Incarto n. 52.2013.315
Lugano 4 luglio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 1° luglio 2013 di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la risoluzione 12 giugno 2013 (n. 3149) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 13 dicembre 2012 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora per redditieri;
ritenuto, in fatto
A. Il 3 novembre 2011, la cittadina statunitense RI 1 (1936) - vedova dal 12 marzo precedente - ha presentato presso il Consolato generale elvetico a New York (Stati Uniti d'America) una domanda di visto D per lungo soggiorno in Svizzera al fine di vivere definitivamente a L__________, dove è proprietaria di un appartamento di 2½ locali.
Entrata in Svizzera quando era ancora pendente la predetta istanza, il 7 marzo 2012 essa ha chiesto il rilascio di un permesso di dimora annuale senza attività lucrativa, indicando - tra le altre cose - di disporre dei mezzi finanziari sufficienti per il proprio sostentamento. Ha in seguito precisato di volersi trasferire nel nostro Paese per trascorrervi la vecchiaia.
B. Il 13 dicembre 2012, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la richiesta.
Ha indicato che l'interessata non dispone di alcun diritto all'ottenimento di un permesso di dimora in Svizzera e che non vi erano motivi importanti da giustificarne il rilascio. Riferendosi alla prassi applicata dall'autorità fiscale cantonale per l'imposizione della tassazione globale delle persone fisiche, ha precisato che il reddito imponibile dei cittadini di Stati terzi che desiderano soggiornare in Ticino quali redditieri non può essere inferiore a quello per cui vengono assoggettati i globalisti ed equivalente al momento della decisione a fr. 200'000.– annui. Importo, questo, che l'interessata tuttavia non disponeva in quanto poteva far capo soltanto ai suoi averi bancari per il proprio mantenimento. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 28 lett. c, 30 cpv. 1 lett. b, 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), nonché 6 cpv. 2, 25 e 31 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
C. Con giudizio 12 giugno 2013, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rilasciarle un permesso di dimora per redditieri in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento. Ha inoltre rilevato che non adempiva nemmeno le premesse per ottenere un'autorizzazione di soggiorno per casi particolarmente gravi. Le ha infine rimproverato di non avere rispettato la procedura per il rilascio del visto, il cui esito doveva essere atteso all'estero, per essere entrata in Svizzera e avervi soggiornato oltre il termine legale di tre mesi.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora senza attività lucrativa.
La ricorrente sostiene in sostanza di disporre di mezzi finanziari sufficienti e di adempiere tutte le altre condizioni per poter soggiornare in Svizzera quale redditiera.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. Va innanzitutto rilevato che, a ragione, il Consiglio di Stato ha considerato che RI 1 non può ottenere un permesso di dimora per casi particolarmente gravi sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. b LStr e 31 OASA. Tale genere di autorizzazione è destinata in linea di principio alle persone straniere che soggiornano da tempo in Svizzera e che per diversi motivi non possono rientrare nel Paese d'origine, ciò che non è il caso nella presente fattispecie. Tanto più che l'interessata non dispone di un diritto in tale senso, non ha legami famigliari in Svizzera e non ha mai documentato di trovarsi in una situazione di bisogno. Del resto, nemmeno la ricorrente lo richiede. Essa postula infatti il rilascio di un permesso di dimora per redditieri.
3. 3.1. L'art. 28 LStr dispone che lo straniero che non esercita più un'attività lucrativa può essere ammesso in Svizzera se ha raggiunto l'età minima fissata dal Consiglio federale (a), possiede legami personali particolari con la Svizzera (b) e dispone dei mezzi finanziari necessari (c).
Secondo l'art. 25 OASA, l'età minima per l'ammissione di redditieri è di 55 anni (cpv. 1). Vi sono legami personali particolari con la Svizzera, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, in particolare, se sono dimostrati precedenti soggiorni in Svizzera di una certa durata, segnatamente per vacanze, formazione o attività lucrativa (a) oppure vi sono legami stretti con parenti prossimi in Svizzera come genitori, figli, nipoti o fratelli (b).
Salvo la gestione del proprio patrimonio, in Svizzera o all'estero non può essere esercitata alcuna attività lucrativa (cpv. 3).
I mezzi finanziari sono considerati sufficienti, precisa il capoverso 4, se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30).
Il rilascio di tale genere di autorizzazione sottostà all'approvazione dell’Ufficio federale della migrazione (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a OASA).
3.2. La normativa testé esposta non conferisce tuttavia un diritto al rilascio di un permesso di dimora senza attività lucrativa come redditiere in Svizzera. Nella presente fattispecie non esiste inoltre alcun trattato multilaterale oppure bilaterale tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America, da cui potrebbe scaturire un diritto in tal senso in favore della ricorrente. Ne discende dunque che le autorità amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono nell'applicazione di queste disposizioni di un ampio potere discrezionale, che sono tenute ad esercitare nel rispetto dei principi generali del diritto, nonché tenendo conto degli interessi pubblici in gioco, delle relazioni personali e del grado d'integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStr). Tale margine di apprezzamento può essere censurato - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando il suo esercizio integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere e viola il principio della proporzionalità (cfr. DTF 112 Ib 478).
4. 4.1. In concreto, RI 1 (1936) è proprietaria di un appartamento di 2½ locali del valore di stima di circa fr. 120'000.–, situato in via __________ a L__________ e acquistato all'inizio degli anni '90, nel quale avrebbe trascorso regolarmente le vacanze estive insieme al marito, fotografo free lance. Essendo rimasta vedova il 12 marzo 2011, chiede ora di essere posta al beneficio di un permesso di dimora per poter vivere definitivamente a L__________, città cui si sente fortemente attaccata. Ha affermato di disporre di beni per circa 2 milioni di franchi tra i quali un conto bancario in Svizzera di fr. 1'630'000.– che, rapportato alla sua età ed al suo stile di vita, le permetterà senz'altro di mantenersi durante gli anni a venire (doc. D: estratto RFD, doc. E: valore ufficiale di stima del fondo, e doc. F: estratti conto bancari, prodotti dinnanzi al Consiglio di Stato).
4.2. Al momento della domanda, RI 1 aveva più di 55 anni. È quindi incontestato che la prima delle condizioni cumulative previste agli art. 28 LStr e 25 OASA per poter ottenere il rilascio di un permesso di dimora per redditieri, è adempiuta.
Bisogna ora verificare se la ricorrente disponga di mezzi finanziari sufficienti per poter risiedere nel nostro Paese. In questo ambito, l'autorità dipartimentale adotta la prassi applicata dall'autorità fiscale per l'imposizione della tassazione globale delle persone fisiche, nel senso che il reddito imponibile dei cittadini di Stati terzi che desiderano soggiornare in Ticino quali redditieri non può essere inferiore a quello previsto per il periodo fiscale in corso, anche nel caso in cui viene chiesta la tassazione ordinaria. Per il 2012, questo limite era di fr. 200'000.– (art. 1 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche per il periodo fiscale 2012, del 20 dicembre 2011; BU 2011, 601), mentre per il 2013 di fr. 300'000.– (art. 1 Decreto esecutivo 19 dicembre 2012; BU 2012, 611). Per il 2014, esso è di fr. 400'000.– (art. 13 cpv. 8 legge tributaria del 21 giugno 1994; LT; RL 10.2.1.1).
In concreto, visto che RI 1 non aveva sottoscritto la dichiarazione per l'imposizione globale secondo il dispendio, la Sezione della popolazione ha raccolto il parere della Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell'economia. Il 23 novembre 2012, l'autorità fiscale ha indicato che in assenza di pensioni o di altre rendite, la ricorrente disponeva per il proprio mantenimento soltanto di averi bancari per un totale di fr. 1'630'000.–, di modo che sarebbe stata esente dall'imposizione sul reddito e assoggettata soltanto sulla sostanza che, tenuto conto del valore immobiliare a L__________, si aggirava attorno a fr. 5'000.–. Non disponendo di redditi per un importo equivalente al dispendio minimo riferito al periodo fiscale determinante (fr. 200'000.–) e potendo far capo soltanto al proprio capitale, il Dipartimento ha quindi ritenuto che l'interessata non disponesse dei mezzi finanziari sufficienti per poter risiedere nel nostro Paese. Il Consiglio di Stato ha fondato il proprio giudizio riferendosi anch'esso alla prassi dell'autorità fiscale del dispendio determinante relativo ai globalisti, riferito al periodo fiscale in corso a quel momento.
Sennonché bisogna considerare che il 1° gennaio 2014 è entrato in vigore l'art. 24 cpv. 4 OASA, il quale sancisce che i mezzi finanziari sono considerati sufficienti se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero, e se del caso i suoi familiari, a percepire le prestazioni complementari giusta la LPC.
Ora, il redditiere dispone dei mezzi finanziari necessari per il suo sostentamento se è praticamente certo che ne beneficerà fino al termine della sua vita, al punto che si possa praticamente escludere che ricorrerà un giorno all'aiuto sociale. A tal fine vanno quindi presi in considerazione non soltanto le rendite, ma pure i capitali. Scopo dell’articolo 28 lettera c LStr è infatti quello di evitare che il redditiere, una volta ottenuto il permesso di soggiorno, cada a carico dell'assistenza pubblica (STAF C_6310/2009 del 10 dicembre 2012, consid. 9.3.3; Istruzioni Ufficio federale della migrazione nel settore degli stranieri, nella versione al 25.10.13, pag. 210, consultate il 13 maggio 2014; Martina caroni/Lisa Ott, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berna 2010, n. 16 e 18 ad art. 28).
Benché l'entrata in vigore dell'art. 24 cpv. 4 OASA sia successiva al giudizio governativo, bisogna comunque considerare che tale disposizione concretizza in realtà quanto già ritenuto in precedenza dalla prassi federale in materia, la quale non poteva essere ignorata dalle autorità inferiori. Queste ultime dovevano pertanto verificare se RI 1, tenuto conto della sua età e delle uscite che dovrà necessariamente affrontare in caso di soggiorno in Svizzera (vedi il fabbisogno previsto dalle direttive della Conferenza svizzera dell'azione sociale COSAS e rappresentato dal minimo vitale, dalla cassa malati nonché dalle altre spese di base), disponga di mezzi finanziari che superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero a percepire le prestazioni complementari giusta la LPC, risultando di conseguenza sufficienti per poter vivere nel nostro Paese senza dover ricorrere all'aiuto sociale.
Conteggio, questo, che sia il Dipartimento sia il Consiglio di Stato non hanno tuttavia provveduto ad effettuare.
4.3. Sulla base degli atti prodotti, la situazione della ricorrente non è affatto chiara, di modo che gli elementi per poter valutare correttamente la presente fattispecie su questo punto risultano insufficienti. Tanto più che nulla è dato di sapere di preciso nemmeno riguardo alla sua situazione personale, segnatamente dal profilo della sua effettiva presenza sul nostro territorio durante gli anni passati e sui legami da essa allacciati.
In siffatte circostanze, non è pertanto possibile delineare un quadro preciso circa la facoltà, per quest'ultima, di vivere in Svizzera al beneficio di un permesso di dimora per redditieri.
5. Stante quanto precede, si giustifica pertanto di annullare la decisione dipartimentale impugnata e quella governativa che la tutela, rinviando gli atti direttamente alla Sezione della popolazione affinché si pronunci nuovamente sulla domanda, previa verifica di quanto indicato al precedente considerando.
L'autorità dipartimentale dovrà riesaminare la situazione finanziaria di RI 1 e verificare nuovamente, alla luce dei criteri precedentemente esposti, se dispone dei mezzi necessari per poter soggiornare come redditiera nel nostro Paese, prendendo pure in considerazione la documentazione da essa versata agli atti in questa sede, dalla quale risulta che beneficia di una rendita di pensionamento e vedovile di USD 1'100.–, nonché di royalties che le sono versate per la pubblicazione delle fotografie scattate dal defunto marito (doc. B e C).
L'autorità di prime cure dovrà poi eventualmente procedere a verificare se l'insorgente, la quale non ha parenti in Svizzera, possiede effettivamente dei legami personali particolari con il nostro Paese, anche di tipo culturale o personale come la partecipazione a manifestazioni o contatti diretti con la popolazione indigena, e se è effettivamente intenzionata a trasferirvi il centro dei suoi interessi (STAF C-6349/2010 del 14 gennaio 2013; C-797/2011 del 14 settembre 2012). Il fatto di essere proprietari di un immobile in Svizzera, non è infatti ancora sufficiente per poter considerare l'esistenza di un legame personale particolare con il nostro Paese (art. 6 cpv. 2 OASA; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser, Ausländerrecht, Basilea 2009, n. 7.184, pag. 273).
Dopodiché essa deciderà nuovamente se rilasciarle un permesso di dimora per redditieri, tenendo altresì conto che l'interessata non dispone comunque di alcun diritto all'ottenimento dell'autorizzazione richiesta.
6. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto parzialmente accolto, senza che necessiti di ulteriore disamina.
Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 LPamm). Alla ricorrente, patrocinata da un legale, dev’essere riconosciuta un’indennità per ripetibili per entrambe le sedi (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la risoluzione 12 giugno 2013 (n. 3149) del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 13 dicembre 2012 (ST 192) della Sezione della popolazione.
2. Gli atti sono retrocessi alla Sezione della popolazione, affinché si chini nuovamente sulla domanda di rilascio di un permesso di dimora in favore di RI 1 (1936), come indicato ai considerandi.
3. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. La somma di fr. 800.–, già versata dall'insorgente a titolo di anticipo, le viene restituita. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario