Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.05.2014 52.2013.149

12. Mai 2014·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·6,107 Wörter·~31 min·2

Zusammenfassung

Revoca permesso di dimora CE/AELS

Volltext

Incarto n. 52.2013.149  

Lugano 12 maggio 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Stefano Bernasconi, Giovan Maria Tattarletti

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 9 aprile 2013 di

RI 1  agente per sé e per la figlia RI 2, patrocinate da: PA 1   

contro  

la risoluzione 5 marzo 2013 (n. 1168) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 28 giugno 2012 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di revoca del permesso di dimora CE/AELS;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a. La cittadina italo-dominicana RI 1 (1983) - già al beneficio di un'autorizzazione di corta durata L CE/AELS valida dal 9 febbraio 2006 - è rientrata in Svizzera il 14 settembre 2007, ottenendo un permesso di dimora CE/AELS valido fino al 13 settembre 2012 per esercitare un'attività lucrativa dipendente come cameriera.

Con decreto d'accusa 19 maggio 2008 (DA __________), essa è stata condannata alla multa di fr. 150.– per esercizio illecito della prostituzione (28.04.08). Dopo essere stata senza attività almeno dal mese di ottobre 2007, tra il 1° novembre 2008 e il giugno 2009, ha beneficiato di prestazioni assistenziali, per poi sottoscrivere il 20 aprile 2009 un contratto di lavoro a tempo parziale. Rimasta di nuovo senza lavoro a partire dal 16 agosto 2009, nel settembre 2009 ha ripreso a beneficiare dei sussidi di sostegno sociale.

b. Con decisione 23 aprile 2010, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni le ha revocato il permesso di dimora, in quanto essa non esercitava più un'attività lucrativa ed era a carico dell'assistenza pubblica. Con risoluzione 12 ottobre 2010, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso contro la menzionata decisione dipartimentale e l'ha annullata, in quanto l'interessata aveva nel frattempo reperito un posto di lavoro ed aveva indicato di non avere subìto condanne né messo in pericolo la sicurezza pubblica in Svizzera o all'estero.

c. Il __________ 2010 la ricorrente ha dato alla luce la figlia RI 2, alla quale è stato rilasciato un permesso di dimora CE/AELS di identica durata di quello della madre. Rimasta nel frattempo senza occupazione, quest'ultima è stata posta in seguito al beneficio dell'assegno famigliare integrativo (AFI) e di quello di prima infanzia (API).

d. Con sentenza 4 aprile 2012, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RI 1 colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121), siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzata, nel periodo febbraio 2011/giugno 2011, acquistato, detenuto ai fini di vendita ed alienato a consumatori locali, complessivi 300 grammi di tale sostanza e l'ha condannata alla pena detentiva di 16 mesi. Nel contempo sono stati condannati, sempre per infrazione aggravata alla LStup, anche sua madre __________ e lo zio, avendo tutti agito in correità.

Statuendo sull'appello di RI 1 e su quello incidentale del Ministero pubblico, con sentenza 28 novembre 2012 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha accolto parzialmente il primo e respinto il secondo, riducendo a 15 mesi la pena detentiva inflitta. Contro quest'ultima decisione, l'interessata ha interposto ricorso al Tribunale federale.

                                  B.   Il 28 giugno 2012, la Sezione della popolazione ha revocato il permesso di dimora CE/AELS a RI 1 e, di riflesso, alla figlia RI 2, per motivi di ordine pubblico. L'autorità ha rilevato che essa aveva interessato la polizia e le autorità giudiziarie del nostro Paese nonché all'estero, visto che con sentenza 12 luglio 2007 il Tribunale di Santiago del Cile le aveva inflitto una pesante pena. Dalla sentenza 4 aprile 2012, la Corte delle assise criminali era infatti emerso che dopo essere stata incarcerata dall'11 gennaio all'8 maggio 2007 in Cile, l'interessata era stata condannata nel Paese sudamericano, unitamente alla madre, alla pena detentiva di 3 anni sospesa, al pagamento di una multa nonché all'espulsione dal territorio nazionale, per infrazione alla legge cilena sugli stupefacenti per avere tentato di esportare 6,155 kg di cocaina destinati al mercato elvetico.

Il provvedimento di revoca è stato reso sulla base della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), come pure degli art. 5 Allegato I dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 23 e 24 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203).

                                  C.   Con giudizio 5 marzo 2013, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1, agente per sé e per la figlia RI 2.

Dopo avere respinto una censura di ordine formale sollevata dalle ricorrenti (carenza di motivazione della decisione della Sezione della popolazione), il Governo ha ritenuto in sostanza che vi fossero gli estremi per la revoca del loro permesso di dimora CE/AELS in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, essendo oltretutto la misura conforme al principio della proporzionalità. Ha inoltre respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, le soccombenti si sono aggravate davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora CE/AELS.

RI 1 ribadisce che il provvedimento dipartimentale sarebbe carente di motivazione e critica il Consiglio di Stato per aver preso in considerazione, nell'ambito del rischio di recidiva, la sentenza della CARP non ancora cresciuta in giudicato, violando in tal modo la presunzione della sua innocenza.

Nel merito, sostiene che la condanna subìta in Cile è lontana nel tempo e contesta di essere attualmente una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico elvetico. Infine, reputa la decisione impugnata in ogni caso lesiva del principio di proporzionalità.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si sono opposti sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto.

                                  F.   Con sentenza 17 settembre 2013 (__________), la Corte penale del Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, il ricorso presentato da RI 1 contro la decisione 28 novembre 2012 della CARP.

Il 2 aprile 2014, il giudice preposto alla causa ha richiesto all'alta Corte federale una copia della menzionata sentenza penale e, una volta acquisita agli atti, ha informato le insorgenti di tale atto istruttorio, su cui esse hanno poi potuto esprimersi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Va comunque rilevato che l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiavano le insorgenti, valida fino al 13 settembre 2012, è nel frattempo scaduta. In siffatte circostanze, qualora il presente gravame fosse volto ad ottenere in ultima battuta l'annullamento della decisione di revoca di un permesso ormai decaduto, esso apparirebbe privo di oggetto. Il giudizio impugnato non concerne tuttavia solo la revoca, ma si riferisce implicitamente anche al rifiuto di prorogare a RI 1 e alla figlia RI 2 il permesso di dimora CE/AELS di cui erano titolari. Ne discende che esse hanno ancora un interesse pratico e attuale ad impugnare la decisione dell'autorità inferiore. Da questo punto di vista dunque il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 43 LPamm), è ricevibile in ordine. L'impugnativa può inoltre essere evasa sulla base degli atti, integrati dalla sentenza 17 settembre 2013 della Corte penale del Tribunale federale (__________), richiamata dal giudice delegato alla causa (art. 18 cpv. 1 LPamm).

                                   2.   Le ricorrenti si dolgono innanzitutto della violazione del loro diritto di essere sentite. Ribadiscono anche in questa sede il fatto che l'autorità di prime cure avrebbe omesso di motivare sufficientemente la decisione con cui ha risolto di non rinnovare loro il permesso di dimora.

Tale rimprovero va esaminato preliminarmente, poiché quanto da esse invocato costituisce una garanzia di natura formale, la cui disattenzione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 124 V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b).

2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Tale norma, applicabile anche ai procedimenti in materia di diritto degli stranieri, assicura all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse e di determinarsi al riguardo (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1, 120 Ib 379, 118 Ia 17; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 6a ed., Zurigo 2010, pag. 374 n. 1615, pag. 384 n. 1672 segg., segnatamente n. 1680; Ben-jamin Schindler in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer AuG, Berna 2010, n. 17 ad art. 96 e nota a piè di pagina n. 64).

Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 Cost. comprende anche il dovere per le autorità amministrative e giudiziarie di motivare le proprie decisioni (art. 26 cpv. 1 LPamm; DTF 117 Ib 64 consid. 4). Per prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona brevemente le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 121 I 54 consid. 2c; 117 Ib 64 consid. 4), oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2).

2.2. In concreto, la Sezione della popolazione ha revocato il permesso di dimora alle insorgenti con la seguente motivazione:

“Gentile Signora RI 1,

tenuto conto che ha interessato le Autorità di polizia e giudiziarie del nostro Paese e all'estero, richiamata in particolare la Sentenza emanata dal Tribunale di Santiago (Cile) il 12.07.2007, si ritiene che, per motivi di ordine pubblico, la sua presenza sul nostro territorio non appare opportuno. Già solo per questo motivo, richiamate la LStr, l'OASA, nonché gli art. 5 Allegato I ALC, 23 e 24 OLCP e ogni altra applicabile in casu, l'Ufficio della migrazione

DECIDE

1.        I permessi di dimora B UE/AELS a suo tempo concessi a lei e RI 2, sono revocati.

2.        Dovete lasciare la Svizzera entro il 31.08.2012, notificando la partenza all'Ufficio controllo abitanti e al Servizio regionale degli stranieri competenti.

3.        La tassa di decisione di fr. 65.– è posta a suo carico (fattura allegata).

4.        Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso, entro il termine di 15 giorni dall'intimazione, al Consiglio di Stato.”

Alla luce di quanto precede si può senz'altro ritenere che in concreto i requisiti minimi di motivazione previsti dalla giurisprudenza testé menzionata sono stati ossequiati dal Dipartimento.

L'argomentazione addotta, seppur succinta, ha infatti consentito a RI 1, di rendersi perfettamente conto delle ragioni poste a fondamento dell'avversata pronuncia e cioè che la revoca del suo permesso era sostanzialmente stata determinata dal fatto di essere stata condannata penalmente all'estero e di avere pure interessato la polizia e le autorità giudiziarie del nostro Paese. Prova ne è che essa è stata in grado di impugnare tale provvedimento con la dovuta cognizione di causa davanti al Consiglio di Stato. Affermando in quella sede di non costituire un pericolo per l'ordine pubblico elvetico, essa ha dimostrato di avere perfettamente capito i motivi posti alla base del querelato provvedimento.

                                   3.   RI 1 lamenta inoltre la violazione del principio della presunzione d'innocenza per il fatto che nel proprio giudizio il Consiglio di Stato ha preso pure in considerazione la condanna inflittale con sentenza 28 novembre 2012 della Corte di appello e di revisione penale, sebbene che la stessa non fosse a quel tempo ancora cresciuta in giudicato, visto il gravame da lei interposto al Tribunale federale.

Ci si può invero chiedere se l'Esecutivo cantonale non dovesse attendere l'esito di tale ricorso per poter fare riferimento a questa condanna. Sia come sia, il quesito può rimanere indeciso in quanto la questione appare superata dagli eventi. Bisogna in effetti considerare che con sentenza del 17 settembre 2013 (__________), la Corte penale del Tribunale federale ha definitivamente confermato la suddetta decisione della Corte di appello e di revisione penale, respingendo il ricorso interposto contro di essa dall'insorgente. Sentenza, questa, che è stata acquisita agli atti nell'ambito del presente procedimento ricorsuale. Anche tale condanna può dunque essere presa in considerazione a tutti gli effetti in questa sede, ritenuto che di principio il Tribunale cantonale amministrativo giudica i ricorsi che gli sono sottoposti in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui emette la propria decisione, di modo che esso può prendere in considerazione anche d'ufficio fatti aventi rilevanza giuridica che si sono verificati in costanza di litispendenza, successivamente alla decisione dell'istanza inferiore (RDAT 1985 n. 46 consid. C). Oltretutto la ricorrente ha avuto modo di prendere posizione sulla suddetta sentenza del Tribunale federale che la riguarda, di modo che il suo diritto di essere sentita è stato pienamente rispettato.

                                   4.   4.1. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

L'art. 5 Allegato I ALC dispone che i diritti conferiti dall'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità. Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC), le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società. In applicazione dell'art. 5 Allegato I ALC, una condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i diritti conferiti dall'Accordo solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.4 con rinvii alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea). A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altra parte, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2; 136 II 5 consid. 4.2; STF 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1). Va osservato che anche una condanna pronunciata all'estero può, di per sé, giustificare misure di ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I all'ALC (DTF 134 II 25, consid. 4.3.1, con rif.).

4.2. In quanto cittadina comunitaria (italiana) e titolare di un documento di legittimazione valido, RI 1 può prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale per esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività lucrativa (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 Allegato I ALC; STF 131 II 339, consid. 2).

Sennonché, bisogna considerare che il campo di applicazione personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (STF 134 II 10 , consid. 2; 130 II 1, consid. 3.4).

4.3. Come detto in precedenza, l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava l'insorgente per svolgere un'attività lucrativa quale dipendente in Svizzera, valida fino al 13 settembre 2012, è nel frattempo scaduta. Bisogna pertanto esaminare se RI 1 possa essere considerata ancora “lavoratrice” ai sensi dell'ALC e pretendere il rinnovo del permesso sotto questo profilo.

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha precisato che dev'essere considerato tale il soggetto che esegue per un certo tempo, a favore di un'altra persona e sotto la direzione di questa, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una rimunerazione. Essa ha aggiunto che, una volta cessato il rapporto di lavoro, l'interessato perde - in linea di principio - la qualità di lavoratore, fermo tuttavia restando che, da un lato, questa qualifica può produrre degli effetti dopo la cessazione del rapporto di lavoro e che, dall'altro, una persona all'effettiva ricerca di un impiego deve pure essere qualificata come un lavoratore (sentenze CGCE del 12 maggio 1998 nella causa Martinez Sala/Freistaat Bayern, C-85/96 Racc. 1998 I-2691, punto 32; 3 luglio 1986 Lawrie-Blum/ Land Baden-Württemberg, 66/85, Racc. 1986 2121, punto 17). La Corte di giustizia delle Comunità europee ha considerato a più riprese che l'effetto utile dell'art. 39 del Trattato CE (ex art. 48) esige che venga concesso all'interessato un termine ragionevole in grado di consentirgli di prendere conoscenza, sul territorio dello Stato in cui si trova, delle offerte di lavoro corrispondenti alle sue qualifiche professionali e di adottare, se del caso, le misure necessarie al fine di essere assunto (sentenza CGCE del 26 febbraio 1991 Antonissen, C-292/89, Racc. 1991 I-745, punto 16; sentenza CGCE del 23 gennaio 1997 Tetik/Land Berlin, C-171/95, Racc. 1997 I-329, punto 27; sentenza CGCE del 20 febbraio 1997 Commissione delle Comunità europee/ Regno del Belgio, C-344/95, Racc. 1997 I-1035, punto 16). Essa ha pure rilevato che, mancando una disposizione comunitaria volta a disciplinare la durata del soggiorno dei cittadini comunitari in cerca di occupazione, gli Stati membri hanno il diritto di fissare un termine ragionevole a tal fine. Un lasso di tempo di 6 mesi è stato considerato adeguato nel caso di un cittadino comunitario che mai aveva lavorato in precedenza nello Stato ospitante (sentenza CGCE del 26 febbraio 1991 Antonissen, C-292/89, Racc. 1991 I-745, punto 21); per contro la Corte ha reputato insufficiente un termine di tre mesi (sentenza CGCE del 20 febbraio 1997 Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio, C-344/ 95, Racc. 1997 I-1035, punto 18). Ha comunque pure rilevato che il diritto di soggiorno per cercare lavoro non può essere fatto valere per vari anni da una persona che non ha alcuna prospettiva di lavoro (cfr. sentenza CGCE del 26 maggio 1993 Tsiotras/ Landeshauptstadt Stuttgart, C-171/91, Racc. 1993 I−2925, punto 14).

Nel caso in esame, non risulta dagli atti che successivamente dalla fine di dicembre del 2010 RI 1 abbia ancora svolto un'attività lucrativa effettiva e regolare. In siffatte circostanze, essa non può (più) essere considerata quale "lavoratrice" ai sensi dell'ALC e della giurisprudenza comunitaria.

Visto inoltre il tempo trascorso da quando non è più attiva professionalmente, l'interessata non può invocare l'ALC neanche per la ricerca di un impiego (cfr. sentenza CGCE del 26 maggio 1993 Tsiotras/Landeshauptstadt Stuttgart, C-171/91, Racc. 1993 I−2925, punto 14). Oltre a ciò, non può beneficiare dello statuto di persona non esercitante un'attività lucrativa, non disponendo di sufficienti mezzi finanziari per il suo mantenimento, tanto che da tempo deve far capo all'aiuto sociale (art. 6 ALC, 24 Allegato I ALC e 16 OLCP).

4.4. La ricorrente non può nemmeno invocare il diritto di rimanere sancito dall'art. 4 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC, il quale prescrive che i cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno in linea di principio il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente anche dopo avere cessato la loro attività economica (vedi anche art. 22 OLCP). A questo proposito fanno stato, oltre alla prassi della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia, anche il regolamento CEE n. 1251/70 (per i lavoratori dipendenti) e la direttiva 75/34/CEE (per gli indipendenti). Da entrambe queste regolamentazioni emerge che hanno il diritto di rimanere in Svizzera al termine della loro attività lucrativa, segnatamente, i cittadini comunitari che hanno maturato il diritto alla pensione e quelli residenti senza interruzione nel territorio di tale Stato da più di due anni, colpiti da inabilità permanente al lavoro (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a e b del suddetto regolamento e della suddetta direttiva CEE). Ciò che non è evidentemente il caso nella presente fattispecie, ritenuto che l'insorgente non ha maturato il diritto alla pensione e non ha mai dimostrato di essere colpita da inabilità permanente al lavoro.

4.5. Ne discende pertanto che la ricorrente non può (più) prevalersi di un diritto sgorgante dall'ALC per poter risiedere in Svizzera.

Alla presente vertenza è quindi applicabile il diritto interno (cfr. art. 12 ALC e 2 cpv. 2 LStr).

                                   5.   Giusta l'art. 62 LStr, il permesso di dimora può essere revocato (o non rinnovato) se lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali (lett. a), è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (lett. b), se ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (c), disattende una delle condizioni legate alla decisione (lett. d) oppure se egli o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale (lett. e).

Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.; STF 2C_515/2009 del 27 gennaio 2010 consid. 2.1). Una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici è per contro data, in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (art. 80 cpv. 1 lett. a OASA). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA).

                                   6.   6.1. Come accennato in narrativa, con sentenza 12 luglio 2007 RI 1 è stata condannata dal Tribunale di Santiago (Cile) alla pena detentiva di 3 anni, sospesa con un periodo di prova di identica durata, al pagamento di una multa nonché all'espulsione da tale Paese. L'11 gennaio 2007, essa era stata fermata unitamente alla madre __________ dalla polizia aeroportuale di Santiago del Cile con 6,155 kg di cocaina (con l'84% di purezza media) destinati al mercato elvetico. Posta in arresto fino all'8 maggio successivo, è stata in seguito riconosciuta colpevole di infrazione alla legge cilena sugli stupefacenti. Va osservato che nell'ambito della commisurazione della pena sono comunque state ritenute le attenuanti relative al suo stato di salute (“enfermedad bipolar por lo cual su responsabilidad penal esta comprometido parzialmente”).

6.2. Facendo riferimento a questa condanna, il cui reato è punibile anche nel nostro Paese tanto da essere qualificato come crimine (o quanto meno delitto) giusta l'art. 10 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; 311.0), bisogna effettivamente ammettere che RI 1 si è resa colpevole di un'azione delittuosa molto grave. I reati in materia di stupefacenti non vanno sottovalutati, dal momento che toccano un settore particolarmente sensibile dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. La protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce quindi un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici, i quali devono pertanto attendersi provvedimenti di questo tipo (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c; STF 2A.7/2004 del 2 agosto 2004, consid. 5.1).

Contrariamente a quanto assume l'insorgente, i fatti per i quali è stata pesantemente condannata all'estero non possono essere considerati lontani nel tempo ed ancor meno sottovalutati, anche perché gli eventi più recenti hanno dimostrato come tale evento non costituisce un episodio isolato e non è bastato a farla desistere dal nuovamente delinquere in questo specifico settore.

In effetti, come esposto in narrativa, con sentenza 4 aprile 2012, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RI 1 colpevole di infrazione aggravata alla LStup, siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzata, nel periodo febbraio 2011/giugno 2011, acquistato, detenuto ai fini di vendita ed alienato a consumatori locali, complessivi 300 grammi di tale sostanza e l'ha condannata alla pena detentiva di 16 mesi. Nel contempo, sono stati condannati, sempre per infrazione aggravata alla LStup, anche sua madre __________ e lo zio, avendo tutti agito in correità. Statuendo sull'appello di RI 1 e su quello incidentale del Ministero pubblico, con sentenza 28 novembre 2012 - confermata come detto dal Tribunale federale il 17 settembre 2013 - la CARP ha accolto parzialmente il primo e respinto il secondo, riducendo a 15 mesi la pena detentiva inflitta. Al di là di questo aspetto legato alla commisurazione della pena, entrambe le autorità di ricorso hanno comunque sostanzialmente confermato le imputazioni a carico dell'insorgente. Eloquenti in merito alla responsabilità penale della ricorrente appaiono le considerazioni sviluppate dalla CARP nel suo giudizio (sentenza anonimizzata, consid. 45, con AP1 riferito a RI 1):

"(...) per la valutazione della colpa va considerato, in primo luogo, il quantitativo di droga trattata, ovvero 300 grammi di cocaina che, ritenuto il grado di purezza pari al 25%, equivale a 75 grammi di cocaina pura (doc. TPC 33). Si tratta di un quantitativo importante e abbondantemente al di là del limite richiesto per l'applicazione del caso grave ex. art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, in grado di mettere potenzialmente in pericolo la salute di un gran numero di persone, che sapeva essere frutto di un traffico internazionale. Sebbene a livello organizzativo AP 1 ricoprisse senz'altro un ruolo minore della madre, va sottolineato, come già fatto in prima istanza, il suo coinvolgimento in alcune delle fasi cruciali della vicenda (presa in consegna di 300 grammi di cocaina, contatti con gli acquirenti, trattative concernenti il pagamento al fornitore) ad eccezione degli accordi iniziali con A. e la prima consegna di 3 ovuli a IM 2, nonché il fatto che lei era la sua persona di fiducia e che, quindi, in assenza della madre come è stato il caso nella fase in cui quest'ultima si trovava a __ - ricopriva un ruolo di responsabilità all'interno della piccola rete domestica che componeva assieme a madre e zio.

Dal profilo soggettivo, come per la madre, anche per AP 1 si tratta di un traffico perpetrato per spirito di lucro (diversamente dal tossicomane che delinque per finanziare il proprio consumo di droga). Per quanto attiene alla libertà dell'appellante di decidere fra legalità e illegalità, va detto che AP 1 era titolare di un permesso di soggiorno B (la decisione di mancato rinnovo è attualmente sub iudice) e beneficiaria di prestazioni sociali a seguito della nascita della figlia più che sufficienti a permetterle di vivere onestamente.

L'incidenza negativa di questi due elementi - o meglio, del movente di lucro e dell'ampia libertà di decidere fra legalità e illegalità - va però mitigata a causa della sindrome affettiva bipolare di cui AP 1 soffre e che, come già evocato, ha dato luogo in passato ad episodi maniacali con sintomi psicotici e a ricoveri in strutture stazionarie del Cantone. Pur non pregiudicando la sua capacità di intendere e di volere, come già osservato dai primi giudici, tale patologia va tuttavia tenuta in maggior considerazione di quanto fatto dai primi giudici in quanto pone AP 1 in uno stato di parziale sudditanza dalla madre con cui vive. Ne segue che, per le circostanze legate al reato, adeguata appare essere una pena detentiva aggirantesi sui 13 mesi.

La colpa di AP 1 deve poi essere ponderata in funzione delle sue circostanze personali. Del valore attenuante nullo della sua incensuratezza in Svizzera, già s'è detto. Nulla di positivo AP 1 può dedurre dal suo comportamento processuale caratterizzato da continue menzogne. La sua malattia non può essere chiamata a giustificazione dei suoi molteplici “non ricordo”, non essendo evocata nemmeno dai medici una qualche influenza di tale patologia sulla sua capacità di ricordare i fatti. Il suo comportamento processuale è stato improntato alla negazione più totale, anche confrontata con schiaccianti risultanze istruttorie a suo carico, ciò che - pur configurando un diritto della difesa - non può comportare sconti di pena. Nemmeno si ravvisano, nel suo passato, situazioni o comportamenti particolarmente meritori visto che la giovane neppure ha mai lavorato in vita sua. Per contro, in questo ambito, così come per la madre, va considerata quale elemento aggravante la pesante condanna cilena per reati di stupefacenti e i quasi quattro mesi di detenzione preventiva e l'espulsione dal paese. In questo senso, anche AP 1 dimostra di essere impermeabile agli interventi dell'autorità, ciò che non può non preoccupare.

Pertanto, tutto considerato - in particolare, considerata la recidiva specifica - questa Corte ritiene di dover aumentare di 2 mesi la pena base e, così, infliggerle la pena detentiva di 15 mesi”.

Ne discende che la ricorrente è stata condannata per ben due volte nell'arco di pochi anni per avere trafficato un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone.

Essa ha quindi dimostrato di non volere o di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita e di essere un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Considerato in particolare che quanto da essa commesso non concerne il consumo di stupefacenti bensì lo spaccio, lo stato in cui essa si sarebbe trovata a delinquere non diminuisce l'interesse al suo allontanamento. Del resto, in occasione della sua ultima condanna, non è nemmeno stato considerato che essa avesse agito in stato di scemata imputabilità.

6.3. Va pure rilevato, per completezza, che il 14 settembre 2007, al momento di rilasciarle il permesso di dimora CE/AELS, il Dipartimento non era a conoscenza che il 12 luglio precedente essa era stata condannata in Cile a una pena detentiva di 3 anni. Giudizio, questo, che l'interessata ha sempre sottaciuto, affermando ancora il 10 maggio 2010, nell'ambito di una procedura ricorsuale concernente il rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno, di non aver subìto condanne né messo in pericolo la sicurezza pubblica in Svizzera o all'estero.

Con il suo comportamento, essa ha quindi tratto scientemente in inganno l'autorità preposta all'esame della sua domanda. È infatti evidente che se avesse saputo sin dall'inizio del suo grave precedente penale, ben difficilmente l'autorità dipartimentale le avrebbe rilasciato un permesso di dimora CE/AELS per poter lavorare nel nostro Paese.

6.4. Alla luce di quanto precede, considerato che ha sottaciuto fatti essenziali durante la procedura d'autorizzazione (art. 62 lett. a LStr), che è stata condannata a una pena detentiva di lunga durata ai sensi dell'art. 62 lett. b LStr (pena privativa della libertà superiore a un anno ai sensi della giurisprudenza menzionata nel consid. 4) ed ha violato in modo rilevante e ripetutamente, nonché esposto a pericolo, l'ordine pubblico giusta l'art. 62 lett. c LStr, l'insorgente adempie i requisiti per la revoca - nonché per il mancato rinnovo - del suo permesso di dimora sulla base del diritto interno.

Va da sé che, rappresentando attualmente una minaccia effettiva ed abbastanza grave per la società, la ricorrente adempirebbe pure i requisiti legittimanti un provvedimento per motivi di ordine pubblico ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 Allegato I ALC testé menzionata, qualora tale accordo fosse applicabile nella fattispecie.

                                   7.   A questo punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della popolazione.

7.1. RI 1 è giunta in Svizzera nel 2006. Quand'anche non si volesse tenere conto del periodo di carcerazione sofferto in Cile nella prima parte del 2007, la sua presenza nel nostro Paese va comunque considerata di media durata. Ora, se da una parte questa circostanza ha un sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli interessi in presenza, dall'altra bisogna tenere conto che i gravi reati in materia di stupefacenti di cui si è macchiata in questi anni, l'hanno resa una persona indesiderata in Svizzera. Ritenuto che l'insorgente ha ampiamente dimostrato la sua incapacità di adattarsi all'ordinamento giuridico del nostro Paese, da tempo non svolge più un'attività lucrativa regolare, ha contratto diversi debiti ed è ricorsa all'aiuto sociale, non si può certo ritenere che essa sia integrata in Svizzera.

Bisogna anche tenere conto che la ricorrente è entrata in Svizzera all'età di 23 anni. Un suo rientro in Italia o nella Repubblica Dominicana, dove è sovente tornata per trascorrere le vacanze, non le porrà insormontabili problemi di risocializzazione, ritenuto pure che non rende nemmeno minimamente verosimile di non avervi ancora dei parenti. Va peraltro osservato, su quest'ultimo aspetto, che anche a sua madre __________ è stato revocato il permesso di dimora e che la relativa decisione è cresciuta in giudicato (vedi STF __________ del giugno 2013).

Un suo rientro nella vicina Penisola o sull'isola caraibica appare quindi tutto sommato esigibile. Del resto, le difficoltà che dovrà affrontare una volta giunta in patria sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo diversi anni trascorsi all'estero.

Di conseguenza, considerati la gravità dei reati commessi e il pericolo che essa rappresenta attualmente per l'ordine pubblico, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionata la decisione adottata dall'autorità inferiore.

Va pure rilevato, per completezza, che in questa sede essa non invoca nemmeno che l'affezione bipolare di cui soffre non possa essere trattata in Italia o nella Repubblica Dominicana.

7.2. Per quanto riguarda sua figlia RI 1 (__________2010), essa è ancora molto piccola e dipendente dalla madre, ragione per la quale non si pone nemmeno il problema di un suo eventuale sradicamento con la partenza dalla Svizzera.

L'insorgente adduce che l'allontanamento della bimba violerebbe la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF; RS 0.107), in quanto comprometterà la relazione con il padre. La tesi non può esserle di soccorso. Innanzitutto, dal relativo certificato di nascita, non risulta chi sia il padre naturale di RI 2. Inoltre, nemmeno nel corso di tutta la procedura ricorsuale l'insorgente ne ha fornito l'identità, cosicché non è dato di sapere né se egli risiede in Svizzera o all'estero né l'estensione di un eventuale diritto di visita sulla medesima. In siffatte circostanze, non è quindi dato di vedere come la CDF sia stata violata nella presente fattispecie.

Va infine osservato che RI 2 non potrebbe pretendere di ottenere un'autorizzazione di soggiorno a titolo autonomo sulla base dell'ALC in virtù della sua cittadinanza italiana, ritenuto che è minorenne e dipende in tutto e per tutto dalla madre.

                                   8.   Revocando il permesso di dimora alle ricorrenti, la Sezione della popolazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima dev'essere confermata.

                                   9.   Stante quanto precede il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va dunque respinto. La tassa di giustizia e le spese sono solidalmente a carico delle ricorrenti in quanto soccombenti (art. 28 LPamm), con la precisazione che la quota parte di RI 2 va accollata alla madre, in quanto sua rappresentante legale.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 800.-, sono poste solidalmente a carico delle ricorrenti. La quota parte riferita di RI 2 va però accollata alla madre, in quanto sua rappresentante legale.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario

52.2013.149 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.05.2014 52.2013.149 — Swissrulings