Incarto n. 52.2010.83
Lugano 9 marzo 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina e Damiano Bozzini
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 febbraio 2010 di
RI 1 patrocinati dall’ PA 1
contro
la risoluzione 9 febbraio 2010 (n. 658) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 18 novembre 2009 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione (ora: della popolazione), mercato del lavoro, in materia di rifiuto di rilascio di un permesso di dimora CE/AELS a RI 2 per svolgere un apprendistato di autista di autocarri pesanti in Svizzera;
viste le risposte:
- 9 marzo 2010 del Consiglio di Stato,
- 6 aprile 2010 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decisione 18 novembre 2009 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione (ora: della popolazione) del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la richiesta della RI 1 di __________ e del cittadino romeno RI 2 (1977), volta a ottenere il rilascio di un permesso di dimora CE/AELS a favore di quest’ultimo per svolgere durante tre anni l’apprendistato di autista di autocarri pesanti con un salario iniziale di fr. 634.– lordi mensili.
L'autorità ha rilevato che per occupare il posto era possibile, con le opportune ricerche, far capo alla manodopera indigena alle condizioni salariali e lavorative conformi a quelle in uso nella professione. La decisione è stata resa sulla base dell'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) e dei relativi Protocolli, degli art. 11 e 38 dell'ordinanza 22 maggio 2002 sull’introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203), della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1) e degli art. 2 lett. m, 5, 8, 9, 12 e 14 del relativo regolamento 23 giugno 2009 (RLALPS CE/AELS).
B. Con giudizio 12 gennaio 2010 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1 e da RI 2.
L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il datore di lavoro non avesse dimostrato di avere profuso gli sforzi necessari per rintracciare una persona con il profilo richiesto al fine di rispettare, come prevede la normativa relativa all'ALC, il principio della priorità che occorre dare ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro elvetico. Ha quindi considerato legittimo negare il permesso richiesto in favore del cittadino romeno che il datore di lavoro intendeva assumere quale apprendista.
C. Contro la predetta pronunzia governativa la RI 1 e RI 2 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora CE/AELS per permettere a quest’ultimo di svolgere l’apprendistato di autista di autocarri pesanti in Svizzera.
In sostanza, i ricorrenti sostengono che le norme richiamate dall’autorità di prime cure non si applicano nell’ambito del rilascio di un permesso di soggiorno a un cittadino comunitario per svolgere un apprendistato in Svizzera, che in ogni caso sono stati profusi tutti gli sforzi necessari per rintracciare una persona con il profilo richiesto prima di assumerla, e che l’interessato, il quale sarà mantenuto finanziariamente da un cittadino elvetico, ha già garantito di lasciare la Svizzera non appena avrà ottenuto il relativo attestato di capacità.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il dipartimento, senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
1. La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a LALPS). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere in quanto destinatari del giudizio impugnato (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non è infatti necessario accertare presso la Sezione della formazione professionale il numero di apprendisti nel nostro Cantone alla ricerca di un posto di lavoro come autisti di veicoli pesanti, in quanto tale mezzo di prova non è suscettibile di procurare a questo Tribunale ulteriori elementi determinati per il giudizio che è chiamato a rendere. Per quanto riguarda la richiesta degli interessati di essere personalmente sentiti, giova ricordare che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b; adelio scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 494).
2. 2.1. La Romania ha aderito all'Unione europea il 1° gennaio 2007. Il Protocollo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, di questo paese all'ALC (RS 0.142.112.681.1), è entrato in vigore il 1° giugno 2009. In concreto, Jonut Catalin Ton è cittadino romeno e titolare di un documento di legittimazione valido. Di conseguenza, egli può prevalersi dell’ALC.
L'art. 4 ALC garantisce il diritto dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera di soggiornare e di accedere a un'attività economica nel territorio dell'altra parte contraente, fatte salve le disposizioni dell'art. 10 ALC. Ora, l'art. 10 n. 2b primo periodo ALC dispone che la Svizzera e la Romania possono mantenere nei confronti dei lavoratori di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio territorio, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini della parte contraente interessata. Le disposizioni relative a tali controlli si applicano durante i primi sette anni dopo l'entrata in vigore del Protocollo (art. 38 OLCP). Prima che la competente autorità cantonale rilasci a un cittadino dei nuovi Stati membri della CE un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa dipendente, l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro stabilisce mediante decisione formale se sono adempiuti i presupposti per il rilascio del permesso dal profilo del mercato del lavoro. La procedura è retta dal diritto cantonale (art. 27 OLCP).
Benché l'accordo in parola sia direttamente applicabile (cosiddetto trattato "self-executing"), l'art. 12 ALC precisa comunque che esso non pregiudica eventuali disposizioni nazionali (o internazionali) più favorevoli, tanto per i cittadini delle parti contraenti, quanto per i membri della loro famiglia.
2.2. Il 25 novembre 1999, la Svizzera ha concluso un accordo sullo scambio di tirocinanti con la Romania (0.142.116.637), il quale resta valevole durante il periodo transitorio definito dal Protocollo all’ALC. La priorità dei lavoratori indigeni non è contemplata nell’accordo sullo scambio dei tirocinanti ed attribuisce pertanto ai suoi beneficiari uno statuto giuridico più vantaggioso di quello previsto dal Protocollo in parola.
I tirocinanti provenienti dalla Romania possono decidere liberamente se sollecitare l’ammissione nel nostro Paese nel contesto del predetto accordo sullo scambio di tirocinanti oppure richiedere il rilascio di un normale permesso di soggiorno di breve durata CE/AELS o di dimora CE/AELS nell’ambito dell’ALC (Istruzioni relative all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, emanate dall'Ufficio federale della migrazione, n. 5.7.2, stato al 1° giugno 2009). Nel primo caso, la loro domanda verrà esaminata tenendo conto delle disposizioni dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), segnatamente per quanto riguarda le condizioni di lavoro e salariali (art. 22), la durata del soggiorno dei praticanti (art. 42), il cambiamento di impiego (art. 55) e i successivi permessi (art. 57).
RI 2 non si prevale dell’applicazione dell’accordo relativo allo scambio di tirocinanti. A ragione, in quanto egli non ha chiesto alle autorità competenti del suo Paese d’origine di svolgere un impiego nella professione appresa in Romania allo scopo di perfezionare le proprie conoscenze professionali per una durata massima di 18 mesi, come prevedono gli art. 1 e 3 del menzionato accordo in materia di tirocinanti. Dopo il liceo, egli ha infatti lavorato per 2 anni nel suo Paese come autista di piccoli bus, successivamente come impiegato durante 4 anni presso un’agenzia immobiliare e in seguito quale amministratore della stessa (v. curriculum vitae, agli atti). Dopo che l’8 settembre 2009 la Sezione permessi e immigrazione aveva respinto una sua prima domanda volta ad ottenere un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera per lavorare quale domestico tuttofare, il 5 novembre successivo egli ha chiesto alla medesima autorità il rilascio di un permesso di dimora CE/AELS, questa volta per poter svolgere un apprendistato di 3 anni come autista di autocarri pesanti.
2.3. Ne discende che la sua richiesta va esaminata esclusivamente sotto il profilo dell'ALC e del relativo Protocollo.
3. Come accennato in narrativa, la RI 1 afferma di avere effettuato delle ricerche di personale per il posto di apprendista autista di veicoli pesanti presso la Divisione della formazione professionale del DECS, ma che nessun giovane risultava senza posto di tirocinio in quella professione (v. scritto 15 gennaio 2010 del DECS al patrocinatore dei ricorrenti). Ora, a prescindere che tale ricerca è stata effettuata soltanto dopo la decisione di diniego del rilascio del permesso richiesto, lo sforzo profuso dalla datrice di lavoro non è certamente sufficiente per ritenere che essa abbia fatto tutto il possibile per rintracciare una persona con il profilo richiesto, anche tra i disoccupati disposti a svolgere un apprendistato, e che abbia rispettato il principio della priorità che occorre dare ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro elvetico.
In siffatte circostanze, non si può quindi ritenere che la datrice di lavoro abbia dimostrato di avere intrapreso tutte le ricerche necessarie per il profilo richiesto tramite offerte d'impiego pubblicate nella stampa quotidiana o specializzata, nei media elettronici, o tramite un'agenzia di collocamento privata, come prevedono le menzionate Istruzioni emanate dall'Ufficio federale della migrazione (v. n. 5.5.2). Non bisogna inoltre dimenticare che i datori di lavoro devono annunciare con sufficiente anticipo agli uffici regionali di collocamento (URC), in vista della pubblicazione in PLASTA (PLAcement et STAtistique du marché du travail), i posti vacanti nel nostro Paese che potranno verosimilmente essere occupati solo da lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della CE, tra cui quelli romeni. Posto vacante, quello qui in discussione, che la RI 1 non ha invece provveduto ad annunciare.
Non porta quindi a diversa conclusione il fatto che, dinnanzi al Tribunale, sia stata ora versata agli atti una dichiarazione dell’Ufficio regionale di collocamento di Lugano in merito all’assenza di persone alla ricerca di un impiego come quello offerto dalla datrice di lavoro, ritenuto pure che la ricerca si limita a un solo URC locale (scritto 23 marzo 2010). Né permette di sovvertire quanto precede l’argomento secondo cui RI 2 abbia già garantito che lascerà la Svizzera non appena avrà ottenuto il relativo attestato di capacità. Visto inoltre che egli ha affermato di voler esercitare la professione di autista nell’Unione Europea, non è dato di vedere come egli non possa svolgere l’apprendistato in uno dei Paesi facenti parte della medesima. Nemmeno il fatto che un cittadino elvetico gli assicurerebbe il mantenimento durante il suo soggiorno in Svizzera può essergli di soccorso. Tale aspetto può essere determinante soltanto nell’ambito dei cittadini comunitari senza attività lucrativa (v. art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC), ciò che non è evidentemente il caso del ricorrente, ritenuto che in veste di apprendista egli eserciterebbe una professione remunerata.
4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Con l’emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto (art. 47 LPamm). Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 10, 12, 15 ALC, il suo Allegato I e il Protocollo relativo alla partecipazione della Romania all'ALC; l’Accordo del 25 novembre 1999 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania relativo allo scambio di tirocinanti, e gli art. 27, 38 OLCP; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.–, sono a carico dei ricorrenti in solido.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario