Incarto n. 52.2014.31
Lugano 29 aprile 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 gennaio 2014 di
RI 1
contro
la decisione 4 dicembre 2013 (n. 6383) del Consiglio di Stato, che ha approvato il progetto stradale concernente la formazione di una fermata per il bus in via al Ticino, sulla strada cantonale S613, in corrispondenza del mapp. __________ di Giubiasco;
ritenuto, in fatto
A. Con risoluzione 1° settembre 2010 (n. 4324) il Consiglio di Stato ha approvato il progetto stradale cantonale concernente la formazione di una fermata per il bus, dotata di una pensilina, in via al Ticino a Giubiasco, in corrispondenza del mapp. __________ di RI 1. Esso era una variante riduttiva - imposta dal Governo con risoluzione 9 luglio 2008 (n. 3697) - di quello presentato in un primo tempo nell'ambito della costruzione del nuovo ponte sul fiume Ticino, che collega Sementina con Giubiasco. Questa variante, confermata in sede giudiziaria dal Tribunale cantonale amministrativo (STA 52.2010.383 del 10 novembre 2011) e dall'Alta corte federale (STF 1C_569/2011 del 23 febbraio 2012), comporta l'esproprio di ca. 70 mq del mapp. __________.
B. a. Il 26 marzo 2012 la Sezione amministrativa immobiliare del Dipartimento del territorio ha trasmesso gli atti del procedimento al Tribunale di espropriazione, domandando l'anticipata immissione in possesso delle superfici interessate per il 21 maggio 2012. È quindi emerso che l'area colpita misurava in realtà 74 mq e che il picchettamento eseguito in sede di approvazione del progetto e quello posato ai fini dell'espropriazione divergevano tra loro, nel senso che quest'ultimo prevedeva un limite più avanzato dell'opera pubblica nel fondo privato. L'espropriando si è opposto alla domanda.
b. Con decisione 21 agosto 2012 il Tribunale di espropriazione ha accordato allo Stato l'anticipata immissione in possesso.
c. Adito dal proprietario, il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la decisione testé menzionata (STA 50.2012.2 del 2 novembre 2012). Ai fini del presente giudizio è qui sufficiente rammentare che la Corte ha ritenuto che, per poter acquisire l'intera superficie di terreno così come picchettata nella procedura di espropriazione, requisito imprescindibile ai fini di realizzare un'opera conforme ai progetti presentati, lo Stato avrebbe dovuto preliminarmente promuovere una variante di approvazione dei piani. Questa, che poteva avvenire con procedura semplificata ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 lett. c della legge sulle strade del 23 marzo 1983, modificata e riordinata il 12 aprile 2006 (Lstr; RL 7.2.1.2), avrebbe permesso al proprietario da un lato di contestare il maggior aggravio fisico del suo fondo, dall'altro di aggiornare le pretese d'indennità.
C. a. Effettuati il picchettamento e la modinatura, l'8 aprile 2013 il Dipartimento ha pubblicato sul Foglio ufficiale a all'albo comunale l'avviso concernente la nuova procedura di approvazione del progetto stradale nella forma semplificata. Esso ripropone quello approvato dal Consiglio di Stato il 1° settembre 2010, per il quale viene tuttavia aggiornato il dato relativo alla superficie da espropriare, a 74 mq (in luogo dei 70 mq erroneamente indicati in precedenza). Esso prevede dunque la formazione di uno slargo di 2.50 m x 15 m ca. per la sosta dei bus, di un marciapiede largo 1.50 m e la posa, decentrata verso il fiume, di una pensilina vetrata di fattura semplice e dimensioni contenute (3.40 m x 1.60 m).
b. Con risoluzione 1° settembre 2010 (n. 4324), il Consiglio di Stato ha approvato la variante di progetto stradale e ha respinto l'opposizione che RI 1 aveva inoltrato.
D. Contro questa decisione, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che l'incarto sia retrocesso al Governo, perché si pronunci nuovamente. Il ricorrente, il quale denuncia una carente motivazione del provvedimento impugnato, ritiene infatti possibile ridurre la profondità della nicchia d'attesa per portarla nei limiti del picchettamento precedente, eliminando la pensilina (il cui pubblico interesse contesta) o riducendone l'ingombro, in modo da contenere nel minimo necessario le ripercussioni del progetto sulla sua proprietà.
E. La Sezione amministrativa immobiliare, agente per il Consiglio di Stato, chiede che il ricorso sia respinto. Pur sostenendo il progetto, il municipio di Giubiasco si rimette al giudizio del Tribunale.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 25 Lstr). La legittimazione attiva dell'insorgente, già opponente davanti al Consiglio di Stato, discende dagli art. 20 cpv. 2 e Lstr e 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), applicabile grazie al rinvio di cui all'art. 25 Lstr.
1.2. La decisione può essere resa in base agli atti prodotti dalle parti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). In particolare, non è necessaria una visita dei luoghi della contestazione, noti al Tribunale dalla vertenza relativa all'approvazione del progetto precedente. Il picchettamento e la modinatura (nuovi) sono agevolmente desumibili dalla documentazione fotografica contenuta nell'incarto trasmesso dalla Sezione amministrativa immobiliare.
2.2.1. 2.1.1. Lo strumento per pianificare e realizzare le strade cantonali è il progetto stradale (art. 10 cpv. 1 Lstr). Questa disposizione, nell'attuale versione, è il frutto di un'importante revisione della Lstr, adottata il 12 aprile 2006, in vigore dal 1° gennaio 2007, che ha modificato la procedura di approvazione di questi impianti. Attraverso questa revisione è difatti stata abbandonata la procedura di approvazione dei progetti in due fasi (procedura completa di piano generale, seguita da una seconda procedura di progetto definitivo), che è stata sostituita da quella del solo progetto stradale. Questa soluzione, già scelta dalla Confederazione e da altri Cantoni, permette non solo di guadagnare tempo, ma anche di eliminare tutte quelle incertezze che sorgono in punto alla ripartizione dei contenuti tra le due fasi, soprattutto quando dev'essere svolto l'esame di impatto ambientale (cfr. il relativo messaggio 11 febbraio 2003, n. 5361, pubbl. in: RVGC, anno parlamentare 2005-2006, vol. 8, pag. 4135 segg., pag. 4157 seg.). La natura, a un tempo pianificatoria e d'autorizzazione a costruire, del progetto stradale elimina inoltre ogni possibile discussione circa la conformità del progetto con la sua base pianificatoria. La duplice indole di questo strumento lo situa, gerarchicamente, al livello dei piani di utilizzazione cantonali (cfr. nello stesso senso il recente rapporto n. 6309 R, del 1° marzo 2011, della Commissione speciale per la pianificazione del territorio sul messaggio 9 dicembre 2009 concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale, pag. 12). Ciò implica, per quanto concerne gli effetti, che le norme e i piani regolatori comunali in contrasto con il progetto stradale decadono con l'entrata in vigore di quest'ultimo (momento che, per questo strumento, coincide con la sua crescita in giudicato) rispettivamente che i comuni sono tenuti ad uniformare allo stesso i piani già in vigore (cfr. art. 24 cpv. 3, 51 cpv. 3 e 4 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; BU 1990, 365; in vigore sino al 31 dicembre 2011; dal 1° gennaio 2012, art. 18 cpv. 3 e 49 cpv. 2 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1; STA 52.2008.273 del 3 febbraio 2009 consid. 4.2).
2.1.2. Il progetto stradale deve indicare, tra l'altro, il tracciato della strada, l'assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico, le opere previste, principali e accessorie, comprese quelle di protezione esterna, gli allacciamenti delle infrastrutture e, se del caso, gli accessi ai fondi (art. 10 cpv. 2 lett. a Lstr).
2.2. La revisione della Lstr, in vigore dal 1° gennaio 2007, ha integrato nell'iter di approvazione del progetto stradale la fase di pubblicazione degli atti, di notificazione delle pretese e di evasione delle contestazioni prevista dalla legge d'espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 7.3.1.1). Per questo motivo il progetto stradale dev'essere accompagnato, tra l'altro, da una relazione sull'opera, da un piano dal quale risultino la situazione dei fondi toccati dall'espropriazione e l'eventuale rettifica dei confini, da una tabella d'espropriazione nella quale siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno di essi i titolari dei diritti espropriati, la natura di tali diritti, la qualità degli immobili e la superficie oggetto dell'espropriazione, le offerte d'indennità (art. 17 cpv. 1 lett. a-d Lstr, corrispondenti all'art. 21 Lespr). Il progetto è approvato dal Consiglio di Stato, al quale spetta anche la competenza a evadere tutte le questioni preliminari proprie della procedura espropriativa, come le opposizioni alla pubblica utilità e le domande di modifica dei piani (art. 23 cpv. 1 Lstr), mentre al Tribunale d'espropriazione rimane unicamente il compito di concedere all'occorrenza l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati e di svolgere la procedura di stima, stabilendo le indennità espropriative sulla scorta delle pretese annunciate (art. 26 Lstr).
2.3. Davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contro la decisione di approvazione del progetto stradale, sono proponibili sia censure riguardanti l'atto pianificatorio in quanto tale, in particolare la conformità delle opere per rapporto alla pianificazione direttrice sovrastante, sia censure riferite alle prescrizioni del diritto edilizio o ambientale concretamente applicabili. Censure sulle quali questo Tribunale statuisce con pieno potere di cognizione (art. 25 Lstr; cfr. STA 52.2009.468-469 del 1° aprile 2010 consid. 2). In quest'ambito il potere d'esame del Tribunale è, quindi, completo e contempla anche il sindacato di opportunità. Questo pieno potere di cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato all'azione giudiziaria, va tuttavia esercitato con il dovuto riserbo e senso della misura, specie allorquando si tratta di dirimere questioni con forte valenza tecnica, dove le conoscenze degli specialisti costituiscono spesso un insostituibile elemento per la presa di decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo dovrà pertanto esaminare con attento spirito critico gli aspetti controversi della decisione impugnata, ma è solo se vi scoprirà vizi di una certa rilevanza, inconciliabili col precetto dell'adeguatezza, che l'annullerà e lo rinvierà all'autorità di adozione o che procederà a una sua modificazione. Non basta dunque che risulti possibile una soluzione migliore, magari solo sotto certi aspetti, di quella contestata, per sostituirla a quest'ultima; la soluzione alternativa deve manifestare dei pregi realmente superiori, nel suo complesso, da convincere il Tribunale a preferirla a quella approvata dall'autorità amministrativa (STA 52.2008.422/427 del 31 maggio 2010 consid. 5).
3.I fini dell'evasione dell'impugnativa, occorre premettere che nell'ambito delle precedenti decisioni la questione delle modalità di esecuzione dell'opera è già stata risolta in maniera definitiva. Questa Corte ha infatti avuto modo di stabilire esplicitamente che gli elementi che la compongono non possono essere ulteriormente ridotti, senza comprometterne la funzionalità. A ragione il Governo ha dunque ritenuto che questi non potessero più essere contestati. Nella misura in cui l'insorgente tenta di rimetterli in discussione, il ricorso, dev'essere respinto.
4.Il ricorrente lamenta una carente motivazione della decisione impugnata, che si limiterebbe a riprendere stralci delle precedenti decisioni giudiziarie.
4.1. Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione: l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti. La garanzia ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa i.f.).
4.2. Innanzitutto, alla luce di quanto spiegato in precedenza (supra, 3) la critica cade nel vuoto, almeno nella misura in cui è riferita ad aspetti che non potevano più essere messi in discussione. Per il resto, dalla decisione impugnata è possibile cogliere i motivi che hanno spinto il Consiglio di Stato a respingere l'opposizione. In ogni caso, la giurisprudenza ammette la possibilità di sanare il vizio nell'ambito di una procedura d'impugnazione, qualora l'autorità di ricorso disponga - com'è nel caso concreto (supra, 2.3.) - dello stesso potere di esame di quella decidente (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 con rinvii). Pertanto, se mai lesione v'è stata, essa può ritenersi sanata in questa sede.
5.Fermo quanto già premesso (supra, 3), in questa sede resta ancora da esaminare la questione di sapere se, alla luce dei (nuovi) picchettamenti e modinatura, il progetto resiste ancora all'esame del Tribunale. Data la natura delle censure sollevate dal ricorrente, si tratta essenzialmente di verificare se l'impatto dell'intervento sulla sua proprietà risulta ancora sopportabile, in altre parole se è conciliabile con il principio della proporzionalità.
5.1. In merito, rispetto a quella precedente, la posa dei picchetti (corretta) fa stato di un contenuto avanzamento dell'opera pubblica sul mapp. __________, sino a lambire il primo filare del vigneto che vi insiste, ciò che comporta l'eliminazione di alcuni ceppi di vite. Tuttavia, in base ai nuovi riferimenti, è possibile affermare con certezza che l'impatto sul fondo non diverge in modo apprezzabile da quello del precedente picchettamento, né in relazione alla superficie espropriata, né al posizionamento della pensilina.
5.2. Facendo uso del pieno potere cognitivo di cui gode nel caso concreto, il Tribunale non intravvede pertanto motivi per modificare il suo giudizio, già espresso nella precedente decisione, che deve dunque senz'altro essere confermato anche alla luce del nuovo picchettamento.
6.Per i motivi che precedono, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 LPamm). Non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia, di fr. 800.-, è posta a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario