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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.08.2011 52.2011.338

4. August 2011·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,076 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Legittimazione a ricorrere contro un divieto d'accessopronunciato dal gerente di un esercizio pubblico

Volltext

Incarto n. 52.2011.338  

Lugano 4 agosto 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Raffaello Balerna, presidente

assistito dal segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 19 luglio 2011 della

RI 1

  contro  

la decisione 12 luglio 2011 (n. 4039) del Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dalla ricorrente avverso la decisione 5 maggio 2011 (n. 1274) dell'Ufficio del commercio e dei passaporti, che ha dichiarato nullo e privo d'effetto il divieto di accesso pronunciato il 18 aprile 2010 da D__________, gerente del "Bar __________ ", nei confronti di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

richiamato l'art. 48 della legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1);

ritenuto,                           in fatto

che la RI 1, qui ricorrente, era titolare dell'autorizzazione alla gestione dell'esercizio "Bar __________ ", ubicato in via __________ a __________;

che in seguito ad alcuni episodi che sarebbero avvenuti presso l'esercizio pubblico in questione, in particolare a un accadimento del 12 ottobre 2010, il 18 ottobre 2010 C__________, allora gerente del Bar __________, nonché amministratore della RI 1, ha inviato una diffida a CO 1, vietandole l'accesso all'esercizio pubblico per un periodo di tempo indeterminato;

che la diffidata ha contestato tale provvedimento davanti l'Ufficio del commercio e dei passaporti;

che, il 1° gennaio 2011, D__________ è subentrato a C__________ quale gerente del Bar __________;

che, in applicazione dell'art. cpv. 2 del regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, del 16 marzo 2011 (RLear; RL 11.3.2.1.1), il 14 aprile 2011 l'Ufficio ha dichiarato divenuta priva d'effetto la diffida 18 ottobre 2010, riconoscendo a CO 1 la facoltà di accedere liberamente al Bar __________; tale decisione è restata inimpugnata;

che, il 18 aprile 2011, D__________ ha intimato a CO 1 un nuovo divieto di accesso al locale, dal seguente tenore:

Gentile Sig.ra CO 1, in qualità di nuovo gerente del __________ Bar le rinnovo il divieto di accesso al locale. Le motivazioni rimangono le stesse riguardanti la precedente diffida nei suoi confronti, tra l'altro confermate e ribadite più volte dalle mie collaboratrici anche e soprattutto nel verbale firmato da me, dal proprietario e dalle dirette interessate che hanno avuto modo di segnalare il suo comportamento inaccettabile avvenuto all'interno del locale (…);

che, il 19 aprile 2011, CO 1 è insorta contro il nuovo divieto di accesso davanti all'Ufficio, contestando anzitutto la veridicità dei fatti riportati dal vecchio e dal nuovo gerente; ad ogni modo, il divieto d'accesso era immotivato e basato su dei fatti antecedenti il cambiamento della gerenza;

che, con decisione 5 maggio 2011, l'Ufficio ha dichiarato nullo e privo di effetto il controverso divieto, in quanto rilasciato sulla base di fatti accaduti prima dell'assunzione della gerenza da parte di D__________, senza che dopo questo cambiamento la resistente avesse tenuto un comportamento atto a giustificare un nuovo divieto d'accesso;

che, contro predetta decisione, il 9 maggio 2011 la RI 1 ha comunicato all'Ufficio di opporsi alla decisione; l'attuale gerente del Bar __________ - D__________, che ha pronunciato il divieto - non ha invece contesto la decisione;

che lo scritto è stato trasmesso per competenza al Consiglio di Stato, che lo ha trattato quale ricorso contro la decisione 5 maggio 2011 dell'Ufficio;

che il Governo cantonale, con decisione 12 luglio 2011, qui impugnata, ha dichiarato irricevibile l'impugnativa per difetto di legittimazione attiva dell'insorgente, rinunciando a prelevare una tassa di giustizia e ordinando alla ricorrente di rifondere fr. 400.- alla resistente, per ripetibili;

che, esaminato per completezza il merito, il Consiglio di Stato ha ritenuto che in ogni caso il ricorso avrebbe dovuto essere respinto, in quanto la diffida non era basata su fatti nuovi suscettibili di giustificarla, bensì sui medesimi fatti relativi a quella precedente;

che, contro predetta decisione, la RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e la conferma del divieto di accesso nei confronti di CO 1; la ricorrente si oppone inoltre all'ordine di rifondere le ripetibili alla controparte;

che il gravame non è stato intimato alle parti per le risposte, mentre il Tribunale si è limitato a richiamare gli atti dalla precedente istanza (art. 48 LPamm);

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, e per esso di questo giudice delegato, è data e il ricorso è tempestivo (art. 50 cpv. 2 legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, del 1° giugno 2010; Lear; RL 11.3.2.1; art. 49 cpv. 2 legge sull'organizzazione giudiziaria, del 10 maggio 2006; LOG; RL 3.1.1.1);

che la legittimazione attiva della ricorrente davanti a questo Tribunale, destinataria della decisione impugnata, è certa (art. 43 LPamm); il sapere se essa fosse legittimata a impugnare la decisione dell'Ufficio davanti al Consiglio di Stato è questione di merito, che viene esaminata qui appresso;

che il gravame, che non è stato intimato per la risposta (art. 48 LPamm), può essere deciso sulla base degli atti richiamati dalla precedente istanza, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm);

che la or abrogata legge sugli esercizi pubblici, del 21 dicembre 1994 (Les pubb; BU 1995 pag. 335), distingueva tra le figure del gestore e del gerente;

che, vigente il precedente ordinamento, tanto il gerente quanto il gestore potevano vietare l'accesso all'esercizio pubblico alle persone indesiderate (art. 46 cpv. 1 Les pubb e 90 cpv. 1 del relativo regolamento, del 3 dicembre 1996; Res pubb; BU 1996, pag. 396);

che, pertanto, la competenza a vietare l'accesso all'esercizio pubblico spettava esclusivamente al gerente, rispettivamente, al gestore (STA 52.201.36 del 25 agosto 2010 consid. 3);

che il 1° aprile 2011 sono entrati in vigore la Lear e relativo regolamento, del 16 marzo 2011 (RLear; RL 11.3.2.1.1), nella cui piena vigenza è stato adottato, da parte di D__________, il divieto 18 aprile 2011;

che la nuova legge ha abrogato le figure del proprietario dell'immobile e del gestore, mantenendo il gerente quale unico soggetto giuridico destinatario delle decisioni di rilascio o revoca dell'autorizzazione nonché dei provvedimenti sanzionatori di natura contravvenzionale o amministrativa conseguenti alla trasgressione degli obblighi o dell'attività di esercente (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato relativo alla Lear, del 1° aprile 2009 [n. 6193], IV.a; rapporto 5 maggio 2010 [6193 R], a);

che, coerentemente con questa impostazione, l'art. 15 cpv. 2 Lear attribuisce la competenza a vietare l'accesso all'esercizio al (solo) gerente;

che, pertanto, appare corretto che la nuova diffida 18 aprile 2011 sia stata pronunciata da D__________, nuovo gerente del Bar __________;

che, invece, a ragione il Consiglio di Stato ha negato alla __________ la legittimazione a impugnare la decisione dell'Ufficio, che ha annullato il provvedimento;

che l'art. 50 Lear, riferito alla procedura di ricorso, si limita a stabilire la competenza e i termini, non definisce, invece, norme particolari circa la legittimazione attiva;

che, pertanto, è applicabile l'art. 43 LPamm, che circoscrive la qualità per interporre ricorso a persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata;

che la nozione di interesse legittimo corrisponde, secondo la prassi di questo Tribunale, a quella di interesse degno di protezione giusta l'art. 48 lett. a della legge federale sulla procedura amministrativa, del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), e l'art. 103 lett. a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria, del 16 dicembre 1943 (OG; abrogata dall'art. 131 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110);

che introducendo il requisito dell'interesse legittimo il legislatore ha quindi voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione;

che, d'altro lato, basta però l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere sufficiente; affinché il gravame sia ricevibile in ossequio all'art. 43 LPamm basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale, immediato e attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1., I-1999 n. 11 consid. 2b, I-1998 n. 13 consid. 2.2., I-1993 n. 22 consid. 1.2.);

che, in concreto, innanzitutto la ricorrente non era destinataria della decisione 5 maggio 2011 dell'Ufficio, dedotta davanti al Consiglio di Stato;

che a torto, tuttavia, il Governo sembra ritenere che il semplice fatto che la Lear non preveda più la figura del gestore, implichi che la società ricorrente sia a priori priva di legittimazione a impugnare un simile provvedimento;

che, infatti, nella misura in cui riesce a dimostrare di essere, comunque, portatrice di un legittimo interesse ai sensi dell'art. 43 LPamm, essa potrebbe impugnare un siffatto provvedimento; evenienza che, tuttavia, non si realizza in concreto;

che nel "ricorso" 9 maggio 2011 davanti al Governo l'insorgente non ha spiegato per quale motivo sarebbe portatrice di un legittimo interesse nel senso appena descritto;

che in effetti essa si è limitata a sostenere che la diffida 18 ottobre 2010 era stata pronunciata dalla gestrice e non dal gerente, pertanto non sarebbe decaduta; per il resto conferma i motivi per i quali vorrebbe che alla resistente fosse vietato d'accedere all'esercizio pubblico;

che oggetto della decisione 5 maggio 2011 da esso contestata era, tuttavia, esclusivamente la validità del provvedimento pronunciato dal gerente D__________ il 18 aprile 2011;

che, dunque, la ricorrente non spiega minimamente il motivo per il quale la decisione che annulla quest'ultimo provvedimento la toccherebbe in misura maggiore degli altri cittadini;

che nemmeno in sede di ricorso davanti a questo Tribunale la RI 1 ha spiegato tali motivi: essa si limita infatti - nuovamente - a spiegare unicamente le ragioni alla base del divieto stesso;

che incombeva alla ricorrente dimostrare i motivi per i quali era legittimata a impugnare la decisione; non avendo atteso questa minima esigenza - carenza che né al Consiglio di Stato né tantomeno al Tribunale spetta sanare - la legittimazione a ricorrere deve esserle negata;

che, pertanto, a ragione il Governo ha dichiarato irricevibile l'impugnativa;

che la ricorrente contesta la decisione anche nella misura in cui la condanna al pagamento delle ripetibili alla resistente;

che, giusta l'art. 31 LPamm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte;

che tale disposizione non costituisce una semplice facoltà dell'autorità giudicante, ma un preciso obbligo desumibile dalla lettera stessa della disposizione citata (cfr. Relazione della Commissione speciale per la riforma nel settore della giurisdizione e della procedura amministrativa, in: RVGC, Sessione ordinaria primaverile 1966, pag. 188 segg., in particolare pag. 247 lett. c);

che il soccombente deve rifondere alla controparte soltanto le spese oggettivamente indispensabili alla conveniente tutela degli interessi che questa ha fatto valere in giudizio (RDAT II-1994 n. 12; Marcel Maillard in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissberger [curatori], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n. 25 ad art. 64);

che per le pratiche senza valore determinato o determinabile le ripetibili sono stabilite in base al tempo di lavoro applicando la tariffa di fr. 280.- l'ora per l'avvocato e di fr. 120.- l'ora per il praticante, tenuto conto dell'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 e 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre 2007; RLAG; RL 3.1.1.7.1);

che la RI 1, il cui ricorso è stato a ragione dichiarato irricevibile, era soccombente davanti al Governo;

che, in concreto, CO 1 si è fatta assistere da un patrocinatore nell'ambito del procedimento davanti al Consiglio di Stato, il cui oggetto era - alla fin fine - la bontà di un provvedimento atto a limitarne la libertà di movimento;

che l'importo per ripetibili allocato dal Governo corrisponde a meno di due ore di lavoro di un avvocato; esso non è dunque eccessivo;

che pertanto il ricorso dev'essere disatteso anche su questo punto;

che la ricorrente, soccombente nella presente procedura, dev'essere condannata al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (art. 28 LPamm);

che la mancata intimazione del ricorso alle parti, che dunque non hanno inoltrato risposta, permette a questo giudice di non dover assegnare a sua volta delle ripetibili (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di fr. 400.-, sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF).

4.   Intimazione a:

5.   Comunicazione a:

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Il segretario

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