Incarto n. 52.2013.33
Lugano 19 aprile 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 gennaio 2013 di
RI 1
contro
la decisione 12 dicembre 2012 (n. 7047) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile il ricorso dell'insorgente avverso lo scritto 6 giugno 2012 del municipio di __________ in merito ai fatti accaduti durante la seduta municipale del 22 maggio 2012;
viste le risposte:
- 16 gennaio 2013 del Consiglio di Stato;
- 4 febbraio 2013 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che in occasione della seduta municipale del 22 maggio 2012 il segretario comunale di __________, RI 1, si è lasciato trasportare in espressioni volgari in merito ad una questione dibattuta che non lo trovava consenziente ed ha lasciato la sala;
che con scritto 6 giugno 2012 il municipio di __________ ha richiamato __________ all'obbligo di impiegare nei confronti dei municipali e di altri interlocutori sia durante il tempo di lavoro, sia all'infuori, toni e contenuti consoni alla funzione da esso ricoperta; lo ha pure informato dell'intenzione del municipio di istituire una delegazione composta dal sindaco e da tre municipali, con il coinvolgimento anche del segretario, allo scopo di verificare approfonditamente questioni procedurali, organizzative e metodologiche per migliorare e chiarire i rapporti tra il municipio, il consiglio comunale, la cittadinanza e l'amministrazione comunale;
che, adito su ricorso di __________ avverso il predetto scritto municipale, con decisione 12 dicembre 2012 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame per mancanza di una decisione impugnabile;
che in data 11 gennaio 2013 __________ ha impugnato il giudizio governativo con ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, al quale ha chiesto di annullare sia la decisione avversata, sia lo scritto municipale 6 giugno 2012;
che al ricorso si oppongono sia il municipio di __________ sia il Consiglio di Stato per motivi che verranno ripresi, se del caso, nei considerandi seguenti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), la legittimazione del ricorrente, destinatario della decisione impugnata è certa (art. 209 lett. b LOC) e il ricorso è tempestivo (art. 213 cpv. 2 LOC); il medesimo è quindi ricevibile in ordine e può essere esaminato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1);
che oggetto del presente giudizio è unicamente la questione di sapere se a torto o a ragione il Consiglio di Stato ha considerato il gravame dell'insorgente come irricevibile in quanto rivolto contro uno scritto municipale che non si configura alla stregua di un atto impugnabile;
che pertanto ogni altra questione, in particolare di merito, alla quale il ricorrente sovente nel suo atto ricorsuale fa riferimento, esula dalla presente procedura e non può essere esaminata;
che il Consiglio di Stato ha accertato correttamente che lo scritto dedotto in giudizio non verteva attorno ad un procedimento di diritto amministrativo definito mediante decisione dell'autorità (art. 1 cpv. 1 LPamm);
che, in effetti, possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità iure imperii, in casi concreti ed individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (art. 55 cpv. 1 LPamm; RDAT II-1994 n. 8 e 16; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1 LPamm; Adelio Scolari, Diritto amministrativo - parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 200);
che il concetto di decisione nel diritto pubblico ticinese coincide pertanto con quello ancorato, a livello federale, all'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e, più in generale, con la definizione tradizionalmente ritenuta da dottrina e giurisprudenza, ove la decisione è comunemente definita quale atto d'imperio individuale rivolto al privato, mediante il quale un rapporto concreto di diritto amministrativo viene creato o accertato in modo vincolante, tale da poter essere posto in esecuzione (cfr. la giurisprudenza precitata);
che in concreto lo scritto municipale, scaturito dall'increscioso episodio avvenuto in occasione della seduta municipale del 22 maggio 2012 che il ricorrente pacificamente ammette, non fa altro che ricordare a quest'ultimo i suoi obblighi professionali improntati a diligenza, cortesia, correttezza e dignità nello svolgimento delle mansioni assegnategli, così come stabilito dall'art. 20 cpv. 1 e 6 del regolamento organico dei dipendenti del comune di __________ del 24 ottobre 2011 (ROD), approvato dalla Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni il 14 febbraio 2012;
che in quanto tale, lo scritto non rappresenta quindi una decisione impugnabile, come rettamente stabilito dal Governo, dal momento che non stabilisce o accerta obblighi o diritti differenti rispetto a quelli sanciti dall'art. 20 ROD;
che vane sono quindi su questo punto le censure ricorsuali che oltretutto, a ben guardare, a fatica rispettano l'obbligo di motivazione sancito dall'art. 46 cpv. 2 LPamm;
che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, con tale comunicazione il municipio non ha affatto dato avvio ad una procedura disciplinare giusta l'art. 134 LOC; il richiamo in contestazione non rientra neppure nel novero delle misure disciplinari previste dalla LOC;
che di conseguenza nemmeno sotto aspetto nello scritto dell'esecutivo comunale sono ravvisabili gli estremi di una decisione ai sensi della sopra citata dottrina e giurisprudenza;
che pertanto il ricorso, in quanto manifestamente privo di fondamento, deve essere respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario