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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.09.2011 52.2011.227

21. September 2011·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,092 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Rilascio di un permesso per confinanti CE/AELS - legittimazione a ricorrere

Volltext

Incarto n. 52.2011.227  

Lugano 21 settembre 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Giovan Maria Tattarletti

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 20 maggio 2011 di

RI 1  

contro  

la risoluzione 3 maggio 2011 (n. 2610) del Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 23 marzo 2010 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di rifiuto di rilascio di un permesso per confinanti CE/AELS in favore del proprio dipendente T__________;

viste le risposte:

-    7 giugno 2011 del Consiglio di Stato;

-    8 giugno 2011 della Sezione della popolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che il 22 dicembre 2010, il cittadino italiano T__________ (1977), residente ad __________ (prov. di Como), ha chiesto il rilascio di un permesso per confinanti CE/AELS per lavorare come casaro presso la __________ di RI 1 a __________;

che il 24 febbraio 2011, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda per motivi di ordine pubblico, avendo l'interessato a carico diverse condanne penali in Italia, e gli ha fissato un termine con scadenza il 23 marzo successivo per cessare l'attività;

che tale decisione è stata impugnata da RI 1, datore di lavoro di T__________;

che il 3 maggio 2011 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa interposta da RI 1 avverso la menzionata decisione dipartimentale per non aver prodotto, nonostante fosse stato esplicitamente sollecitato, la procura che lo abilitasse a rappresentare T__________ nella presente procedura ricorsuale, debitamente firmata da quest'ultimo;

che contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso per confinanti CE/AELS in favore del suo dipendente, con argomenti che non è comunque necessario riassumere;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento, senza osservazioni;

considerato,                   in diritto

che la competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1);

che il gravame, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), in quanto destinataria del giudizio impugnato, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm);

che litigiosa è unicamente la questione della ricevibilità: nella misura in cui il ricorrente solleva qui degli argomenti riferiti al merito della causa, gli stessi si rivelano inammissibili;

che al ricorso devono essere allegati la decisione querelata ed ogni altro documento (art. 46 cpv. 3 LPamm);

che istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato, con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili (art. 9 LPamm);

che la giurisprudenza ha esplicitamente riconosciuto che l'art. 9 LPamm deve valere non solo quando si giustifica un rinvio del ricorso, ma anche quando si chiede la produzione di un atto che deve necessariamente essere allegato all'impugnativa (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 46);

che le parti compaiono personalmente o per mezzo di procuratore munito di sufficiente mandato (art. 15 cpv. 1 prima frase LPamm);

che, in concreto, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa di RI 1 sulla base degli art. 9, 15 e 46 cpv. 2 LPamm, per non aver prodotto, entro 5 giorni e nonostante l'esplicita richiesta in tal senso, la procura che lo abilitasse a rappresentare T__________ nella presente causa;

che il Governo ha ritenuto che RI 1, non essendo il destinatario della decisione dipartimentale impugnata, non fosse legittimato a ricorrere contro il rifiuto, per motivi di ordine pubblico, di rilasciare un permesso per confinanti a T__________; per questo motivo lo ha sollecitato a trasmettere la procura debitamente firmata che lo abilitasse a rappresentare il suo dipendente dinnanzi al Consiglio di Stato;

che la tesi non può essere condivisa;

che per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, T__________, essendo cittadino italiano e titolare di un passaporto valido, soggiace all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681);

che giusta l'art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), le procedure di notificazione e di permesso delle persone soggiacenti all'ALC sono rette dagli articoli 10 a 15 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e 16 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201);

che in particolare l'art. 11 cpv. 3 LStr dispone che se si tratta di attività lucrativa dipendente, il permesso dev'essere chiesto dal datore di lavoro;

che pure il "formulario individuale di domanda per frontaliere G (N. 1005)" esige espressamente che la domanda dev'essere sottoscritta anche dal datore di lavoro;

che non è quindi dato di vedere come il datore di lavoro non possa ricorrere individualmente contro la decisione di rifiuto di rilasciare un permesso di lavoro in favore della persona che intende assumere, ritenuto che la medesima lede direttamente i suoi legittimi interessi;

che nel caso concreto, l'Esecutivo cantonale doveva pertanto chinarsi sul ricorso inoltrato direttamente dal responsabile della __________, RI 1, senza richiedergli di produrre la procura che lo abilitasse a rappresentare il proprio dipendente T__________;

che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto accolto e la risoluzione del Consiglio di Stato annullata;

che gli atti sono quindi rinviati all'Esecutivo cantonale affinché entri nel merito del ricorso inoltrato da RI 1;

che visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 LPamm);

che non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm), il ricorrente avendo agito senza l'assistenza di un avvocato iscritto nell'apposito registro.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la risoluzione 3 maggio 2011 (n. 2610) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.   gli atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale affinché entri nel merito del ricorso inoltrato da RI 1.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario

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