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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.09.2011 52.2011.288

12. September 2011·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,954 Wörter·~20 min·4

Zusammenfassung

Motivazione della decisione di aggiudicazione. Obbligo di produrre la dichiarazione attestante il pagamento dei contributi professionali. Le disposizioni del CCL di riferimento devono essere rispettate al momento dell'inoltro dell'offerta. Aggiudicazione diretta in favore della ricorrente

Volltext

Incarto n. 52.2011.288  

Lugano 12 settembre 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Flavia Verzasconi

segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 24 giugno 2011 della

RI 1, patrocinata da: PA 1,  

contro  

la decisione 7 giugno 2011 (n. 3262) del Consiglio di Stato, che ha aggiudicato alla CO 1 di __________ la fornitura di blocchi da cava relativa agli interventi di risanamento del fiume __________ (fase 2);

viste le risposte:

-    5 luglio 2011 del Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA);

-    7 luglio 2011 della CO 1;

-    7 luglio 2011 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;

preso atto della replica 25 luglio 2011 e delle dupliche:

-    3 agosto 2011 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;

-    4 agosto 2011 della CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 18 marzo 2011 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, avente per oggetto la fornitura di blocchi da cava (ca. 14'500 t) relativa agli interventi di risanamento del fiume __________, fase 2 (FU n. __________ pag. __________).

                                         Le prescrizioni di gara, segnatamente le disposizioni particolari CPN 102 (pos. 224.100), stabilivano che le offerte sarebbero state valutate sulla scorta dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:

1.      Economicità-Prezzo                                                     55%

2.      Onere di consegna                                                      40%

3.      Formazione apprendisti                                               5%

Il capitolato d'appalto indicava tutti i parametri che sarebbero stati utilizzati per la valutazione di ogni singolo criterio di aggiudicazione. Alla posizione 252.110a delle disposizioni particolari CPN 102, chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta i documenti previsti all'art. 39 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6). Norma, quest'ultima, che impone tra l'altro di produrre la dichiarazione della Commissione paritetica competente, che attesti il rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per le categorie di arti e mestieri alle quali la commessa si riferisce (art. 39 cpv. 2 RLCPubb/CIAP) e quella comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi professionali (art. 39 cpv. 1 lett. f RLCPubb/CIAP).

Nel bando (cifra 13) e nelle prescrizioni del concorso (pos. 221.100 CPN 102) era peraltro segnalato chiaramente che contro gli atti di appalto era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla loro messa a disposizione. Nessuno ha tuttavia impugnato gli atti di gara.

B.  Nel termine prestabilito (22 aprile 2011) sono pervenute al committente le offerte di sette ditte del ramo, per importi compresi tra fr. 57'480.- e fr. 308'400.-. Esperite le opportune valutazioni, lo Studio __________ ha proposto di aggiudicare la commessa alla CO 1 di __________, giunta prima in graduatoria con 5.77 punti. Preso atto di siffatto avviso, il Consiglio di Stato ha risolto di deliberare la fornitura dei blocchi da cava necessari al risanamento del fiume __________ (fase 2) alla CO 1 per un importo di fr. 62'078.40.- (IVA inclusa).

C.  Contro la predetta decisione la RI 1 di __________, terza classificata con 3.29 punti, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

                                         Esposti i fatti, l'insorgente ha eccepito per cominciare che la decisione impugnata, assai succinta e fondata su un rapporto di valutazione non allegato alla medesima, non è sufficientemente motivata. Ha in buona sostanza rimproverato all'ente banditore di essersi limitato ad indicare i punteggi ottenuti dalle ditte offerenti e l'importo proposto dalla ditta aggiudicataria. L'unico documento di cui dispone - ha soggiunto consiste in una tabella allestita dal consulente del committente, da cui risultano unicamente i punteggi attribuiti per i singoli criteri di aggiudicazione, rispettivamente i prezzi ed il tempo di consegna indicati da tutti i partecipanti, ma non la loro valutazione. In questo modo essa non ha potuto verificare i motivi dell'aggiudicazione alla ditta vincitrice. Donde la necessità di impugnare la decisione in esame per ottenere maggiori ragguagli. La ricorrente ha poi sollecitato l'esclusione dell'offerta inoltrata dalla CO 1, adducendo che la stessa non ha presentato tutti i documenti prescritti dall'art. 39 RLCPubb/ CIAP, segnatamente una dichiarazione della Commissione paritetica per l'industria del granito e delle pietre naturali del Cantone Ticino (CPC/IGPN) comprovante il rispetto delle norme del contratto collettivo di lavoro nel ramo del granito e delle pietre naturali (CCL-GR), rispettivamente una dichiarazione della stessa commissione attestante il pagamento dei contributi professionali relativi all'anno 2011. La ricorrente ha pertanto postulato, in via principale, e nella misura in cui le menzionate dichiarazioni non fossero state prodotte nel termine supplementare impartito dalla committenza, l'esclusione dell'offerta della CO 1 e l'aggiudicazione della commessa in suo favore, domandando in pratica una rivalutazione dei propri punteggi, con argomenti incentrati soprattutto sul tema dell'economicità-prezzo e dell'onere di consegna. In via subordinata, ha sollecitato invece il rinvio degli atti alla stazione appaltante per nuova valutazione e rispettiva delibera dopo avere assegnato alla CO 1 un termine supplementare per sanare il difetto.

D.  a. L'ULSA si è rimesso al giudizio del Tribunale, contestando comunque che alla ricorrente non sia stata data la possibilità di visionare gli atti. A quest'ultima - ha evidenziato - sono stati messi a disposizione tutti i documenti, in particolare l'offerta della deliberataria e la relativa documentazione annessa. Un'eventuale violazione del suo diritto di essere sentita - ha precisato - è comunque stata sanata dalla produzione, in questa sede, di tutti gli atti del procedimento. L'ULSA, ricordato dapprima l'obbligo della Commissione paritetica competente di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 39 cpv. 2 RLCPubb/CIAP anche in presenza di un contratto non dichiarato obbligatorio, ha rilevato di aver ammesso alla gara d'appalto la ditta rivelatasi poi vincitrice, sulla scorta dell'ultima dichiarazione valida rilasciata il 6 aprile 2011 dalla CPC/IGPN, con cui certifica che la CO 1, sino al 30 giugno 2010, era in regola con il pagamento dei contributi professionali previsti dal CCL a carico dei lavoratori. Tale soluzione - ha precisato l'ULSA - si è imposta onde evitare l'allungarsi delle procedure, considerato il rifiuto, manifestato a più riprese dalla CPC/IGPN, di voler rilasciare la dichiarazione di sua competenza.

      b. All'accoglimento del ricorso si è invece opposta la Divisione delle costruzioni, che si è rimessa, per quanto concerne la censura relativa alla mancata esclusione dell'offerta dell'aggiudicataria, alle argomentazioni presentate dall'ULSA. Al pari di quest'ultimo ufficio, anche il committente ha contestato la pretesa violazione del diritto di essere sentita, sostenendo che la rappresentante della ricorrente, successivamente alla notifica della decisione dedotta in giudizio, ha ricevuto tutte le necessarie informazioni per una chiara comprensione della propria posizione nella graduatoria di gara. Anche nella denegata ipotesi in cui l'offerta della CO 1 dovesse essere esclusa - ha soggiunto - la commessa in oggetto non potrebbe comunque esserle assegnata direttamente, essendo la RI 1 solo terza classificata e preceduta dalla ditta __________. A tal proposito ha contestato, giacché tardive, le censure relative alla valutazione del criterio onere di consegna, segnatamente le modalità di calcolo esposte dalla ricorrente nel tentativo di giustificare di avere il percorso cava-cantiere più veloce e quindi un punteggio finale tale da permetterle di sovvertire la graduatoria.

      c. Al pari della committenza, anche la deliberataria si è opposta all'accoglimento dell'impugnativa, contestando le tesi della ricorrente. Ha in particolare deprecato l'atteggiamento assunto dalla CPC/IGPN, adducendo che la stessa, contrariamente ai propri obblighi istituzionali e nonostante le innumerevoli richieste, si è rifiutata di verificare se la CO 1 rispettasse il CCL-GR, non consentendole in tal modo di produrre la relativa dichiarazione contestualmente alla sua offerta. Come ha annotato la resistente in calce alla propria risposta al ricorso, la CPC/ IGPN ha rilasciato la dichiarazione di rispetto del CCL-GR, valida dal 1° gennaio 2011, solo il 6 luglio 2011, ben oltre, dunque, il termine assegnato dalla committenza per l'inoltro delle offerte. La CO 1 ha infine contestato la critica addotta dalla ricorrente con riferimento alla mancata produzione della dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi professionali. Richiamandosi ad una recente sentenza di questo Tribunale che la riguarda in prima persona (STA 52.2008.281 del 27 agosto 2008), la deliberataria ha osservato che l'obbligo di fornire una simile attestazione è illegittimo giacché si traduce implicitamente in un obbligo di sottoscrivere il CCL-GR, che, attualmente, non è dichiarato obbligatorio. A mente della CO 1, anche questa censura sarebbe pertanto da respingere siccome infondata.

E.  Con la replica la ricorrente ha ribadito l'inidoneità della deliberataria a conseguire la commessa, annotando che i documenti prodotti in risposta consentono di dimostrare che al momento dell'inoltro della sua offerta, la ditta CO 1 non rispettava affatto le condizioni stabilite dal CCL-GR, neppure dal punto di vista del versamento dei contributi professionali. Lo prova, da un lato, la corrispondenza scambiata tra la resistente e la CPC/IGPN, dalla quale emerge che l'aggiudicataria si è sì conformata alle disposizioni del CCL-GR, concedendo ai propri lavoratori gli aumenti salariali in esso stabiliti (retroattivamente al 1° gennaio 2011), ma lo ha fatto solo posteriormente all'inoltro della sua offerta. La dichiarazione di rispetto del CCL-GR, rilasciata il 6 luglio 2011 dalla CPC/IGPN, non avrebbe pertanto alcuna valenza nella misura in cui attesta l'adeguamento, solo in un secondo tempo, alle disposizioni del CCL-GR, che al momento dell'inoltro dell'offerta non erano però adempiute. Lo dimostra, dall'altro lato, la dichiarazione rilasciata il 6 aprile 2011 dalla stessa commissione, che attesta il pagamento dei contributi paritetici solo fino al 30 giugno 2010.

F.   Con la duplica il committente e la resistente hanno ribadito le rispettive tesi ed allegazioni, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare l'aggiudicazione ad un altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire con cognizione di causa. I fatti decisivi sono noti.

                                   2.   Come esposto in narrativa, la ricorrente si duole di una violazione del suo diritto di essere sentita, ravvisata nel fatto che il Consiglio di Stato non avrebbe provveduto a motivare sufficientemente la sua decisione, essendosi limitato ad indicare i punteggi ottenuti dalle ditte offerenti e l'importo proposto dalla ditta aggiudicataria. Afferma in buona sostanza di non essere stata posta nelle condizioni di poter comprendere fino in fondo le ragioni che hanno spinto il Consiglio di Stato a preferire l’offerta inoltrata dalla CO 1, anche perché l'ente banditore ha fatto riferimento ad un rapporto di valutazione del 17 maggio 2011 che l'insorgente non possiede. L'unico documento di cui dispone - precisa la ricorrente nel proprio gravame - consiste in una tabella allestita dal consulente del committente, da cui risultano unicamente i punteggi attribuiti alla ricorrente e all'aggiudicataria per i singoli criteri di aggiudicazione, rispettivamente i prezzi ed il tempo di consegna indicati da tutti i partecipanti, ma non la loro valutazione.

                                         2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Giusta l'art. 26 LPamm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti con l'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (DTF 123 I 31 consid. 2c; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 LPamm).

L'art. 33 cpv. 2 LCPubb prescrive che la decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo. Dal canto suo, l'art. 56 cpv. 2 RLCPubb/CIAP specifica che la notifica delle decisioni di selezione o di aggiudicazione da parte del committente deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome e indirizzo del o degli aggiudicatari o selezionati;

b) tipo di procedura impiegata;

c) oggetto e entità della commessa;

d) motivi essenziali dell'esclusione dall'aggiudicazione;

e) termini di ricorso e tribunale competente.

Ferma restando l'esigenza di soddisfare i requisiti minimi richiesti dalle predette norme che disciplinano specificatamente le commesse pubbliche, le decisioni di aggiudicazione devono essere in ogni modo convenientemente motivate. Per risultare adeguata, la motivazione deve fornire una spiegazione ragionevole delle valutazioni operate sulle offerte inoltrate dai singoli concorrenti, in modo che questi possano confrontarle fra loro e sollevare eventuali contestazioni. La motivazione può anche essere succinta e fare riferimento ad altri atti, in particolare alla documentazione prodotta dai partecipanti. I destinatari della decisione devono tuttavia essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso.

La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito (DTF 125 I 113 consid. 3e). Eventuali carenze di motivazione possono comunque essere sanate davanti all'istanza di ricorso. A tal fine occorre che il committente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti addotti (RDAT II-2002 n. 43; STA 52.2010.157 del 10 giugno 2010 consid. 2.1).

2.2. Nella decisione 7 giugno 2011 notificata alla ricorrente il Consiglio di Stato ha giustificato l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 richiamandosi in pratica al rapporto di valutazione del 17 maggio 2011 del proprio consulente ed alla graduatoria esposta in calce a tale documento.

Va anzitutto precisato che da un esame delle tavole processuali non risulta che la ricorrente abbia mai chiesto all'ente banditore di poter prendere visione di tale documento, neppure a seguito della notifica della decisione dedotta in giudizio. Da questo profilo non può dunque essere rimproverato al Consiglio di Stato di avere impedito all'insorgente di accedere agli atti del procedimento in vista dell'inoltro del presente gravame.

Sia come sia, in sede di risposta il committente ha illustrato ulteriormente le ragioni della propria decisione, confutando ogni argomentazione dell'insorgente. Quest'ultima ha del resto chiesto ed ottenuto di poter replicare, dopo aver preso visione, il 19 luglio 2011, degli atti e degli allegati del procedimento, messile a disposizione per consultazione da questo Tribunale. Con tale (ulteriore) memoria, stilata in modo congruo e completo, la ricorrente ha dato prova di aver capito alla perfezione i motivi e la portata della risoluzione che ha impugnato. In simili evenienze la ricorrente non può dolersi con successo di una violazione del diritto di essere sentita o di altre disattenzioni che consentano di accogliere la prima censura sollevata nel suo gravame.

3.   3.1. Secondo l'art. 5 lett. c LCPubb, il committente deve aggiudicare la commessa unicamente a offerenti che garantiscono fra l'altro il rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei cantoni per categorie di arti e mestieri; dove non esistono fanno stato i contratti nazionali mantello.

La norma istituisce un criterio d'idoneità generale, volto essenzialmente ad evitare che certi concorrenti si avvantaggino rispetto ad altri a spese dei lavoratori attraverso il cosiddetto dumping salariale (Vinicio Malfanti, Principali novità introdotte dalla legge sulle commesse pubbliche, RDAT I-2001, pag. 446 seg). Essa impone dunque al committente di verificare se i concorrenti si attengono alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro riferibili alla commessa in vigore nel luogo di sede o di domicilio del concorrente.

La norma non esige che i concorrenti abbiano sottoscritto il CCL di riferimento. Essa si limita ad esigerne il rispetto. L’obbligo indiretto di sottoscrivere un CCL non dichiarato obbligatorio sarebbe in effetti contrario al diritto federale, poiché si tradurrebbe in un'elusione delle disposizioni procedurali e materiali fissate dalla legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956 (LOCCL; RS 221.215.311). Una simile costrizione disattenderebbe inoltre la libertà d’associazione garantita dall’art. 23 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101; STA 52.2008.281 del 27 agosto 2008 consid. 2.1; 52.2001.264 del 30 luglio 2001 consid. 3). È pertanto sufficiente che il concorrente assicuri ai suoi dipendenti un trattamento contrattuale equivalente a quello previsto dal CCL di riferimento della commessa.

3.2. Al fine di permettere al committente di verificarne l'adempimento, l'art. 39 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, al quale rinvia la posizione 252.110a delle disposizioni particolari del capitolato (CPN 102), dispone che all'offerta deve essere allegata la dichiarazione della Commissione paritetica competente, che attesti il rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per le categorie di arti e mestieri alle quali la commessa si riferisce. Ove non ve ne siano, fa stato il contratto nazionale mantello. Riallacciandosi all'esigenza qui in esame, l'art. 39 cpv. 1 lett. f RLCPubb/CIAP (ripreso, nella fattispecie, anch'esso dalla pos. 252.110a delle disposizioni particolari CPN 102 del capitolato d'appalto) esige inoltre che i concorrenti alleghino all'offerta una dichiarazione attestante il pagamento dei contributi professionali, ovvero dei contributi versati dai datori di lavoro che hanno sottoscritto un CCL. Conformemente all'art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP, la posizione 252.110a del capitolato dispone che in caso di mancata presentazione di uno o più di tali documenti, il committente ne avrebbe sollecitato la produzione entro un termine perentorio di almeno 5 giorni, trascorso infruttuoso il quale l'offerta sarebbe stata esclusa dalla procedura di aggiudicazione.

4.   Nel caso concreto, la ricorrente invoca l'esclusione dell'offerta inoltrata dalla CO 1, adducendo che la ditta aggiudicataria non ha presentato tutti i documenti prescritti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP, segnatamente la dichiarazione della CPC/IGPN attestante il rispetto del CCL-GR ed il pagamento dei contributi professionali relativi all'anno 2011. Secondo l'insorgente, la dichiarazione 6 luglio 2011 della CPC/IGPN non avrebbe alcuna valenza nella misura in cui attesta l'adeguamento, solo in un secondo tempo, alle disposizioni del CCL-GR, che al momento dell'inoltro dell'offerta non erano però adempiute. Lo stesso dicasi della dichiarazione 6 aprile 2011 che la CO 1 ha allegato alla propria offerta, attestante il pagamento dei contributi paritetici solo fino al 30 giugno 2010. Tali documenti, osserva la ricorrente, dimostrano semmai che al momento dell'inoltro della sua offerta, la ditta CO 1 non rispettava affatto le condizioni stabilite dal CCL-GR, neppure dal punto di vista del versamento dei contributi.

4.1. Contrariamente a quanto adduce la ricorrente, l'offerta della CO 1 non andava esclusa per non aver prodotto la dichiarazione della CPC/IGPN attestante il pagamento dei contributi professionali. Questo Tribunale ha già avuto modo di statuire che un simile obbligo è illegittimo (STA 52.2008.281 del 27 agosto 2008 consid. 3.1), poiché si traduce implicitamente in un obbligo di sottoscrivere il CCL-GR, che - attualmente non è d'obbligatorietà generale. La stessa è infatti decaduta il 30 giugno 2010 (vedi decreto 6 ottobre 2009 del Consiglio di Stato che modifica e rimette in vigore l'obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro nel ramo del granito e delle pietre naturali valevole per il Cantone Ticino, approvato dal DFE, BU 63/2009 pag. 520). Non potendosi indirettamente costringere i concorrenti a sottoscrivere il CCL di riferimento, anche l'obbligo di presentare la suddetta dichiarazione verrebbe a porsi in contrasto con la LOCCL, rispettivamente con la libertà d’associazione costituzionalmente garantita.

Sotto questo profilo, la censura sollevata dalla ricorrente va dunque disattesa, siccome priva di fondamento.

4.2. Va per contro accolta la censura sollevata dall'insorgente con riferimento all'esigenza di rispettare il CCL di riferimento al momento dell'inoltro dell'offerta tramite un'apposita dichiarazione della CPC/IGPN. Il conferimento della verifica del rispetto di tale contratto alla commissione in questione è prevista dall'art. 39 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, al quale rinvia la posizione 252.110a delle disposizioni particolari del capitolato (CPN 102). Grazie alle sue competenze specifiche, la CPC/IGPN è infatti meglio in grado del committente di pronunciarsi con la necessaria cognizione di causa:

-  sia sul rispetto del CCL-GR da parte dei concorrenti che l'hanno sottoscritto;

-  sia sull'equivalenza delle condizioni contrattuali praticate da parte dei concorrenti che non l'hanno sottoscritto, in quanto non dichiarato obbligatorio.

Va da sé che la CPC/IGPN non può rifiutarsi di rilasciare qualsiasi dichiarazione o limitarsi a certificare l'eventuale mancata sottoscrizione del CCL-GR, ma deve concretamente verificare se le condizioni contrattuali applicate ai suoi dipendenti da una ditta che, come la qui resistente, non l'ha sottoscritto ma ha comunque dichiarato di volerlo applicare dal 1° gennaio 2011, rispettano quelle del CCL-GR. Dalle tavole processuali emerge che la CO 1, successivamente all'inoltro del rapporto di autocertificazione per l'anno 2011, stilato il 16 febbraio 2011, ha sollecitato più volte la CPC/IGPN affinché provvedesse ad effettuare un controllo per la verifica del rispetto del CCL-GR. Il 20 maggio 2011, riferendosi al rapporto testé citato, la CPC/IGPN ha invitato la deliberataria a voler corrispondere l'adeguamento sui salari effettivi di fr. 0.30/ora per tutti i lavoratori, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2011, posto che quello sui salari minimi di categoria era nel frattempo stato concesso. Ritenuto che la ditta ha concesso l'adeguamento del salario sino al raggiungimento del minimo delle categorie sempre per i medesimi dipendenti; la ditta non ha però concesso l'aumento ulteriore di 0.30 cts previsto dal CCL (cfr. rapporto controllo annuale del 24 maggio 2011), la CPC/IGPN, con lettera del 31 maggio 2011, ha rinnovato l'invito a voler regolare le differenze salariali. Il 7 giugno 2011 la CO 1, seppur con le riserve del caso, ha dato seguito alla richiesta. La dichiarazione di rispetto, dal 1° gennaio 2011, delle disposizioni previste dal CCL-GR, le è stata rilasciata il 6 luglio successivo.

Sulla base degli elementi appena citati, questo Tribunale non può fare a meno di rilevare, al di là dell'atteggiamento ostruzionistico assunto dalla CPC/IGPN (che per mesi si è ingiustificatamente rifiutata di rilasciare l'attestazione di sua competenza), che a dispetto di quanto indicato nella dichiarazione infine emessa la CO 1, al momento cruciale dell'inoltro dell'offerta (22 aprile 2011), non rispettava appieno le disposizioni del CCL-GR. La documentazione agli atti mostra infatti che la resistente ha concesso ai propri dipendenti gli aumenti salariali previsti dal CCL-GR, seppur con effetto retroattivo, solo nel corso del mese di giugno 2011, dando prova di essersi in tal modo conformata, solo in un secondo tempo, al CCL di riferimento. Ne consegue che il 22 aprile 2011, il CCL-GR non era rispettato, perlomeno non in ogni suo punto. A ragione, quindi, la ricorrente sostiene che l'offerta della CO 1 andava esclusa dall'aggiudicazione.

                                   5.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza accolto, annullando la delibera censurata. Essendo dati i presupposti dell'art. 41 cpv. 1 seconda frase LCPubb, la fornitura messa a concorso va aggiudicata alla ricorrente, terza classificata, senza che occorra esaminare le censure riferite alla valutazione dei criteri economicità-prezzo e onere di consegna.

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame.

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm), ridotta in considerazione del fatto che lo Stato ne va esente, è posta a carico della resistente. Le ripetibili (art. 31 LPamm) sono poste in parti uguali a carico del committente e della resistente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.       la decisione 7 giugno 2011 del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.       la commessa è aggiudicata alla RI 1 in base all'offerta da essa inoltrata.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico della CO 1.

                                   3.   Lo Stato e la resistente rifonderanno alla ricorrente fr. 2'000.- ciascuno a titolo di ripetibili.

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate dall'art. 83 lett. f LTF.

                                   5.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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