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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.08.2011 52.2011.188

5. August 2011·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,961 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Permesso di dimora

Volltext

Incarto n. 52.2011.188  

Lugano 5 agosto 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Giovan Maria Tattarletti

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 18 aprile 2011 di

RI 1 patrocinato da PA 1  

contro  

la risoluzione 29 marzo 2011 (n. 2024) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 11 gennaio 2011 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di rifiuto di rinnovo di un permesso di dimora;

viste le risposte:

-    18 maggio 2011 della Sezione della popolazione;

-    25 maggio 2011 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 5 agosto 2006, il cittadino della Bosnia Erzegovina RI 1 (1983) si è sposato nel proprio Paese d'origine con la connazionale M__________ (1985), titolare di un'autorizzazione di domicilio in Svizzera, e, a seguito del matrimonio, il 19 novembre 2006 è giunto nel nostro Paese e posto al beneficio di un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato, l'ultima volta fino al 18 novembre 2010.

Il ricorrente è aiuto cuoco presso il Ristorante __________ a __________, mentre M__________, che il 30 gennaio 2007 ha ottenuto la cittadinanza svizzera, lavora come operaia presso la __________ SA a __________.

                                  B.   a. Il 5 febbraio 2010, il Tribunale municipale di __________ (BiH, Repubblica Sprska) ha sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi __________. Dopo avere lasciato l'appartamento coniugale di __________, il 1° maggio 2010 RI 1 si è trasferito in un monolocale a __________. Dopo diversi solleciti, l'11 ottobre 2010 egli ha infine trasmesso al Servizio regionale degli stranieri di __________ la sentenza di divorzio.

Interrogata il 3 dicembre 2010 dalla Polizia cantonale, M__________ ha dichiarato che, dopo pochi mesi dall'arrivo del consorte in Svizzera, quest'ultimo ha iniziato ad avere atteggiamenti arroganti e disinteressati nei di lei confronti, tant'è che non sono mai usciti insieme. Ha pure soggiunto che la loro vita di coppia e quella coniugale non è quasi mai esistita. Infine ha affermato di non aver più abitato insieme al marito dal 13 gennaio 2010.

Interrogato a sua volta, il 10 dicembre 2010 RI 1 ha affermato che il suo matrimonio non è durato, non solo per colpa sua ma anche perché sua moglie era nervosa e un po' depressa, essendovi tra gli stessi vita separata. Ha soggiunto di avere vissuto insieme alla moglie sino al 15/16 gennaio 2010, quando essa lo ha allontanato da casa al suo rientro dalla Bosnia, dove egli si trovava dal 3/4 gennaio precedente.

b. Fondandosi su tali riscontri, l'11 gennaio 2011 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1, fissandogli un termine con scadenza il 15 marzo successivo per lasciare il territorio elvetico.

L'autorità ha rilevato che l'interessato aveva ottenuto un'autorizzazione di soggiorno a seguito del matrimonio per vivere la propria vita familiare nel nostro Paese e che tale scopo era venuto a mancare in seguito alla cessazione della vita in comune con la moglie. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 43, 50 cpv. 1 lett. a, 62 lett. d, 66 cpv. 1 e 2, 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e 77 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

                                  C.   Con giudizio 29 marzo 2011 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rinnovargli il permesso di dimora per i motivi addotti dal dipartimento, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità e ritenendo esigibile il suo rientro nel Paese d'origine.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora. In via subordinata, chiede di rinviare gli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio al fine di determinare il proprio grado di integrazione.

Il ricorrente afferma in sostanza di avere vissuto in comunione domestica con la moglie sino a circa il mese di dicembre 2009, quindi per più di 36 mesi, motivo per cui egli ha diritto al rinnovo del suo permesso di dimora, ritenuto pure che si è ben integrato nel tessuto socioeconomico elvetico.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, nell'ambito dei successivi considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non è necessario infatti procedere all'audizione di M__________, al fine di dimostrare che l'unione coniugale è durata fino al gennaio 2010, ritenuto che tale circostanza non è litigiosa. Per quanto riguarda la richiesta dell'insorgente di essere personalmente sentito, giova ricordare che né la legislazione cantonale né quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto,come è il caso nella presente fattispecie (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b; adelio scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 494).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 33 LStr, il permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni della durata di oltre un anno (cpv. 1) e per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può essere vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale autorizzazione è di durata limitata e può essere prorogata se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (cpv. 3). L'art. 43 cpv. 1 LStr (così come l'art. 42 cpv. 1 LStr per quanto riguarda i coniugi stranieri di cittadini svizzeri) dispone che i coniugi stranieri di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro. Giusta l'art. 62 lett. d LStr, l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, se lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione.

2.2. Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio o alla proroga del permesso di dimora in virtù degli art. 42 e 43 LStr sussiste se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo (art. 50 cpv. 1 lett. a LStr) oppure se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (art. 50 cpv. 1 lett. b LStr). Per la durata dell'unione coniugale è determinante unicamente la sua sussistenza in Svizzera fino allo scioglimento della comunità familiare, che coincide di regola con quello della comunità domestica (DTF 136 II 113 consid. 3.2.; STF 2C_635/2009 del 26 marzo 2010 consid. 5.2.). Sussistono gravi motivi personali, segnatamente se il coniuge è stato vittima di violenza durante il matrimonio e il suo reinserimento sociale nel paese d'origine risulta fortemente compromesso (art. 50 cpv. 2 LStr).

2.3. Giusta l'art. 51 cpv. 1 e 2 LStr, il richiamo ai disposti indicati non dev'essere infine abusivo. Ritenuto che – contrariamente a quanto accadeva in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 della legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) – il criterio determinante per l'ottenimento di un'autorizzazione secondo il nuovo diritto non è più quello della formale sussistenza del matrimonio, bensì quello della coabitazione, l'applicazione dell'art. 51 LStr si limita di fatto ai casi in cui vi siano sufficienti indizi per affermare che le parti si richiamino a una coabitazione fittizia. Se non vi è coabitazione, il diritto all'autorizzazione giusta gli art. 42 e 43 LStr - salvo quando possano essere invocati gravi motivi giusta l'art. 49 LStr – è infatti a priori escluso e la questione dell'abuso di diritto neppure si pone (STF 2C_635/2009 del 26 marzo 2010 consid. 4.3). Lo stesso vale con riferimento alle condizioni di cui all'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr. Anche in questo caso, l'applicazione dell'art. 51 LStr è circoscritta a fattispecie in cui, in presenza di un'unione coniugale della durata di almeno tre anni, sussistano sufficienti indizi per affermare che per una parte del periodo determinante i coniugi abbiano coabitato solo formalmente e la durata dell'unione non possa quindi essere considerata nella sua interezza (DTF 136 II 113 consid. 3.2).

                                   3.   Come accennato in narrativa, RI 1 è giunto nel nostro Paese il 19 novembre 2006 per vivere con la moglie M__________ e, a tale scopo, è stato posto al beneficio di un permesso di dimora annuale. Con sentenza 5 febbraio 2010, cresciuta in giudicato il 9 marzo successivo, il Tribunale municipale di __________ (BiH) ha sciolto per divorzio il loro matrimonio, motivo per cui il ricorrente non può più dedurre un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora sulla base dell'art. 43 LStr. Ad identica conclusione si può giungere anche se si applicasse nella presente fattispecie l'art. 42 LStr, per il fatto che il 30 gennaio 2007 M__________ ha ottenuto la cittadinanza svizzera. Del resto, nemmeno l'insorgente contesta tali conclusioni. Visto che sono venute meno le condizioni previste agli art. 42 e 43 LStr, occorre ora esaminare se egli possa ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora sulla base dell'art. 50 LStr.

                                   4.   Il ricorrente sostiene di avere vissuto "in unione coniugale" con la moglie dal 5 agosto 2006 al 9 marzo 2010, quando la sentenza di divorzio è cresciuta in giudicato, e che pertanto può invocare l'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr e ottenere un nuovo permesso di dimora al di fuori del ricongiungimento famigliare.

Innanzitutto occorre precisare che, contrariamente a quanto assume l'insorgente, il computo dei tre anni per calcolare la durata dell'unione coniugale sancito dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr non decorre a partire dalla celebrazione delle nozze, ma dall'entrata in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento famigliare. Decisivo è il periodo di vita comune in Svizzera, e questo nonostante che i coniugi abbiano vissuto all'estero una parte della loro vita coniugale (DTF 136 II 113, consid. 3.3; STF 2C_635/2009 del 26 marzo 2010, consid. 5.2).

Chiarito questo aspetto, va in ogni caso rilevato che RI 1 può, in linea di principio, invocare l'applicazione della menzionata disposizione in quanto la sua comunione domestica in Svizzera con la moglie, iniziata il 19 novembre 2006, è cessata, tenuto conto delle loro dichiarazioni, nel gennaio 2010.

                                   5.   Visto che la durata della loro unione coniugale eccede il termine perentorio di tre anni previsto dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr soltanto di qualche settimana, bisogna verificare se una parte della convivenza dei coniugi __________ non abbia avuto unicamente carattere formale e se pertanto la durata della loro unione non debba essere interamente tenuta in considerazione, alla luce del divieto dell'abuso di diritto (art. 51 LStr).

5.1. Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare. Ciò è il caso, in materia di diritto degli stranieri, allorquando il coniuge straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalle norme sul ricongiungimento famigliare. L'esistenza di un eventuale abuso di diritto dev'essere valutato nel caso concreto e con ritenuta; in altre parole solo l'abuso manifesto può essere sanzionato (DTF 133 II 6 consid. 3.2; 131 II 265 consid. 4.2; 121 II 97 consid. 4a).

5.2. Dalla sentenza di divorzio 5 febbraio 2010 del Tribunale municipale di __________, versata agli atti dall'insorgente e tradotta ufficialmente in lingua italiana, risulta che il 29 aprile 2009 M__________ aveva presentato un'azione di divorzio, indicando come la sua vita coniugale fosse ormai divenuta a quel momento insopportabile. Il Tribunale bosniaco ha considerato credibili le affermazioni di M__________, ritenuto pure che durante tutta la procedura il marito non aveva mai apportato alcuna prova atta a confutarle e non si era nemmeno presentato alle udienze del 30 dicembre 2009 e 26 gennaio 2010 (v. sentenza di divorzio, pag. 2). Il fatto che il matrimonio fosse da tempo in crisi è stato ribadito da M__________ nel suo interrogatorio di polizia del 3 dicembre 2010. Essa ha - tra l'altro - affermato (pag. 1):

"La vita di coppia e quella coniugale fra noi due non è quasi mai esistita, perché le discussioni o le argomentazioni non erano per nulla concordi".

Oltre a ciò bisogna considerare che in occasione del suo interrogatorio di polizia, il ricorrente ha dichiarato (pag. 1):

"Ottenevo il permesso B, trascorsi pochi mesi dal mio soggiorno a __________, trovavo lavoro presso il Ristorante __________ a __________ quale cuoco e pizzaiolo, professione che già esercitavo in Bosnia, dove mi trovo tuttora. Per quanto riguarda la nostra vita coniugale, indico come marito e moglie, inizialmente tutto era regolare per non dire perfetto, poi sono subentrati dei mutamenti. La motivazione, sicuramente va ricercata nel fatto che diverse volte io alla sera dovevo lavorare sino alle 01:00/02:00. Mia moglie M__________ essendo sola sovente usciva con amici, andava frequentemente a giocare a tombola e pure spesse volte si recava al Casino __________ dove sperperava parecchi soldi. Vista la nostra precaria situazione finanziaria, entrambi chiedevamo tramite una banca di Lugano due prestiti finanziari di circa fr. 45'000.– che ci servivano al nostro sostentamento ed anche per riattare un'abitazione in Bosnia. Preciso che buona parte del credito indicato è stato sperperato e liquidato dalla M__________ nei suoi frequenti giochi. Di questo prestito mensilmente io verso alla banca la somma di fr. 925.– mensili, tramite un ordine, questa somma per saldare la vertenza finanziaria".

Egli ha inoltre precisato (pag. 2):

"Se il nostro matrimonio non è durato il motivo non è stato soltanto per colpa mia, mia moglie M__________ era nervosa e un poco depressa, tra noi c'era vita separata e sicuramente non ha retto la mia lontananza".

5.3. Ora, alla luce di queste affermazioni e di quanto emerge dalla sentenza di divorzio, sussistono sufficienti elementi convergenti per ritenere che il matrimonio dei coniugi __________ era in crisi già diverso tempo prima della cessazione della loro coabitazione.

Tutti questi elementi portano quindi a ritenere che la loro comunione domestica fosse ormai priva di ogni contenuto e scopo già prima della scadenza, il 18 novembre 2009, del termine perentorio di tre anni previsto all'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr. In simili circostanze, il fatto di richiamarsi all'asserita coabitazione con la moglie, si configura come un abuso di diritto, al fine di continuare a beneficiare di un permesso di soggiorno e non è pertanto necessario chinarsi sulla questione relativa alla sua integrazione in Svizzera.

Va pure rilevato, sempre in questo contesto, che il ricorrente non ha informato immediatamente l'autorità dipartimentale che il 5 febbraio 2010 aveva divorziato, contravvenendo in tal modo al suo obbligo di collaborare sancito dall'art. 90 LStr. Nell'ambito della domanda del 27 aprile 2010 di modifica dell'indirizzo, egli ha indicato infatti di essere soltanto separato per poi aggiungere l'11 maggio successivo che la causa di separazione era stata avviata solo di recente e che a quel momento non vi era ancora una sentenza in proposito. Sentenza, che egli ha infine trasmesso l'11 ottobre 2010.

                                   6.   Non si intravvede inoltre la presenza di gravi motivi personali, ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr, che renderebbero necessario il prosieguo del soggiorno del ricorrente nel nostro Paese.

In primo luogo, non risulta dall'inserto di causa che egli sia stato vittima di violenza nel matrimonio. Del resto, nemmeno lo stesso insorgente lo pretende. In secondo luogo, non vi sono agli atti degli elementi che permettano di ritenere che la sua reintegrazione sociale nel Paese d'origine possa risultare fortemente compromessa. Egli è infatti nato e cresciuto in Bosnia Erzegovina, dove ha esercitato la professione che svolge tuttora in Svizzera, possiede i suoi principali legami sociali e culturali e risiedono i suoi familiari, mentre il suo attuale soggiorno in Svizzera, circa quattro anni e mezzo, può essere considerato ancora di breve durata, ritenuto pure che la sua presenza sul nostro territorio è attualmente solo tollerata in attesa di un giudizio definitivo in merito al suo permesso. Il suo trasferimento non gli porrà quindi insormontabili problemi di reinserimento.

Ne discende che il provvedimento litigioso risulta senz'altro rispettoso del principio di proporzionalità.

                                   7.   Il ricorrente non potrebbe prevalersi nemmeno di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in base a questo disposto, ritenuto che ha divorziato dalla moglie.

                                   8.   In esito alle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere pertanto respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono quindi a carico dell'insorgente (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 33, 42, 43, 49, 50, 51, 62 LStr; 77 OASA; 8 CEDU; 10 LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, già anticipate nella misura di fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario

52.2011.188 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.08.2011 52.2011.188 — Swissrulings