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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.02.2012 52.2011.290

28. Februar 2012·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,448 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Permesso di dimora

Volltext

Incarto n. 52.2011.290  

Lugano 28 febbraio 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina e Giovan Maria Tattarletti

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 24 giugno 2011 di

RI 1 rappr. dal RA 1  

contro  

la risoluzione 7 giugno 2011 (n. 3290) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 3 febbraio 2011 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora;

viste le risposte:

-    12 luglio 2011 del Consiglio di Stato,

-     6 settembre 2011 della Sezione della popolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 16 settembre 1994, la cittadina brasiliana M__________ (1965) è giunta in Svizzera unitamente al figlio RI 1 (__________1993), per sposarsi ad Airolo con il cittadino elvetico L__________ (1967), dal quale si è poi separata già nel novembre del medesimo anno. A partire dal 12 gennaio 1996, M__________ e suo figlio RI 1 sono stati posti al beneficio di successivi permessi di breve durata L. Il 1° aprile 1996, essa ha dato alla luce J__________, nato da una relazione con il cittadino italiano G__________ (1967), al quale è stato rilasciato un permesso identico a quello della madre. Il 31 dicembre 1996, M__________ e L__________ hanno divorziato.

Il 24 marzo 1997 madre e figli si sono trasferiti in Brasile, dove vivono altri tre figli di M__________, nati da precedenti relazioni: B__________ (1989), C__________ (1986) e T__________ (1984). In seguito, RI 1 e J__________ sono andati a vivere con la madre in Italia presso G__________, con il quale M__________ si era sposata il 20 marzo 1997. Dalla loro unione coniugale è nato, il 18 aprile 1999, Br__________.

Con sentenza 27 febbraio 2008, il Tribunale di Varese ha pronunciato la separazione dei coniugi __________, collocando J__________ e Br__________, che detengono la nazionalità italiana, presso il padre G__________.

Il __________ 2004, da una relazione con il cittadino elvetico P__________ (1957), M__________ ha dato alla luce Ju__________, riconosciuta dal padre il 2 maggio 2008. Nell'ottobre 2008, M__________ è rientrata in Svizzera con i figli J__________, Br__________ e Ju__________, allo scopo di ricongiungersi con P__________. Per questo motivo, il 9 marzo 2010 le è stato rilasciato un permesso di dimora valido fino al 30 settembre 2010, in seguito rinnovato ancora per un anno. J__________ e Br__________, dal canto loro, hanno ottenuto un permesso di dimora CE/AELS.

                                  B.   a. A partire dal febbraio 2010, la Commissione tutoria regionale __________ (CTR __________), sede di __________, ha decretato il collocamento di RI 1 presso vari istituti del Cantone, non essendo sua madre più disposta a riprenderlo al proprio domicilio. Il 29 luglio 2010, la CTR __________ ha chiesto alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni dei ragguagli in merito alla procedura riguardante il permesso in favore di RI 1. Essa ha indicato che quest'ultimo, quando soggiornava in Italia, era collocato presso il __________ di __________ (prov. di Milano) perché la madre era stata apparentemente privata della sua custodia con decreto del Tribunale per i minorenni di Milano. Venuta a conoscenza a quel momento della presenza sul nostro territorio dell'interessato, il 4 agosto 2010 l'autorità dipartimentale ha reso edotta la CTR __________ dell'obbligo di inoltrare una domanda volta al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno.

Con risoluzione 20 dicembre 2010, la CTR __________ ha ratificato la rinuncia, formulata il 7 del medesimo mese, della madre all'autorità parentale su RI 1 ed ha istituito una tutela ex art. 368 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) in favore di quest'ultimo nella persona di F__________.

b. Il 29 dicembre 2010 è stato infine richiesto il rilascio di un permesso di dimora in favore di RI 1, a quel momento ospite della struttura __________ a M__________, indicando che egli si trovava in Svizzera dal 12 agosto 2009.

Con decisione 3 febbraio 2011, la Sezione della popolazione ha respinto la domanda. In sostanza, l'autorità dipartimentale ha indicato che l'interessato non dispone di un diritto a un permesso di dimora, rilevando inoltre come egli avesse pure soggiornato illegalmente in Svizzera per oltre un anno. Gli ha quindi fissato un termine con scadenza il 28 febbraio successivo per lasciare il territorio elvetico. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e 6 cpv. 2 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

                                  C.   Con giudizio 7 giugno 2011 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Dopo avere respinto la censura di carenza di motivazione della decisione impugnata sollevata dal ricorrente, l'Esecutivo cantonale ha ribadito come l'interessato non possa prevalersi di un diritto al rilascio del permesso richiesto e considerato come la sua situazione personale non adempi ai requisiti del caso particolarmente grave ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr. Il Governo ha inoltre ritenuto esigibile il rientro dell'interessato nel suo Paese d'origine ma anche in Italia, dove ha vissuto per diversi anni prima di entrare illegalmente in Svizzera.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora in suo favore. In via subordinata, chiede di rinviare gli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio.

Il ricorrente ritiene innanzitutto che la decisione dipartimentale impugnata e quella governativa che la tutela siano carenti di motivazione.

Nel merito, sostiene di adempiere le condizioni per il rilascio del permesso quale caso personale particolarmente grave, ponendo in evidenza che in Svizzera, dove segue attualmente una formazione professionale, vivono quattro dei suoi fratelli e sua madre, mentre in Brasile non ha praticamente mai vissuto e non dispone di alcuna rete familiare.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, nell'ambito dei successivi considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

                                   2.   Il ricorrente denuncia innanzitutto la carenza di motivazione della decisione dipartimentale e quella governativa che la tutela, dolendosi in sostanza della violazione del suo diritto di essere sentito. Tale rimprovero va esaminato preliminarmente, poiché il diritto di essere sentito costituisce una garanzia di natura formale, la cui disattenzione comporta l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 124 V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b).

2.1. Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 della costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), comprende, tra le altre cose, anche il dovere per le autorità amministrative e giudiziarie di motivare le loro decisioni (art. 26 cpv. 1 LPamm; DTF 117 Ib 64 consid. 4). Per prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 121 I 54 consid. 2c).

2.2. Nella fattispecie in esame, la Sezione della popolazione ha motivato la propria decisione di diniego del permesso nel seguente modo:

"Egregio signor M__________,

giusta la costante prassi del Tribunale federale la legislazione interna non accorda per principio il diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di dimora in Svizzera. Gli artt. 3 e 96 LStr precisano a questo proposito che l'Autorità cantonale decide liberamente delle disposizioni di legge e dei trattati con l'estero circa la concessione dei permessi di dimora. Ne deriva che la decisione dell'Autorità non può essere compromessa da alcun atto quale, ad esempio, la decisione della Commissione tutoria regionale __________ inerente l'istituzione di una tutela. Rileviamo inoltre che lo stesso ha soggiornato illegalmente nel nostro paese per oltre 1 anno.

Visto quanto sopra, richiamati gli art. 3 e 96 LStr nonché l'art. 6 cpv. 2 OASA, l'istanza è respinta. Il signor RI 1 è di conseguenza tenuto a lasciare la Svizzera al più tardi entro il 28 febbraio 2011 e la sua partenza dovrà essere notificata all'Ufficio controllo abitanti ed al Servizio regionale degli stranieri competenti. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso, entro il termine di 15 giorni dall'intimazione, al Consiglio di Stato."

Alla luce di quanto precede si può senz'altro ritenere che in concreto i requisiti minimi di motivazione previsti dalla giurisprudenza testé menzionata sono stati ossequiati dal dipartimento.

L'argomentazione addotta ha infatti consentito all'insorgente di rendersi perfettamente conto delle ragioni poste a fondamento dell'avversata pronuncia, corredata dalle norme di legge applicate, e di impugnarla con la dovuta cognizione di causa sia davanti al Consiglio di Stato - che l'ha confermata dopo avere a sua volta ben spiegato in modo esaustivo che l'interessato non può pretendere il rilascio del permesso richiesto, nemmeno per motivi umanitari, perché non adempie le relative condizioni - sia dinnanzi a questo Tribunale.

2.3. Ne discende che la censura di ordine formale sollevata dall'insorgente va integralmente respinta.

                                   3.   Il ricorrente chiede il rilascio di un permesso di dimora, sostenendo di adempiere le condizioni quale caso personale particolarmente grave.

3.1. Giusta l'art. 3 cpv. 2 LStr, lo straniero è ammesso in Svizzera se impegni di diritto internazionale pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell’unione familiare lo esigono.

In particolare, l'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr consente di derogare alle condizioni di ammissione in Svizzera previste agli art. 18 a 29 LStr, allo scopo di tenere conto, tra le altre cose, di casi personali particolarmente gravi. Nella valutazione, precisa l'art. 31 OASA, occorre segnatamente considerare l’integrazione del richiedente (a); il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente (b); la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (c); la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (d); la durata della presenza in Svizzera (e); lo stato di salute (f); la possibilità di un reinserimento nel Paese d’origine (g).

L'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr riprende i principi sviluppati dall'art. 13 litt. f dell'abrogata ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri, del 6 ottobre 1986 (OLS), la cui giurisprudenza risulta applicabile anche alla normativa attualmente in vigore (FF 2002 3403).

Le condizioni per ammettere l'esistenza di un caso di rigore suscettibile di giustificare una deroga vanno apprezzate in modo restrittivo. Per costante giurisprudenza, un caso di rigore presuppone che lo straniero si trovi in una situazione personale particolarmente critica. Ciò significa che le sue condizioni di vita e di esistenza, se paragonate a quelle della media degli stranieri, devono essere messe in discussione in maniera accresciuta; in altri termini, il rifiuto di escludere l'interessato dal contingente deve implicare, per quest'ultimo, gravi conseguenze. Nella valutazione del caso di rigore va tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso specifico. Il riconoscimento di un caso di rigore non implica necessariamente che la presenza dello straniero in Svizzera costituisca l'unico mezzo per far fronte a una situazione d'emergenza. D'altra parte, il fatto che lo straniero abbia soggiornato nel nostro Paese per un periodo relativamente lungo, che si sia bene inserito sul piano sociale, professionale e affettivo e che non abbia mai dato motivo di lamentele non bastano, da soli, a giustificare una deroga alle misure limitative; è inoltre necessario che il legame dell'interessato con la Svizzera sia talmente stretto da non poter pretendere che egli si trasferisca in un altro Paese o torni in Patria (DTF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 pag. 112, 123 II 125 consid. 2 pag. 127, 119 Ib 33 consid. 4c pag. 43, 117 Ib 317 consid. 4b pag. 322). La norma in rassegna non è inoltre destinata a regolarizzare la situazione di stranieri che vivono clandestinamente in Svizzera (DTF 139 II 39 consid. 5.2).

3.2. L'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr non conferisce tuttavia un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora quale caso personale particolarmente grave.

Non esiste inoltre, nella presente fattispecie, alcun trattato multilaterale o bilaterale tra la Svizzera ed il Brasile, da cui potrebbe scaturire un diritto in tal senso in favore del ricorrente.

L'art. 8 CEDU, che garantisce analogamente a quanto dispone l'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il rispetto della vita privata e familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7), non trova applicazione nella presente fattispecie. Affinché tale norma sia applicabile, occorre innanzitutto che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio oppure di dimora, in quest'ultimo caso soltanto se ha la certezza di vedersi rinnovato il permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163 consid. 1a) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1 consid. 1e, 289 consid. 1c). Ora, a prescindere dalla questione di sapere se la madre, essendo titolare di un semplice permesso di dimora, abbia la certezza di vedersi rinnovato il permesso di soggiorno (DTF 111 Ib 163 consid. 1a), bisogna considerare che essa ha rinunciato all'autorità parentale su RI 1 quando quest'ultimo era ancora minorenne, motivo per cui appare alquanto dubbio che sussista tra loro una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta. Inoltre l'insorgente ha nel frattempo raggiunto ormai il 18esimo anno di età e non si trova nei confronti della madre in un rapporto così stretto tale che non si possa parlare di un vero e proprio rapporto di dipendenza, che aprirebbe la via al ricongiungimento tra persone maggiorenni (DTF 120 Ib 261 consid. 1e). Del resto, il ricorrente sta seguendo una formazione come apprendista e non risulta che egli non sia in grado di vivere autonomamente (ricorso al Consiglio di Stato, ad 3). Del resto, nemmeno l'insorgente pretende il rilascio del permesso richiesto sulla base di tale disposizione.

Ad identica conclusione si può giungere per quanto riguarda la legislazione interna. Infatti l'interessato non potrebbe invocare il ricongiungimento famigliare nemmeno sulla base dell'art. 44 LStr (figlio di uno straniero titolare di un permesso di dimora), in quanto tale disposizione non gli conferisce un diritto in tale senso e non coabita con la madre (lett. b).

3.3. Nella presente fattispecie le autorità amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono di un ampio potere discrezionale, che sono tenute ad esercitare nel rispetto dei principi generali del diritto, nonché tenendo conto degli interessi pubblici in gioco, delle relazioni personali e del grado d'integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStr). Tale margine di apprezzamento può essere censurato perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando il suo esercizio integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere e viola il principio della proporzionalità (cfr. DTF 112 Ib 478).

                                   4.   4.1. Come accennato in narrativa, RI 1 è giunto in Svizzera il 16 settembre 1994 unitamente alla madre. Fino all'11 gennaio 1996, la sua permanenza sul nostro territorio è stata soltanto tollerata in attesa di una decisione sul rilascio di un permesso di soggiorno in favore di M__________. In seguito, egli ha beneficiato di vari permessi temporanei fino al 24 marzo 1997, quando ha lasciato la Svizzera insieme alla madre alla volta, dapprima, del Brasile, e, in seguito, dell'Italia.

Una dozzina di anni dopo, il 12 agosto 2009, l'insorgente, all'epoca ancora minorenne e collocato presso il __________, è stato portato dalla madre in Svizzera, dove essa risiedeva dal 1° ottobre 2008 e ciò contravvenendo di fatto all'ordine dell'Ufficio dei Servizi alla Persona del Comune di __________ (I) e all'Ufficio Tutele Minori __________, che le vietava di portare con sé il bambino oltre confine (v. decisione 10.12.10 della CTR __________). Nel febbraio 2010, la madre si è poi rifiutata di riprenderlo al proprio domicilio. Collocato in vari istituti del Cantone, il 20 dicembre 2010 la CTR __________ ha ratificato la rinuncia della madre all'autorità parentale su RI 1 ed ha istituito, in quanto minorenne, una tutela ex 368 CC in suo favore.

La domanda volta a ottenere un permesso di dimora è stata infine presentata il 29 dicembre 2010.

4.2. Da quanto precede, risulta che quando ha chiesto un permesso di dimora, l'insorgente era presente sul nostro territorio da circa un anno e mezzo. Il soggiorno in Svizzera va quindi considerato di brevissima durata, ritenuto pure che egli vi è entrato in maniera irregolare e che l'autorità dipartimentale è venuta a conoscenza della sua presenza in Svizzera soltanto un anno dopo che egli vi era giunto. Inoltre la sua presenza è attualmente tollerata in attesa di una decisione definitiva in merito al suo permesso. Il fatto che egli vi avesse già soggiornato in precedenza, non permette certo di giungere a conclusioni a lui più favorevoli, ritenuto che la sua presenza risale a una dozzina di anni fa ed è stata di breve durata, allorquando era ancora in tenerissima età. Va pure tenuto conto che egli non vive più insieme alla madre ed i suoi tre fratelli, residenti nel nostro Cantone, ormai dal febbraio 2010 e che dall'agosto 2010 egli è costantemente a carico dell'aiuto sociale (scritto 19 maggio 2011 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Non si può quindi ritenere che egli sia particolarmente integrato ed abbia legami profondi e duraturi con il nostro Paese.

Bisogna anche considerare che in Patria vivono comunque altri suoi parenti, non da ultimi la nonna materna e tre dei suoi fratelli (B__________, C__________ e T__________ ). Benché egli affermi di avere scarse conoscenze della lingua portoghese, non è dato di vedere come non possa padroneggiarla una volta tornato in Brasile. Del resto, egli non pretende nemmeno di non conoscere gli usi e i costumi del suo Paese d'origine. Inoltre egli è ora maggiorenne ed è in grado di entrare nel mondo del lavoro e quindi di guadagnare la propria vita in modo indipendente (ricorso ad 3). Un suo rientro in Brasile appare, quindi, tutto sommato esigibile. Del resto, le eventuali difficoltà a procacciarsi un lavoro e di adattamento che egli dovrà affrontare una volta giunto in patria sono aspetti del tutto normali, che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel loro Paese d'origine dopo un prolungato soggiorno all'estero. Del resto, come hanno indicato le autorità inferiori, il ricorrente potrebbe sempre trasferirsi nuovamente in Italia, dove ha risieduto regolarmente tramite un permesso di soggiorno dal 1997 all'agosto 2009 e si è scolarizzato.

Certo, l'insorgente pone in evidenza che un'ampia rete di sostegno sociale si è attivata in suo favore. D'altra parte, però, va rilevato che l'autorità tutoria ed i servizi sociali erano dovuti intervenire perché era minorenne e sua madre aveva deciso di non riprenderlo più in casa, rinunciando in seguito anche all'autorità parentale sul medesimo. Come ha indicato il Consiglio di Stato nella decisione impugnata (ad G.4, pag. 9), in una tale situazione era quindi necessario adottare delle misure, conformemente alle norme in materia di protezione dei minori.

4.3. In siffatte circostanze, è quindi da escludere che il ricorrente adempia le condizioni del caso personale particolarmente grave ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr e che si trovi pertanto in uno stato di necessità tale da ritenere che egli debba imperativamente soggiornare in Svizzera.

                                   5.   Si deve quindi concludere che la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza di un simile provvedimento e non disattende nemmeno il principio della proporzionalità.

                                   6.   Stante quanto precede, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono poste pertanto a carico del ricorrente (art. 28 LPamm). Si tiene comunque conto della sua precaria situazione finanziaria.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi di fr. 500.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario

52.2011.290 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.02.2012 52.2011.290 — Swissrulings