Incarto n. 52.2013.553
Lugano 25 febbraio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi
segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 novembre 2013 della
RI 1, ,
contro
il preventivo del committente reso noto in occasione dell'apertura delle offerte nell'ambito del concorso indetto dal municipio di CO 1 per aggiudicare le opere da vetraio occorrenti alla realizzazione del Centro __________;
ritenuto, in fatto
che il 3 ottobre 2013 il municipio di CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da vetraio occorrenti alla realizzazione del Centro __________ (FU n. __________ pag. __________);
che il bando di concorso (cifra 3.5) e la documentazione di gara (pos. 224.100-110) stabilivano che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenendo conto dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:
1. economicità-prezzo 50%
2. attendibilità dell'offerta 15%
3. termini 15%
4. qualità dell'imprenditore 15%
5. formazione apprendisti 5%
che il capitolato d'appalto precisava tutti i parametri che sarebbero stati utilizzati per la valutazione di ogni singolo criterio di aggiudicazione; in particolare, specificava che il punteggio per l'attendibilità del prezzo sarebbe stato assegnato sulla scorta di un calcolo basato in parte sul preventivo del committente;
che il preventivo, reso noto in occasione dell'apertura delle offerte, avrebbe anche permesso di escludere dall'aggiudicazione le offerte superiori alle cifre prospettate dalla stazione appaltante (pos. R259.110 capitolato);
che alla gara hanno partecipato sei ditte del ramo; le loro offerte sono state aperte in seduta pubblica alle ore 14.00 del 19 novembre 2013, come previsto nel bando;
che in tale seduta è stata pure aperta la busta contenente il preventivo del committente, ammontante a fr. 98'150.40;
che contro il preventivo massimo della committenza la ditta RI 1 di __________ (in seguito: RI 1) è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame ne venga accertata l'erroneità, con conseguente rifacimento del documento stesso;
che l'insorgente ritiene in sostanza che il controverso preventivo sia stato allestito prendendo in considerazione materiali con caratteristiche tecniche diverse rispetto a quelle esatte dal committente;
che in sede di risposta il municipio di CO 1 ha ammesso che il preventivo depositato è stato sottovalutato;
che l'ULSA si è rimesso alle allegazioni della committenza, evidenziando di essere estraneo alla procedura;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4);
che in quanto partecipante al concorso, la RI 1 è senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1);
che entro questi limiti, il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è dunque ricevibile in ordine;
che giusta l'art. 15 cpv. 1bis CIAP, sono considerate decisioni impugnabili:
- gli elementi del bando;
- l'inserimento di un offerente in una cosiddetta lista permanente;
- la scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva;
- l'esclusione dell'offerente;
- l'aggiudicazione, la relativa revoca, nonché l'interruzione o l'annullamento della procedura;
che analoga disciplina è contemplata dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1); in effetti, l'art. 37 di tale normativa configura alla stregua di decisioni impugnabili unicamente gli elementi del bando, l'esclusione dell'offerente, la scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva, così come l'aggiudicazione, l'interruzione o l'annullamento della procedura;
che questa puntuale elencazione degli atti soggetti a ricorso contenuta nella legge permette di individuare le tappe salienti che caratterizzano la gara di appalto, dando nel contempo dei precisi punti di riferimento circa lo svolgimento della procedura concorsuale sia ai concorrenti che al committente; fissando chiaramente quali decisioni sono impugnabili, si evitano continui e disordinati interventi ricorsuali suscettibili di paralizzare ripetutamente il procedimento, da un lato, e si garantisce ai concorrenti la facoltà di far valere le proprie contestazioni nel contesto di un unico gravame rivolto contro la decisione cronologicamente più vicina alla violazione eccepita, dall'altro (Vincent Carron/Jacques Fournier, La protection juridique dans la passation des marchés publics, Fribourg 2002, pag. 56 segg.);
che con l'apertura delle offerte e l'iscrizione a verbale dei relativi importi si rende noto il nominativo di chi ha concorso e si conferma la ricezione delle offerte inoltrate; si attesta inoltre che l'importo offerto corrisponde a quello effettivamente proposto, scongiurando manipolazioni o negoziazioni ex post (Carron/ Fournier, op. cit., pag. 7 segg.);
che, in caso di deposito di un preventivo di riferimento, la sua pubblicazione al momento dell'apertura delle offerte impedisce ai concorrenti di eccepire che il documento è stato allestito a posteriori per giustificare un determinato risultato (RtiD II-2011 n. 20);
che, in sostanza, il verbale di apertura delle offerte certifica quanto avviene durante tale operazione, contraddistinta dall'apertura vera e propria delle buste contenenti le offerte e, all'occorrenza, del preventivo, dalla lettura degli importi offerti, rispettivamente prospettati, e da una prima verifica sommaria degli atti pervenuti; il rapporto ha valore probatorio e garantisce il rispetto del principio della trasparenza, il quale a sua volta assicura ai concorrenti un'adeguata protezione giuridica (Martin Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Zürich-Basel-Genf 2008, n. 23 segg.);
che tuttavia i verbali di apertura delle offerte non sono impugnabili (STA 52.2011.246 del 7 giugno 2011);
che nonostante il tenore della pos. R259.110 del capitolato non lo è neppure il contenuto del preventivo massimo della stazione appaltante, reso noto durante l'apertura delle offerte e quindi estraneo al concetto di elemento del bando in senso stretto di cui all'art. 15 cpv. 1bis CIAP;
che in passato questo Tribunale ha ripetutamente considerato ricevibili i ricorsi proposti contro i preventivi di riferimento del committente svelati durante l'apertura delle offerte, partendo dall'idea che essi fossero configurabili alla stregua di documenti di gara e come tali impugnabili entro 10 giorni dalla notifica del loro contenuto ai concorrenti;
che, con una decisione di recente emanazione (STA 52.2012.178 dell'8 maggio 2012), il Tribunale cantonale amministrativo ha tuttavia operato un cambiamento di giurisprudenza sposando le tesi della dottrina maggioritaria, che per evitare continui arresti della procedura concorsuale suggerisce di considerare decisioni autonomamente impugnabili solo quelle puntualmente indicate nella legge, dando modo ai concorrenti di far valere le proprie contestazioni contro violazioni ravvisate posteriormente alla scadenza dei termini di impugnazione del bando nel contesto di un gravame rivolto contro l'esclusione dell'offerente o l'aggiudicazione, rispettivamente l'interruzione o l'annullamento della procedura;
che nel solco di questa giurisprudenza il ricorso proposto dalla RI 1 va quindi dichiarato irricevibile per difetto di una decisione impugnabile secondo il vigente ordinamento delle commesse pubbliche;
che resta inteso che l'insorgente potrà riproporre le sue censure, qualora fosse ancora necessario, non appena il municipio di CO 1 avrà emanato - nel contesto della procedura concorsuale pendente - una qualsiasi risoluzione soggetta a ricorso;
che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa;
che data la particolarità della fattispecie il Tribunale rinuncia in via del tutto eccezionale al prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria