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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 19.04.2013 52.2013.33

19. April 2013·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,027 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Decisione del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile il ricorso di RM avverso lo scritto 6 giugno 2012 del municipio di C. in merito ai fatti accaduti durante la seduta municipale del 22 maggio 2012

Volltext

Incarto n. 52.2013.33  

Lugano 19 aprile 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 11 gennaio 2013 di

RI 1   

contro  

la decisione 12 dicembre 2012 (n. 7047) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile il ricorso dell'insorgente avverso lo scritto 6 giugno 2012 del municipio di __________ in merito ai fatti accaduti durante la seduta municipale del 22 maggio 2012;

viste le risposte:

-    16 gennaio 2013 del Consiglio di Stato;

-      4 febbraio 2013 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che in occasione della seduta municipale del 22 maggio 2012 il segretario comunale di __________, RI 1, si è lasciato trasportare in espressioni volgari in merito ad una questione dibattuta che non lo trovava consenziente ed ha lasciato la sala;

che con scritto 6 giugno 2012 il municipio di __________ ha richiamato __________ all'obbligo di impiegare nei confronti dei municipali e di altri interlocutori sia durante il tempo di lavoro, sia all'infuori, toni e contenuti consoni alla funzione da esso ricoperta; lo ha pure informato dell'intenzione del municipio di istituire una delegazione composta dal sindaco e da tre municipali, con il coinvolgimento anche del segretario, allo scopo di verificare approfonditamente questioni procedurali, organizzative e metodologiche per migliorare e chiarire i rapporti tra il municipio, il consiglio comunale, la cittadinanza e l'amministrazione comunale;  

che, adito su ricorso di __________ avverso il predetto scritto municipale, con decisione 12 dicembre 2012 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame per mancanza di una decisione impugnabile;

che in data 11 gennaio 2013 __________ ha impugnato il giudizio governativo con ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, al quale ha chiesto di annullare sia la decisione avversata, sia lo scritto municipale 6 giugno 2012;

che al ricorso si oppongono sia il municipio di __________ sia il Consiglio di Stato per motivi che verranno ripresi, se del caso, nei considerandi seguenti;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), la legittimazione del ricorrente, destinatario della decisione impugnata è certa (art. 209 lett. b LOC) e il ricorso è tempestivo (art. 213 cpv. 2 LOC); il medesimo è quindi ricevibile in ordine e può essere esaminato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1);

                                         che oggetto del presente giudizio è unicamente la questione di sapere se a torto o a ragione il Consiglio di Stato ha considerato il gravame dell'insorgente come irricevibile in quanto rivolto contro uno scritto municipale che non si configura alla stregua di un atto impugnabile;

che pertanto ogni altra questione, in particolare di merito, alla quale il ricorrente sovente nel suo atto ricorsuale fa riferimento, esula dalla presente procedura e non può essere esaminata;

che il Consiglio di Stato ha accertato correttamente che lo scritto dedotto in giudizio non verteva attorno ad un procedimento di diritto amministrativo definito mediante decisione dell'autorità (art. 1 cpv. 1 LPamm);

                                         che, in effetti, possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità iure imperii, in casi concreti ed individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (art. 55 cpv. 1 LPamm; RDAT II-1994 n. 8 e 16; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1 LPamm; Adelio Scolari, Diritto amministrativo - parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 200);

che il concetto di decisione nel diritto pubblico ticinese coincide pertanto con quello ancorato, a livello federale, all'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e, più in generale, con la definizione tradizionalmente ritenuta da dottrina e giurisprudenza, ove la decisione è comunemente definita quale atto d'imperio individuale rivolto al privato, mediante il quale un rapporto concreto di diritto amministrativo viene creato o accertato in modo vincolante, tale da poter essere posto in esecuzione (cfr. la giurisprudenza precitata);

che in concreto lo scritto municipale, scaturito dall'increscioso episodio avvenuto in occasione della seduta municipale del 22 maggio 2012 che il ricorrente pacificamente ammette, non fa altro che ricordare a quest'ultimo i suoi obblighi professionali improntati a diligenza, cortesia, correttezza e dignità nello svolgimento delle mansioni assegnategli, così come stabilito dall'art. 20 cpv. 1 e 6 del regolamento organico dei dipendenti del comune di __________ del 24 ottobre 2011 (ROD), approvato dalla Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni il 14 febbraio 2012;

che in quanto tale, lo scritto non rappresenta quindi una decisione impugnabile, come rettamente stabilito dal Governo, dal momento che non stabilisce o accerta obblighi o diritti differenti rispetto a quelli sanciti dall'art. 20 ROD;

che vane sono quindi su questo punto le censure ricorsuali che oltretutto, a ben guardare, a fatica rispettano l'obbligo di motivazione sancito dall'art. 46 cpv. 2 LPamm;

che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, con tale comunicazione il municipio non ha affatto dato avvio ad una procedura disciplinare giusta l'art. 134 LOC; il richiamo in contestazione non rientra neppure nel novero delle misure disciplinari previste dalla LOC;

che di conseguenza nemmeno sotto aspetto nello scritto dell'esecutivo comunale sono ravvisabili gli estremi di una decisione ai sensi della sopra citata dottrina e giurisprudenza;

che pertanto il ricorso, in quanto manifestamente privo di fondamento, deve essere respinto;

                                         che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario

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