Incarto n. 52.2013.35
Lugano 3 novembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14 gennaio 2013 di
RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 patrocinati da:
contro
la decisione 12 dicembre 2012 del Consiglio di Stato (n. 7041) che respinge l'impugnativa inoltrata dai ricorrenti avverso la decisione 29 agosto 2012 con cui il municipio di Tenero-Contra ha rilasciato a CO 2eCO 3il permesso di costruire una casa unifamiliare e un edificio di tre appartamenti (part. __________ e __________);
ritenuto, in fatto
A. a. CO 2e CO 3, qui resistenti, sono comproprietari di due terreni contigui di oltre 2'300 mq, situati a Contra, all'interno della zona residenziale estensiva R2. Il primo (part. __________; 1'301 mq), a valle di via Contra di Sotto è attualmente occupato da un garage e, nella parte più bassa, ricoperto dal bosco. Sul secondo terreno (part. __________; 1075 mq), a scendere verso sud-est, insiste una casa d'abitazione.
b. Con domanda di costruzione 21 aprile 2012, i resistenti hanno chiesto al municipio di Tenero-Contra il permesso di demolire il citato garage e di costruire sul primo terreno (part. __________) un nuovo edificio di tre appartamenti, articolato su quattro livelli (uno interrato), a pianta essenzialmente rettangolare (ca. 13-14 m x 25 m) e di edificare sul pendio del fondo più a valle (part. __________), collegato da un sentiero pedonale, una seconda casa unifamiliare, di due piani. Due delle quattro unità abitative citate saranno destinate a residenza secondaria. Il progetto prevede infine di realizzare una decina di posteggi comuni (coperti e esterni; part. __________).
c. Nel termine di pubblicazione, alla domanda di costruzione si sono opposti alcuni vicini, tra cui RI 1 (part. __________ e __________), RI 2 (part. __________), RI 3 (part. __________), RI 5 e RI 4 (part. __________), qui ricorrenti.
d. Nel giugno 2012, gli istanti in licenza hanno inoltrato una modifica di progetto volta ad arretrare ad una distanza di 10 m dal bosco alcuni posteggi esterni (ridotti) e altri manufatti (pavimentazione terrazza e termopompa; part. __________).
e. Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 80067), con decisione (n. 450/12) notificata il 29 agosto 2012 il municipio ha rilasciato il permesso richiesto, subordinato ad alcune condizioni di cui si dirà se del caso in appresso. Le opposizioni sono state evase di conseguenza.
B. Con giudizio 12 dicembre 2012, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa interposta dai ricorrenti avverso quest'ultima risoluzione. Ammessa la legittimazione attiva di tutti i vicini insorgenti e disattesa una censura relativa alla motivazione della risoluzione municipale, il Governo ha poi ritenuto che la variante di progetto, di scarsa importanza e con modifiche nel senso delle domande degli opponenti, non richiamasse una ripetizione della procedura. Dai piani e dalle sezioni annesse al progetto, ha aggiunto, si potrebbero dedurre gli accessi e come il terreno verrà sistemato; poco conta che non vi sarebbe uno specifico piano delle sistemazioni esterne. Il giudizio estetico dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP) che ha ritenuto il progetto - conforme ai parametri della zona R2 - rispettoso del principio d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio, non lederebbe il diritto. Neppure la distanza minima dal bosco sarebbe violata. Il terreno attuale, simile a quello dei fondi circostanti, ha proseguito la precedente istanza, potrebbe essere assimilato a terreno naturale. La contestazione riferita alla servitù prediale a carico della part. __________ e a favore dei fondi (part. __________) di due opponenti esulerebbe dalla procedura di rilascio del permesso. L'Esecutivo cantonale ha infine disatteso la censura riferita alle residenze secondarie: l'art. 75b Cost. adottato con votazione popolare dell'11 marzo 2012, ha argomentato, non esplicherebbe effetti sui permessi rilasciati prima del 1° gennaio 2013.
C. Con ricorso 14 gennaio 2013, RI 1e RI 2, RI 3, RI 5 e RI 4 impugnano ora la predetta risoluzione dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata assieme al permesso rilasciato dal municipio. In caso di accoglimento del ricorso limitatamente alla questione delle residenze secondarie, chiedono di apporre determinate condizioni alla licenza edilizia, limitandone l'uso a residenza primaria. Riproponendo solo parte delle censure sollevate senza successo dinnanzi al Governo, gli opponenti contestano anzitutto l'impatto ambientale del nuovo stabile di tre appartamenti, che comprometterebbe il vecchio nucleo di Contra. Il terreno attuale non corrisponderebbe a quello naturale, che sarebbe stato innalzato circa 16 anni fa. Dai piani non si comprenderebbe come verrebbe sistemata l'area esterna, segnatamente in corrispondenza dell'accesso a confine con il terreno del ricorrente RI 3. Gli istanti in licenza non avrebbero la facoltà di disporre della part. __________ e demolire il garage; lo impedirebbe la servitù di accesso e autorimessa che grava questo fondo. Non si tratterebbe di una questione di diritto privato, ma di un motivo di diniego del permesso. Da ultimo, gli insorgenti contestano la conclusione tratta dal Governo in merito all'art. 75b cpv. 1 Cost, che limita le residenze secondarie.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione pervengono il municipio e gli istanti in licenza, con motivazioni che, se del caso, verranno discusse nei seguenti considerandi.
E. Delle risultanze del sopralluogo esperito il 14 luglio 2014, come pure dell'ulteriore documentazione acquisita da questo Tribunale e delle relative prese di posizione dei ricorrenti e dei resistenti si dirà, per quanto occorre, in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva degli opponenti, qui ricorrenti, personalmente e direttamente toccati dal giudizio impugnato (art. 21 cpv. 2 LE, art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181). La qualità per agire va riconosciuta anche a RI 5 e RI 4, proprietari di due fondi con rustico (part. __________) situati nel nucleo sovrastante, titolari di una servitù d'accesso e autorimessa sul fondo (part. __________) dedotto in edificazione. Da respingere è la generica censura dei resistenti. L'impugnativa, tempestiva (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base delle tavole processuali integrati dalle risultanze del sopralluogo, della documentazione acquisita da questo Tribunale (piano aggiornato sistemazioni esterne, incarto prodotto dal municipio concernente il riconoscimento di una quota di residenze secondarie inferiore al 20%) e quella prodotta dalle parti. Per i motivi di cui si dirà più avanti (consid. 3.2), non occorre invece sentire i testi menzionati dai ricorrenti rispettivamente degli estensori delle dichiarazioni prodotte dalle parti in relazione ad un'asserita modifica del terreno naturale risalente al 1996.
2. Firma della domanda - Potere di disporre del fondo
2.1. Giusta l'art. 4 cpv. 1 LE, la domanda di costruzione, correda-ta della documentazione necessaria, deve essere presentata al municipio dal proprietario della costruzione e firmata dal proprie-tario del fondo e dal progettista. L'art. 8 cpv. 2 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1) precisa a sua volta che la domanda e i progetti devono essere firmati dalla persona che chiede la licenza, dal proprietario del fondo e dal progettista. La firma della domanda da parte del proprietario del fondo è ri-chiesta quale dimostrazione della facoltà dell'istante in licenza di disporre del fondo. L'esigenza mira unicamente ad evitare all'au-torità di doversi pronunciare su domande di costruzione non su-scettibili di tradursi in realizzazioni concrete (RDAT II-2001 n. 33 consid. 2b; I-1996 n. 41 consid. 2.2.). La norma tutela quindi so-prattutto gli interessi dell'amministrazione, permettendo all'autori-tà di non dar seguito a domande presentate da richiedenti che non dimostrano o rendono quantomeno verosimile il loro diritto di disporre del fondo oggetto dell'intervento (Adelio Scolari, Com-mentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 4 n. 737). Qualora l'autorità dia seguito ad una domanda di costruzione non firmata dal proprietario del fondo, rinunciando a prevalersi della facoltà concessale dall'art. 4 LE, la licenza che rilascia ri-mane comunque valida, poiché l'atto, per definizione, accerta soltanto che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone al-l'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 RLE). Non stabilisce anche che l'istante in licenza può effettivamente disporre del fondo. Eventuali impedimenti di diritto privato alla realizzazione dell'opera, qual è il difetto del diritto di disporre del fondo da parte dell'istante in licenza, sono sostanzialmente irrilevanti dal profilo dell'accertamento della conformità dell'opera con le disposizioni di diritto pubblico concretamente applicabili. Contestazioni riguardanti il potere di disporre del fondo vanno fatte semmai valere davanti al giudice civile (STA 52.2010.125 del 15 marzo 2011, consid. 2.1 con rinvii; 52.2010.305 del 10 gennaio 2011 consid. 2.1 con rimandi).
2.2. Nel caso concreto, la domanda di costruzione è stata sottoscritta, conformemente agli art. 4 cpv. 1 LE e 8 cpv. 2 RLE, dai resistenti CO 3, comproprietari dei fondi dedotti in edificazione oltre che istanti in licenza. Il municipio poteva pertanto esaminarla sulla base del pertinente diritto pubblico. La servitù prediale di accesso e autorimessa che grava la part. __________, a favore dei fondi (part. __________) dei ricorrenti RI 5, non imponeva invece all'autorità locale di respingere in limine la domanda. Anche se dal profilo del diritto civile l'intervento contraddicesse tale servitù - ciò che di primo acchito non appare (cfr. rogito 11 febbraio 2004 allegato all'opposizione, clausola di cui al punto 5§) - il difetto non sarebbe comunque atto ad invalidare la licenza edilizia rilasciata. Tale atto accerta infatti soltanto che secondo l'autorità l'intervento è conforme alle prescrizioni di diritto pubblico concretamente applicabili. Non limita il diritto di terzi di opporsi, se del caso, davanti al giudice civile agli atti di disposizione del fondo prospettati.
3. Completezza dei piani
3.1. In base all'art. 11 cpv. 3 RLE, i progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda. Secondo l'art. 12 cpv. 1 lett. e RLE, il progetto deve comprendere il piano delle sistemazioni esterne, comprendente in particolare i dettagli degli accessi alle strade pubbliche, dei posteggi e delle aree di svago.
3.2. Nel caso concreto, dai piani annessi al progetto e alla variante, aggiornati in questa sede, è possibile evincere come verrà sistemato il terreno esterno. In particolare, verso la proprietà del ricorrente RI 3 (part. __________), il terreno verrà sistemato mediante una rampa (pendenza 15%) sorretta da un muro alto meno di 1 m. Cade dunque nel vuoto la doglianza dei ricorrenti, che non contestano d'altronde la legittimità materiale di queste opere.
4. Terreno naturale
4.1. Per terreno naturale si intende in genere il terreno che non è mai stato oggetto di interventi edilizi volti a modificarne l'assetto originario mediante colmate od escavazioni. Ripiene e sbancamenti possono comunque perdere con il trascorrere del tempo il carattere di sistemazione artificiale. In questi casi, benché modificato, l'assetto del suolo torna ad assumere le connotazioni del terreno naturale. Determinante ai fini della distinzione tra terreno naturale e terreno sistemato non è tanto lo scopo della modifica attuata, quanto piuttosto il suo grado d'integrazione nel contesto dei fondi circostanti: sistemazioni che si scostano in modo abnorme dall'andamento del terreno adiacente sono da considerare come tali anche dopo molti anni, mentre alterazioni che rimodellano il suolo, inserendosi in modo armonioso nelle altimetrie dei fondi limitrofi possono essere assimilate al terreno naturale anche in un lasso di tempo relativamente breve (cfr. RDAT I-1996 n. 38, consid. 3.2; STA 52.2012.137-142-161 del 13 novembre 2012, consid. 4 con rinvii, confermata da STF 1C.4/2013 del 19 aprile 2013 in RtiD II-2013 n. 16).
4.2. Nel caso concreto, le sezioni annesse al progetto riportano l'altezza dei nuovi edifici e il livello del terreno esistente. Il municipio ha ritenuto che tale livello fosse assimilabile al terreno naturale. Il Governo ha confermato questa conclusione, rilevando come il terreno attuale - al di là della difficoltà di stabilire se sia stato o meno modificato in passato - fosse sostanzialmente simile a quello dei fondi adiacenti. I ricorrenti sostengono che il fondo (part. __________) dedotto in edificazione sarebbe stato sistemato nel 1996, mediante apporto del materiale risultante dallo scavo (ca. 400 mc) di un fondo (part. __________) più a monte, sul quale era stato edificato un garage. Il livello del terreno considerato dal progetto non potrebbe pertanto essere considerato naturale. La censura va disattesa. L'assetto del fondo sul quale è previsto lo stabile d'appartamenti (part. __________) non si scosta in generale da quello confinante a est (part. __________), mentre è comunque più basso di quello terrazzato (part. __________), su cui insiste l'edificio di proprietà del ricorrente RI 3 (cfr. verbale di sopralluogo 14 luglio 2014 e foto allegate; cfr. anche foto annesse al rapporto fotografico impatto ambientale). Anche se fosse stato modificato come affermano i ricorrenti, il suo carattere artificiale non sarebbe pertanto più chiaramente percepibile a distanza di tempo. Determinante ai fini della distinzione tra terreno naturale e terreno sistemato è infatti il suo grado di integrazione nel contesto dei fondi circostanti, che in concreto è senz'altro dato. Da questo profilo, come anticipato (cfr. supra, consid. 1.2), non occorre pertanto accertare se, una ventina di anni fa, sia o meno avvenuto il controverso apporto di terreno. Peraltro, considerata l'area interessata (500 mq ca.) secondo le generiche indicazioni dei ricorrenti, anche se fosse avvenuta la controversa sistemazione rientrerebbe comunque abbondantemente nel limite (m 1.50) ammesso dall'art. 41 cpv. 1 LE.
5. Inserimento nel paesaggio
5.1. Fino al 1° gennaio 2012, la legislazione del nostro Cantone, segnatamente il decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; BU 1940, 82) e il relativo regolamento, prevedevano due clausole estetiche generali negative. Per i paesaggi e i panorami pittoreschi vigeva il divieto di deturpazione (art. 2 cpv. 2 DLBN e 3 cpv. 2 lett. d regolamento d'applicazione del DLBN del 22 gennaio 1974, RBN; BU 1974, 83), in base al quale erano vietate le modificazioni dello stato dei fondi tali da compromettere la bellezza e gli altri valori del paesaggio. In particolare, erano vietate le costruzioni, ricostruzioni, o ogni altro intervento stravagante, indecoroso, di mole sproporzionata o in contrasto con il carattere, l'armonia e i valori dell'ambiente circostante in genere (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. d RBN). Nei siti dichiarati pittoreschi vigeva invece il divieto di alterazione (art. 3 cpv. 2 lett. c RBN), che imponeva ad ogni intervento di integrarsi convenientemente in un sito, vietando ogni pregiudizio o anche solo la modifica apprezzabile del carattere e dell'armonia dell'ambiente naturale o antropico (cfr. Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, in RtiD I-2013, pag. 355 segg. con rinvii). La legge sullo sviluppo territoriale, entrata in vigore il 1° gennaio 2012 (cfr. BU 2011, pag. 525 segg. e pag. 621 segg.), ha abro-gato e sostituito il DLBN. All'art. 94 cpv. 2, ha in particolare in-trodotto un principio operativo, che costituisce una clausola e-stetica positiva, in luogo delle suddette clausole negative. Tale principio, di natura positiva, esige che gli interventi si inserisca-no nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1) precisa che l'inserimento ordinato e armonioso si verifica quando l'intervento si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi.
5.2. Il concetto di inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio costituisce una nozione giuridica indeterminata che, come tale, conferisce all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio ai fini del suo contenuto normativo. Nell'interpretazione di tale concetto l'autorità non deve affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che la loro applicazione ad una determinata fattispecie deve condurre al divieto o alla limitazione del diritto di costruire (DTF 114 Ia 343 consid. 4b; STA 52.2010.269 del 4 novembre 2010, consid. 3; Anastasi/Socchi, op. cit., pag. 357 seg. con rimandi). La clausola estetica possiede una portata autonoma e va attuata in aggiunta alle vigenti prescrizioni edilizie; essa non deve comunque svuotare di ogni contenuto, in maniera generalizzata, le prescrizioni edilizie dei piani regolatori. In tal senso, il Tribunale federale ha ripetutamente rilevato che le costruzioni che rispettano le prescrizioni di zona non possono essere considerate contrarie all'obbligo di inserirsi adeguatamente nel contesto paesaggistico, soltanto perché comportano volumi e sfruttamenti maggiori di quelli degli edifici circostanti (DTF 115 Ia 363 consid. 3a; 115 Ia 114 consid. 3d; STA 52.2010.147 del 24 agosto 2010, consid. 3.3.1 confermata da STF 1C.442/2010 e 1C.448/2010 del 16 settembre 2011, in RtiD I-2012 n. 11 consid. 3.3; Anastasi/Socchi, op. cit., pag. 359 con rinvii).
5.3. Il principio d'inserimento ordinato e armonioso è applicato dall'Ufficio della natura e del paesaggio (art. 109 cpv. 1 lett. b RLst), nell'esame delle domande di costruzione che riguardano i progetti edilizi fuori dalle zone edificabili (art. 24 e 25 LPT), i nuclei, le rive dei laghi ed i paesaggi d'importanza federale e cantonale e le zone edificabili, se il progetto comporta un impatto paesaggistico significativo (cfr. art. 99 cpv. 1 lett. a-c Lst). Per il resto, all'interno della zona fabbricabile, tale principio è applicato dai Comuni, che possono richiedere il parere del Cantone (cfr. art. 99 cpv. 2 Lst). A differenza del Consiglio di Stato, che - fruendo di pieno potere cognitivo (art. 56 LPamm) - può rivedere liberamente l'apprezzamento delle istanze inferiori, in particolare di quelle che gli sono subordinate, il potere del Tribunale cantonale amministrativo è circoscritto alla violazione del diritto, segnatamente dal profilo dell'abuso di potere (art. 61 LPamm; cfr. al riguardo: RtiD II-2006 n. 7 consid. 3; STA 52.2010.147 citata, consid. 2.3 con rimandi e RtiD I-2012 n. 11, consid. 2.2.1; STA 52.2010.269 citata, consid. 3). Ove la valutazione estetica appaia plausibile, il Tribunale non può censurarla sostituendo il suo apprezzamento a quello dell'autorità decidente.
5.4. Nel caso concreto, il municipio, facendo proprio il preavviso favorevole dell'UNP, ha in sostanza ritenuto che lo stabile d'appartamenti previsto a valle di via Contra di sotto s'inserisse adeguatamente nel paesaggio circostante. L'altezza del citato edificio verso via Contra di Sotto, comunque più basso di quello adiacente (part. __________), non sarebbe eccessiva; il suo impatto sarebbe inoltre mitigato dalla vegetazione (bosco) a valle (cfr. preavviso richiamato, pag. 7). Il Governo dal canto suo ha condiviso questa valutazione, rilevando in particolare come lo stabile progettato - conforme ai parametri del PR - non interessasse un bene o un paesaggio protetto, né un punto di vista panoramico ai sensi dell'art. 33 NAPR. I ricorrenti contestano invece questa conclusione, obbiettando in particolare che lo stabile, con il suo volume importante, deturperebbe il nucleo di Contra; la sua espressione architettonica non risponderebbe inoltre al contesto di situazione paesaggistico. La censura va disattesa. Lo stabile non è anzitutto situato nel nucleo tradizionale, ma nella zona residenziale R2 sottostante, separata da via Contra di Sotto. È ben vero che lo stabile occupa una superficie di ca. 25 x 13 m e raggiunge (a valle) un'altezza fino a 9 m. Il progetto è tuttavia conforme alle prescrizioni edilizie di questa zona (cfr. art. 44 NAPR e tabella riassuntiva all'art. 38 NAPR), ciò che neppure gli insorgenti contestano. Estendendosi su una superficie edificabile (calcolabile) inferiore al 35% (parametro che le NAPR non prescrivono) l'edificio non contraddice neppure il carattere estensivo dell'area di situazione. Il suo impatto sulle zone insediate a monte di via Contra di Sotto (nucleo, a nord-est; zona R2, a nord-ovest) è inoltre attenuato. Su questo versante, come essenzialmente rilevato dall'autorità di prima istanza, l'edificio sporge infatti (solo) ca. 6 m, situandosi ben al di sotto degli edifici più a nord (cfr. foto rapporto impatto ambientale). Lo stabile non potrebbe invece essere realizzato più a valle del fondo, senza violare la distanza minima (m 10) dal bosco (cfr. art. 6 legge cantonale sulle foreste 21 aprile 1998; LCFo; RL 8.4.1.1). Lo stabile, come rilevato dal Governo, non è inserito in un paesaggio protetto o in un insediamento di rimarchevole qualità estetica (neppure il nucleo a monte è rilevato dall'inventario ISOS). Né si situa in corrispondenza di punti panoramici (art. 33 NAPR), come genericamente affermano i ricorrenti. Le adiacenze dello stabile sono caratterizzate da edifici sviluppati su due o tre livelli, di colori, fogge e coperture diverse, sprovvisti di raffinatezze architettoniche suscettibili di renderli particolarmente pregevoli (cfr. citato verbale di sopralluogo e foto; cfr. anche foto citato rapporto impatto ambientale). Dal profilo dell'espressione architettonica, lo stabile non era dunque chiamato a riprendere una tipologia caratteristica. Tanto meno era tenuto a rispondere alle regole (aperture, volumetrie, materiali) che informano l'architettura dei vecchi nuclei ticinesi. Pensato con un volume essenzialmente compatto, con un disegno lineare e ampie superfici vetrate, la palazzina non risulta alla fin fine più estranea di tante altre presenti nella regione in oggetto. La sola circostanza che possa comportare volumi e sfruttamenti maggiori degli edifici circostanti - come obiettano i ricorrenti - non è invece sufficiente per considerarlo contrario all'obbligo di inserirsi adeguatamente nel contesto paesaggistico. In queste circostanze, per quanto opinabile possa apparire, la valutazione estetica dell'autorità inferiore resiste alle critiche degli insorgenti. Anche su questo punto la decisione impugnata, immune da violazioni di diritto, deve dunque essere confermata.
5.5. Non risulta che il progetto preveda il taglio di alberi protetti ai sensi dell'art. 32 NAPR. Da respingere, già solo perché immotivata, è la generica censura dei ricorrenti, riferita ad un non meglio precisato taglio d'alberi (noci, ciliegi, pini, ecc.) in spregio a questa norma.
6. Residenze secondarie
6.1. Giusta l'art. 75b Cost., accettato nella votazione popolare dell'11 marzo 2012, la quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della superficie lorda per piano utiliz-zata a scopo abitativo di un comune non può eccedere il 20% (cpv. 1). La legge obbliga i comuni a pubblicare ogni anno il loro piano delle quote di abitazioni principali unitamente allo stato dettagliato della sua esecuzione (cpv. 2). Secondo l'art. 197 n. 9 Cost., disposizione transitoria dell'art. 75b Cost., se la pertinente legislazione non entra in vigore entro due anni dall'accettazione dell'art. 75b Cost., il Consiglio federale emana mediante ordinan-za le necessarie disposizioni d'esecuzione per la costruzione, la vendita e l'iscrizione nel registro fondiario (cpv. 1). I permessi di costruzione per residenze secondarie concessi tra il 1° gennaio dell'anno che segue l'accettazione dell'art. 75b Cost. e l'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione sono nulli (cpv. 2).
6.2. Con sentenze del 22 maggio 2013 (DTF 139 II 243 e 139 II 263), il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 75b cpv. 1 Cost., in relazione con l'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost., vieta direttamente il rilascio di licenze edilizie per residenze secondarie nei comuni in cui la quota del 20% è già raggiunta o superata a partire dalla data della sua entrata in vigore, che coincide con quella della sua accettazione in votazione popolare, ossia l'11 marzo 2012. Questo divieto vale per tutte le licenze edilizie rilasciate in prima istanza nei comuni interessati dopo questa data, di principio an-che se la domanda di costruzione è stata presentata prima della stessa. I permessi di costruzione rilasciati prima del 1° gennaio 2013 sono annullabili su ricorso, mentre quelli concessi dopo questa data sono nulli in virtù dell'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost.
6.3. Tenero è tra i comuni in cui si presumeva che la quota di abitazioni secondarie superasse il 20% del totale delle abitazioni. Per questo motivo esso figurava nell'allegato all'ordinanza sulle abitazioni secondarie del 22 agosto 2012 (RS 702; cfr. stato al 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore). Tale presunzione è stata tuttavia confutata con successo dall'ente locale interessato, facendo capo alla possibilità concessagli a tale scopo dall'art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza citata. Il comune di Tenero, di conseguenza, è stato stralciato dall'allegato summenzionato (cfr. citata ordinanza, stato al 15 novembre 2013; cfr. verbale di sopralluogo 14 luglio 2014; scritto 11 agosto 2014 del municipio e allegati, da cui risulta che l'ARE, dopo la verifica dei dati, ha confermato una quota di abitazioni secondarie pari al 18.3%).
6.4. Ferme queste premesse, nel caso concreto nulla osta al rilascio della licenza edilizia per il progetto in discussione, che prevede di destinare due delle quattro unità abitative previste a residenza secondaria. Il comune di Tenero, come visto, non rientra (più) nel campo di applicazione dell'art. 75b cpv. 1 Cost. Anche su questo punto, sebbene per altri motivi da quelli addotti dalle precedenti istanze, il giudizio impugnato va pertanto confermato.
7. 7.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto.
7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico dei ricorrenti, in solido, che rifonderanno inoltre ai resistenti, assistiti da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.è posta a carico dei ricorrenti, in solido, i quali rifonderanno inoltre, complessivamente, a CO 2CO 3 un identico importo a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria