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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.07.2012 52.2011.446

12. Juli 2012·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,943 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

Esclusione dai concorsi scolastici per l'anno 2011/2012

Volltext

Incarto n. 52.2011.446  

Lugano 12 luglio 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi

segretaria:

Paola Carcano, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 27 settembre 2011 di

RI 1  patrocinato da: PA 1   

contro  

la risoluzione 6 settembre 2011 (n. 4831) del Consiglio di Stato che ha respinto il gravame dell'insorgente avverso la decisione 9 giugno 2011 della Direzione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) in materia di esclusione dai concorsi scolastici per l'anno 2011/2012;

viste le risposte:

-    12 ottobre 2011 del Consiglio di Stato;

-    13 ottobre 2011 della sezione amministrativa (SA) del DECS;

preso atto della replica 8 novembre 2011;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.  Il 25 gennaio 2011 la Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale del DECS hanno indetto un pubblico concorso per la nomina e l'incarico di docenti per l'anno scolastico 2011/2012 in diversi ordini di scuola (Foglio Ufficiale n. 7/2011).

RI 1 - che svolge la sua attività professionale quale docente di latino e italiano presso la scuola media (SM) di Giubiasco, al beneficio di una nomina, e quale insegnante di greco ai corsi per adulti promossi dal Cantone - ha inoltrato la sua candidatura per l'insegnamento di latino e di latino e greco nelle scuole medie superiori (SMS).

B.  Con decisione 3 maggio 2011 la SA del DECS ha comunicato a RI 1 che era stato escluso dal colloquio d'assunzione poiché sprovvisto del diploma di insegnante di scuola media superiore, nelle materie in questione, rilasciato dall'Alta scuola pedagogica (ASP), dal Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) o riconosciuto dalla Conferenza dei direttori della pubblica educazione (CDPE).

Con decisione 9 giugno 2011 la Direzione del DECS ha respinto il reclamo presentato da RI 1 e confermato la decisione avversata. In sunto, essa ha ritenuto che a ragione il docente era stato escluso dal colloquio d'assunzione poiché non adempiva al requisito richiesto dal bando di concorso in quanto sprovvisto del diploma di insegnante di SMS.

C.    Con decisione 6 settembre 2011 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame dell'insorgente e confermato la decisione dipartimentale. Il Governo ha ritenuto che l'esclusione del docente dalla procedura di assunzione fosse corretta in assenza dell'abilitazione all'insegnamento nelle SMS richiesto dalla legislazione scolastica (art. 47 della legge della scuola del 1° febbraio 1990; LSc; RL 5.1.1.1). Ha quindi negato l'applicabilità di qualsivoglia eccezione alla fattispecie concreta (in particolare, dell'art. 8 cpv. 2 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 15 marzo 1995; LORD; RL 2.5.4.1 e art. 47 cpv. 3 LSc) ed ha pure precisato che la contestata mancata organizzazione annuale della relativa abilitazione da parte del DECS non era tale da modificare la conclusione a cui era pervenuto.   

D.    Contro questa decisione RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di annullarla e di essere ammesso al colloquio d'assunzione. In sunto, egli lamenta un'applicazione ed un'interpretazione restrittiva della legislazione scolastica da parte del Governo e ritiene che la sua formazione universitaria completata dalla pluriennale esperienza nell'ordine di scuola inferiore possa in ogni caso supplire, giusta l'art. 8 cpv. 2 LORD, alla mancanza dell'abilitazione all'insegnamento nelle SMS. A suo avviso, se così non fosse, l'attuale ordinamento limiterebbe arbitrariamente l'accesso alla professione di SMS e porterebbe ad evidenti disparità di trattamento, in particolare, nei confronti dei concorrenti esteri che verrebbero avvantaggiati in modo discriminatorio rispetto ai candidati indigeni.

E.  Il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle motivazioni del suo giudizio. Anche la SA del DECS avversa il gravame. Dei rispettivi argomenti si dirà, per quanto necessario, in diritto.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo risulta dall'art. 67 cpv. 1 LORD. La legittimazione attiva del ricorrente, concorrente escluso dalla procedura di assunzione, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere esaminato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Le prove offerte dal ricorrente (richiamo dal Consiglio di Stato e dal DECS dei dati relativi all'organizzazione dei corsi di abilitazione nelle materie latino e latino e greco per le SMS negli ultimi 6 anni) non appaiono invero suscettibili, nell'ambito di una valutazione anticipata dei mezzi di prova, di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi fattuali rilevanti per il giudizio, risultando la situazione sufficientemente chiara dai documenti prodotti dalle parti nelle rispettive comparse scritte (cfr. DTF 131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008, n. 6, pag. 559 e rinvii).

2.2.1. I dipendenti cantonali e i docenti sono di regola assunti, mediante nomina (a tempo indeterminato; art. 7 LORD) o incarico (a tempo determinato; art. 15 LORD), in esito a pubblico concorso (art. 12 cpv. 1 e 17 cpv. 1 LORD). Per quanto riguarda la procedura di assunzione, l'art. 8 cpv. 1 LORD dispone che la nomina è subordinata ai titoli di studio e ai requisiti di età, di idoneità e di preparazione contemplati nella descrizione della funzione individuale e pubblicati nel bando di concorso. I concorrenti devono inoltre produrre i titoli di studio, eventuali certificati di lavoro, un certificato medico di sanità, il certificato individuale di stato civile o l'atto di famiglia, l'estratto del casellario giudiziale ed eventuali altri documenti richiesti dal bando di concorso (art. 13 cpv. 1 LORD). Se da un lato lo Stato può legittimamente porre condizioni per l'accesso alla professione di docente cantonale, non potendo nemmeno quest'ultimo, tra l'altro, in quanto dipendente pubblico, appellarsi al diritto al libero accesso a un'attività economica privata e al suo libero esercizio così come garantito dall'art. 27 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), ciò non significa tuttavia che esso sia legittimato a limitarne l'accesso a suo libero piacimento. In effetti, le restrizioni devono essere sostenibili e non devono portare a manifeste situazioni di disparità di trattamento. Per l'importanza che riveste la scuola nel processo di apprendimento, di formazione e di crescita dello studente, in special modo se minorenne, la professione dell'insegnante può dunque essere sottoposta a limitazioni, anche soggettive (di tipo personale, caratteriale e professionale) nella misura in cui queste siano proporzionate agli obiettivi a cui tendono (Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2.a edizione, Berna 2003, pag. 498 e segg.). Adeguata formazione, sia essa generale o specifica, idoneità da un punto di vista caratteriale all'insegnamento, assenza di condanne di una certa rilevanza e buona condotta, buona salute fisica e psichica, sono ad esempio condizioni ritenute adeguate, proporzionate e ammissibili nell'ambito di un concorso scolastico (Plotke, op. cit., pag. 501 e segg.; STA 52.2010.209 del 7 ottobre 2010, consid. 3).

2.2. In concreto il bando di concorso richiedeva, tra l'altro, determinate capacità professionali (abilitazione all'insegnamento) nell'intento di valutare l'idoneità del candidato da un profilo professionale. Tale requisito era volto ad ossequiare i principi ancorati nell'art. 47 LSc giusta il quale l'abilitazione all'insegnamento è il riconoscimento da parte dell'autorità cantonale o federale delle capacità di esercitare la professione di docente nelle scuole pubbliche del Cantone (cpv. 1); fatto salvo il riconoscimento delle abilitazioni conferite da terzi a norma di leggi federali o di accordi intercantonali o internazionali (cpv. 4), il Dipartimento della SUPSI che integra l'Alta scuola pedagogica (ASP) ha il compito di conferire l'abilitazione all'insegnamento, nei termini definiti dal mandato da parte del Consiglio di Stato (cpv. 2); essa vale, di regola, per il grado o l'ordine di scuola per il quale è conseguita (cpv. 3). Da questo punto di vista, la condizione posta non può dunque essere messa in discussione e va senz'altro condivisa, vista l'importanza di disporre di un corpo insegnanti qualificato, adeguatamente preparato e competente nella materia che dovrà insegnare.

2.3. A mente del ricorrente, la condizione posta sarebbe irrealizzabile poiché negli ultimi anni l'ASP e il DFA non hanno organizzato la formazione di abilitazione (diploma di insegnante SMS) per le materie di latino e greco e sarebbe pure inesigibile costringere un docente ticinese nominato e attivo nella scuola ticinese a frequentare la formazione della durata di un anno a tempo pieno fuori Cantone. Donde un'inaccettabile disparità di trattamento operata dall'autorità di nomina tra candidati indigeni e non. Ora, la censura è destinata all'insuccesso. Innanzitutto la condizione posta non è obiettivamente irrealizzabile. Per legge, infatti, il diploma di insegnante di scuola media superiore, nelle materie in questione, può (ma non deve) essere necessariamente rilasciato dall'ASP o dal DFA. In effetti, esso può anche essere un titolo riconosciuto come tale o equipollente dalla CDPE ed essere, quindi, frutto di formazioni seguite al di fuori del Ticino (segnatamente, in altri Cantoni oppure oltre confine nella vicina penisola o addirittura altrove). Motivo per il quale la formazione in lingue antiche può, ma non deve essere necessariamente organizzata annualmente in Ticino. Il fatto poi che essa venga predisposta saltuariamente può essere opinabile ma non insostenibile alla luce dell'attuale legislazione e delle necessità dei rispettivi ordini scolastici. La prossima sessione è comunque prevista per l'anno 2012/2013. D'altra parte, le conseguenze per le scelte professionali di un docente - in concreto, la mancata frequentazione a tempo debito, nel Cantone o altrove della formazione di abilitazione di insegnante SMS - non possono essere fatte ricadere sullo Stato per il solo fatto che quest'ultimo non può predisporre, per motivi preponderanti, una formazione specifica per l'abilitazione all'insegnamento di tutte le materie messe a concorso. Neppure si vede in cosa possa consistere la genericamente asserita disparità di trattamento che l'autorità di nomina opererebbe tra candidati indigeni e non. Lo Stato, infatti, esige per tutti i candidati i medesimi titoli di studio e di abilitazione, lasciando agli stessi la facoltà di scegliere dove ottenerli, a condizione che possano essere riconosciuti dalle competenti autorità.

2.4. Il ricorrente lamenta pure un'applicazione ed un'interpre-tazione restrittiva della legislazione scolastica da parte del Governo. A suo avviso, infatti, egli dovrebbe essere ammesso al colloquio d'assunzione poiché la sua formazione universitaria completata dalla pluriennale esperienza quale docente nominato nell'ordine di SM supplirebbe alla mancanza dell'abilitazione all'insegnamento nelle SMS. Anche in questo caso la censura appare destituita di buon fondamento. Vero è che giusta l'art. 47 cpv. 3 LSc l'abilitazione all'insegnamento vale di regola per il grado o l'ordine di scuola per il quale è conseguita. Altrettanto vero è che, giusta l'art. 8 cpv. 3 LORD, il servizio svolto alle dipendenze dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o private può supplire, a giudizio dell'autorità di nomina, alla carenza di un titolo di studio o di altri requisiti. D'altra parte però trattasi di una facoltà e non già di un obbligo dell'autorità di nomina di procedere all'assunzione di un candidato sprovvisto dei requisiti richiesti. Alla medesima va riconosciuto un vasto margine di apprezzamento, censurabile dinnanzi all'autorità ricorsuale

solo quando integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso (art. 61 cpv. 2 LPamm), in concreto non raggiunti.      

3.Il giudizio governativo avversato, che ha avvallato la decisione della direzione scolastica, non presta dunque il fianco a critica alcuna e merita quindi di essere confermato in questa sede con reiezione del gravame.

4.Sulla scorta delle considerazioni esposte, il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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