Incarto n. 52.2013.67
Lugano 9 dicembre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8 febbraio 2013 del
RI 1 rappresentato dal suo municipio
contro
la decisione 23 gennaio 2013 del Consiglio di Stato (n. 346) che accoglie l'impugnativa presentata da CO 1 avverso la decisione 20 giugno 2012 con cui l'allora municipio RI 1 le ha inflitto una multa per diverse violazioni della legge edilizia;
ritenuto, in fatto
che CO 1, qui resistente, è proprietaria di un terreno (part__________) situato nell'allora comune RI 1RI 1, a seguito dell'aggregazione a far tempo dall'elezione dei poteri comunali del 14 aprile 2013 (cfr. decreto legislativo del 27 giugno 2012, BU 35/2012, pag. 393);
che il 9 luglio 2008, l'allora municipio RI 1 (di seguito: municipio) ha rilasciato a CO 1 l'autorizzazione a costruire una casa plurifamiliare sul citato terreno (part__________), assegnato dal piano regolatore alla zona residenziale estensiva;
che con licenza edilizia 17 dicembre 2008, il municipio ha autorizzato una variante riduttiva del medesimo stabile nonché l'edificazione di un altro edificio (pavillon) vicino;
che in corso d'opera, tra il 2009 e il 2011, il municipio ha constatato a più riprese - la prima volta il 9 luglio 2009 - che la resistente non si atteneva ai piani approvati, ingiungendole la sospensione dei lavori;
che a questi riscontri hanno fatto seguito delle procedure di rilascio del permesso a posteriori e altre vicissitudini di cui si dirà se del caso in appresso;
che il 16 dicembre 2010, il municipio - tramite i propri servizi - ha inoltre accertato la presenza di sacchi (110 L) di rifiuti di cantiere (polistirolo, stuoie, calcinacci, ecc.) nel centro di raccolta per rifiuti urbani __________ (in 5 container e a fianco degli stessi);
che richiamato il rapporto di contravvenzione intimatole il 30 marzo 2012 - per quanto qui interessa - con decisione 20 giugno 2012 il municipio ha inflitto a CO 1 una multa di complessivi fr. 9'050.- per una serie di violazioni formali, respingendo le osservazioni da essa inoltrate;
che l'autorità comunale le ha in particolare inflitto cinque distinte sanzioni (fr. 1'400.-, fr. 2'000.-, fr. 1'150.-, fr. 1'500.-, fr. 2'750.-) per aver eseguito determinate opere senza richiedere preventivamente il permesso (omissione inoltro domanda di costruzione, variante), in violazione degli art. 1, 4 e 16 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1); fatti, questi, riepilogati in dettaglio nel citato rapporto, risalenti ad epoche e parti di costruzione diverse (qui in sintesi, 9 luglio 2009: modifiche al pavillon; 19 novembre 2009: trasformazioni al corpo di collegamento tra il pavillon e l'edificio plurifamiliare; 13 aprile 2010: diversa sporgenza della gronda e rivestimento facciata; 20 gennaio 2011: maggiore altezza del muro a confine con la part. 659; 24 gennaio 2011: interventi al solaio);
che l'esecutivo comunale le ha inoltre inflitto una sanzione (fr. 250.-) per aver smaltito i rifiuti di cantiere di cui si è detto, il 16 dicembre 2010, in spregio alle leggi sulla protezione dell'ambiente e direttive specifiche;
che alla decisione era allegata una tabella che riprendeva i criteri adottati dal municipio per commisurare le singole sanzioni;
che con giudizio 23 gennaio 2012, il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa inoltrata da CO 1 avverso il suddetto provvedimento che ha annullato, rinviando gli atti al municipio che potrà procedere come descritto al consid. 3;
che, rimproverato il municipio per il lasso di tempo trascorso dalla prima infrazione all'avvio della presente procedura di contravvenzione, l'Esecutivo cantonale ha in sostanza ritenuto che in ossequio al principio della proporzionalità non apparirebbe corretto che ora le singole infrazioni, tutte riguardanti il mappale __________, vengano valutate singolarmente e che l'importo finale della multa, venga stabilito sommando le singole multe per le singole violazione della legge, tanto più che si tratta di una cifra importante (..);
che senza trarre alcuna conclusione, il Governo ha poi messo in evidenza il supplemento (scalare ed esponenziale) applicato dal municipio, tenendo conto della recidiva della resistente; vista la complessità della fattispecie e il tempo trascorso, ha ribadito ancora, il municipio nello stabilire la multa deve valutare la situazione nella sua globalità (..); alcune delle infrazioni addebitate alla resistente, ha aggiunto a titolo abbondaziale, non sarebbero peraltro sufficientemente comprovate;
che con ricorso 8 febbraio 2013, l'allora comune RI 1 - ha impugnato la predetta risoluzione governativa dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che il ricorrente ha sottolineato come la prevenuta in contravvenzione assistita da architetti, che ha cambiato in corso d'opera - abbia a più riprese scientemente violato la legge; la controversa procedura di contravvenzione, ha spiegato, sarebbe stata avviata solo nel 2012 per il protrarsi del cantiere (contraddistinto da blocchi dei lavori, procedure di rilascio del permesso a posteriori, ecc.); le infrazioni sarebbero in ogni caso sufficientemente comprovate e le multe correttamente commisurate;
che all'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione è pervenuta CO 1 con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, in appresso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 148 cpv. 3 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), al quale rinvia l'art. 46 cpv. 5 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1);
che certa è la legittimazione attiva dell'allora comune RI 1 al quale, come detto, è subentrato in corso di procedura il nuovo comune __________ (cfr. art. 46 cpv. 5 LE; art. 12 cpv. 3 della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003; RL 2.1.4.3); l'impugnativa è inoltre tempestiva (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1);
che resta da verificare se il ricorso, in quanto rivolto contro un giudizio di rinvio, sia ammissibile;
che l'Esecutivo cantonale non si è invero ancora pronunciato sulla legittimità del provvedimento impugnato; tuttavia, il Governo ha in sostanza stabilito che il municipio non poteva infliggere delle sanzioni per le singole infrazioni - tutte concernenti il medesimo mappale - ma, vista la complessità della fattispecie e il tempo trascorso (dalla prima infrazione), doveva valutare la situazione nella sua globalità; che tale deduzione è vincolante per il municipio, che non vi si può scostare; da questo limitato profilo, la decisione è definitiva (cfr. al riguardo: STA 52.2010.21-29 del 24 settembre 2010, consid. 1.5; 52.2009.441 del 20 aprile 2010, consid. 2.1 con rinvii) e il ricorso è ricevibile in ordine;
che l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm); le prove sollecitate dalla resistente (sopralluogo, ecc.) non sono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio;
che ai sensi dell'art. 46 LE, le contravvenzioni alla legge edilizia, ai piani regolatori ed ai regolamenti edilizi comunali sono punite dal municipio con la multa fino a fr. 5'000.- se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria; con l'ammonimento o con la multa sino a fr. 500.- se è stata omessa una notifica; con la multa fino a fr. 10'000.- negli altri casi (cfr. art. 46 cpv. 1 LE);
che nel caso in cui l'autore è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro, il municipio non è vincolato da questi massimi (art. 46 cpv. 2 LE); la multa, soggiunge la norma (art. 46 cpv. 3 LE), deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione e, se del caso, della colpa; sono punibili tutte le persone che hanno concorso all'infrazione, anche solo per negligenza;
che nel caso in cui il medesimo autore infranga ripetutamente le disposizioni della LE, le contravvenzioni sono per principio punite singolarmente, infliggendo una multa commisurata ad ogni singolo fatto contravvenzionale;
che in questi casi, nulla impedisce all'autorità di infliggere all'autore dell'infrazione un'unica multa, risultante dal cumulo delle sanzioni applicabili alle singole contravvenzioni (cd. Kumulationsprinzip; cfr. per analogia, art. 3a della legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970; LMD; RS 741.03; art. 9 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974; DPA; RS 313.0; cfr. Jürg-Beat Ackermann in Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. ed., Basilea 2013, ad art. 49 n 102 seg.); che non fa invece stato la regola del concorso di reati ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CPS; RS 311.0), secondo cui quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata (cd. Asperationsprinzip);
che in concreto il municipio ha rimproverato alla resistente sei infrazioni per fatti commessi tra il 2009 e il 2011, infliggendo una multa per ciascuna di esse, e cumulandole; cinque di esse concernono la mancata presentazione di una domanda di costruzione per opere eseguite senza richiedere preventivamente la licenza edilizia; una, riguarda invece la violazione di prescrizioni ambientali;
che tale modo di procedere va esente da critiche; non conforme al diritto è l'opposta conclusione tratta dal Governo secondo cui, malgrado siano in discussione diverse distinte contravvenzioni, le stesse andrebbero valutate globalmente e andrebbe irrogata un'unica multa;
che il lasso di tempo trascorso dalla prima contravvenzione (9 luglio 2009) imputata alla resistente non permette una diversa conclusione; tale aspetto è semmai rilevante ai fini della prescrizione dell'azione;
che le infrazioni addebitate a CO 1 dal municipio sono peraltro chiare: al di là dell'asserita contravvenzione relativa allo smaltimento dei rifiuti di cantiere, sulla cui legittimità l'autorità di ricorso dovrà parimenti ancora pronunciarsi, si tratta infatti di stabilire - sulla base degli atti, dei fatti ammessi dalla stessa resistente e richiamando se del caso i documenti mancanti se essa abbia o meno eseguito le controverse opere senza inoltrare preventivamente una domanda di costruzione, così come rimproveratole dal municipio - a cui spetta comunque l'onere della prova (cfr. Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 46 LE, n. 1357) e, se del caso, se le singole multe siano correttamente commisurate, tenendo in particolare conto che l'aggravante della recidiva non è già data quando l'autore commette ripetute infrazioni, ma presuppone una reiterazione del reato dopo aver subito una condanna;
che ferme queste premesse, non mette conto di soffermarsi sulla considerazione del Governo, del tutto generica ed espressa a titolo abbondanziale, secondo cui alcune infrazioni non sarebbero comprovate;
che stante quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento del giudizio governativo; gli atti sono rinviati al Governo affinché, raccolti se del caso gli elementi mancanti, si pronunci nuovamente sul ricorso inoltratole dalla resistente;
che la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico della resistente, secondo soccombenza; dato l'esito, non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 23 gennaio 2013 del Consiglio di Stato (n. 346) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Governo affinché si pronunci nuovamente sul ricorso 6 luglio 2012 inoltratole da CO 1, così come indicato nei considerandi.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico di CO 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria