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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.01.2015 52.2013.360

12. Januar 2015·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,489 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Licenza edilizia per interventi ad un edificio nel nucleo. Clausola estetica

Volltext

Incarto n. 52.2013.360  

Lugano 12 gennaio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 23 agosto 2013 di

RI 1 patrocinato da:PA 1  

contro  

la decisione 3 luglio 2013 (n. 3667) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la decisione 25 febbraio 2013 con cui il municipio di Melide gli ha negato la licenza edilizia in variante per le modifiche dei balconi (1P e 2P) e della terrazza al piano mansarda dell'edificio (part. __________) di sua proprietà, nel nucleo cantine di Fondo (NC2);

ritenuto,                      in fatto

                            A.  a. RI 1, qui ricorrente, è proprietario di un edificio (part. __________) coperto da un tetto a falde, situato nel comune di Melide, sul Lungolago Giuseppe Motta, all'interno del nucleo cantine di Fondo (NC2). b. Con domanda di costruzione 15 settembre 2010, l'insorgente ha chiesto al municipio il permesso di riattare e sopraelevare il suddetto edificio fino a 3 m, realizzando un secondo livello (2P) e un piano mansarda (PM). Per quanto qui interessa, il progetto prevedeva di ricavare nel volume del tetto - mediante un'apertura nella falda est, arretrata rispetto alla gronda - una terrazza (m 5.35 x 3.36) riservata a livello visivo e accessibile dal sottotetto. Ai livelli inferiori, sporgenti dallo stesso fronte (est) rivolto sul Lungolago, erano previsti due balconi (1P e 2P), larghi quasi quanto la facciata (m 5.10 x 1.30), sorretti da travetti a vista.

c. Raccolto l'avviso favorevole (n. 72674) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, con decisione 13 settembre 2011 il municipio ha rilasciato all'insorgente il permesso richiesto, tenuto conto di una modifica dei piani da esso inoltrata, che prevedeva di ridimensionare la terrazza nel sottotetto (ca. m 3.60 x 3.50), così come richiesto dall'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP). Modifica, questa, prevista anche da una convenzione stipulata con la vicina opponente, CO 1 (part.__________), richiamata a titolo di condizione (n. 3d) di licenza.

                            B.  a. Nel corso dei lavori, l'insorgente non si è attenuto ai piani approvati. In particolare, nello spiovente est ha aperto uno squarcio più profondo, rimuovendo la parte inferiore della falda per un tratto di (almeno) m 3.50 ca. e realizzando una terrazza aperta (ca. 4.10 x 3.50 m) con vista lago, delimitata frontalmente da un parapetto. Ha inoltre eseguito i balconi ai livelli inferiore (1P e 2P) senza travetti a vista, ma con una soletta in cemento armato più spessa.

b. Con notifica di variante in corso d'opera 24 luglio/2 agosto 2012, il ricorrente ha chiesto al municipio di rilasciargli la licenza edilizia per queste opere da ultimare, come pure per lo spostamento di una termopompa e altre modifiche architettoniche (solette interne e altre aperture).

c. Nel termine di pubblicazione, alla notifica si è opposta CO 1, qui resistente, contestando le modifiche alla terrazza nel sottotetto e lamentando una disattenzione della già citata convenzione stipulata a suo tempo con l'istante.

d. Raccolto il preavviso favorevole della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) - a cui aveva sottoposto la notifica - e interpellato il proprio pianificatore, con decisione 25 febbraio 2013 il municipio ha negato all'insorgente la licenza edilizia, limitatamente alle modifiche ai balconi e alla terrazza (dispositivo n. 1, paragrafi 5 e 6) siccome contrarie alle norme di attuazione del piano regolatore vigente (art. 8 e 55 NAPR) e a quelle del piano in formazione. Le altre opere oggetto di variante sono invece state approvate.

                            C.  Con giudizio 3 luglio 2013, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso il predetto rifiuto del permesso (dispositivo n. 1, paragrafi 5 e 6 citati). Dopo aver ritenuto che l'intervento non collidesse con l'art. 55 cpv. 3 NAPR, che fornisce delle direttive riguardo alla copertura del tetto, il Governo ha in sostanza tutelato le valutazioni tratte dal municipio in applicazione dell'art. 8 NAPR relativo all'aspetto estetico e l'inserimento delle costruzioni: l'interpretazione data dal municipio al concetto di integrazione nel paesaggio contenuto nella norma, non sarebbe manifestamente insostenibile. Poco conta, ha concluso, se vi sia anche un contrasto con il diritto in formazione, che (da solo) avrebbe tutt'al più potuto giustificare un "blocco" della domanda, ma non un diniego del permesso.

                            D.  Con gravame 23 agosto 2013, RI 1 impugna ora il predetto giudizio governativo dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla decisione municipale (dispositivi n. 1, paragrafi 5 e 6) e gli sia rilasciata la licenza per le modifiche alla terrazza (PM) e ai balconi (1P e 2P). Il ricorrente contesta in sostanza la portata attribuita alle precedenti istanze alla clausola estetica (art. 8 NAPR) che, a suo dire, non permetterebbe di negargli il permesso. La zona NC2 presenterebbe edifici dalle tipologie disparate, con tetti diversi e con corpi (anche arretrati) adibiti a terrazza. Il comparto non avrebbe un particolare pregio architettonico-paesaggistico. La variante alla terrazza (PM), aggiunge, non sarebbe in contrasto con l'art. 55 NAPR, né con quella oggetto di variante, che non apporterebbe modifiche sostanziali e non potrebbe esplicare effetti anticipati. Analoghe deduzioni varrebbero per le modifiche ai balconi (1P e 2P).  

                            E.  All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione pervengono anche il municipio e la vicina opponente, con argomenti di cui si dirà, se del caso, in appresso.

Considerato,               in diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, istante in licenza, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato (art. 21 cpv. 2 LE, art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrato della presa di posizione raccolta dall'UNP e sottoposta alle parti (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle diverse fotografie agli atti: il sopralluogo postulato dal ricorrente non appare idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini della presente pronuncia.

2.Oggetto di controversia è unicamente la decisione - confermata dal Governo - con cui il municipio ha negato al ricorrente il permesso di costruzione per le modifiche alla terrazza (PM) e ai balconi (1P e 2P). Non concerne invece la licenza edilizia per le altre opere, rimasta incontestata.

3.3.1. Gli interventi nel nucleo delle Cantine di Cima (NC1) e nel nucleo delle Cantine di fondo (NC2) - al quale appartiene il fondo in questione - sono disciplinati dagli art. 54 (NC1) e 55 NAPR (NC2). In base a queste norme - nella versione vigente nel momento in cui il Governo ha statuito (PR approvato con ris. gov. 20 ottobre 1992, n. 9083; cfr. RDAT II-1994 n. 22 consid. 3) - nella zona NC2 sono in particolare ammessi ampliamenti della volumetria (sopraelevazione) per un massimo di 3 m:

- solo per determinati edifici, tra cui quello in oggetto (part. __________);

- nei limiti di un opportuno inserimento estetico-architettonico, e

- secondo l'allineamento storico degli edifici contigui (cfr. art. 55 cpv. 2 con rinvio all'art. 54 cpv. 2 e il relativo piano annesso alle NAPR 1992, pag. 36).

                                 L'art. 55 cpv. 3 NAPR 1992 prevede che il tetto deve essere a falde, con la copertura sia in coppi di laterizio naturale che tegole rosse o brune. Per principio, sono dunque esclusi tetti piani. Diversamente dal nucleo NC1 (art. 54 cpv. 3 NAPR 1992), questa disposizione non vieta la formazione di squarci e terrazze sui tetti a falde. A differenza dell'art. 54 cpv. 3 NAPR 1992, l'art. 55 NAPR 1992 non contiene altre prescrizioni di carattere estetico-architettonico (relative alle facciate, alle aperture, ai loggiati, ai parapetti e alle opere di cinta). La norma - al di là della prescrizione riferita alla sopraelevazione (che richiede, in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 NAPR 1992, un opportuno inserimento estetico-architettonico) - non prevede una clausola estetica: fa dunque stato quella generale stabilita all'art. 8 NAPR, secondo cui tutte le costruzioni devono essere integrate nel paesaggio in ossequio ai principi pianificatori prescritti dall'art. 3 LPT. In linea di massima, una costruzione si integra nel paesaggio se la sua ubicazione, le sue dimensioni e le sue caratteristiche architettoniche non ne pregiudicano gli equilibri (cfr. STA 52.2001.63 del 3 agosto 2001, consid. 2.1; cfr. anche Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 3 n. 27).  

3.2. Per quanto qui interessa, l'art. 55 NAPR 2014 recentemente approvato dal Consiglio di Stato (cfr. risoluzione 15 aprile 2014, n. 1911, concernente la variante relativa all'ampliamento degli edifici esistenti nei nuclei NC1 e NC2) non ha modificato le possibilità di innalzamento (+ 3 m) dell'edificio (che è stata precisata con riferimento alla gronda dello stabile contiguo, part. __________; cfr. cpv. 2 lett. a). Pure la disposizione relativa alla copertura del tetto a falde (art. 55 cpv. 3 lett. a NAPR 2014) è rimasta immutata. La variante non ha introdotto (nuove) prescrizioni di carattere estetico-architettonico (cpv. 3) per il nucleo NC2 (ad eccezione di una precisazione relativa ai pluviali e canali di gronda e una norma per i pannelli solari, cfr. cpv. 3 lett. a e b, nonché ris. gov. n. 1911 citata). La norma non è in particolare stata completata con prescrizioni analoghe a quelle (aggiornate) del nucleo NC1 (art. 54 cpv. 3 lett. a-e NAPR 2014): il comune ha rinunciato ad una tale opportunità, rinviandola semmai ad un secondo tempo (cfr. rapporto di pianificazione febbraio 2012 relativo alla citata variante, pag. 27). L'art. 55 cpv. 4, in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 4 lett. a NAPR 2014, prevede invece una clausola estetica positiva - che si riallaccia a quella della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1; cfr. infra, consid. 4) - secondo cui gli interventi sugli edifici esistenti devono rispettare il principio dell'inserimento ordinato ed armonioso nel contesto.

4.La Lst - entrata in vigore il 1° gennaio 2012 - prevede all'art. 94 cpv. 2 una clausola estetica positiva (principio operativo), applicabile a tutto il territorio cantonale. Tale norma esige che gli interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1) precisa che l'inserimento ordinato e armonioso si verifica quando l'intervento si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi (cfr. al riguardo, STA 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid. 5; 52.2012.259 del 14 febbraio 2014, consid. 4; Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, in RtiD I-2013, pag. 355 segg. con rinvii). Il principio d'inserimento ordinato e armonioso è applicato dall'Ufficio della natura e del paesaggio (art. 109 cpv. 1 lett. b RLst) nell'esame delle domande di costruzione che riguardano i nuclei (art. 99 cpv. 1 lett. b Lst).

5.Terrazza al piano mansarda

5.1. Nel caso concreto, scostandosi dal progetto precedentemente approvato, il ricorrente ha aperto nel tetto uno squarcio più profondo, rimuovendo la parte inferiore della falda est per un tratto di m 3.50 ca. (pari ad oltre la metà della lunghezza dell'edificio). Ne ha così ricavato una terrazza più ampia (delimitata da un parapetto), visibile dalla strada e accessibile dal piano mansardato. Quest'ultimo, con tale intervento, si presenta come un corpo arretrato coperto dalla stessa falda (più corta), con una vera e propria facciata che determina un ingombro paragonabile a quello di un attico (cfr. art. 43 regolamento di applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1). Come tale, l'altezza di questo corpo - che supera di oltre 1 m la quota della parte sottostante, al filo superiore del cornicione di gronda (art. 40 cpv. 1 LE) - deve essere conteggiata nell'altezza dell'edificio (cfr. RtiD I-2011 n. 19, consid. 3.1; Adelio Scolari, Com-mentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 40/41 LE, n. 1234). Ferme queste premesse, è dunque certo che il controverso intervento si pone in contrasto con l'art. 55 cpv. 2 NAPR 1992, che ammette ampliamenti verticali per un massimo di 3 m, limite, questo, che lo stabile ha già esaurito con la sopraelevazione del secondo piano, precedentemente autorizzata. Poco conta che le precedenti autorità non l'abbiano rilevato.

5.2. Controversa è la questione a sapere se la terrazza determini anche un contrasto con l'art. 55 cpv. 3 NAPR 1992 che impone il tetto a falde, così come ritenuto dal municipio. È  ben vero che la norma, di principio, non vieta di realizzare squarci e terrazzi sui tetti a falde (cfr. invece art. 54 cpv. 3 lett. a NAPR 1992 relativo al nucleo NC1; cfr. anche art. 54 cpv. 3 e 55 cpv. 3 NAPR 2014, rimasti invariati su questo punto). È però altrettanto vero che nel caso concreto l'opera, per la sua importanza e configurazione e per la sua percepibilità sul fronte principale, relega in secondo piano la falda ancora presente su questo versante. Aspetto, questo, che se anche non fosse sufficiente per ammettere un contrasto con l'obbligo del tetto a falde, concorre comunque ad una sua valutazione estetica negativa, come si vedrà qui seguito. Il quesito posto può dunque rimanere aperto.

5.3. Il municipio ha ritenuto che l'intervento in questione non s'inserisse opportunamente nel contesto del nucleo NC2, in particolare poiché - con lo squarcio ricavato nella falda - l'edificio non manterrebbe la continuità della linea di gronda, anche per rapporto allo stabile contiguo (part.__________). Da parte sua, l'UNP - interpellato da questo Tribunale - ha formulato un preavviso negativo, seppur con una motivazione oltremodo stringata e generica. In ogni caso, occorre riconoscere che tanto alla luce delle clausole estetiche comunali (art. 55 cpv. 2 con rinvio all'art. 54 cpv. 2 NAPR 1992 e art. 8 NAPR) quanto per quella enunciata dalla Lst (art. 94 cpv. 2 Lst), l'intervento appare inammissibile. Infatti, lo squarcio nel tetto con la formazione della terrazza, così come realizzato, costituisce un elemento di notevole impatto visivo, percepibile dall'affaccio principale. Non è più un "vuoto" ricavato nello spiovente, né una terrazza riservata a livello visivo, così come previsto dal progetto precedentemente approvato (cfr. anche osservazioni del pianificatore, pag. 5 seg. annesse alla risposta 24 aprile 2013 del municipio al Governo). Oltre che tipologicamente estraneo al nucleo - e all'edificio originale - esso rappresenta una rottura con gli spazi circostanti, anche per la consistente interruzione e variazione di quota della linea di gronda rispetto all'edificio contiguo. Aspetto, quest'ultimo, la cui importanza è sottolineata dal PR (cfr. art. 55 cpv. 2 con rinvio all'art. 54 cpv. 2 NAPR 1992; cfr. anche art. 54 cpv. 2 e 55 cpv. 2 lett. a NAPR 2014, da cui risulta chiaramente che la quota delle gronde degli edifici vicini determina la misura degli ampliamenti verticali ammissibili). Ciò posto, corretta appare dunque la conclusione a cui sono pervenute l'autorità comunale e dipartimentale, secondo cui l'intervento non si integra in modo opportuno nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi. La valutazione estetica delle predette autorità non procede da un esercizio scorretto, segnatamente abusivo (art. 61 cpv. 2 LPamm) del margine apprezzamento che deve essere loro riconosciuto.

5.4. È ben vero che il nucleo NC2 presenta stabili di tipologie diverse, anche di recente edificazione, con elementi estranei all'architettura tradizionale. Nel nucleo sono inoltre presenti edifici con corpi terrazzati (più che altro portici), risalenti ad epoche di costruzione diverse. Nessuno dei casi indicati dal ricorrente è tuttavia paragonabile a quello qui controverso. In ogni caso, la presenza di un comparto che non può essere considerato particolarmente pregevole, poiché già leso da interventi estranei ad un nucleo tradizionale, non conferisce un diritto a realizzare interventi che - come in concreto - concorrono con ogni evidenza ad abbruttire ulteriormente il nucleo e quanto il PR intende ancora salvaguardare (cfr. anche Scolari, op. cit., ad art. 28 LALPT n. 210). Di tale circostanza, come si vedrà in appresso, va invece tenuto conto nella valutazione degli aspetti di dettaglio (cfr. infra, consid. 6).

6.Modifiche ai balconi (1P e 2P)

Il municipio ha considerato che le modifiche apportate ai balconi, segnatamente per il tipo di soletta adottato (più spessa in cemento e senza travetti a vista), si scostassero da quelle dell'edificio originale e di quello contiguo (part. __________). Tali modifiche non s'inserirebbero pertanto in modo opportuno nell'edificio e nell'ambiente circostante, ponendosi in contrasto con l'art. 8 NAPR, come pure con l'art. 55 cpv. 3 (recte: 4) NAPR 2014 - a quel momento non ancora approvato dal Governo - che esige un inserimento ordinato e armonioso nel contesto. Le dimensioni dei balconi, criticate dal pianificatore poiché ritenute estranee al nucleo di situazione (cfr. doc. 4: preavviso 9 novembre 2012, pag. 4 seg.), non sono invece state rimesse in discussione, poiché già autorizzate con il precedente permesso. Da parte sua, anche su questo punto l'UNP, con motivazione del tutto generica, ha formulato un preavviso negativo. Tali valutazioni non possono essere condivise. L'applicazione della clausola estetica, e in particolare del principio d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio, dipende infatti sempre dalle circostanze concrete, segnatamente dal contesto in cui s'inserisce un determinato intervento (cfr. STF 1C.434/2012 del 28 marzo 2013 in: ZBl 8/2014 pag. 441 segg., consid. 3.3; Anastasi/Socchi, op. cit., pag. 361). Nel caso concreto, il nucleo delle Cantine di fondo (NC2) non si contraddistingue per una rimarchevole qualità estetica. In particolare, vi sono edifici che presentano sugli affacci principali portici, balconi e finestre con parapetti, solette, serramenti di forme e materiali diversi. Non è percettibile un'unitarietà nel disegno e nella scelta dei materiali di queste opere (cfr. fotografie agli atti; cfr. anche fotografie integrate nel rapporto di pianificazione febbraio 2012 citato). Neppure il piano regolatore di recente approvazione - a differenza di quanto esplicitamente disposto per il nucleo NC1 (cfr. art. 55 cpv. 3 lett. b NAPR 2014 che contiene disposizioni di dettaglio per le aperture, e meglio per i loggiati, le finestre, i serramenti e le gelosie, i parapetti, ecc.) - ha imposto particolari vincoli al riguardo, in particolare vietando interventi come quello in oggetto. In generale, il comune non ha invero ritenuto opportuno inserire delle norme sull'aspetto e i materiali degli edifici (fatte salve alcune eccezioni, cfr. supra, consid. 3.2). In queste circostanze, non è quindi dato di vedere come si possa ora pretendere di imporre - mediante la sola clausola estetica generale - un elemento tutto sommato di dettaglio come il tipo di soletta dei balconi. Soletta che, anche per rapporto a tutte le altre modifiche (già) autorizzate alle finestre e ai balconi dell'edificio originale, appare tutto sommato un aspetto di dettaglio. A maggior ragione se si considera che le solette in questione finiscono per confondersi con le fasce marcapiano delle facciate da cui sporgono, che presentano la stessa tonalità. Ferme queste premesse, pur tenendo conto della libertà che deve essere riconosciuta al municipio nell'applicazione di norme del diritto comunale autonomo, come pure all'autorità dipartimentale nell'applicazione del principio d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio (art. 94 cpv. 2 Lst), la valutazione estetica delle istanze inferiori - su questo specifico punto - non può essere tutelata, poiché prescinde dalle suddette motivazioni ed è per finire insostenibile. Essa procede da un esercizio scorretto, segnatamente abusivo (cfr. art. 61 cpv. 2 LPamm), del potere d'apprezzamento che deve essere loro riconosciuto.  

7.7.1. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto. Di conseguenza, il giudizio impugnato e la decisione municipale sono annullate, nella misura in cui concernono il diniego della licenza edilizia (dispositivo n. 1, paragrafo 5) per le modifiche ai balconi. Su questo punto, gli atti sono rinviati al municipio affinché rilasci la licenza edilizia anche per tale intervento. 7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm), per entrambe le sedi ricorsuali, è posta a carico del ricorrente e della resistente, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Le ripetibili (art. 31 LPamm) sono invece compensate.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                             1.  Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.  è annullato il dispositivo n. 1 della decisione 3 luglio 2013 (n. 3667) del Consiglio di Stato, nella misura in cui conferma il diniego della licenza edilizia per le modifiche ai balconi, come pure il dispositivo n. 2;

1.2. è annullata la decisione 25 febbraio 2013 del municipio di Melide, nella misura in cui nega la licenza edilizia per le modifiche ai balconi (dispositivo n. 1, paragrafo 5);

1.3.  gli atti sono retrocessi al municipio affinché proceda come indicato al consid. 7.1.

                             2.  La tassa di giustizia di fr. 2'200.- è suddivisa in parti uguali tra RI 1 e CO 1 Le ripetibili sono compensate. 

                             3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                             4.  Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  La segretaria

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