Incarto n. 52.2013.167
Lugano 2 maggio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 aprile 2013 di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 27 marzo 2013 (n. 1629) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 21 dicembre 2012 (n. 1642) con la quale il municipio di Ascona ha rilasciato a CO 2 e CO 3 il permesso di cambiare la destinazione da residenza primaria a secondaria per l'edificio autorizzato il 31 luglio precedente al mapp. __________ di quel comune;
ritenuto, in fatto
A. Il 31 luglio 2012 il municipio di Ascona ha rilasciato a CO 2 e CO 3 il permesso di costruire un'abitazione plurifamiliare, "__________", ai mapp. __________ e __________ (dal 3 settembre 2012 riuniti nel nuovo mapp. __________), adibita a residenza primaria.
B. a. Con domanda 6 novembre 2012, i proprietari citati hanno inoltrato una "notifica di variazione", tendente a ottenere il permesso di cambiare la destinazione della "__________" da residenza primaria a secondaria.
b. L'RI 1 si è opposta al rilascio del permesso, eccependo un contrasto con l'art. 75b della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), accettato in votazione popolare l'11 marzo 2012 e volto a limitare il numero di abitazioni secondarie.
c. Il 21 dicembre 2012 il municipio ha rilasciato la licenza edilizia. Esso ha ritenuto che la norma costituzionale invocata dall'opponente non fosse applicabile alle domande inoltrate e decise prima del 31 dicembre 2012.
C. a. Con ricorso 2 gennaio 2013, l'RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato, domandando l'annullamento della licenza. La ricorrente ha affermato l'immediata applicabilità della citata normativa costituzionale.
b. Con risoluzione 27 marzo 2013 (n. 1629), il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Riconosciuta la legittimazione attiva dell'insorgente, il Governo ha ritenuto che l'art. 75b Cost. non fosse applicabile alle licenze edilizie rilasciate entro il 31 dicembre 2012.
D. Con impugnativa 16 aprile 2013 l'RI 1 insorge contro il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo la domanda e gli argomenti sottoposti all'esame dell'istanza inferiore.
E. Il Consiglio di Stato e i Servizi generali si oppongono all'accoglimento dell'impugnativa, senza formulare particolari osservazioni. Anche il municipio e gli istanti resistono al ricorso, con argomenti che, se necessario, verranno discussi in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21 cpv. 1 legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991; LE; RL 7.1.2.1) e il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181).
1.2. Come ha rettamente considerato il Consiglio di Stato, la legittimazione attiva della ricorrente, già opponente, è pure data (art. 21 cpv. 2 LE), sia sulla base dell'art. 12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451; cfr. DTF 139 II 271), sia in forza dell'art. 8 LE.
1.3. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2.2.1. L'insorgente ripropone le censure sollevate senza successo dinanzi alle istanze inferiori concernenti l'applicazione del nuovo diritto. In particolare, rimprovera al Governo di non aver annullato la licenza edilizia in forza dell'art. 75b Cost., che vieta il rilascio di permessi per la costruzione di abitazioni secondarie nei comuni, come Ascona, in cui la soglia del 20% di residenze secondarie è superata.
2.2. Giusta l'art. 75b Cost., accettato nella votazione popolare dell'11 marzo 2012, la quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un comune non può eccedere il 20% (cpv. 1). La legge obbliga i comuni a pubblicare ogni anno il loro piano delle quote di abitazioni principali unitamente allo stato dettagliato della sua esecuzione (cpv. 2). Secondo l'art. 197 n. 9 Cost., disposizione transitoria dell'art. 75b Cost., se la pertinente legislazione non entra in vigore entro due anni dall'accettazione dell'art. 75b Cost., il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d'esecuzione per la costruzione, la vendita e l'iscrizione nel registro fondiario (cpv. 1). I permessi di costruzione per residenze secondarie concessi tra il 1° gennaio
dell'anno che segue l'accettazione dell'art. 75b Cost. e l'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione sono nulli (cpv. 2).
2.3. Con sentenze 22 maggio 2013 (DTF 139 II 243 e 139 II 263), il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 75b cpv. 1 Cost., in relazione con l'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost., vieta direttamente il rilascio di licenze edilizie per residenze secondarie nei comuni in cui la quota del 20% è già raggiunta o superata a partire dalla data della sua entrata in vigore, che coincide con quella della sua accettazione in votazione popolare, ossia l'11 marzo 2012. Questo divieto vale per tutte le licenze edilizie rilasciate in prima istanza nei comuni interessati dopo questa data, di principio anche se la domanda di costruzione è stata presentata prima della stessa. I permessi di costruzione rilasciati prima del 1° gennaio 2013 sono annullabili su ricorso, mentre quelli concessi dopo questa data sono nulli in virtù dell'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost.
2.4. Ascona è tra i comuni in cui si presume che la quota di abitazioni secondarie superi il 20% del totale delle abitazioni; per questo motivo esso figura nell'allegato all'ordinanza sulle abitazioni secondarie del 22 agosto 2012 (RS 702), in vigore dal 1° gennaio 2013. Questo documento è stato allestito dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) sulla base, in primo luogo, dei dati del censimento federale della popolazione 2000 (CFP 2000) confrontati, per quanto possibile, con quelli del registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA); secondo il CFP 2000 risulta in particolare che le abitazioni occupate permanentemente nel comune interessato si attestavano al 53%, per cui le potenziali abitazioni secondarie assommavano al 47% (52% secondo il REA; cfr. la tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica il 14 giugno 2012, in precedenza pubblicata all'indirizzo ‹http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00236/04094/index.html?lang=it›, sostituita il 12 marzo 2014 dalla statistica degli edifici e delle abitazioni [SEA], che ha confermato - nel caso concreto il dato del REA). Tale presunzione non è, inoltre, stata confutata dal comune interessato facendo capo alla possibilità concessagli a tale scopo dall'art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza citata. Bisogna quindi concludere che Ascona è un comune nel quale la quota di abitazioni secondarie supera il 20% del totale delle abitazioni.
2.5. Sulla scorta della giurisprudenza del Tribunale federale e contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, il comune di Ascona rientrava quindi nel campo di applicazione dell'art. 75b cpv. 1 Cost. già a partire dall'11 marzo 2012. Pertanto, a tale regolamentazione risultava già assoggettata la licenza originaria per la "__________", rilasciata il 31 luglio 2012. La nuova normativa costituzionale sulle abitazioni secondarie, applicata al caso di specie, impediva di conseguenza il rilascio della controversa licenza, concernente il cambiamento di destinazione da residenza primaria a secondaria, che è avvenuto il 21 dicembre 2012.
3.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere accolto. La licenza edilizia impugnata e la decisione governativa che la conferma devono dunque essere annullate.
4.La tassa di giustizia è posta a carico dei resistenti CO 2 e CO 3, soccombenti (art. 28 LPamm). Essi sono inoltre tenuti a rifondere delle adeguate ripetibili all'insorgente, assistita da un legale, a valere per entrambe le sedi di ricorso (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate la risoluzione del Consiglio di Stato 27 marzo 2013 (n. 1629) e la licenza edilizia 21 dicembre 2012.
2. La tassa di giustizia, di fr. 1'000.-, è posta a carico di CO 2 e CO 3, con vincolo di solidarietà. Questi ultimi verseranno alla ricorrente identico importo per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario