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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.08.2011 52.2011.261

11. August 2011·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,643 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Divieto di proseguire i lavori di impresario costruttore

Volltext

Incarto n. 52.2011.261  

Lugano 11 agosto 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Matteo Cassina, vicepresidente

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 14 giugno 2011 della

RI 1 patrocinata da: PA 1  

contro  

la decisione 6 giugno 2011 della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) che vieta all'insorgente di proseguire i lavori di impresario costruttore sulla part. n. __________ di M__________;

vista la risposta 22 giugno 2011 della CV-LEPIC;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che A__________ è proprietario della part. n. __________ di M__________ sulla quale ha fatto edificare uno stabile d'appartamenti;

che, con contratto del 29 marzo 2011 il committente, rappresentato dalla direzione dei lavori, ha incaricato la RI 1, __________ (I), di eseguire le opere di rivestimento esterno delle facciate dell'edificio in mattoni paramano tipo "Pica Rosato sabbiato grosso", con contestuale posa di pannelli isolanti, per un prezzo forfetario di fr. 402'000.-;

che i lavori da impresario costruttore sono stati deliberati alla __________ di __________;

che le opere specialistiche, come lo scavo, la posa dei sottofondi, la formazione degli intonaci e le opere di sistemazione esterne sono state affidate direttamente dalla committenza a singole ditte specializzate;

che, dopo essersi consorziata con la __________ S.r.l., __________ (I), nel mese di aprile del 2011 la RI 1 ha iniziato i lavori di isolamento e di rivestimento che le erano stati commissionati;

che ritenendo che queste due ditte avessero intrapreso su tale cantiere delle opere da impresario costruttore senza essere iscritte al relativo albo cantonale, il 6 giugno 2001 la CV-LEPIC ha ordinato al consorzio RI 1/__________ S.r.l. di sospendere i lavori sul mappale n. __________ di M__________, negando l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso; parallelamente, ha avviato una procedura contravvenzionale nei suoi confronti;

che contro tale ordine la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la restituzione dell'effetto sospensivo; nega di avere eseguito dei lavori da impresario costruttore sul fondo in parola, dato che è stata incaricata di unicamente posare dei rivestimenti sulle facciate dell'edificio, i quali non hanno alcuna funzione portante e non influiscono sulla stabilità della costruzione, ragione per la quale non si tratterebbe di opere di sotto e soprastruttura;

che con il suo gravame essa lamenta anche la violazione del suo diritto di essere sentita, per non essere stata interpellata prima dell'emanazione del contestato provvedimento, della libertà economica, per il fatto che la legislazione cantonale in materia di impresari costruttori omette di definire esattamente il suo campo d'applicazione lasciando su questo punto alla CV-LEPIC un margine d'apprezzamento troppo vasto e, infine, della parità di trattamento;

che chiamata ad esprimersi sul gravame, la CV-LEPIC rileva di avere deciso il 20 giugno 2011 di revocare il querelato ordine di sospensione dei lavori, dopo che la RI 1 ha annunciato il coinvolgimento della __________ di __________, ditta regolarmente iscritta all'albo delle imprese, nella realizzazione delle opere precedentemente bloccate, motivo per la quale l'impugnativa è divenuta priva d'oggetto;

che sottolinea comunque come la decisione impugnata fosse del tutto giustificata dalla situazione poco chiara del cantiere;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 15 cpv. 1 della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore del 1° dicembre 1997; LEPIC; RL 7.1.5.3);

che la legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1): sebbene il querelato ordine di sospensione dei lavori concernesse il consorzio RI 1/__________ S.r.l., il Tribunale cantonale amministrativo riconosce ad ogni singolo consorziato la facoltà di impugnare una decisione che concerne il consorzio, anche senza l'accordo degli altri membri, se il ricorso tende a conseguire l'annullamento di un atto che determina un pregiudizio per il medesimo (RDAT I-1996 n. 8 consid. 1);

che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 LPamm);

                                         che giusta l'art. 50 cpv. 1 LPamm, l'istanza inferiore può, fino all'insinuazione della risposta, modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente;

                                         che in caso di adesione all'impugnativa, l'istanza di ricorso dichiara il gravame privo d'oggetto e statuisce su spese e ripetibili (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 50);

                                         che, come esposto in narrativa, la CV-LEPIC ha deciso di revocare il provvedimento impugnato, dopo che la ricorrente ha coinvolto una ditta iscritta all'albo cantonale delle imprese nelle realizzazione delle opere che le erano stato appaltate dalla committenza;

che in simili circostanze il ricorso va stralciato dai ruoli, in quanto divenuto privo d'oggetto;

che nella misura in cui nella decisione di revoca del provvedimento sospensivo pronunciato dalla CV-LEPIC non è ravvisabile un atto di acquiescenza, si impone di procedere all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del verosimile esito dell'impugnativa allo scopo di stabilire l'aggravio della tassa di giudizio e l'eventuale assegnazione delle ripetibili in applicazione degli art. 28 e 31 LPamm (RDAT II-2002 n. 52, consid. 4.2; RDAT II-1996 n. 11 consid. 4; RDAT 1984 n. 27, consid. 2);

che nel Canton Ticino, l'esercizio della professione di impresario costruttore è soggetto ad autorizzazione (art. 2 LEPIC);

che sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori di sopra e sottostruttura; non sono ritenute tali invece le professioni artigianali e di rami affini (art. 1 cpv. 2 LEPIC);

che, di principio, giusta l'art. 4 cpv. 1 LEPIC, soltanto le imprese di costruzione iscritte al relativo albo sono abilitate ad eseguire lavori di sopra e sottostruttura;

che non soggiace tuttavia all'applicazione della LEPIC l'esecuzione, a titolo professionale, di lavori di modesta importanza o particolarmente semplici, che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti; sono considerati di modesta importanza i lavori i cui preventivabili costi non superano l'importo di fr. 30'000.- (art. 4 cpv. 2 e 3 LEPIC);

che, giusta l'art. 21 cpv. 1 LPamm, l'autorità amministrativa adotta d'ufficio o su istanza di parte le opportune misure provvisionali, le quali sono immediatamente esecutive (art. 21 cpv. 4 LPamm) e si fondano su di un giudizio di apparenza (Marco Borghi/ Guido Corti, op. cit., n. 1 lett. c ad art. 21 LPamm); esperiti i necessari accertamenti, l'autorità decide poi nel merito, adottando i provvedimenti che si impongono;

che il divieto di proseguire i lavori avviati da un'impresa di costruzione su un cantiere è un provvedimento di natura cautelare volto ad assicurare lo status quo nell'attesa che sia accertato se l'impresa ha diritto ad eseguirli;

che il provvedimento si giustifica quando sulla base di un giudizio di apparenza sussistono fondati dubbi sul diritto dell'impresa di costruzioni di eseguirli;

che nel caso di specie, litigiosa era sostanzialmente la questione di sapere se i lavori eseguiti dalla ricorrente sul mappale n. __________ di M__________ fossero qualificabili alla stregua di opere di sopra e sottostruttura ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LEPIC o se invece, in quanto lavori specialistici, esulino dal settore d'attività che l'art. 1 cpv. 2 LEPIC attribuisce alle imprese di costruzione;

che la legge non precisa che cosa si debba esattamente intendere con il suddetto termine; oltretutto il relativo regolamento

d'applicazione del 26 maggio 1998 (RALEPIC; RL 7.1.5.3.1) omette di specificare i lavori che non rientrano nel novero degli interventi di sopra e sottostruttura, disattendendo in questo modo quanto prescritto dall'art. 4 cpv. 4 LEPIC;

che nemmeno i materiali legislativi sono d'ausilio in proposito;

che perlomeno per quanto attiene alla realizzazione di uno stabile abitativo, come quello qui in discussione, non appare arbitrario considerare, come fa la ricorrente, che in termini generali sono da considerare tali tutti quei lavori che hanno una valenza statica e strutturale per la costruzione;

che dalla documentazione agli atti emerge che i lavori affidati alla ricorrente concernevano unicamente la posa del rivestimento esterno dell'edificio in mattoni trafilati facciavista e dell'isolazione termica;

che, sulla base di un giudizio sommario della situazione, appare più che dubbio che gli stessi ricadessero tra le opere da impresario costruttore assoggettate alla LEPIC, in quanto non sembrerebbe che avessero una qualsiasi influenza sulla struttura intrinseca dell'edificio; si è trattato infatti della semplice applicazione alle facciate di elementi prefabbricati, senza che ciò nemmeno abbia comportato il benché minimo intervento di demolizione sulle strutture esistenti;

che la tesi secondo cui essi sarebbero stati da qualificare come dei lavori specialistici per eseguire i quali non era necessaria l'iscrizione all'albo delle imprese appare dunque a prima vista fondata;

che d'altra parte la CV-LEPIC non ha apportato alcun indizio concreto che possa fare apparire verosimile il contrario;

che irrilevante risulta in particolare l'argomento secondo cui lo scopo sociale iscritto a Registro di commercio della ditta ricorrente prevede, tra l'altro, l'esercizio, direttamente o in subappalto, di un'impresa generale di costruzioni e la costruzione di unità

abitative chiavi in mano; attività, queste, che di regola richiedono l'iscrizione all'albo delle imprese: determinante ai fini dell'applicazione della LEPIC è infatti esclusivamente l'attività svolta nella fattispecie concreta e non quella potenzialmente esercitabile in base agli statuti societari;

che, senza entrare nel merito delle altre censure sollevate dall'insorgente, è pertanto da ritenere che l'esito verosimile dell'impugnativa avrebbe condotto questo Tribunale ad annullare la decisione impugnata;

che, visto l'esito, si prescinde dal prelievo di tasse e spese (art. 28 LPamm); la CV-LEPIC dovrà tuttavia versare all'insorgente, assistita da un avvocato, una congrua indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli, in quanto divenuto privo d'oggetto.

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese. La CV-LEPIC rifonderà alla ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Il giudice delegato                                                              Il segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

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