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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.07.2013 52.2012.139

18. Juli 2013·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,658 Wörter·~23 min·3

Zusammenfassung

Licenza edilizia per la formazione di un posteggio. Distanze dai corsi d'acqua

Volltext

Incarto n. 52.2012.139  

Lugano 18 luglio 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 4 aprile 2012 di

RI 1 patrocinato da:PA 1  

contro  

la decisione 13 marzo 2012 del Consiglio di Stato (n. 1455), che re-spinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 4 gennaio 2012 con cui il municipio di Minusio gli ha negato il permesso per la formazione di una piattaforma-posteggio al mapp. 1828 di quel comune;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a. RI 1, qui ricorrente, è proprietario del mapp. 1828 di Minusio, situato in località Cadogno, in zona residenziale semi-intensiva (R4). Sul fondo, avente una superficie di mq 147, insiste una casa d'abitazione monofamiliare ad uso primario (mq 46). La particella comprende anche una parte (mq 8) del riale d'Aprile (incanalato) che scorre sul lato ovest.

                                         b. L'11 ottobre 2011, RI 1 ha inoltrato al municipio, in forma di notifica, una domanda di costruzione per la formazione di una piattaforma-posteggio (scoperta), addossata al lato ovest della casa. Dall'annessa relazione tecnica, si evince che il progetto comporta anzitutto la demolizione della tettoia, situata poco sotto il livello della strada, che attualmente copre uno spazio adibito a legnaia-deposito.

                                         c. La domanda non ha suscitato formali opposizioni da parte di privati. CO 1 (confinante) e CO 2 (non confinante) hanno tuttavia inoltrato delle osservazioni, chiedendo sostanzialmente al municipio di valutare il progetto anche dal profilo della sicurezza del traffico.

                                         Preoccupazioni in merito alla sicurezza sono state formulate anche dalla polizia comunale di Muralto-Minusio, tenuto conto del fatto che via Cadogno è una strada di transito (in entrambi i sen-si di marcia) integrata in un percorso casa-scuola e che l'angolo della casa toglierebbe, al momento dell'uscita dal posteggio, la necessaria visuale sui pedoni e sulle vetture in arrivo.

                                         A sua volta, chiamato dal municipio ad esprimere il proprio avviso sulla domanda, in data 30 novembre 2011 l'Ufficio dei corsi d'acqua si è opposto alla stessa, confermando una propria precedente presa di posizione, in quanto il previsto posteggio risulta nello spazio di pertinenza del corso d'acqua. Preso atto del vincolante avviso negativo cantonale, il 4 gennaio 2012 il municipio ha pertanto negato il permesso richiesto.

                                  B.   Con giudizio 13 marzo 2012, il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della licenza, respingendo l'impugnativa 17 gennaio 2012 inoltrata dall'istante in licenza.

Rilevato che secondo i Servizi generali del Dipartimento del territorio non sussiste una situazione eccezionale tale da giustificare la concessione di una deroga e constatato che la piattaforma è prevista parzialmente sopra il corso d'acqua e per il resto a soli 90 cm dalla sponda del riale, il Governo ha ritenuto che l'intervento progettato si pone (…) in manifesto ed insanabile contrasto con la distanza minima di 5 m dal corso d'acqua prescritta dall'art. 34 RLE. Abbondanzialmente, l'Esecutivo cantonale ha inoltre affermato di condividere le preoccupazioni espresse in te-ma di sicurezza stradale. Il Governo ha infine escluso la sussistenza dei presupposti affinché il permesso postulato potesse essere rilasciato in virtù di una parità di trattamento nell'illegalità.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo con ricorso 4 aprile 2012, chiedendo il suo annullamento ed il rilascio della licenza edilizia.

                                         L'insorgente rimprovera anzitutto al Consiglio di Stato di non aver esaminato concretamente la sussistenza dei presupposti per la concessione di una deroga, di aver permesso a CO 1 e a CO 2 di prendere posizione sul suo gravame ancorché non si fossero opposti al progetto, di aver preso in considerazione un rapporto della polizia cantonale negletto dalla decisione municipale impugnata e di aver escluso l'esistenza nel co-mune di Minusio di una prassi tendente ad autorizzare edifici e posteggi irrispettosi della distanza minima dai corsi d'acqua senza procedere ad un sopralluogo e senza tenere conto degli esempi contrari portati. Secondo il ricorrente, nella fattispecie sarebbero realizzati tutti i presupposti per concedere una deroga ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1). Al riguardo, evidenzia che la prevista piattaforma è situata 5 m sopra il riale in discussione, il quale sarebbe peraltro in secca per svariati mesi all'anno. Il manufatto verrebbe a trovarsi proprio sopra la tettoia esistente, per cui la situazione attuale non verrebbe peggiorata. Pur avendo pagato il contributo sostitutivo, non avrebbe alcuna possibilità di parcheggio sulla pubblica via, poiché i pochi posteggi blu presenti sarebbero costantemente occupati. Le finalità delle norme sulle distanze dai corsi d'acqua non sarebbero d'altra parte compromesse in alcun modo. A quest'ultimo proposito, l'insorgente ribadisce la necessità di procedere ad un sopralluogo, che consentirebbe pure di constatare l'esistenza di situazioni analoghe nei dintorni (mapp. 1802 e 2803). Ciò permetterebbe di giustificare eccezionalmente un diritto alla parità di trattamento nell'illegalità.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

                                         L'Ufficio delle domande di costruzione riporta essenzialmente le osservazioni dell'Ufficio dei corsi d'acqua, il quale conferma il proprio avviso negativo e nega di aver preavvisato favorevolmente manufatti in deroga alle distanze minime su altri fondi.

                                         Dal canto suo, il municipio richiama la propria risposta 1° febbraio 2012 davanti al Governo, dando atto delle reali difficoltà del proprietario a proporre una diversa progettazione, stante l'esiguità del fondo, e del disagio a trovare un parcheggio dopo l'introduzione della zona blu con eliminazione di alcuni stalli pubblici lungo via Cadogno. CO 2 e CO 1, ai quali il gravame è stato trasmesso per eventuali osservazioni in quanto destinatari della de-cisione governativa, si rimettono al giudizio del Tribunale.

E.  Con scritto 14 maggio 2013 questo Tribunale ha fissato alle parti un termine scadente il 29 maggio 2013 per presentare eventuali osservazioni in merito alle nuove disposizioni in materia di protezione delle acque entrate in vigore nel corso del 2011.

      In data 21 maggio 2013, l'UDC ha comunicato che secondo l'Ufficio dei corsi d'acqua il nuovo diritto non modifica la situazione, per cui vengono confermate le considerazioni espresse in prece-denza.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è da-ta dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva del ricorrente, già istante in licenza, è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempesti-vo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della controversia emerge con sufficiente chiarezza dalle carte processuali ed in specie dalla documentazione fotografi-ca agli atti. Il sopralluogo sollecitato dall'insorgente, non appare atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

1.3. Ancorché richiesti (anche in questa sede) di presentare eventuali osservazioni, CO 2 e CO 1 non possono essere considerati parti nell'ambito della presente procedura, non potendo essere loro riconosciuta la veste di opponenti, dato che non risultano aver interposto formale opposizione. Le preoccupazioni da loro spontaneamente esternate in tema di sicurezza nel termine di pubblicazione coincidevano sostanzialmente con quelle formulate dalla polizia comunale a richiesta del municipio. Nulla impediva a quest'ultimo, rispettiva-mente al Governo, di tenerne conto ai fini del giudizio, posto che la procedura amministrativa è retta dal principio inquisitorio e da quello dell'applicazione del diritto d'ufficio (art. 18 cpv. 1 LPamm; cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 18 n. 1). Del resto, l'insorgente ha comunque avuto facoltà di esprimersi in merito alle problematiche sollevate davanti al Tribunale, al cui giudizio i due interessati si sono in questa sede essenzialmente rimessi.

2.2.1. Secondo l'art. 36a cpv. 1 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, previa consultazione de-gli ambienti interessati, i Cantoni determinano lo spazio necessario alle acque superficiali affinché siano garantite le funzioni naturali delle acque (lett. a), la protezione contro le piene (lett. b) e l'utilizza­zio­ne delle acque (lett. c). Il Consiglio federale, prosegue la norma (cpv. 2), disciplina i dettagli. Inoltre, i Cantoni provvedo-no affinché lo spazio riservato alle acque sia preso in considera-zione nei piani direttori e di utilizzazione e sia sistemato e sfruttato in modo estensivo (cpv. 3).

Il mandato ai cantoni contenuto nell'art. 36a cpv. 1 LPAc ha carattere generale. Spetta al diritto cantonale stabilire se il compito di determinare lo spazio riservato alle acque incombe al cantone stesso o ai comuni oppure, ancora, se si tratti di un lavoro da espletare congiuntamente (cfr. Hans W. Stutz, Raumbedarf der Gewässer - die bundesrechtlichen Vorgaben für das Planungs- und Baurecht, in: PBG 2011/4 pag. 9 e 16).

2.2. Il Consiglio federale ha fatto uso della propria competenza, promulgando gli art. 41a (spazio riservato ai corsi d'acqua), 41b (spazio riservato alle acque stagnanti) e 41c (sistemazione e sfruttamento estensivi dello spazio riservato alle acque) dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc; RS 814.201), in vigore dal 1° giugno 2011.

                                         2.2.1. L'art. 41a OPAc concretizza lo spazio riservato ai corsi d'acqua. Quest'ultimo, composto dall'alveo naturale e da una striscia di terreno lungo entrambe le rive, costituisce una sorta di corridoio, dove l'alveo non deve necessariamente stare nel mezzo. Può essere determinato anche mediante distanze fisse a sinistra e a destra del corso d'acqua (ad esempio, mediante linee di costruzione nelle zone edificabili). Nella determinazione dello spazio riservato alle acque, l'Autorità dispone dunque di un certo margine di gioco, segnatamente per tenere conto delle circostanze di fatto (ad esempio: edifici, strade, ecc.) esistenti nei dintorni del corso d'acqua (cfr. UFAM, Erläuternder Bericht zur parlamentarischen Initiative Schutz und Nutzung der Gewässer (07.492) - Änderung der Gewässerschutz-, Wasserbau-, Energie und Fischereiverordnung, pag. 10; Hans W. Stutz, op. cit., pag. 8 e 17 seg.).

                                         L'art. 41a OPAc distingue tra spazio riservato ai corsi d'acqua all'interno delle zone protette (cpv. 1), quali biotopi d'importanza nazionale, riserve naturali cantonali, ecc, e spazio riservato ai corsi d'acqua al di fuori di tale zone (cpv. 2). In sostanza, mentre nel primo caso la larghezza dello spazio riservato alle acque corrisponde alla cosiddetta Biodiversitätskurve (cfr. UFAM/UFAEG, Leitbild Fliessgewässer Schweiz, 2003, pag. 4; UFAEG, Wegleitung Hochwasserschutz an Fliessgewässern, 2001, pag. 19), nel secondo caso coincide sostanzialmente con la cosiddetta Raum-bedarfskurve minimal, con una semplificazione per i piccoli corsi d'acqua aventi una larghezza naturale dell'alveo inferiore a 2 m (cfr. UFAM, op. cit., pag. 11). In tal senso, nelle altre zone (cpv. 2), cioè in quelle non protette ai sensi del cpv. 1, qual è quella qui in discussione, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno 11 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale inferiore a 2 metri (lett. a), rispettivamente almeno 2,5 volte la larghezza del fondo dell'alveo più 7 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale compresa tra 2 e 15 metri (lett. b).

Le indicazioni sulla larghezza dello spazio riservato alle acque contenute nei cpv. 1 e 2 dell'art. 41a OPAc rappresentano la larghezza minima dello stesso, sotto la quale, di principio, non si può andare (cfr. UFAM, op. cit., pag. 11).

Tale larghezza, prosegue la norma (cpv. 3), deve essere aumentata qualora ciò sia necessario per garantire (a) la protezione contro le piene, (b) lo spazio necessario per una rivitalizzazione, (c) gli obiettivi di protezione degli oggetti menzionati nel cpv. 1 e altri interessi preponderanti in materia di protezione della natura e del paesaggio, nonché (d) l'utilizzazione delle acque.

Per contro, nelle zone densamente edificate, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata alla situazione di edificazione, purché sia garantita la protezione contro le piene (cpv. 4). In tali zone (ad esempio, città o centri di villaggi), la determinazione dello spazio riservato alle acque non è sensata o lo è soltanto tenendo conto della situazione di fatto; anche qui, la protezione dalle piene deve comunque sempre essere garantita (cfr. UFAM, op. cit., pag. 12).

Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è pure possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste a) si trovano in foresta o in zone che nel catasto della produzione agricola non sono classificate come regioni di montagna o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura; b) sono messe in galleria; oppure c) sono artificiali (cpv. 5).

                                         2.2.2. Dal canto suo, l'art. 41c cpv. 1 prima proposizione OPAc prevede che nello spazio riservato alle acque è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti.

                                         Tuttavia, prosegue la norma (cpv. 1 seconda proposizione), nelle zone densamente edificate, l'autorità può autorizzare deroghe per impianti conformi alla destinazione della zona, purché non vi si oppongano interessi preponderanti. Sono segnatamente considerate zone densamente edificate le città ed i centri dei villaggi (cfr. UFAM, op. cit., pag. 15). Costituisce inoltre un indizio circa la sussistenza di una tale zona il fatto che nei dintorni vi siano fondi ampiamente sfruttati dal profilo edilizio, o che le costruzioni confinanti occupino anch'esse lo spazio riservato alle acque, oppure, ancora, che il fondo dedotto in edificazione costituisca uno degli ultimi spazi vuoti tra le costruzioni del comprensorio (cosiddetta Baulücke; cfr. Christoph Fritzsche/ Peter Bösch/Thomas Wipf, Zürcher Planung- und Baurecht, Band 2, 5 ed., Zurigo 2011, pag. 791; Hans W. Stutz, op. cit., pag. 18). Interessi preponderanti sono in particolare considerati quelli della protezione contro le piene e della protezione della natura e del paesaggio (cfr. UFAM, op. cit., pag. 15).

                                         La norma stabilisce inoltre (cpv. 2) che gli impianti realizzati in conformità con le vigenti disposizioni e utilizzabili conformemente alla loro destinazione situati entro lo spazio riservato alle acque sono per principio protetti nella propria situazione di fatto. La manutenzione di tali opere è dunque permessa. In che misura possa essere autorizzata anche una loro modifica o un cambia-mento della loro destinazione, va determinato secondo gli art. 24 segg. della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) e l'art. 37a della relativa ordinanza del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1) per le costruzioni situate fuori della zona edificabile, rispettivamente in base alla specifica normativa cantonale (cfr. art. 23 LPT) per quelle ubicate all'interno di tale zona [in Ticino: art. 66 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1) ed art. 86 del relativo regolamento del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1); cfr. UFAM, op. cit., pag. 15].

                                         2.3. Spetta ai cantoni determinare entro il 31 dicembre 2018 lo spazio riservato alle acque conformemente agli art. 41a e 41b OPAc (cfr. OPAc, cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011, in vigore dal 1° giugno 2011). Concretamente, ciò significa che va approntato un piano dello spazio riservato alle acque, che dovrà poi essere considerato nel piano direttore e nei piani regolatori (cfr. UFAM, op. cit., pag. 13). Finché ciò non avverrà, la norma transitoria stabilisce inoltre (cpv. 2) che le prescrizioni per gli impianti di cui all'art. 41c cpv. 1 e 2 si applicano ad ogni lato lungo le acque in una fascia larga (a) 8 metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell'alveo esistente, per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo non supera i 12 metri di larghezza, (b) 20 metri, per i corsi d'acqua con un fondo dell'alveo di larghezza superiore ai 12 metri e (c) 20 metri, per le acque stagnanti con una superficie superiore a 0,5 ettari. La norma transitoria fissa dunque lo spazio all'interno del quale trovano ap-plicazione i disposti di cui all'art. 41c cpv. 1 e 2 nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della novella legislativa ed il mo-mento in cui, conformemente agli art. 41a e 41b OPAc, verrà determinato lo spazio riservato alle acque.

                                         Diversamente dall'art. 41a OPAc, per il quale decisiva è la lar-ghezza naturale dell'alveo, la norma transitoria fa riferimento alla larghezza attuale, meno ampia in quanto molti corsi d'acqua sono interrati o incanalati (cfr. UFAM, op. cit., pag. 11 e 30). Ciò spiega perché di regola i dati numerici della norma transitoria so-no più grandi rispetto a quanto contemplato dall'art. 41a OPAc. Un'altra differenza è data dalla circostanza che secondo la norma transitoria va determinata una striscia (di protezione) di una certa larghezza sia a sinistra che a destra del corso d'acqua, mentre lo spazio riservato alle acque ai sensi dell'art. 41a OPAc è costituito da un corridoio, dove il corso d'acqua non deve necessariamente trovarsi al centro (cfr. UFAM, op. cit., pag. 30). Con la norma transitoria in esame si è in sostanza voluto fare in modo che, dopo l'entrata in vigore della nuova normativa e, perlomeno, fino ad avvenuta determinazione da parte dei cantoni dello spazio riservato alle acque, non fosse di principio più possibile costruire nuovi impianti all'interno di tale spazio (cfr. UFAM, op. cit., pag. 4).

                                         2.4.

                                         2.4.1. Per prassi costante, le domande di costruzione sono giudicate di regola secondo il diritto vigente al momento della decisione; parimenti sono determinanti le norme applicabili al momento delle constatazioni dell'autorità di ricorso quando quest'ultima dispone - come è il caso del Consiglio di Stato - di un potere di libero esame del fatto e del diritto (Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 2 LE, n. 705). Da parte sua, il Tribunale cantonale amministrativo applica di principio il diritto vigente al momento della decisione del Governo (RDAT I-1991 pag. 44 seg.), a meno che il diritto entrato successivamente in vigore sia più favorevole all'istante in licenza (principio della lex mitior). Il nuovo diritto è inoltre applicabile allorquando motivi particolari, segnatamente di ordine pubblico, ne impongano l'immediata applicazione, come è il caso nel settore della protezione ambientale (DTF 135 II 384 consid. 2.3; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Ed., Zürich 2010, §6 n. 326 pag. 71). Nel caso concreto, le citate nuo-ve disposizioni federali in materia di protezione delle acque sono dunque applicabili (STF 1C_505/2011 del 1° febbraio 2012 consid. 3.1.3; STA 52.2011.75 del 13 gennaio 2012 consid. 2.5.).

                                         2.4.2. I cantoni determinano entro il 31 dicembre 2018 lo spazio riservato alle acque (cpv. 1 delle disposizioni transitorie). Al di fuori delle zone protette, quest'ultimo è stabilito conformemente all'art. 41a cpv. 2 e 3 OPAc. Nelle zone densamente edificate, la larghezza dello spazio riservato alle acque può tuttavia essere adeguata alla situazione di edificazione, purché sia garantita la protezione contro le piene (cpv. 4).

                                         Secondo l'art. 41 Lst, nelle zone edificabili, il piano delle zone fissa le linee d'arretramento dai corsi d'acqua, da stabilire in base alle direttive del Dipartimento, allo scopo di garantire la protezione contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali delle acque (cpv. 1). Fuori dalle zone edificabili sono da delimitare linee d'arretramento dove, in corrispondenza dei corsi d'acqua, vi siano vie di comunicazione, condotte o altri impianti, esistenti o previsti (cpv. 2). All'interno delle linee d'arretramento sono vietate costruzioni e modifiche al terreno (cpv. 3). Il comune può fissare ulteriori linee d'arretramento per stabilire uno spazio con funzione ricreativa (cpv. 4).

                                         Dal canto suo, l'art. 50 RLst precisava che il piano delle zone fissa le linee d'arretramento dai corsi e dagli specchi d'acqua, che delimitano lo spazio riservato alle acque (cpv. 1). Per ogni corso d'acqua va considerata la situazione esistente (cpv. 2). All'interno delle linee d'arretramento sono promossi in particolare interventi di sistemazione e rinaturazione del corso d'acqua ad opera del-l'ente pubblico (cpv. 3). Inoltre, secondo il cpv. 4, si può rinunciare alla definizione di linee di arretramento alle condizioni fissate nell'ordinanza federale sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (art. 41 lett. a cpv. 5). La Sezione elabora una linea guida sulle linee d'arretramento dai corsi e dagli specchi d'acqua (cpv. 5). Nella versione in vigore dal 2 aprile 2013, l'art. 50 cpv. 1 RLst prevede che il piano delle zone fissa gli spazi riservati alle acque, giusta l'art. 36a LPAc e art. 41a e 41b OPAc. I cpv. 2-4 sono stati abrogati, mentre il cpv. 5 stabilisce che la Sezione elabora linee guida sugli spazi riservati alle acque.

                                         2.4.3. In concreto, non risulta che il cantone e/o il comune di Minusio abbiano già proceduto a delimitare lo spazio riservato alle acque del riale d'Aprile. Nessuno del resto lo sostiene. Ne discende che attualmente fa ancora stato la norma transitoria della modifica dell'OPAc del 4 maggio 2011. Giusta quest'ultima, lungo i corsi d'acqua con un alveo di larghezza inferiore a 12 m, qual è quello in discussione, le prescrizioni per gli impianti di cui all'art. 41c cpv. 1 e 2 sono applicabili su ciascuno dei lati all'interno di una striscia larga 8 m in aggiunta alla larghezza dell'alveo esistente. Dato che il riale d'Aprile, in corrispondenza del mappale dedotto in edificazione, presenza una larghezza di circa 2 m (cfr. piano annesso alla domanda), la fascia di protezione su ciascun lato ammonta (transitoriamente) a circa 10 m (8 + 2). La controversa opera è dunque prevista all'interno dello spazio riservato alle acque. Dato che non configura un manufatto ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, potrebbe pertanto essere autorizzata soltanto se potesse beneficiare di un'autorizzazione eccezionale (deroga) ai sensi dell'art. 41c cpv. 1 seconda proposizione OPAc.

3.   3.1. Preso atto dell'avviso negativo dell'Ufficio dei corsi d'acqua, secondo cui il previsto posteggio risulta nello spazio di pertinenza del corso d'acqua, il municipio ha negato il permesso richiesto. Il provvedimento municipale è stato confermato dal Consiglio di Stato, il quale, rilevato che per l'autorità dipartimentale non sussiste una situazione eccezionale tale da giustificare la concessione di una deroga e constatato che il manufatto litigioso copre parzialmente il corso d'acqua e per il resto si situa a soli 90 cm dalla sponda del riale, ha ritenuto che l'intervento progettato si pone (…) in manifesto ed insanabile contrasto con la distanza minima di 5 m dal corso d'acqua prescritta dall'art. 34 RLE.

                                         Il ricorrente censura la tesi dell'autorità cantonale. In particolare, rimprovera al Consiglio di Stato di non aver esaminato concretamente la sussistenza dei presupposti per la concessione di una deroga ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 RLE. Deroga che, a suo avviso, andrebbe concessa nella fattispecie, posto che, essendo la prevista piattaforma situata 5 m sopra il riale in discussione, poco più in alto rispetto a dove è ubicata la tettoia esistente, la situazione attuale non verrebbe peggiorata e le finalità delle norme sulle distanze dai corsi d'acqua non sarebbero compromesse.

                                         3.2. Né l'autorità dipartimentale, né il Governo si sono confrontati con le nuove norme federali, benché fossero in vigore al momento in cui si sono espressi. Neppure l'insorgente vi ha fatto cenno. A torto, tutti hanno fatto riferimento all'art. 34 RLE - articolo che è nel frattempo stato abrogato con effetto 2 aprile 2013 (cfr. BU 2013, 147) - richiamato dall'art. 7 cpv. 1 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) di Minusio, che, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2007, sanciva al suo cpv. 1 che al fine di garantire la protezione contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali delle acque, per qualsiasi tipo di costruzioni e di modifiche allo stato del terreno deve essere osservata una distanza dai corsi d'acqua da 5 a 15 m stabilita in base ai grafici di cui all'allegato 4 del medesimo regolamento, i quali, in pratica, corrispondono alla Biodiversitätskurve, rispettivamente alla Raumbedarfskurve minimal contenute nella citata direttiva 2001 dell'UFAM sulla protezione contro le piene dei corsi d'acqua. Sennonché, come illustrato, la novella legislativa federale impone anzitutto ai cantoni di definire concretamente per ogni corso d'acqua lo spazio riservato alle acque conformemente all'art. 41a cpv. 1-3 OPAc, adeguandolo se del caso alla situazione di edificazione (art. 41a cpv. 4 OPAc). Lavoro, questo, che deve prontamente essere messo in cantiere affinché il termine fissato (31 dicembre 2018) sia rispettato. Fintanto che ciò non avverrà, la fascia protetta su entrambi i lati di ciascun corso d'acqua va calcolata in conformità alle (più) restrittive indicazioni contemplate dal cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modifica della OPAc del 4 maggio 2011. Questo fa sì che numerosi edifici ed impianti vengono a collocarsi all'interno dello spazio riservato e, conseguentemente, vedono le loro possibilità edificatorie limitate a quanto consentito dalla protezione delle situazioni acquisite ai sensi dell'art. 41c cpv. 2 OPAc, a meno che non siano dati i presupposti per un permesso in base all'art. 41c cpv. 1 OPAc (cfr. Fritzsche/Bösch/Wipf, op. cit., pag. 793).

                                         3.3. Nella fattispecie, visto che non si sono confrontate con la nuova normativa federale, l'autorità cantonale e il municipio hanno segnatamente omesso di valutare concretamente se e a quali condizioni e/o con quali oneri possa essere rilasciata un'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 41c cpv. 1 seconda proposizione OPAc. Da questo profilo, il parere espresso dall'Ufficio dei corsi d'acqua e riportato nelle osservazioni 21 maggio 2013 dell'UDC, secondo cui il nuovo diritto non modifica in nulla la situazione, non può essere seguito.

                                         Il giudizio impugnato non può dunque essere tutelato e gli atti vanno rinviati al Governo, affinché, completati se del caso gli accertamenti e raccolto un nuovo avviso, nonché sentito il ricorrente e il municipio, si pronunci nuovamente.

                                         L'Esecutivo cantonale dovrà in particolare valutare se il fondo in questione appartiene ad una zona densamente edificata ai sensi dell'art. 41c cpv. 1 seconda proposizione OPAc, ciò che a prima vista non parrebbe escluso, rispettivamente se all'intervento ostano interessi pubblici preponderanti, che in concreto non sembrerebbero ravvisabili né nella protezione contro le piene, posto che in corrispondenza del fondo dedotto in edificazione il riale è incanalato e presenta degli argini piuttosto alti e che la progettata piattaforma si situa prevalentemente a lato del corso d'acqua e ad un'altezza considerevole dallo stesso, né nella protezione della natura e del paesaggio, che sinora nessuno ha peraltro invocato. Quanto alla sicurezza della circolazione stradale, aspetto, questo, evocato a titolo abbondanziale nel giudizio impugnato, con riferimento al fatto che via Cadogno è integrata in un percorso casa-scuola (Pedibus) e che l'angolo della casa toglierebbe, al momento dell'uscita dal posteggio, la necessaria visuale sui pedoni e sulle vetture in arrivo, la questione dovrà essere oggetto di attenta disamina, tenendo tuttavia presente che, secondo il piano delle zone, via Cadogno è una strada di servizio ad orientamento pedonale, su cui vige il limite di velocità di 30 km/h, e prendendo in considerazione eventuali misure (di esercizio o d'altro) suscettibili di escludere, o perlomeno di diminuire entro limiti ragionevoli, i rischi paventati.

4.   4.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto. Di conseguenza, il giudizio impugnato è annullato e gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché, completati se del caso gli accertamenti e raccolto un nuovo avviso, nonché sentito il ricorrente e il municipio, si pronunci di nuovo.

4.2. Dato l'esito, non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 28 LPamm), considerato che il comune è comparso per esigenze derivanti dalla sua funzione. Lo Stato è per contro tenuto a versare al ricorrente, patrocinato da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm), ritenuto che tale versamento non può essere imposto al comune, dato che quest'ultimo si è rimesso al giudizio del Tribunale e che il diniego della licenza è sostanzialmente riconducibile all'avviso negativo, vincolante per il comune, rilasciato dall'Ufficio dei corsi d'acqua.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 13 marzo 2012 del Consiglio di Stato (n. 1455) è annullata;

1.2.   gli atti sono retrocessi al Governo affinché, completati se del caso gli accertamenti e raccolto un nuovo avviso, nonché sentito il ricorrente e il municipio, emani un nuovo giudizio.

                                   2.   Non si preleva alcuna tassa di giustizia. Lo Stato verserà al ricorrente fr. 1'600.per ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30

giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

52.2012.139 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.07.2013 52.2012.139 — Swissrulings