Incarto n. 52.2015.174
Lugano 7 luglio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 aprile 2015 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 30 marzo 2015 dell'autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, che ha ordinato all'insorgente di cessare immediatamente ogni attività fiduciaria nel settore immobiliare, sino a quando non avrà formalizzato l'assunzione di un fiduciario immobiliare autorizzato;
ritenuto, in fatto
A. La RI 1 è una società con sede ad __________ che opera nel settore dell'intermediazione immobiliare, attività soggetta ad autorizzazione giusta l'art. 4 lett. a e b della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 11.1.4.1). Il 23 dicembre 2013 essa ha disdetto il contratto di lavoro con il fiduciario immobiliare responsabile della società, A__________. Il 27 gennaio 2014 quest'ultima persona è stata radiata dal registro di commercio quale membro del consiglio d'amministrazione della RI 1, la quale si è così trovata a non più adempiere i requisiti previsti dall'art. 6 LFid per operare nel settore fiduciario immobiliare, non essendo stato assunto alcun sostituto in quel ruolo.
B. Il 12 febbraio 2014 l'autorità di vigilanza ha quindi fissato alla RI 1 un termine fino al 7 marzo 2014 per nominare quale suo responsabile un nuovo fiduciario immobiliare autorizzato. Per tale ruolo la società ha proposto l'avv. __________, con studio legale e notarile a __________, al quale però l'autorità di vigilanza ha negato il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di fiduciario immobiliare, fatto questo che ha determinato l'inoltro di un ricorso da parte del diretto interessato al Tribunale cantonale amministrativo. Dopo avere constatato che la RI 1 non aveva ancora provveduto a sostituire A__________ con un fiduciario autorizzato, il 30 marzo 2015 l'autorità di prime cure ha dunque ordinato a questa società di cessare immediatamente ogni attività in ambito fiduciario, avvertendola dell'avvio nei suoi confronti di un procedimento contravvenzionale giusta l'art. 23 LFid. L'ordine è stato pronunciato con la comminatoria delle sanzioni di cui all'art. 292 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0).
C. Contro quest'ultima decisione la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Sostiene di avere rispettato il termine che le era stato impartito per sostituire il partente A__________, proponendo quale responsabile della società l'avv. __________. Sebbene l'autorità di vigilanza non avesse rilasciato a quest'ultimo l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario, essa non poteva pronunciare il querelato ordine nei confronti della società sintanto che il contenzioso nato da quel diniego non sarebbe stato risolto. Rimprovera all'autorità di prime cure di avere violato il suo diritto di essere sentita per non averla interpellata prima di adottare il provvedimento litigioso. Infine contesta che quest'ultimo sia stato assortito della comminatoria delle sanzioni penali di cui all'art. 292 CP.
D. All'accoglimento del gravame si è opposta l'autorità di sorveglianza, per i motivi di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
E. In sede di replica la RI 1 ha affermato di avere concluso un accordo di collaborazione con R__________, fiduciario immobiliare autorizzato. Nella sua duplica l'autorità di prime cure ha rilevato che essendo R__________ già responsabile di un'altra società immobiliare egli non può di principio occuparsi anche della RI 1, salvo concessione di una deroga che però non è stata ancora richiesta.
F. Con decisione del 12 maggio 2015 il giudice delegato alla causa ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, formulata dalla RI 1.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LFid. La legittimazione della ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Ne discende pertanto che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso nel merito, sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non è infatti necessario richiamare l'intero incarto relativo alla domanda di autorizzazione dell'avv. __________, in quanto tale mezzo di prova non sarebbe comunque atto ad apportare a questo Tribunale ulteriori elementi determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere. In ogni caso, con la sua risposta al gravame, l'autorità di vigilanza ha prodotto gran parte della documentazione relativa a quel procedimento. In questa sede è sufficiente rilevare che mediante sentenza n. 52.2014.341 del 28 aprile 2015, questa Corte ha respinto il ricorso a suo tempo presentato dall'avv. __________ contro la decisione 22 agosto 2014 con cui l'autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario gli aveva negato il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di fiduciario immobiliare.
2. 2.1. La ricorrente si duole della violazione del suo diritto di essere sentita, per il fatto che l'autorità di vigilanza non l'avrebbe avvertita della sua intenzione di ordinarle la cessazione di ogni attività nel settore fiduciario immobiliare.
Tale rimprovero va esaminato preliminarmente, poiché quanto da essa invocato costituisce una garanzia di natura formale, la cui disattenzione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 124 V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b).
2.2. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Tale norma assicura all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse e di determinarsi al riguardo (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1, 120 Ib 379, 118 Ia 17).
2.3. Nel caso di specie la censura sollevata dalla ricorrente appare completamente destituita di fondamento e pertanto deve essere respinta. Dall'esame delle tavole processuali risulta che già nel suo scritto del 12 febbraio 2014, l'autorità di vigilanza, oltre a fissare alla RI 1 un termine sino al 7 marzo successivo per dotarsi di un fiduciario autorizzato in sostituzione di quello da poco licenziato, aveva esplicitamente avvertito la società delle conseguenze legate al mancato rispetto di questa scadenza, e segnatamente dell'apertura di un procedimento contravvenzionale, nonché dell'adozione nei suoi confronti dei provvedimenti interdittivi di cui all'art. 25 LFid, i quali, stante il chiaro testo di questa norma, includono anche la cessazione dell'attività fiduciaria. L'insorgente non può dunque sostenere in questa sede di non essere stata preventivamente resa attenta di quanto poi disposto dall'autorità di prime cure attraverso la decisione qui impugnata. Ne consegue dunque che nel caso di specie non sono assolutamente ravvisabili gli estremi per ammettere una disattenzione dei suoi diritti di parte.
3. Nel Cantone Ticino, le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi e a titolo professionale, sono soggette ad autorizzazione (art. 1 cpv. 1 LFid). Quest'ultima può essere rilasciata dall'autorità di vigilanza solo a persone fisiche ed ha carattere personale (art. 1 cpv. 2 LFid). Per il suo ottenimento è necessario soddisfare i requisiti posti dall'art. 8 LFid. Giusta l'art. 4 LFid, è considerato fiduciario immobiliare chi svolge un'attività in una o più tra le seguenti attività: mediazione nella compravendita e permuta di fondi giusta l'art. 655 cpv. 2 del Codice civile svizzero dell'11 dicembre 1907 (CC; RS 210) (lett. a), intermediazione nei negozi giuridici aventi per oggetto diritti immobiliari e diritti concernenti società immobiliari (lett. b), locazione di stabili e appartamenti (lett. c), amministrazione di immobili e di società immobiliari (lett. d), la consulenza e conduzione di promozioni immobiliari (lett. e). L'art. 6 cpv. 1 LFid stabilisce che le persone giuridiche, le società di persone e le ditte individuali possono esercitare le attività disciplinate dalla LFid, tra cui anche quelle nel settore immobiliare, se al loro interno opera almeno un fiduciario autorizzato. Egli, soggiunge il cpv. 2 di detta norma, deve svolgere l'attività professionale nell'azienda ed avere diritto di firma iscritto nel Registro di commercio. Devono essere ricoperti da un fiduciario i seguenti ruoli: a) ditta individuale: il titolare; b) società in nome collettivo: tutti i soci; c) società in accomandita: i soci illimitatamente responsabili; d) società anonima: almeno un membro del Consiglio di amministrazione che abbia responsabilità di gestione o un membro della direzione; e) società a garanzia limitata: almeno un gerente; f) succursale, agenzia, rappresentanza o simile: il direttore rispettivamente il gerente o il rappresentante. Il titolare di un'autorizzazione può essere responsabile di una sola persona giuridica, società di persone o ditta individuale attiva nel campo fiduciario salvo eccezioni pronunciate dall'autorità di vigilanza (art. 6 cpv. 3 LFid). In caso di diritto di firma collettiva a due, almeno uno dei firmatari deve essere titolare dell'autorizzazione (art. 6 cpv. 4 LFid). In caso di esercizio della professione senza autorizzazione, l'autorità di vigilanza ordina tutte le misure atte ad evitare abusi e segnatamente la cessazione dell'attività fiduciaria (art. 25 cpv. 1 LFid).
4. In concreto emerge dagli atti che la ricorrente è una società anonima che opera nel settore fiduciario immobiliare e, come tale, deve avere almeno un membro del suo consiglio di amministrazione con responsabilità di gestione o un membro della direzione, che disponga della relativa autorizzazione cantonale, secondo quanto disposto dall'art. 6 cpv. 2 lett. d LFid. Ora, la RI 1 adempiva tale condizione sino al 23 dicembre 2013, data in cui il fiduciario autorizzato A__________, che rivestiva al suo interno funzione di membro del consiglio di amministrazione, ha cessato la propria attività per la medesima o, nella più favorevole delle ipotesi, sino al 27 gennaio 2014, data in cui è stata stralciata dal registro di commercio la firma collettiva a due di quest'ultimo collaboratore. Sebbene a più riprese sollecitata dall'autorità di vigilanza la prima volta già con scritto del 14 gennaio 2014 - a voler procedere alla sostituzione di A__________, il 30 aprile 2015, data in cui l'autorità di prime cure ha pronunciato il provvedimento qui contestato, la ricorrente non disponeva ancora nel proprio organico di un fiduciario autorizzato in grado di permetterle di operare nei settori contemplati dall'art. 4 LFid. Alla luce della prolungata situazione di illegalità nella quale l'insorgente si era venuta a trovare, è dunque a giusta ragione che l'autorità di vigilanza le ha ordinato, in applicazione dell'art. 25 cpv. 1 LFid, di cessare qualsiasi attività in campo fiduciario. Anche su questo punto il gravame risulta dunque infondato, non prestando la decisione impugnata il fianco a critiche. Nulla muta a questo proposito che il 7 marzo 2014 la ricorrente avesse indicato, quale sostituto di A__________, l'avv. __________. Si deve infatti considerare che la persona proposta non disponeva - e non dispone tutt'ora - dell'autorizzazione cantonale quale fiduciario immobiliare, dal momento che una sua richiesta in tal senso era stata respinta dall'autorità di vigilanza con decisione 22 agosto 2014. Il fatto poi che l'avv. __________ avesse inoltrato contro quest'ultima pronuncia un ricorso, peraltro respinto dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 28 aprile 2015, non permetteva ancora alla ricorrente di attendere l'esito di questa vertenza prima di mettersi di nuovo in regola, né impediva all'autorità di prime cure di adottare nei confronti di questa società le misure interdittive ora contestate. D'altronde, malgrado quanto indicato in sede di replica, l'insorgente non sembra ancora oggi essere riuscita a conformarsi alle condizioni stabilite dall'art. 6 cpv. 1 e 2 lett. d LFid per poter riprendere ad operare in campo fiduciario, visto che anche la nuova persona chiamata ad entrare nella società, pur disponendo di una valida autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario immobiliare, è già responsabile di una altra ditta attiva in questo settore, per cui per poter dirigere anche la RI 1 dovrebbe chiedere ed ottenere una deroga a quanto sancito dall'art. 6 cpv. 3 LFid, norma giusta la quale il titolare di un'autorizzazione può di principio essere responsabile di una sola persona giuridica, società di persone o ditta individuale attiva nel campo fiduciario.
5. L'insorgente critica il fatto che il contestato ordine sia stato pronunciato con la comminatoria delle sanzioni penali di cui all'art. 292 CP. La censura è priva di qualsiasi pregio. La facoltà per l'autorità amministrativa di assortire i propri ordini con la suddetta comminatoria non è legato all'adempimento di particolari requisiti. In particolare non è necessaria un'autorizzazione in tal senso nella legge posta alla base dell'ordine. Di principio pertanto qualsiasi decisione amministrativa può essere pronunciata sotto minaccia di pena in caso di suo mancato ottemperamento, fermo restando il rispetto del principio della proporzionalità (cfr. Christof Riedo/ Barbara Boner in: Niggli/Wieprächtiger, Basler Kommentar Straf-recht II, 3a ed., Basilea 2013, n. 86 e 87 ad art. 292). Nel caso di specie, quest'ultimo fattore non appare affatto disatteso. Come sopra rilevato, la ricorrente opera abusivamente in ambito fiduciario immobiliare dal mese di gennaio del 2014, se non addirittura dal 23 dicembre 2013. Si tratta a non averne dubbi di una situazione grave, che addirittura imponeva all'autorità di vigilanza di richiamarsi all'art. 292 CP per meglio garantirsi il rispetto dell'ordine di cessazione dell'attività impartito.
6. 6.1. Stante tutto quanto precede, il ricorso, infondato, deve essere respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.
6.2. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza della ricorrente (art. 47 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'500.-, già anticipate dalla ricorrente nella misura di fr. 1'200.-, sono poste a carico di quest'ultima.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110)..
4. Intimazione a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario