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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.12.2018 52.2014.310

6. Dezember 2018·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,711 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Sanzione pecuniaria nell'ambito della LDist (mancato rispetto delle condizioni salariali)

Volltext

Incarto n. 52.2014.310  

Lugano 6 dicembre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

statuendo sul ricorso del 5 settembre 2014 della

RI 1    

contro  

la risoluzione dell'8 luglio 2014 (n. 3476) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione del 22 aprile 2014 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di sanzione pecuniaria nell'ambito della LDist (mancato rispetto delle condizioni salariali);

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   La RI 1, con sede a __________, è una ditta individuale che si occupa del commercio di pneumatici e del cambio gomme.

Il 10 dicembre 2013, nell'ambito di un controllo volto ad accertare le condizioni lavorative e salariali nel settore delle aziende di riparazione e/o sostituzione gomme, l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia (UIL) ha richiesto all'interessata la distinta dei dipendenti per l'attività monitorata, nonché la loro busta paga per il periodo 1° novembre - 30 novembre 2013 e i loro contratti di lavoro.

                                  B.   Dopo avere riscontrato che la retribuzione minima non era stata rispettata, il 31 marzo 2014 l'UIL ha intimato alla RI 1 un rapporto, prospettandole l'adozione di una sanzione amministrativa giusta l'art. 9 della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999 (legge sui lavoratori distaccati; LDist; RS 823.20), per inosservanza del salario minimo prescritto dal Contratto normale di lavoro per le aziende di riparazione e/o sostituzione gomme gommisti (CNLRSG), in relazione a due dipendenti, __________ e __________, titolari di un permesso per confinanti UE/AELS.

Dopo avere raccolto le osservazioni dell'interessata, che ha contestato ogni addebito, il 22 aprile successivo l'autorità cantonale ha inflitto a RI 1, responsabile della società, una multa di fr. 957.–. La decisione è stata resa sulla base degli art. 1 cpv. 2, 9 cpv. 2 lett. c LDist, nonché 3 lett. d del regolamento della legge d'applicazione della LDist e della legge federale contro il lavoro nero LLN, del 24 settembre 2008 (RL 843.310).

                                  C.   Con giudizio del 8 luglio 2014, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata dalla RI 1 contro la predetta risoluzione dipartimentale.

In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ribadito gli argomenti posti a fondamento della decisione impugnata.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, la ditta soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L'azienda sostiene di essersi accordata verbalmente con i dipendenti per una riduzione della loro attività al 75% su base annua, di modo che il loro salario è sempre stato conforme al contratto normale di lavoro vigente nel settore.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

                                 F.   In sede di replica, l'insorgente riconferma i propri argomenti ricorsuali. Nella duplica, l'autorità dipartimentale ribadisce le proprie posizioni, mentre il Governo non formula osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza di questo Tribunale a statuire su un ricorso contro una decisione governativa in materia di sanzioni amministrative adottate in base all'art. 9 LDist è data dall'art. 9 cpv. 1 della legge di applicazione della LDist e della LLN, dell'11 marzo 2008 (LLDist-LLN; RL 843.300). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere in quanto lesa direttamente nei propri legittimi interessi dalla decisione qui impugnata (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

                                   2.   2.1. Al fine di combattere il pericolo di un'eventuale pressione sociale che potrebbe causare la comparsa sul mercato del lavoro svizzero di manodopera a buon mercato proveniente dai Paesi dell'UE, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha elaborato delle misure di accompagnamento per l'introduzione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), volte a istituire una base giuridica al fine di evitare un dumping sociale e salariale a scapito dei lavoratori in Svizzera.

In questo senso, l'8 ottobre 1999 è stata tra l'altro adottata la già citata legge federale concernente le condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali, entrata in vigore il 1° luglio 2004. La LDist obbliga i datori di lavoro esteri che distaccano lavoratori in Svizzera nell'ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera a rispettare le condizioni lavorative e salariali minime prescritte nelle leggi federali, nei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale e nei contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220). Quest'ultima disposizione precisa infatti che qualora in un ramo vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali e non esista un contratto collettivo di lavoro, possono essere stabiliti contratti normali di lavoro che prevedano salari minimi vincolanti. Questa misura vale per tutte le aziende del ramo interessato.

2.2. La LDist è stata modificata il 15 giugno 2012 (vedi n. I 2 legge federale sull'adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 15 giugno 2012; RU 2012 6703). Nella sua nuova versione, essa è stata denominata "legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro".

L'art. 1 cpv. 2 prima frase LDist disciplina ora il controllo dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e le sanzioni applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi violino le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO. Tale disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, si è resa necessaria in quanto le autorità cantonali non erano in grado di sanzionare i datori di lavoro che infrangono le disposizioni sui salari minimi prescritte nei contratti normali di lavoro quando impiegano lavoratori in Svizzera. La modifica legislativa consente ora di garantire la parità di trattamento tra i datori di lavoro svizzeri ed esteri. In precedenza, infatti, soltanto i datori di lavoro esteri potevano essere sanzionati in base alla LDist (vedi Messaggio concernente la legge federale sull'adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 2 marzo 2012, FF 2012 3017, n. 1.2.2).

2.3. Per poter disciplinare il settore delle aziende di riparazione e/o sostituzione delle gomme, il Cantone Ticino ha adottato un contratto normale di lavoro per i gommisti (CNLRSG), entrato in vigore il 1° gennaio 2012 (FU 102/2011) per la durata di due anni, e in seguito prorogato fino al 31 dicembre 2016 (BU 27/2014).

L'art. 1 CNLRSG sancisce che il medesimo è applicabile alle aziende di riparazione e/o sostituzione gomme, ad esclusione di quelle annesse ad aziende che si occupano di lavori di riparazione di motori di automobili, di autocarri, di torpedoni e alle officine meccaniche in quanto già assoggettate al Contratto collettivo per il personale delle autorimesse (CCL autorimesse).

La durata settimanale del lavoro, precisa l'art. 2 CNLRSG, è di 41 ore ½ nella media di dodici mesi a contare dal mese di settembre (cpv. 1). La settimana lavorativa è ripartita su 5 giorni e ½; eccezioni sono ammissibili nel rispetto della legge federale sul lavoro (cpv. 2). È possibile superare le 41 ore ½ di lavoro settimanali, fino a un massimo di 54 ore, per dodici settimane al massimo sull'arco di un anno (cpv. 3).

L'art. 4 cpv. 1 lett. b CNLRSG, di carattere obbligatorio, sancisce che il salario minimo lordo (senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati) per i lavoratori qualificati e personale non qualificato con 3 anni di esperienza ammonta, per il primo anno, a fr. 19.45, per il secondo anno, a fr. 21.15.

Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità: 8.33% per 4 settimane di vacanza o 10.64% per 5 settimane di vacanza; 3.6% per 9 giorni festivi (cpv. 2).

L'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML) pubblica i salari mensili calcolati in base a questi salari orari, graduati secondo le ore di lavoro settimanali. Il calcolo dei salari mensili si basa sul versamento di 12 salari mensili all'anno (cpv. 3).

2.4. L'art. 3 lett. d RLLDist precisa che l'UIL è competente per i controlli che la legislazione federale attribuisce alla Commissione tripartita per quanto riguarda le disposizioni di un contratto normale di lavoro sui salari minimi ai sensi dell'art. 360a CO.

                                   3.   3.1. In concreto, __________ e __________ sono stati assunti dalla RI 1, rispettivamente, il 25 ottobre 2010 e 19 settembre 2011 in qualità di tuttofare (aiuto gommista e magazziniere) a fr. 3'200.– lordi mensili, con il seguente orario di lavoro: "49 ore settimanali suddivise su 6 giorni, dal lunedì al sabato, secondo gli orari di apertura dell'officina. Al dipendente possono essere richieste delle ore straordinarie a seconda dell'afflusso di clientela anche ad orario scaduto per terminare il lavoro in corso. Le ore straordinarie vengono compensate durante i mesi di gennaio e febbraio. Ferie pagate: 4 settimane annue (20 giorni lavorativi). Le vacanze o giorni liberi non saranno concessi nei mesi di maggior lavoro: marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre" (vedi menzionati contratti di lavoro, agli atti).

3.2. Il 10 dicembre 2013, nell'ambito di un controllo volto ad accertare le condizioni lavorative e salariali nel settore delle aziende di riparazione e/o sostituzione delle gomme, l'UIL ha richiesto alla RI 1 la distinta dei dipendenti per l'attività monitorata nonché la loro busta paga per il periodo 1° novembre - 30 novembre 2013 e i loro contratti di lavoro. Acquisiti tali dati, l'autorità cantonale ha riscontrato che nel periodo determinante la società non aveva rispettato il CNLRSG nei riguardi di __________ e __________, in quanto essi erano stati remunerati per il mese di novembre 2013 con un salario di fr. 16.50 all'ora, anziché di 19.45 corrispondente al minimo previsto per gli operai non qualificati nel settore con almeno 3 anni di esperienza, con una differenza quindi del 15,19% rispetto a quanto sancito dal contratto normale di lavoro. Essa ha quindi inflitto a RI 1, responsabile della società, una multa di fr. 957.–.

In sostanza, l'UIL ha ritenuto che nel novembre 2013 gli interessati avessero lavorato al 100% con una retribuzione inferiore a quella prevista dal CNLRSG. Tale conclusione sarebbe confermata dalle dichiarazioni rilasciate nell'ottobre 2013 da __________ e __________, i quali avevano affermato di lavorare a tempo pieno, con una registrazione a ore (doc. 6: questionario del 17 ottobre 2013 prodotto dall'UIL).

La ricorrente contesta la materialità dell'infrazione. Sostiene di essersi accordata verbalmente con i due dipendenti in parola a partire dal 1° gennaio 2012 per una riduzione della loro attività al 75% su base annua, di modo che il loro salario è sempre stato conforme al contratto normale di lavoro vigente nel settore.

Precisa inoltre che i due lavoratori ricevono tutti i mesi uno stipendio lordo di fr. 3'500.–, senza tener conto delle ore effettivamente lavorate, e che alla fine di ciascun anno si procede al conguaglio, applicando le norme relative al salario minimo del CNLRSG. Il loro salario annuale determinante nel 2013 è stato, per ciascuno degli interessati, di fr. 44'000.– lordi (doc. 11: dichiarazione del 27 gennaio 2014 per l'AVS per l'anno 2013).

3.3. Come detto, l'UIL ha fondato la propria decisione tenendo conto dello stipendio di fr. 3'500.– lordi per il solo mese di novembre 2013 e della dichiarazione rilasciata dai due dipendenti il 17 ottobre 2013 di lavorare a tempo pieno.

Ora, a prescindere dal fatto che non è dato di sapere come l'autorità di prime cure - fondandosi su tale conteggio nonché sui contratti di lavoro di __________ e di __________ e senza effettuare alcun preciso calcolo al riguardo - abbia rilevato che gli interessati sarebbero stati remunerati nel novembre 2013 con un salario orario di fr. 16.50 lordi, si deve comunque considerare che il CNL del settore in parola prevede che la durata settimanale dell'attività va stabilita con una media sull'arco di 12 mesi (cfr. art. 2 CNLRSG). Lo conferma il fatto che l'USML, per calcolare i salari mensili nel settore dei gommisti destinati alla pubblicazione, si basa anch'esso sul versamento di 12 salari mensili all'anno (cfr. art. 4 cpv. 3 CNLRSG).

Sotto questo aspetto, l'argomento addotto dall'insorgente secondo cui la riduzione di impiego dei suoi dipendenti sarebbe da qualificare sul monte ore annuale, non appare quindi infondato.

Ma vi è di più. Dagli atti risulta pure che ancor prima dell'avvio della procedura di contravvenzione - se non già nel 2012 (vedi scritto del 18 dicembre 2013) -, la ricorrente aveva segnalato all'UIL che i suoi due dipendenti lavoravano al 75%. Con le osservazioni al rapporto di contravvenzione quest'ultima ha inoltre trasmesso all'autorità la tabella delle ore effettivamente svolte da __________ (1761) e __________ (1766) nel 2013, precisando che nel corso dei primi mesi di quell'anno, così come durante il periodo estivo, la presenza degli stessi sul luogo di lavoro era stata notevolmente ridotta, l'attività esercitata essendo a carattere stagionale, di modo che gli interessati avevano potuto beneficiare di diversi periodi di congedo straordinari. Tale tabella, controfirmata dai dipendenti (doc. 7), presenta dei dati che sembrano confermare la tesi difensiva della ricorrente. Dalla relativa lista delle presenze, la cui attendibilità non appare censurabile, si evince infatti che __________ e __________ non hanno mai lavorato a tempo pieno, beneficiando rispettivamente di 50 e 40 giorni di vacanza, con la loro maggiore attività mensile concentrata tra marzo-giugno e tra ottobre-novembre.

Va peraltro osservato che l'art. 2 cpv. 1 CNLRSG prevede in linea di principio una durata settimanale di lavoro minima di 41 ore ½ nella media di dodici mesi che, riportate sull'arco di 52 settimane e dedotte le 4 di vacanza, danno un totale di 1992 ore. Orbene, nella presente fattispecie, il tempo di lavoro complessivo eseguito nel 2013 dai due operai risulta in ogni caso inferiore a quello previsto dalla disposizione testé menzionata. Vista la particolare natura dell'attività svolta, caratterizzata da un incremento o da una diminuzione del carico di lavoro a seconda delle stagioni, l'argomento secondo cui i dipendenti in parola non abbiano lavorato a tempo pieno sull'arco dell'intero anno non appare quindi inverosimile. D'altra parte, contrariamente a quanto assume l'autorità inferiore, le successive dichiarazioni dei due dipendenti in parola prodotte dinnanzi al Consiglio di Stato, con cui hanno precisato che quanto da loro indicato nel questionario del 17 ottobre 2013 si riferiva a quest'ultimo mese, non possono ancora essere considerate contrarie alla regola che riconosce una maggior attendibilità alle affermazioni della prima ora, in quanto non risultano in contrasto con quanto da essi asserito nell'ambito del controllo, per i motivi addotti in precedenza (doc. 8 e 9: scritti del 25 aprile 2014 di __________ e __________).

Il fatto poi che la riduzione di orario sia stata convenuta verbalmente tramite accordo verbale non presenta alcunché di anormale né di illegale, poiché le norme in materia di contratto di lavoro contemplate non impongono la forma scritta (art. 319 segg. CO) e il CNLRSG non prevede eccezioni al riguardo.

3.4. In siffatte circostanze, ne discende che questo Tribunale non può maturare il convincimento che la ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione ascrittale. Gli elementi addotti dalle autorità inferiori sono infatti insufficienti a dimostrare la materialità della violazione rimproverata alla RI 1.

                                   4.   Stante quanto precede, il ricorso va di conseguenza accolto, senza ulteriore disamina, e la decisione dipartimentale, così come quella governativa che la tutela, annullate.

Visto l'esito dell'impugnativa, non si prelevano né tasse né spese (art. 47 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza sono annullate:

1.1.   la risoluzione dell'8 luglio 2014 (n. 3476) del Consiglio di Stato;

1.2.   la decisione del 22 aprile 2014 dell'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

                                   2.   Non si prelevano né spese né tassa di giustizia. Alla ricorrente va restituita la somma di fr. 1'200.– versata a titolo di anticipo per le presunte spese processuali.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

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