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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.02.2014 52.2012.259

14. Februar 2014·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,273 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

Licenza edilizia. Costruzione di una casa plurifamiliare. Principio dell'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio

Volltext

Incarto n. 52.2012.259  

Lugano 14 febbraio 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 28 giugno 2012 di

RI 1 e RI 2, patrocinati da: PA 1, ,  

contro  

la decisione 13 giugno 2012 del Consiglio di Stato (n. 3159) che respinge l'impugnativa presentata dai ricorrenti avverso la decisione 19 gennaio 2012 con cui il municipio di Capriasca ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per demolire una stalla e costruire una casa d'abitazione plurifamiliare nel nucleo di Almatro (part. __________ sezione Cagiallo);

ritenuto,                           in fatto

A.     a. CO 1, qui resistente, è proprietario di un terreno (part. __________, sezione Cagiallo; 417 mq), a forma semi-circolare, situato a Capriasca, all'estremità sud-est del nucleo di Almatro. Sul fondo c'è una vecchia stalla, strutturata su due livelli (sub. A; 57 mq) e circondata da prati terrazzati, che dista una decina di metri dalla casa (part. __________) situata più a ovest, di proprietà di RI 1 e RI 2, qui ricorrenti, che costituisce il primo tassello di un insieme di edifici contigui, affacciati sulla sottostante strada comunale (via Al Matro). A valle della stalla c'è un ulteriore manufatto (sub. B; 32 mq) adibito a posteggio coperto, contiguo - verso ovest - ad altre due autorimesse (part. __________).

b. Il 1° luglio 2011, CO 1 ha chiesto al municipio il permesso di demolire la suddetta stalla (sub. A) e di costruire una nuova casa d'abitazione di tre appartamenti.

L'edificio progettato (m 16.00 x 8.00), strutturato su tre piani, è costituito da un corpo principale e da una sorta di castello, applicato davanti alla facciata sud, formato da tre terrazze sovrapposte e da un vano verticale, aperto sui lati, alto quanto l'edificio. Le falde del tetto collimano con il perimetro della parte abitabile dell'edificio, insistendo su un cornicione di gronda orizzontale, che sporge dal filo delle facciate sottostanti per circa 60 cm su tre lati (nord, est ed ovest). L'elemento a castello, formato dalle tre terrazze e dal vano verticale di cui si è appena detto, è invece coperto da un tetto piano largo m 1.71. Le terrazze, munite di parapetti metallici leggeri, sono accessibili dal soggiorno degli appartamenti attraverso ampie finestre, contigue a quelle che contrassegnano l'angolo sudest della facciata est.

Schema

c. Nel termine di pubblicazione, alla domanda si sono opposti tra gli altri RI 1 e RI 2, qui ricorrenti, proprietari della casa d'abitazione sopra citata (part. __________ sub. A) situata più a ovest.

d. Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 76218), con decisione 19 gennaio 2012 il municipio ha rilasciato al resistente il permesso richiesto, respingendo l'opposizione dei vicini qui ricorrenti, ad eccezione dei due citati posteggi esterni, che non ha autorizzato.

                                  B.   Con giudizio 13 giugno 2012, il Consiglio di Stato ha disatteso il ricorso inoltrato dai vicini opponenti avverso la predetta licenza, che ha confermato. Il Governo ha anzitutto ritenuto che il progetto fosse conforme alle norme d'attuazione del piano regolatore (NAPR) di Capriasca, sezione Cagiallo vigenti, che ammette demolizioni e nuove costruzioni. Il nuovo stabile si integrerebbe nell'aspetto tradizionale del nucleo, ponendosi in sintonia con gli edifici circostanti - per lo più di 4 piani e già trasformati dai quali è comunque staccato. Le dimensioni non sarebbero eccessive ed il terreno adiacente continuerebbe a disporre di spazi liberi (verdi) da costruzioni. Conformi alle NAPR sarebbero pure le sue aperture. Il progetto rispetterebbe infine il decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; BU 1940, 82), non alterando il nucleo in questione, classificato quale sito pittoresco.

                                  C.   Avverso quest'ultimo giudizio, RI 1 e RI 2 si aggravano ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme all'autorizzazione a costruire. In via subordinata, chiedono un rinvio degli atti al municipio, affinché statuisca la sospensione della domanda di costruzione per un periodo di due anni. Lo stabile progettato - con un volume tre volte superiore alla stalla esistente - contrasterebbe con l'art. 29 NAPR (foggia del tetto, aperture, posteggi) e con le norme del piano regolatore in revisione, già adottate dal consiglio comunale, ma non ancora approvate dal Governo. La domanda avrebbe perlomeno dovuto essere sospesa.

                                  D.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione pervengono il municipio nonché il beneficiario della licenza edilizia, con argomentazioni di cui si dirà all'occorrenza in appresso.

L'Ufficio delle domande di costruzione è rimasto silente.

E.     Con la replica e le dupliche, gli insorgenti rispettivamente il municipio e il resistente, sviluppano ulteriormente le loro tesi, riconfermandosi sostanzialmente nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio. In via subordinata, i ricorrenti rettificano - chiedono il rinvio degli atti al municipio affinché ordini il blocco edilizio fino all'approvazione del nuovo PR.

F.     Delle risultanze del sopralluogo esperito e delle conclusioni dei ricorrenti si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva dei vicini qui insorgenti, personalmente e direttamente toccati dal provvedimento impugnato e già opponenti (art. 21 cpv. 2 LE, art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze dell'istruttoria esperita (art. 18 cpv. 1 LPamm). 

                                   2.   Conformità con l'art. 29 NAPR

2.1. La zona del nucleo tradizionale di Almatro è disciplinata dall'art. 29 NAPR, che ammette le nuove costruzioni, le ricostruzioni, i riattamenti e le trasformazioni. Questi interventi devono adattarsi all'aspetto tradizionale del nucleo.

In particolare, stabilisce la norma, valgono le seguenti regole:

-  tetto a falde con colmo e coperture in: coppi tipo vecchio color rosso-bruno per i nuclei di Cagiallo e Sarone; tegole rosse o coppi per gli altri nuclei;

-  è vietata la formazione di squarci nelle falde del tetto (..);

-  la pendenza del tetto dovrà adeguarsi a quella dei tetti circostanti;

-  aperture di tipo tradizionale (prevalenza dell'altezza sulla larghezza e prevalenza del pieno sul vuoto);

-  le aperture possono essere munite di ante in legno (gelosie); non sono permesse chiusure con rolladen o simili;

-  balconi, logge e porticati con dimensioni, carattere e materiali tradizionali;

-  i parapetti dei balconi e loggiati devono essere eseguiti con materiali tradizionali (..);

-  l'altezza degli edifici deve tener conto di quella dei fabbricati circostanti e dell'andamento generale dei tetti del nucleo, alfine di salvaguardare il ritmo delle volumetrie e delle coperture esistenti;

-  (omissis);                                    

-  possono essere imposte condizioni particolari circa l'impiego di materiali, tinteggi e la formazione di tetti (..). Dovranno essere salvaguardati piccoli spazi liberi ancora esistenti quali corti, orticelli, ecc.

-  (omissis);

-  è vietata la formazione di posteggi privati. Nel caso di costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni e riattamenti sostanziali, il municipio dovrà imporre ai proprietari il versamento di un contributo (..).

                                      L'art. 29 NAPR distingue le aperture dalle logge e dai porticati. Per apertura, secondo questa disposizione, è da intendere un varco (porta o finestra) praticato nelle facciate degli edifici. La nozione persegue finalità estetiche. Lo si deduce dalla prescrizione che permette di munirle di ante in legno (gelosie), vietando chiusure con rolladen e simili. Non coincide dunque con quella utilizzata dalla LAC per definire le distanze.

Logge e porticati, stando alla norma in esame, sono invece vani che si aprono verso l'interno delle facciate. Sono elementi architettonici diversi dalle aperture, per i quali l'art. 29 NAPR prevede una regolamentazione particolare.

Determinante, tanto per le aperture, quanto per le logge ed i porticati, è il loro aspetto, che in entrambi i casi deve rispondere alla tradizione. Per le aperture, la tradizione è definita dal principio della prevalenza dell'altezza sulla larghezza e del pieno sul vuoto. Per le logge e i porticati la tradizione è invece lasciata aperta.

2.2. Nel caso concreto, le finestre delle facciate ovest e nord [m 0.75 (L) x m 0.80 (H)] rispondono ai criteri imposti dall'art. 29 NAPR: le aperture sono infatti più alte che larghe e sono inoltre subordinate alle parti piene delle facciate.

Diversa conclusione si impone invece per la facciata est, limitatamente alle tre finestre sovrapposte situate in prossimità dell'angolo con la facciata sud. La larghezza (m 2.54) di queste aperture prevale infatti sull'altezza (m 2.35). Non rispetta dunque il canone dettato dall'art. 29 NAPR. Ancor più marcata è la disattenzione di questo precetto che può essere riscontrata nelle aperture che collegano le terrazze ai locali soggiorno: la larghezza (m 4.61) è infatti quasi doppia dell'altezza (m 2.50 ca.). La parte piena della facciata sud è inoltre la metà di quella vuota (aperta), sia che la si rapporti alla parte retrostante del corpo principale dell'edificio, sia che la si metta in relazione alla parete esterna del castello formato dalle terrazze.

Già per questo motivo, il permesso non può essere confermato.

2.3. Immune da violazioni del diritto appare di per sé la decisione del municipio di attribuire la qualifica di logge alle singole "terrazze" che formano il castello antistante alla facciata sud dello stabile. Considerate singolarmente, non appare in effetti fuori luogo ravvisarvi dei vani che si aprono verso l'interno della facciata. Tenuto conto della latitudine di giudizio e del margine d'apprezzamento che devono essere riconosciuti all'autorità comunale nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del diritto comunale autonomo, la conclusione a cui è giunto il municipio non integra gli estremi di una violazione di diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 LPamm). La qualifica appare tutto sommato sostenibile.

Insostenibile appare invece il giudizio di conformità espresso dal municipio sul castello formato dalle terrazze sovrapposte e dal vano verticale aperto sui lati est e ovest, che verrebbe eretto davanti alla facciata sud davanti al corpo principale dello stabile. Il triplice ordine di logge, che contrassegna il prospetto sud dell'edificio, non può infatti essere considerato un elemento costruttivo riconducibile alle caratteristiche morfologiche degli edifici del nucleo. Ancor meno riconducibile, per dimensioni e carattere, alla tradizione architettonica del comparto appare il vano, alto tre piani, che si apre sul lato ovest della costruzione. Non si può di conseguenza ragionevolmente sostenere che si adatta all'aspetto tradizionale del nucleo.

Lesiva dell'obbligo di tetti a falde, sancito dall'art. 29 NAPR, è inoltre la copertura di questo manufatto con un tetto piano. Anche da questo risvolto, la licenza non può pertanto essere confermata.

2.4. Parimenti opinabile appare il cornicione di gronda orizzontale, largo 60 cm, che definisce verso l'alto le altre tre facciate. Si tratta in effetti di un elemento costruttivo che non trova riscontri negli altri edifici del nucleo, tutti caratterizzati da cornicioni di gronda sporgenti oltre le facciate sul prolungamento delle falde. È ben vero che le forme architettoniche delle nuove costruzioni non devono necessariamente replicare le preesistenze, ma possono, e finanche devono, reinterpretare in chiave moderna modelli e schemi costruttivi d'altri tempi, per non incorrere nel rimprovero di falso architettonico, creando opere posticce. Il cornicione di gronda orizzontale proposto dal progetto qui in discussione va tuttavia ben oltre la semplice attualizzazione di forme e modelli riscontrabili negli altri edifici presenti nel nucleo. Anche sotto questo aspetto la licenza non va esente da critiche.

                                   3.   PR in revisione

3.1. Secondo l'art. 62 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1), il municipio o il Dipartimento sospendono per due anni al massimo le proprie decisioni se, in assenza di una zona di pianificazione, la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto. Una domanda di costruzione è in contrasto con uno studio pianificatorio in atto, quando l'esecuzione dell'opera intralcerebbe o comprometterebbe la realizzazione degli obiettivi dello stesso, segnatamente nel caso di uno sfruttamento del suolo incompatibile con la destinazione prevista oppure di superamento sostanziale dell'indice di sfruttamento (cfr. art. 84 cpv. 2 lett. b regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst; RL 7.1.1.1.1). Differenze nelle altezze, nelle distanze e nell'indice di occupazione non giustificano, di regola, la sospensiva, tranne nel caso di grave contrasto con il contenuto del progetto di piano o d'imminenza della pubblicazione dello stesso.

3.2. Nel caso concreto, il ricorrente afferma che il progetto si porrebbe in contrasto con le norme di attuazione del piano regolatore in revisione, adottato dal consiglio comunale il 13 marzo 2012 e pubblicato dall'8 ottobre al 6 novembre 2012. Gli insorgenti eccepiscono segnatamente un contrasto con l'art. 26 cpv. 3 lett. b, terzo paragrafo, giusta il quale nel nucleo di Almatro sono ammessi:

-  riattamenti e trasformazioni degli edifici esistenti;

-  ampliamenti, sopraelevazioni, ricostruzioni di edifici esistenti, non altrimenti vincolati e nuove costruzioni;

-  in ogni caso, gli ampliamenti e le aggiunte devono essere limitati ad un completamento armonico degli edifici e dei gruppi di edifici esistenti; non devono occludere facciate principali, occupare spazi di relazione, quali accessi e corti e non devono alterare il rapporto tra gli edifici esistenti e i loro orti e giardini.

A torto, poiché quest'ultima disposizione (terzo paragrafo), contrariamente a quanto pretendono i ricorrenti, non si applica all'edificio in oggetto, che non è né un ampliamento, né un'aggiunta ad un edificio esistente, bensì una nuova costruzione. Da questo profilo - già solo per questo motivo - l'intervento, esplicitamente ammesso dallo stesso art. 26 cpv. 3 lett. b (secondo paragrafo), non si pone dunque in contrasto con tale norma, assimilabile ad uno studio pianificatorio in atto. Né contravviene ad altre prescrizioni del citato art. 26 che, per buona parte, riprende essenzialmente il quadro normativo attualmente vigente. Stante quanto precede, a giusta ragione le precedenti istanze non hanno decretato la sospensione della domanda di costruzione ai sensi dell'art. 62 Lst. Tanto meno dovevano ritenere applicabile il blocco edilizio previsto dall'art. 63 Lst, che subentra peraltro solo quando il piano regolatore adottato dal consiglio comunale viene pubblicato; ciò che, nel momento in cui ha statuito il Governo, non era ancora avvenuto.

4.Principio dell'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio

4.1. Fino al 1° gennaio 2012, la legislazione del nostro Cantone, segnatamente il DLBN e il relativo regolamento, prevedevano due clausole estetiche generali negative. Per i paesaggi e i panorami pittoreschi vigeva il divieto di deturpazione (art. 2 cpv. 2 DLBN e 3 cpv. 2 lett. d regolamento d'applicazione del decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 22 gennaio 1974 (RBN; BU 1974, 83), in base al quale erano vietate le modificazioni dello stato dei fondi tali da compromettere la bellezza e gli altri valori del paesaggio. In particolare, erano vietate le costruzioni, ricostruzioni, o ogni altro intervento stravagante, indecoroso, di mole sproporzionata o in contrasto con il carattere, l'armonia e i valori dell'ambiente circostante in genere (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. d RBN). Nei siti dichiarati pittoreschi vigeva invece il divieto di alterazione (art. 3 cpv. 2 lett. c RBN), che imponeva ad ogni intervento di integrarsi convenientemente in un sito, vietando ogni pregiudizio o anche solo la modifica apprezzabile del carattere e dell'armonia dell'ambiente naturale o antropico (cfr. Lorenzo Anastsi/Davide Socchi, La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, in RtiD I-2013, pag. 355 segg. con rinvii). La legge sullo sviluppo territoriale, entrata in vigore il 1° gennaio 2012 (cfr. BU 2011, pag. 525 segg. e pag. 621 segg.), ha abrogato e sostituito il DLBN. All'art. 94 cpv. 2, ha in particolare introdotto un principio operativo, che costituisce una clausola estetica positiva, il luogo delle suddette clausole negative. Tale principio, di natura positiva, esige che gli interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1) precisa che l'inserimento ordinato e armonioso si verifica quando l'intervento si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi.

4.2. Nel caso concreto, il Governo ha ritenuto che il progetto in discussione fosse conforme al DLBN, segnatamente al divieto di alterazione di un sito pittoresco, conformemente a quanto ritenuto dall'autorità dipartimentale. Dal profilo del diritto applicabile, il giudizio non può essere tutelato poiché il Consiglio di Stato - che per principio applica il diritto in vigore al momento in cui emana la sua decisione (cfr. RDAT II-1994 n. 22 consid. 3; cfr. STA 52.2012.172 del 11 dicembre 2012, consid. 5) - avrebbe dovuto pronunciarsi (dopo aver interpellato l'Ufficio della natura e del paesaggio, UNP) sulla conformità del progetto con l'art. 94 cpv. 2 Lst e non con il DLBN, a quel momento già abrogato. La disposizione di cui all'art. 107 Lst, secondo cui le procedure in corso prima dell'entrata in vigore di questa legge sono concluse secondo il diritto anteriore, concerne infatti unicamente le procedure in corso, ovvero quelle pianificatorie avviate secondo l'or abrogata legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365). Diversamente da quanto concluso dal Governo, né dal suo testo né dai materiali legislativi (cfr. citato messaggio 9 dicembre 2009 n. 6309) risulta che tale disposizione concerna anche l'applicazione del DLBN, in sede di rilascio del permesso (cfr. STA 52.2012.172 citata, consid. 5). All'omissione è stato comunque posto rimedio in questa sede. L'UNP ha infatti ribadito la valutazione espressa davanti al Consiglio di Stato, ove aveva fra l'altro rilevato che in relazione alla tipologia e alle scelte architettoniche relative ai diversi fronti, pur rilevando che l'affaccio sud propone un'importante superficie vetrata, abbiamo ritenuto che nel complesso le quattro facciate propongono un rapporto pieni-vuoti relativamente corretto.

La deduzione non può tuttavia essere confermata, poiché il rapporto pieni-vuoti tra aperture e facciate, che l'art. 29 NAPR prescrive al precipuo scopo di indirizzare il corretto inserimento delle costruzioni nel contesto del nucleo, risulta palesemente disatteso. Altrettanto disatteso è l'orientamento delle dimensioni delle aperture, parimenti imposto dalla norma succitata al medesimo scopo. È ben vero che, di principio, l'autorità cantonale non applica il diritto comunale, ma se le norme del diritto comunale prescrivono determinati canoni estetici al fine di assicurare un ordinato ed armonioso inserimento delle costruzioni nel quadro paesaggistico l'UNP non può farne astrazione. Nell'ambito della verifica del rispetto del principio sancito dall'art. 94 cpv. 2 Lst deve tenerne adeguatamente conto. Qualora le regole, come nel caso concreto, limitatamente al dimensionamento delle aperture (prevalenza pieni-vuoti, rispettivamente altezza su larghezza), non lascino spazio all'apprezzamento, all'autorità cantonale non può essere riconosciuto un margine discrezionale suscettibile di portare a conclusioni in contrasto con i criteri di giudizio definiti dal diritto comunale che la stessa autorità cantonale ha peraltro avallato in sede di pianificazione.

Nella misura in cui ha per oggetto le aperture, anche il giudizio estetico dell'UNP viola dunque il diritto siccome procedente da un esercizio scorretto del potere d'apprezzamento che gli può essere riconosciuto (art. 61 LPamm).

5.In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la licenza edilizia ed il giudizio governativo che la conferma.

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico del resistente, il quale rifonderà inoltre ai ricorrenti, assistiti da un legale in questa sede, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, sono annullate:

1.1.   la decisione 13 giugno 2012 del Consiglio di Stato (n. 3159)

1.2.   la decisione 19 gennaio 2012 del municipio di Capriasca.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico del resistente, che rifonderà fr. 1'500.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili di questa istanza.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

52.2012.259 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.02.2014 52.2012.259 — Swissrulings