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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 01.03.2012 52.2011.503

1. März 2012·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,335 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Multa edilizia. Prescrizione

Volltext

Incarto n. 52.2011.503  

Lugano 1° marzo 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 21 ottobre 2011 di

RI 1  

contro  

la decisione 27 settembre 2011 del Consiglio di Stato (n. 5346) che accoglie parzialmente l'impugnativa del ricorrente, riformando la decisione del municipio di Mendrisio che gli ha inflitto una multa di fr. 7'000.- per gli interventi non autorizzati sul suo terreno (part. 1085), nel senso che la multa è ridotta a fr. 5'000.-;

viste le risposte:

-      9 novembre 2011 del Consiglio di Stato;

-    16 novembre 2011 del municipio di Mendrisio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che il ricorrente RI 1 è proprietario di un terreno (part. 1085), situato in località La Rossa, nel comune di Mendrisio, sezione Rancate, all'interno della zona agricola, nonché zona SAC e naturale protetta secondo il piano direttore;

che nel corso del 2006, senza raccogliere la preventiva autorizzazione, il ricorrente ha costruito sul suo terreno una stalla per cavalli con un recinto, un canile e una piscina (quest'ultima non ancora ultimata);

che il 27 giugno 2006, dopo avergli notificato un ordine di sospensione lavori (decisione del 13 giugno 2006), il municipio ha intimato al ricorrente un rapporto di contravvenzione per la violazione degli articoli 1 e seguenti LE, assegnandoli un termine per formulare osservazioni; l'interessato è rimasto silente;

che con decisione 12 dicembre 2006, il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione del 2 ottobre 2006, con la quale il municipio di Rancate (ora: Mendrisio) ha negato all'insorgente la licenza in sanatoria per le suddette opere realizzate senza permesso, in quanto in contrasto con i disposti applicabili alle costruzioni fuori della zona edificabile;

che l'11 dicembre 2007, il municipio, previo avviso favorevole del Dipartimento del territorio, ha ordinato all'insorgente la demolizione dei manufatti di cui si è detto; tale ingiunzione è stata confermata prima dal Governo (ris. gov. n. 3728 del 9 luglio 2008) e poi da questo Tribunale (STA 52.2008.302 del 6 ottobre 2008);

che di fronte alla renitenza del ricorrente, il municipio ha dato avvio alla procedura di esecuzione sostituiva a spese dell'obbligato;

che a seguito di vicissitudini che non occorre qui evocare, dopo che RI 1 ha finalmente provveduto al ripristino dello status quo ante, il 2 marzo 2011 il municipio, richiamato il citato rapporto di contravvenzione, gli ha inflitto una multa di fr. 7'000.- per la violazione materiale della legge edilizia, mettendo in risalto la gravità dell'infrazione, la riluttanza dell'insorgente a conformarsi alle decisioni, la sua reciditività e il vantaggio economico perseguito;

che, per quanto qui interessa, con decisione 27 settembre 2011 il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'impugnativa inoltrata dal ricorrente avverso il suddetto provvedimento che ha riformato nel senso che la multa è ridotta a fr. 5'000.- (dispositivo n. 1 e 3.1.) e ponendo a suo carico una tassa di giustizia di fr. 300.- (dispositivo n. 4); il Governo ha in sostanza considerato quale attenuante la circostanza che il ricorrente avesse infine provveduto alla demolizione, ridimensionando inoltre l'entità del profitto perseguito;

che con ricorso 21 ottobre 2011, RI 1 impugna ora la predetta risoluzione governativa chiedendo l'annullamento della multa; l'insorgente contesta in particolare la gravità dell'infrazione e l'aspetto della recidiva, ritenendo di aver già pagato abbastanza demolendo tutto;

che all'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni, nonché il municipio, ribadendo sostanzialmente le argomentazioni alla base della multa;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 148 cpv. 3 delle legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2) per rinvio dell'art. 46 cpv. 5 delle legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1);

che certa è la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1);

che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm);

che secondo l'art. 46 cpv. 1 LE, le contravvenzioni alla legge edilizia, ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi comunali sono punite dal municipio con la multa sino a fr. 5'000.- se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria, con l'ammonimento o la multa sino a fr. 500.- se è stata una notifica o con la multa sino a fr. 10'000.- negli altri casi; il municipio non è invece vincolato da questi massimi, se l'autore è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro (cfr. art. 46 cpv. 2 LE);

che l'art. 46 LE stabilisce inoltre i criteri di commisurazione della multa (cpv. 3) e la cerchia delle persone punibili (cpv. 4); per la procedura rinvia agli art. 147 e 148 LOC, riservata la legittimazione del Comune a ricorrere contro le decisioni del Consiglio di Stato (cfr. art. 46 cpv. 5 LE);

che, secondo l'art. 46 cpv. 6 LE - che ha ripreso l'art. 58 cpv. 1 della previgente legge edilizia del 19 febbraio 1973 (cfr. RVGC, anno parlamentare 1990, sessione ordinaria autunnale, vol. 5, pag. 2798) - l'azione si prescrive nel termine di 5 anni dal compimento dell'atto illecito; il limite quinquennale è un termine di prescrizione assoluta (cfr. RVGC, anno parlamentare 1989, sessione ordinaria primaverile, vol. 4, pag. 1772 segg.);

che il termine in questione inizia a decorrere con il compimento della costruzione (cfr. RDAT II-1995 n. 28; II-1991 n. 37); gli atti del procedimento, in assenza di un'esplicita disposizione che lo preveda, non interrompono il suo decorso (cfr. STA 52.1997.249-250-251-252 del 16 dicembre 1997, consid. 5.1);

che nel caso concreto, il ricorrente ha realizzato le controverse opere abusive - nel frattempo demolite - nel corso del 2006; i lavori sono stati ultimati rispettivamente sono stati interrotti (piscina) al più tardi nel mese di giugno del 2006, quando il municipio gli ha intimato l'ordine di sospensione lavori;

che la controversa violazione della legge edilizia, imputatagli dal municipio con avviso di contravvenzione del 27 giugno 2006, è da ricondurre al più tardi a quel periodo;

che, anche se l'azione penale non si era ancora estinta nel momento (2 marzo 2011) in cui il municipio ha emanato nei confronti di RI 1 la multa litigiosa, la prescrizione assoluta di 5 anni è comunque subentrata al più tardi nel giugno 2011, prima che il Consiglio di Stato emanasse la sua decisione;

che questa circostanza, favorevole al ricorrente, deve essere rilevata d'ufficio, a prescindere dal fatto che egli non l'abbia sollevata (cfr. STA 52.2009.159 del 28 settembre 2009, consid. 2.2.; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerisches Verwaltungsrechtspflege, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, n. 34 B/II);

che, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere accolto, annullando sia la decisione di multa (fr. 7'000.-) del municipio sia quella governativa che la riforma (nel senso che è ridotta a fr. 5'000.-) e pone a suo carico la tassa di giustizia di fr. 300.- (dispositivi n. 1, 3.1 e 4);

che al ricorrente va dato atto che il procedimento di contravvenzione è abbandonato per intervenuta prescrizione;

che, dato l'esito, non si preleva tasse di giustizia (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la risoluzione del 2 marzo 2011 con cui il municipio di Mendrisio ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 7'000.- per violazione materiale della legge edilizia, come pure la decisione 27 settembre 2011 del Consiglio di Stato (n. 5346) che l'ha riformata nel senso che è ridotta a fr. 5'000.-, addebitandogli una tassa di giustizia di fr. 300.- (dispositivi n. 1, 3.1 e 4), sono annullate;

1.2.   il procedimento di contravvenzione è abbandonato per intervenuta prescrizione.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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