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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.07.2012 52.2012.180

12. Juli 2012·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,033 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Assegnazione delle ripetibili nella procedura di ricorso

Volltext

Incarto n. 52.2012.180  

Lugano 12 luglio 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Raffaello Balerna, presidente

assistito dal segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 7 maggio 2012 del

RI 1 patrocinato da: PA 1  

contro  

la decisione 17 aprile 2012 (n. 2134) del Consiglio di Stato che ha respinto, per quanto ricevibile, il ricorso della Comunione CO 1, limitatamente al punto 2 del dispositivo relativo al riconoscimento delle ripetibili;

viste le risposte:

-    11 maggio 2012 della Comunione CO 1;

-    11 maggio 2012 della Divisione delle costruzioni;

-    23 maggio 2012 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che, con decisione del 13 ottobre 2011, il municipio di Monte Carasso ha approvato il progetto stradale per la sistemazione della strada Nòvo/strada RT1, IIa fase, per la tratta dall'incrocio con la carà di Sai (superficie della carà di Sai non compresa) fino al mapp. 242 di Monte Carasso;

che, il 7 dicembre 2011, la Comunione CO 1 ha impugnato la predetta decisione dinanzi al Consiglio di Stato, domandandogli di annullarla;

che all'accoglimento del ricorso si è opposto il RI 1, facendosi assistere da una patrocinatrice;

che, con risoluzione 17 aprile 2012, il Consiglio di Stato ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'impugnativa della Comunione citata; conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento di fr. 500.- di tassa di giustizia; per contro, il Governo non ha assegnato ripetibili;

che, con gravame 7 maggio 2012, il RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro il menzionato giudicato governativo, chiedendo che gli vengano assegnate le ripetibili nel procedimento di ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, in quanto assistito da un legale;

che la Comunione CO 1 postula la reiezione del gravame, con argomentazioni che, se necessario, saranno discusse in seguito;

che il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale, mentre la Divisione delle costruzioni non ha preso posizione;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso sono date dall'art. 35 cpv. 2 della legge sulle strade del 23 marzo 1983, modificata e riordinata il 12 aprile 2006 (Lstr; RL 7.2.1.2), nella sua formulazione in vigore dal 27 gennaio 2009 (cfr. BU 2009 34);

che la legittimazione attiva del comune è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1; applicabile grazie al combinato dei disposti 31 cpv. 1 e 25 Lstr);

che l'impugnativa è dunque ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm);

che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;

che oggetto della presente vertenza è unicamente la questione relativa all'assegnazione di ripetibili in favore del comune qui ricorrente;

che, a tenore dell'art. 31 LPamm, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità (ripetibili) alla controparte;

che le ripetibili consistono nella partecipazione all'onorario del patrocinatore e alle spese sopportate da questi nell'interesse del cliente (art. 10 regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007; RtarRip; RL 3.1.1.7.1);

che soccombente è la parte che ha proposto un ricorso infondato o ha resistito a torto a un ricorso fondato (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 31);

che in concreto, dunque, soccombente davanti al Consiglio di Stato era la Comunione CO 1, il cui ricorso è stato disatteso; trattasi pertanto di stabilire se la citata Comunione sia tenuta a versare delle ripetibili alla controparte, ossia al comune, che si è fatto assistere da un legale nella procedura di ricorso di prima istanza;

che, contrariamente a quanto asserito dalla predetta, il RI 1 aveva la qualità di parte nella menzionata procedura (cfr., sul concetto, RDAT II-1997 n. 12 consid. 2.3; Borghi/ Corti, op. cit., n. 1 ad art. 15), non tanto perché la decisione impugnata era stata emessa da un suo organo, quanto piuttosto perché il comune era l'ente proponente del controverso progetto stradale;

che, tuttavia, il Governo non spiega - né nella risoluzione impugnata ma nemmeno nella risposta di causa - perché non ha assegnato le ripetibili alla parte vincente, patrocinata, che ne ha fatto richiesta: non è quindi dato di capire se questa soluzione sia il frutto di una scelta precisa o, per finire, di una semplice dimenticanza;

che il giudicato contestato è lesivo dell'obbligo di motivazione delle decisioni, sancito all'art. 26 cpv. LPamm, e, più in generale, del diritto di essere sentito della parte, garantito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101);

che il ricorso dev'essere, di conseguenza, accolto, quantomeno parzialmente, già per questo fatto e gli atti devono essere retrocessi al Consiglio di Stato affinché emetta una nuova decisione motivata sul riconoscimento (o meno) delle ripetibili a favore del comune e, se del caso, sul loro ammontare (art. 65 cpv. 2 LPamm);

che la Comunione CO 1, che ha resistito al ricorso in questa sede, soccombendo, è tenuta a pagare la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e a rifondere al comune, assistito da un legale, le ripetibili (art. 31 LPamm);

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.      Il ricorso è parzialmente accolto. §           Di conseguenza:     1.1.   il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è annullato                           nella misura in cui concerne le ripetibili;     1.2.   gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato, affinché ren-             da una nuova decisione motivata sulle ripetibili.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico della Comunione CO 1, la quale rifonderà inoltre pari importo al comune per ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Il segretario

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