Incarto n. 52.2011.395
Lugano 9 settembre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Flavia Verzasconi
assistito dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 aprile 2011 di
RI 1,
contro
la pianta organica del Corpo di Polizia adottata dal Consiglio di Stato l'8 febbraio 2011/5 aprile 2011;
vista la risposta 13 maggio 2011 del Comando della Polizia cantonale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con risoluzione governativa 8 febbraio 2011 (n. 913) il Consiglio di Stato ha approvato la riorganizzazione del Reparto mobile speciale della Polizia cantonale;
che il 24 febbraio 2011 il Dipartimento delle istituzioni ha adattato di conseguenza gli organigrammi della Polizia cantonale; che il 5 aprile 2011 il Consiglio di Stato ha adeguato le funzioni attribuite ad alcuni collaboratori sulla base della nuova organizzazione, pubblicate nella circolare di servizio n. 6 del 13 aprile 2011;
che il 26 aprile 2011 il sergente RI 1, responsabile della gestione amministrativa e della cancelleria dei reparti mobili speciali (RMS), ha contestato dinanzi al Consiglio di Stato la pianta organica dei dipendenti del Corpo di Polizia, asserendo che l'ufficio dove opera non figurerebbe nell'organigramma RMS;
che pertanto chiede una modifica della pianta organica nel senso di inserirlo quale responsabile della gestione amministrativa (sgt I 27);
che al ricorso si oppone il Comando della Polizia cantonale per motivi che verranno ripresi, qualora necessario, nei considerandi;
che a norma dell'art. 4 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) il 17 agosto 2011 il Consiglio di Stato ha trasmesso gli atti al Tribunale per competenza;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, e per esso del Giudice delegato, è data dagli art. 24a legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol; RL 1.4.2.1), 60 cpv. 2 LPamm e 49 cpv. 2 legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1);
che il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 43 LPamm);
che, giusta l'art. 48 LPamm, l'autorità di ricorso può respingere in limine litis, con breve motivazione, i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;
che il ricorrente impugna la pianta organica del Corpo di Polizia;
che, in particolare, appellabili dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo sono le decisioni, ossia gli atti amministrativi di carattere concreto e individuale, mediante i quali l'autorità statuendo iure imperii costituisce, annulla o modifica diritti o obblighi fondati sul diritto pubblico o ne accerta l'esistenza (art. 1 cpv. 1 e 60 cpv. 2 LPamm; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 e 5 ad art. 1; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 744 e seg.);
che nella fattispecie la pianta organica impugnata, quale provvedimento organizzativo di carattere generale e interno all'amministrazione, non esplica effetti diretti nei confronti del ricorrente e non dispone su suoi diritti o obblighi (DTF 131 IV 32 consid. 3; BVR 2009 pag. 461 consid. 3.4; Markus Müller, in Auer/Müller/
Schindler, Kommentar VwVG, Zurigo 2008, n. 44 ad art. 5 e rinvii; Adelio Scolari, op. cit. n. 760);
che in difetto di una decisione impugnabile il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile;
che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente (art. 28 LPamm);
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione a:
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario