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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.03.2013 52.2011.1

13. März 2013·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,780 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Battito orologio campanile

Volltext

Incarto n. 52.2011.1  

Lugano 13 marzo 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi

segretaria:

Paola Carcano Borga, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 30 dicembre 2010 di

RI 1  RI 2  RI 3  patrocinati da: PA 1   

contro  

la decisione 30 novembre 2010 (n. 6102) del Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibili i gravami inoltrati dagli insorgenti avverso lo scritto 1° febbraio 2010 con cui il municipio di ha invitato il consiglio parrocchiale della parrocchia di a ripristinare da subito il battito dell'orologio anche durante le ore notturne avverso la decisione 6 maggio 2010 mediante la quale lo stesso esecutivo comunale si è rifiutato di riconsiderare il predetto invito;

viste le risposte:

-    17 gennaio 2011 del comune di;

-    19 gennaio 2011 del Consiglio di Stato;

-    20 gennaio 2011 del consiglio parrocchiale della parrocchia di di;

-    28 gennaio 2011 dell'ufficio prevenzione del rumore della sezione protezione aria, acqua e suolo del Dipartimento del territorio;

preso atto della replica 23 marzo 2011 e delle dupliche:

-     5 aprile 2011 del Consiglio di Stato;

-     7 aprile 2011 del municipio di;

 -  14 aprile 2011 del consiglio parrocchiale della parrocchia di di;

-   18 aprile 2011 dell'ufficio prevenzione del rumore della sezione protezione aria, acqua e suolo del Dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     a. Il 6 novembre 2009 il consiglio parrocchiale della parrocchia di di (di seguito: consiglio parrocchiale) ha deciso di sospendere il battito dell'ora del campanile dell'omonima chiesa dalle ore 21.00 alle ore 7.00, così come reiteratamente richiestogli da. Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, con scritto 1° febbraio 2010, il municipio di ha invitato il consiglio parrocchiale a ripristinare il battito dell'orologio anche durante le ore notturne e a darne comunicazione a. Con decisione 11 febbraio 2010 il consiglio parrocchiale ha dato seguito a questa esortazione. Il 3 marzo 2010, persone tutte residenti a Faido, sono insorti contro la precitata comunicazione municipale davanti al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino del provvedimento adottato il 6 novembre 2009 dal consiglio parrocchiale.

b. Con istanza di riesame 25 febbraio 2010 hanno domandato al municipio di di emanare una decisione formale volta a revocare la risoluzione municipale di cui allo scritto 1° febbraio 2010. Il 6 maggio 2010 il municipio di ha evaso questa richiesta, risolvendo di non "procedere ad una riconsiderazione della citata comunicazione alla Parrocchia di ". Anche contro quest'ultima decisione sono insorti con gravame 2 giugno 2010 davanti al Governo chiedendone l'annullamento e postulando che la loro istanza di riesame del 25 febbraio 2010 fosse accolta.

c. Il 30 novembre 2010 l'Esecutivo cantonale ha dichiarato irricevibili ambedue i ricorsi: il primo, in quanto rivolto avverso una mera comunicazione, il secondo a causa dell'assenza di una decisione suscettibile di essere riesaminata.

B.     Contro quest'ultima decisione, insorgono ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulando che il giudizio avversato venga annullato al pari delle risoluzioni 1° febbraio e 6 maggio 2010 del municipio di. Ritengono che, a torto, il Governo non ha considerato la prima risoluzione municipale menzionata alla stregua di una decisione o, quantomeno, di un atto materiale impugnabile. In ogni caso, l'esecutivo comunale non sarebbe competente e non disporrebbe di una base legale per imporre la ripresa del battito notturno delle ore; di modo che i ricorsi di primo grado erano ricevibili e andavano accolti nel merito. Inoltre le predette risoluzioni municipali sono state adottate anche da alcuni municipali che versavano in collisione di interessi ed il Consiglio di Stato non ha dato seguito alla richiesta di edizione di svariata documentazione. Anche per questi motivi, la decisione avversata deve essere annullata e l'incarto ritornato all'esecutivo cantonale affinché provveda ai necessari atti istruttori e all'emanazione di un giudizio di merito.

C.    Chiamato ad esprimersi, il Consiglio di Stato ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa senza formulare particolari osservazioni, mentre l'ufficio prevenzione del rumore della sezione protezione aria, acqua e suolo del Dipartimento del Territorio ha rilevato che la limitazione dell'esercizio notturno dalle ore 22.00 alle ore 7.00 costituirebbe una soluzione tale da non causare turbativa. Dal canto loro, l'esecutivo municipale e il consiglio parrocchiale hanno avversato il gravame con argomenti di cui si dirà all'occorrenza nei seguenti considerandi. Con la replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle loro contrapposte tesi e domande.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 60 cpv. 2 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). La legittimazione dei ricorrenti, destinatari della decisione di irricevibilità qui contestata, è certa (art. 43 LPamm). Il gravame, tempestivo (art. 46 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria. Non è infatti necessario procedere all'acquisizione delle prove offerte dagli insorgenti (in particolare sopralluogo, ispezione a RF, testi non meglio specificati, richiamo/edizione di svariata documentazione), non essendo le stesse suscettibili di apportare nuovi elementi utili per il presente giudizio (art. 18 LPamm).

2.Preliminarmente occorre rilevare che oggetto della presente vertenza è unicamente la questione di sapere se è a torto o a ragione che il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibili i gravami inoltrati da contro gli scritti 1° febbraio e 6 maggio 2010 del municipio di. Di conseguenza, nella misura in cui essi sollevano in questa sede delle censure di merito, concernenti il ripristino durante le ore notturne del battito dell'orologio della chiesa si, le stesse risultano improponibili. Infatti, risolvendo di respingere in ordine le citate impugnative, il Governo non si è neppure chinato sul merito di tale provvedimento.

3.Di principio possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità iure imperii, in casi concreti ed individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (art. 55 cpv. 1 LPamm; RDAT II-1994 n. 8 e 16; Marco Borghi/Guido

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1 LPamm; Adelio Scolari, Diritto amministrativo - parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 200). Il concetto di decisione nel diritto pubblico ticinese coincide pertanto con quello ancorato, a livello federale, all'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e, più in generale, con la definizione tradizionalmente ritenuta da dottrina e giurisprudenza, ove la decisione è comunemente definita quale atto d'imperio individuale rivolto al privato, mediante il quale un rapporto concreto di diritto amministrativo viene creato o accertato in modo vincolante, tale da poter essere posto in esecuzione (STA 52.2010.477 del 1° aprile 2011 consid. 2.1 e rinvii giurisprudenziali e dottrinali ivi citati).

4.Nel caso concreto, lo scritto 1° febbraio 2010 del municipio di è indubbiamente qualificabile alla stregua di un semplice invito al consiglio parrocchiale, nel quale non sono ravvisabili gli estremi di una decisione impugnabile. Esso non costituisce infatti un atto d'imperio individuale con cui viene creato o accertato in modo vincolante un rapporto concreto di diritto amministrativo, già per il fatto che non contempla alcun dispositivo suscettibile di essere posto in esecuzione. Oltretutto occorre pure considerare che il municipio non sarebbe nemmeno competente ad emanare delle decisioni volte a disciplinare il battito delle ore del campanile della chiesa. La parrocchia di di è una corporazione di diritto pubblico dotata di personalità giuridica di diritto pubblico la cui competenza territoriale corrisponde al comune politico [art. 8 cpv. 1 e 2 legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002 (LCC; RL 2.3.1.1) e art. 1 regolamento della parrocchia di Faido del 9 marzo 2008 (di seguito:RPF)]. Il campanile dell'omonima chiesa con le relative campane e l'annesso orologio sono un bene parrocchiale ai sensi dell'art. 19 LCC che, come tale, è amministrato dal consiglio parrocchiale ex art. 18 lett. e) LCC e 17 lett. e) RPF. Ciò trova esplicita conferma nel patto sesto della convenzione di diritto pubblico 13 gennaio 1901 tra la parrocchia e il comune, che riconosce comunque a quest'ultimo il diritto di servirsi delle campane e dell'orologio della chiesa "come alla Legge e al praticato". In questo senso, tenuto

anche conto della nuova convenzione del 10 novembre 2003 (che ha sostituito quella già menzionata del 13 gennaio 1901 e nonché quella successiva del 28 novembre 1945), al comune può tutt'al più essere riconosciuto il diritto di essere consultato in merito a tutti i provvedimenti che riguardano l'uso di tali congegni per scopi non liturgici, visto oltretutto che esso sostiene con il versamento di un importo annuo le diverse prestazioni, compresa quella in oggetto, che la parrocchia rende a favore della comunità di (cfr. precitata convenzione). Non permette di addivenire a diversa conclusione il fatto che il municipio sarebbe all'occorrenza competente, in virtù della legislazione ambientale vigente, ad adottare eventuali misure di risanamento del campanile in questione, qualora dovesse risultare che le immissioni provenienti da questo impianto non rispettano le norme in materia di inquinamento fonico.

Nella misura in cui lo scritto 1° febbraio 2010 del municipio di non costituiva una decisione impugnabile, nemmeno la lettera 6 maggio 2010 con la quale quest'ultimo ha comunicato agli insorgenti di non voler procedere "ad una riconsiderazione della citata comunicazione alla Parrocchia di " poteva assumere una simile qualifica. In quest'ottica è pertanto a giusta ragione che il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibili i gravami inoltrati da avverso tali scritti.

5.Da ultimo si deve escludere in concreto l'esistenza di un cosiddetto atto materiale, suscettibile di essere contestato mediante ricorso. La situazione giuridica degli insorgenti si è infatti modificata in seguito alla decisione 11 febbraio 2010 con cui il consiglio parrocchiale ha risolto di ripristinare il battito dell'orologio durante le ore notturne. Era dunque quest'ultima risoluzione che doveva essere impugnata dinnanzi alla Commissione di ricorso contro le decisioni degli organi parrocchiali, come d'altra parte è stato puntualmente fatto dai ricorrenti.

6.6.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve dunque essere respinto e la decisione avversata confermata. 6.2. La tassa di giustizia e le spese, seguono la soccombenza dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà (art. 28 LPamm). Quest'ultimi verseranno inoltre al comune resistente, patrocinato da un avvocato, un'indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 600.- sono poste in parti uguali a carico dei ricorrenti in solido, i quali rifonderanno al comune di, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      La segretaria

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