAP, quanto in quelli fondati sulla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1).
2.2. Il capitolato prevedeva per il criterio di aggiudicazione della valutazione qualitativa (3) la seguente disposizione (pos. 224.100, pag. 10):
La base di giudizio è la Relazione tecnica dell'offerente (limita [recte: limitata] ad un massimo di 6 pagine A4) che dovrà trattare i seguenti tre temi:
3.1. Organizzazione dell'offerente: sarà aggiudicata l'analisi tecnica che l'offerente farà del mandato stesso per comprendere se l'offerente ha recepito i concetti espressi nel progetto esecutivo MP, le difficoltà tecniche e le soluzioni impiantistiche ed esecutive. Si dovranno descrivere in particolare (non in ordine di importanza):
- le esperienze della ditta offerente nell'esecuzione di impianti analoghi;
- le risorse umane disponibili (numero di persone, formazione professionale, esperienza e possibilità di sostituzione) per la commessa in oggetto;
- gli strumenti e i metodi di lavoro su cui il committente può contare per la commessa in oggetto (mezzi, potenziale costruttivo e progettuale delle ditte offerenti e loro ubicazione, collaborazione tra le parti). Al termine dei lavori l'impianto dovrà essere collaudato nel rispetto dei requisiti richiesti;
- la tempistica (programma lavori proposto) e la qualità di intervento in caso di guasti;
- il Concetto Sicurezza comprendente un'analisi e valutazione della descrizione delle misure prese per garantire la sicurezza sul cantiere.
Punteggio: nota x 100 x 25%
3.2. Qualità dei materiali: sarà valutata la qualità dei materiali e delle componenti offerte. Possono essere allegati tutti i datasheet ritenuti necessari.
Punteggio: nota x 100 x 50%
3.3 Organizzazione del cantiere: sarà valutata la struttura operativa che l'offerente intende attivare per eseguire i lavori richiesti. L'offerente dovrà dimostrare di aver compreso il lavoro da eseguire, individuando eventuali punti critici o fasi critiche di cantiere (mantenimento di condizioni minime d'esercizio, spazi di deposito, aspetti ecologici, ecc.) e proporre un modus operandi convincente per il lavoro previsto, incluse le attività di installazione e test dal lato offerente, lo smantellamento e l'evacuazione delle installazioni esistenti.
Punteggio: nota x 100 x 25%
Da questa prescrizione emerge anzitutto in modo chiaro che determinante ai fini della valutazione del criterio (e dei sottocriteri) in questione era la relazione tecnica. Altrettanto certo è che la stessa posizione ha fissato inequivocabilmente un numero di pagine massimo (6) per quest'ultimo documento, da produrre in formato A4 (limitata ad un massimo di 6 pagine A4). Tale limite, essenzialmente volto a facilitare la comparazione delle offerte da parte del committente, è stato accettato dai concorrenti. Nessuno l'ha impugnato per eccepire la mancanza di prescrizioni sulle dimensioni dei caratteri, il numero massimo di righe o i margini minimi, che avrebbero ulteriormente contribuito a standardizzare le relazioni tecniche. Il limite è dunque diventato vincolante (cfr. art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). Ai concorrenti era riservata unicamente la facoltà di allegare alla relazione tecnica tutti i datasheet reputati necessari per le componenti offerte (cfr. ad 3.2 qualità dei materiali), ovvero le schede tecniche che ne riassumevano le caratteristiche principali. Considerati i diversi aspetti che dovevano essere affrontati (analisi tecnica e comprensione del mandato con descrizioni su esperienze della ditta, risorse umane disponibili, strumenti e metodi di lavoro, tempistica e concetto sicurezza; qualità dei materiali; indicazioni sulla struttura operativa, con individuazione di punti critici), è comunque evidente che ponendo un limite basso al numero di pagine, la stazione appaltante ha anche posto un freno al grado di dettaglio della relazione tecnica, la quale - al di là del carattere e delle spaziature nel testo che potevano lasciare ai concorrenti un certo margine di manovra - doveva pertanto risultare sintetica e concentrarsi sugli aspetti centrali. Come visto in narrativa, il capitolato (pos. 252.130) specificava che la relazione tecnica (conformemente a quanto descritto e richiesto alla citata posizione 224.100 Criterio d'aggiudicazione n. 3) rientrava tra i documenti considerati determinanti ai fini della classifica: la sua compilazione carente o allestimento incompleto, avvertiva la stessa posizione, sarebbe stata equiparata ad una mancata consegna, comportando l'estromissione dell'offerta.
2.3. Nel caso concreto, la ditta aggiudicataria ha allegato alla propria offerta due atti distinti: uno intitolato Organizzazione aziendale di progetto (di 8 pagine), l'altro Descrizione tecnica d'impianto (di 19 pagine). Il primo contiene in generale indicazioni sull'organizzazione del progetto, dal profilo delle risorse umane della ditta (organigramma, pianificazione del personale) e della realizzazione tecnica (controllo qualità, pianificazione test, quaderno oneri esecutivo, misure anticipate per posa telecamere, certificazione interna). Il secondo, anche denominato relazione tecnica (cfr. "nome file", pag. 2), descrive invece puntualmente il funzionamento dell'impianto e dei suoi componenti, in particolare i dettagli esecutivi dell'impianto video - ripresa immagini (telecamere, custodie, connessioni alle unità di ripresa, schemi, ecc.) e della centrale tecnica (con le diverse apparecchiature: sistemi di registrazione, controllo traffico, ecc.), rinviando per ulteriori informazioni alle schede tecniche delle singole componenti (cfr. ad es. pag. 4, 5, 6, ecc.), annesse separatamente. Dalle spiegazioni fornite in questa sede, risulta che il committente, per il tramite del proprio consulente progettista, ha considerato entrambi i documenti ai fini della valutazione del terzo criterio di aggiudicazione, rispettivamente dei tre sottocriteri (3.1, 3.2, 3.3), trattando la Descrizione tecnica d'impianto quale allegato della relazione Organizzazione aziendale di cantiere (cfr. risposta della Divisione delle costruzioni). Concentrandosi maggiormente sui contenuti tecnici piuttosto che sui requisiti formali, il consulente ha dunque considerato valida tutta la documentazione prodotta, assegnando alla deliberataria la nota massima (6) per il sottocriterio dell'organizzazione del cantiere (3.1) e della qualità dei materiali (3.2), e la nota 4 per l'organizzazione del cantiere (3.3). In sede di valutazione, il consulente ha in particolare osservato che la deliberataria ha presentato un'analisi molto dettagliata del mandato affrontando le tematiche principali del progetto e analizzando in modo sistematico e specifico tutti i dettagli dell'esecuzione. Si evince da quanto esposto che l'offerente ha compreso pienamente la complessità del mandato, quanto richiesto dal progettista, le richieste e lo scopo del progetto. Allegati esaustivi e schemi di principio già improntati all'esecuzione dei lavori (cfr. "tabella di valutazione qualitativa" del 16 giugno 2015, sub CO 1, osservazioni nota 6, sottocriterio 3.1). Come obietta la ricorrente, è evidente che tale deduzione non può essere tutelata. Non occorre anzitutto disporre di particolari conoscenze tecniche per rendersi conto che le due relazioni prodotte dall'CO 1 affrontano aspetti progettuali diversi e che nessuna delle due è stata concepita come allegato dell'altra. Al contrario, lette congiuntamente esse formano a tutti gli effetti una relazione tecnica di 27 pagine, che affronta i diversi temi richiesti alla pos. 224.100, ma che supera di gran lunga il numero di pagine massimo (6) prescritto. Pagine che assommano addirittura a 28, se si considera anche la descrizione del Concetto sicurezza (di un foglio) che la resistente ha prodotto separatamente, ma che avrebbe dovuto essere inglobata nella relazione tecnica (cfr. pos. 224.100, ad 3.1, pag. 10). Dal momento che non ha corredato la sua offerta di una relazione tecnica conforme a quanto descritto e richiesto alla posizione 224.100, a torto il committente non l'ha esclusa dalla gara, così come le imponeva la pos. 252.130 del capitolato. Invano la resistente afferma che la Descrizione tecnica dell'impianto configurerebbe solo un'ulteriore relazione prodotta volontariamente, contenente spiegazioni tecniche aggiuntive, a maggior garanzia del committente. Considerato il chiaro limite dettato dalle prescrizioni di gara, i concorrenti non avevano in concreto una simile facoltà. Non potevano allegare più relazioni, che trattassero separatamente i diversi temi che dovevano invece essere integrati nella relazione tecnica esatta dalla pos. 224.100. La deliberataria - al pari degli altri concorrenti - doveva pertanto dar prova di capacità di sintesi, allegando un'unica relazione di 6 pagine (in formato A4), che toccasse gli aspetti salienti dei temi richiesti, anziché produrre più fascicoli nessuno dei quali peraltro chiaramente designato come "relazione tecnica" - e con un numero complessivo di pagine quattro volte superiore. Da questo profilo, non le giova affermare che (almeno) uno dei due fascicoli presentava solo 6 pagine (esclusi copertina e indice). Ancor meno può seriamente sostenere che la Descrizione tecnica dell'impianto sarebbe assimilabile ad un datasheet, al pari delle schede tecniche - queste sì allegate (per ulteriori informazioni). La stretta applicazione delle regole di gara (pos. 224.100 e 252.130), frutto di una deliberata scelta del committente - che come detto è stata accettata da tutti i concorrenti ed è diventata vincolante (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP) non configura eccesso di formalismo: al contrario, una conclusione opposta, oltre che al principio di legalità, sarebbe contraria al principio della trasparenza e della parità di trattamento (cfr. art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP, art. 11 lett. a CIAP). Si tradurrebbe infatti in un'inammissibile modifica delle prescrizioni di gara, palesemente discriminatoria nei confronti dell'insorgente, che attenendosi al limite di pagine prescritto, ha prodotto una relazione tecnica concisa e quindi priva di tutte quelle indicazioni di dettaglio, sparse fra due allegati di 27 pagine, che hanno indotto il consulente a considerare migliore l'analisi del mandato elaborata dalla ricorrente (cfr. tabella di valutazione citata).
2.4. Stante quanto precede, la decisione del committente che ha deliberato la commessa all'CO 1, anziché escludere la sua offerta dalla gara non può pertanto essere confermata, in quanto lesiva del diritto.
3. Resta ora da esaminare se, come eccepisce in questa sede il committente, neppure la ricorrente potrebbe conseguire l'aggiudicazione, poiché dovrebbe essere scartata per mancato adempimento del requisito d'idoneità (CI5) prescritto dal capitolato (pos. 223.100), relativo alle referenze del capoprogetto. Contrariamente a quanto pretende l'insorgente, ai fini della verifica non osta il fatto che il committente non abbia sollevato prima la questione, atteso che l'estromissione di un concorrente per inidoneità non è rimessa alla libera discrezione della stazione appaltante, ma è sancita dalla legge, come si vedrà in appresso.
3.1. Secondo l'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione garantiscono una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili. Dal canto suo, l'art. 10 cpv. 2 lett. j RLCPubb/CIAP prevede che i documenti di gara devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. Gli offerenti che non soddisfano questi criteri d'idoneità sono esclusi dalla procedura di aggiudicazione (art. 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP).
3.2. Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta. Dottrina e giurisprudenza ammettono tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione (cfr. al riguardo: DTF 139 II 489, consid. 2.1-2.2 con rinvii alla giurisprudenza e alla dottrina; RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2015.60 del 30 aprile 2015, consid. 2.2 con rinvii). Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1).
3.3. Le referenze possono essere personali o aziendali. Le prime riguardano le persone che il committente considera determinanti per il buon esito della commessa (cd. persone-chiave). Servono a dimostrare che il concorrente dispone di personale qualificato non solo dal profilo dei titoli di studio (cfr. art. 34 RLCPubb/CIAP), ma anche dal profilo dell'esperienza. Queste referenze sono di natura strettamente personale. In caso di cambiamento del datore di lavoro seguono il detentore. Le seconde sono invece di spettanza di un determinato operatore economico, ovvero di un insieme di persone, mezzi tecnici e competenze (cd. know-how), che ha effettivamente fornito la prestazione indicata come referenza (cfr. sul tema: STA 52.2012.386 del 6 dicembre 2012, consid. 2.1-2.3, massimati in Hubert Stöckli/Martin Beyeler, Das Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse - Rechtsprechung, 9. ed., Zurigo 2014, pag. 516 n. 89 seg.).
3.4. Nella valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 16 cpv. 1 lett. a CIAP; cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 61 LPamm, n. 2 d). Presupposto irrinunciabile ai fini dell'esercizio di tale potere da parte del committente è un'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di referenza (cfr. al riguardo: RtiD I-2010 n. 25, consid. 4.3 con rinvii; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2015.60 citata, consid. 2.4 con rimandi).
3.5. Il capitolato richiedeva ai concorrenti, tra l'altro, di rispettare i seguenti criteri di idoneità (pos. 223.100, pag. 7):
CI4 Ditta, o capofila di un consorzio, che possa dimostrare di aver già eseguito, e messo in servizio almeno 1 progetto con tecnologia IP interfacciato con sistema di gestione sovraordinato, compresa la collaborazione e l'assistenza per le integrazioni, paragonabile all'appalto in oggetto, per un importo minimo di CHF 0.75 milioni concluso negli ultimi 10 anni. Per progetto paragonabile si intende la realizzazione e messa in servizio di un impianto di videosorveglianza per una galleria stradale sotto traffico o ferroviaria con almeno 30 telecamere. Si richiede di comprovare la buona esecuzione delle opere concluse con documento di referenza da parte della committenza.
CI5 Ditta, o consorzio di ditte, con personale tecnico sufficientemente preparato per l'esecuzione delle installazioni previste. Gli offerenti dovranno pertanto disporre di un responsabile tecnico diplomato quale ingegnere del ramo con almeno una referenza di progetto realizzato con successo ricoprendo un ruolo analogo (capoprogetto o sostituto capoprogetto) nella realizzazione e messa in servizio di un impianto videosorveglianza equivalente al requisito descritto al CI 4; il responsabile tecnico dovrà essere designato quale capoprogetto nell'organigramma di progetto ed essere disponibile per questo ruolo a tutti gli effetti.
Per quanto qui interessa, da quest'ultima prescrizione emerge esplicitamente che erano ritenuti idonei ai fini della commessa solo gli offerenti che disponevano di un responsabile tecnico qualificato - da designare quale capoprogetto - che dal profilo dell'esperienza vantasse almeno una referenza (personale) per un progetto equivalente (ovvero avente per oggetto la realizzazione e messa in servizio di un impianto di videosorveglianza per una galleria stradale sotto traffico o ferroviaria con almeno 30 telecamere, realizzato con successo negli ultimi 10 anni, per un importo di almeno CHF 0.75 mio) e nel quale avesse ricoperto un ruolo analogo (capoprogetto o sostituto capoprogetto; cfr. pos. 223.100, CI5 in combinato disposto con CI4). Il capitolato (pos. 252.110, cfr. lett. b) stabiliva che i documenti comprovanti l'idoneità richiesta alla pos. 223.100, rientravano tra quelli considerati non determinanti ai fini della classifica: se mancanti, il committente aveva pertanto la facoltà (ma non l'obbligo) di richiederli anche successivamente alla consegna dell'offerta, assegnando un termine perentorio (di almeno 5 giorni) per produrli. La stessa disposizione avvertiva che, in caso di mancata presentazione nei nuovi termini, l'offerta sarebbe stata esclusa.
3.6. Nel caso concreto, la RI 1 ha designato quale capoprogetto l'ingegnere elettronico __________, allegando all'offerta un curriculum vitae, che riporta i seguenti progetti referenziali:
- Tipografia __________ __________ (gestione messa in servizio);
- Tipografia __________ __________ (gestione concetti e sviluppo SPS SW);
- Fondazione __________ (progettazione) modernizzazione IT ed estensione progetto RF-ID;
- Galleria __________ (progettazione) modernizzazione impianto rilevamento fuoco fibrolaser, sistema spegnimento, sistemi di automazione degli edifici e supervisione;
- __________ (progettazione) modernizzazione impianti rilevamento fuoco con fibrolaser in 7 gallerie;
- __________ (progettazione) modernizzazione impianto controllo e accesso con biometria;
- __________ (progettazione) impianto rilevamento fuoco, intrusione, CCTV.
In sede di delucidazione delle offerte, il committente non ha sollecitato la ricorrente a produrre dei documenti a comprova delle suddette referenze personali. Con e-mail 11 giugno 2015, per il tramite del proprio progettista privato, ha invece chiesto alla resistente di confermare - entro il 17 giugno 2015 - che il capoprogetto designato (ing. __________) soddisfa i requisiti richiesti nei criteri CI4 e CI5, con particolare riferimento ai progetti paragonabili definiti dal capitolato. Il 12 giugno 2015 la RI 1 ha risposto positivamente alla suddetta richiesta complementare sul profilo del nostro capoprogetto, precisando che come si evince dalle sue esperienze (allegato consegnatovi), ha eseguito anche installazioni per sistemi di videosorveglianza secondo i criteri di capitolato (cfr. e-mail ing. __________). Nella sua descrizione, ha aggiunto, abbiamo unicamente inserito le sue realizzazioni più importanti. Siamo comunque a disposizione per un incontro allo scopo di enunciarvi altri progetti equivalenti o simili (..). Il successivo 15 giugno, la ricorrente ha completato la sua risposta, informando che __________ ha eseguito e terminato il progetto di tecnica video per __________ __________, e che inoltre è stato ritenuto idoneo in qualità di capoprogetto per il progetto video del __________ __________ (..). Come censura in questa sede la stazione appaltante, né da queste risposte, né dal curriculum vitae annesso all'offerta dell'insorgente è possibile dedurre con certezza che l'ing. __________ disponga di almeno una referenza personale conforme alle disposizioni del capitolato (pos. 223.100, CI5 in combinato disposto con CI4). A prima vista, nessuno dei progetti referenziali elencati nel curriculum vitae sembra in effetti riferirsi ad un progetto concernente la realizzazione e messa in servizio di un impianto di videosorveglianza per una galleria stradale sotto traffico o ferroviaria con almeno 30 telecamere. La comunicazione 15 giugno 2015 non permette invece di chiarire le caratteristiche dell'ulteriore progetto addotto dalla ricorrente (tecnica video per la __________, tanto il ruolo assunto dall'ing.__________. Irrilevante è invece la sola circostanza che quest'ultimo sarebbe stato ritenuto idoneo ai fini di un altro progetto __________), nella misura in cui non se ne è concretamente occupato. In queste circostanze, non è dunque possibile dissipare il dubbio sollevato dal committente e chiarire se l'insorgente debba o meno essere esclusa dalla gara per mancato adempimento di un requisito d'idoneità, in applicazione degli art. 13 lett. d CIAP e 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP.
3.7. Come visto, il capitolato non imponeva ai concorrenti di allegare all'offerta la documentazione comprovante i requisiti d'idoneità, ma prevedeva che al concorrente fosse se del caso assegnato un termine perentorio di 5 giorni per produrla. Considerato che il committente, anziché procedere in tal senso, si è limitato a chiedere una conferma del rispetto dei suddetti criteri, si giustifica in concreto rinviargli gli atti affinché assegni all'insorgente un termine perentorio di almeno 5 giorni per produrre la documentazione che dimostri l'adempimento del requisito d'idoneità relativo alle referenze personali del capoprogetto e si pronunci nuovamente. In particolare, l'insorgente dovrà comprovare che l'ing. __________ ha già ricoperto negli ultimi 10 anni un ruolo di capoprogetto o sostituto capoprogetto per un progetto equivalente ai sensi della pos. 223.100 (CI5 e CI4), ovvero di realizzazione e messa in servizio di un impianto di videosorveglianza per una galleria stradale sotto traffico o ferroviaria con almeno 30 telecamere (per un importo di almeno CHF 0.75 mio).
4. 4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento della decisione di aggiudicazione. Gli atti sono retrocessi al committente, affinché impartisca allaRI 1 un termine perentorio di (minimo) 5 giorni per produrre la documentazione mancante - conformemente a quanto indicato al precedente considerando - e si pronunci nuovamente.
4.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
4.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia è suddivisa tra la ricorrente e la resistente, secondo il rispettivo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo Stato né va esente, ma è tenuto a rifondere all'insorgente, assistita da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili, nella misura in cui risulta vincente (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Le ripetibili tra l'insorgente e la CO 1 sono invece compensate.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 23 giugno 2015 del Consiglio di Stato, che ha deliberato alla CO 1 la fornitura, il montaggio e la messa in servizio di un nuovo impianto di videosorveglianza della galleria __________, è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché proceda come indicato al consid. 4.1.
2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.è suddivisa tra la RI 1 e la CO 1, in ragione di ½ ciascuno. Alla ricorrente va restituita la somma di fr. 7'000.- versata in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Lo Stato rifonderà all'insorgente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
Le ripetibili tra la RI 1 e la CO 1 sono compensate.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La segretaria