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Incarto n. 52.2010.57
Lugano 10 agosto 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi
segretaria:
Luisa Vassalli Zorzi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 11 febbraio 2010 di
RI 1
contro la decisione 22 gennaio 2010 (n. PS.2009.45-46) della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, che ha respinto le impugnative presentate da __________ e dal figlio RI 1 avverso la risoluzione 25 novembre 2009 con cui la Commissione tutoria regionale __________ di __________ ha ordinato la privazione della libertà a scopo di assistenza della madre dell'insorgente e ne ha disposto il collocamento presso un istituto medicalizzato;
viste le risposte:
- 17 febbraio 2010 della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica (CGASP);
- 19 febbraio 2010 della Commissione tutoria regionale __________ di __________ (CTR __________);
preso atto della replica 16 marzo 2010 di RI 1 e delle dupliche:
- 23 marzo 2010 della CGASP;
- 25 marzo 2010 della CTR __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è originaria della __________, dove è nata nel __________. Madre di cinque figli (__________, __________, __________, __________ e __________), dalla morte del marito, avvenuta nel __________, ha vissuto sola in un'abitazione di __________. Negli ultimi tempi, durante le ore diurne, ha tuttavia dovuto far capo all'aiuto domiciliare, ad assistenti di cura ed in misura non continuativa ai figli per il disbrigo delle faccende domestiche complesse e per la cura della propria persona. Questo, a seguito di un progressivo decadimento cognitivo diagnosticatole negli anni 2003-2004, caratterizzato da importanti difficoltà di orientamento spazio-tempora-le e relazionale dovute ad una verosimile "malattia di Alzheimer".
B. Per ragioni note alle parti che è meglio non esporre nel dettaglio, il caso è stato seguito assiduamente dalla CTR __________ di __________, che nel febbraio 2009 ha istituito una curatela amministrativa e di rappresentanza, affidandola all'avv. __________. A seguito della rinuncia di quest'ultima, l'incombenza è stata in seguito assunta da __________.
Il 31 marzo 2010 la CTR __________ ha revocato la curatela e in vista dell'interdizione di __________ l'ha privata provvisoriamente dell'esercizio dei diritti civili, nominandole un rappresentante ex art. 386 cpv. 2 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) nella persona di __________ di __________.
C. Verso la fine del 2008 lo stato di salute psico-fisica di __________ è peggiorato. Nella primavera del 2009 la signora è stata quindi ricoverata presso l'Ospedale Regionale di __________ sede di __________, ove è rimasta degente dal 25 maggio al 5 giugno 2009. Il 9 giugno 2009 il dott. med. __________, capo-servizio di geriatria presso quel nosocomio, ha redatto un rapporto all'attenzione della CTR __________, nel quale - dopo aver riassunto l'anamnesi e le svariate misure adottate a beneficio della paziente una volta diagnosticata la demenza senile di cui è affetta - ha osservato tra l'altro che __________ "senza costante supervisione da parte del personale curante non si mostrava in grado di autodeterminarsi in misura tale da garantire una dignitosa cura della propria persona". Evidenziato il duplice tentativo fallito di affiancarle una badante una volta rientrata a domicilio, lo specialista ha ricordato che "si optava per un semplice ripristino delle misure di sostegno precedenti (pasti a domicilio, servizi di aiuto domiciliare e occasionale aiuto da parte del figlio)", giungendo alla conclusione che "una gestione della situazione a domicilio diventa vieppiù improponibile onde garantirne l'incolumità ma anche la dignità. Vista la reazione molto positiva avuta dalla paziente durante la degenza presso l'Ospedale di __________, ritengo che un'istituzionalizzazione, idealmente presso la casa anziani di __________, sia da prendere in considerazione per il bene soggettivo e oggettivo della paziente".
D. Preso atto del predetto rapporto, il 12 giugno 2009 la CTR __________ ha deciso formalmente di privare __________ della libertà ai sensi dell'art. 397a CC, ordinando nel contempo il suo ricovero coatto in un istituto medicalizzato.
Adita dall'interessata, con giudizio 24 agosto 2009 la CGASP ha tuttavia annullato tale provvedimento, ravvisando nella fattispecie una violazione del principio della proporzionalità. L'autorità di ricorso di prime cure ha accreditato in sostanza il parere del proprio consulente dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH attivo presso il centro peritale delle assicurazioni sociali, a mente del quale l'adozione di una serie ben precisa di modalità di accudimento avrebbe permesso alla signora di continuare a vivere al proprio domicilio malgrado il disorientamento temporale completo e relazionale abbastanza grave di cui è affetta. Nel dispositivo della sua sentenza la CGASP ha quindi elencato tutte le misure da prendere e le persone responsabili della loro messa in opera (in particolare l'istituzione di una figura di accudimento stabile, presente durante tutte le ore diurne dalle ore 08.00 alle 20.00), assegnando peraltro al curatore __________ il compito di inoltrare una richiesta cautelativa di ricovero presso una casa per anziani della zona nel caso in cui non fosse stato possibile implementare con successo i provvedimenti imposti. Siffatta pronunzia è cresciuta in giudicato incontestata.
E. Dando seguito ad un'incombenza impostagli nel giudizio di cui si è appena detto, il 28 settembre 2009 RI 1 ha indirizzato alla CGASP un rapporto sull'evoluzione della situazione negli ultimi 30 giorni, nel quale - oltre a diversi aspetti positivi - ha riferito anche della mancata collaborazione di fratelli e sorelle e dell'impossibilità di occuparsi personalmente della madre tutte le domeniche, in aggiunta alle visite remunerate effettuate nel corso della settimana. Il 1° ottobre seguente la CGASP ha trasmesso la missiva alla CTR __________, invitandola a ridefinire la pratica tenendo conto delle posizioni e delle disponibilità dei parenti coinvolti.
Sentiti i figli ed accertata l'impossibilità di garantire ad __________ un'assistenza continuata e qualificata a domicilio a costi ragionevoli, il 25 novembre 2009 la CTR __________ ha nuovamente disposto che essa venisse privata della libertà a scopo di assistenza e collocata in un istituto medicalizzato.
F. La destinataria del provvedimento ed il figlio RI 1 sono insorti un'altra volta davanti alla CGASP, sollevando numerose censure d'ordine formale e materiale onde ottenere l'annullamento della misura limitativa della libertà.
All'udienza conciliativa preliminare svoltasi l'__________ si è avuta ennesima conferma dell'impossibilità di trovare una soluzione concordata a causa dei conflitti in essere tra il ricorrente e i membri della famiglia presenti, cosicché __________ è stata sottoposta ad un ulteriore esame da parte del perito dr. __________. Nel suo referto del __________ l'esperto ha dichiarato di aver appurato un peggioramento globale del decadimento cognitivo della signora, con un disorientamento parziale nello spazio, completo nel tempo e grave verso le persone, accompagnato da una compromissione della memoria a breve. Secondo lo specialista, l'esaminata non è in grado di riconoscere la sua casa d'abitazione, né di svolgere le funzioni richieste per le faccende domestiche complesse e per la cura personale, se non sotto la guida di una collaboratrice domestica. Il perito, pur riconoscendo che durante il giorno l'insorgente è seguita da operatori competenti e formati, ha evidenziato i pericoli legati alla mancanza di un'adeguata e continua assistenza la notte e i fine settimana. Per concludere, ha affermato che "visto il peggioramento dello stato di salute e l'insufficiente accudimento, la signora __________ deve essere collocata al più presto in una casa per anziani. Le cosiddette "preferenze" espresse dalla signora __________ e raccolte di volta in volta ora da un figlio ora da un altro, non hanno valore nell'annullare questa decisione, perché nelle scelte in materia di assistenza sanitaria la signora può essere influenzata e non è capace di intendere e volere."
Alla luce delle risultanze di questa indagine, con pronuncia 22 gennaio 2010 la CGASP ha respinto entrambi i gravami.
G. Mediante ricorso 11 febbraio 2010 RI 1 ha impugnato questa decisione davanti al Tribunale cantonale, postulandone l'annullamento siccome chiaramente sproporzionata.
Nel contesto di una corposa memoria l'insorgente ha contestato punto per punto le argomentazioni della CGASP fondate sulla perizia del dr. __________, tracciando un quadro della situazione clinica e relazionale della madre tale da giustificare il suo mantenimento a domicilio con adeguate misure terapeutiche.
Il ricorrente ha addotto che diversamente da quanto accertato dallo specialista interpellato dalla CGASP le condizioni della madre non sono nel frattempo peggiorate al punto da imporne il ricovero. La sua qualità di vita, al di là del risultato del test cognitivo al quale è stata sottoposta in sede peritale, sarebbe migliorata a seguito del piano di assistenza messo in atto durante il giorno, ferma restando l'inutilità di una sorveglianza notturna. A mente di RI 1, il disorientamento nello spazio, nel tempo e in relazione alle persone non sono di una gravità tale da impedire alla mamma di continuare a vivere a casa sua. Egli ha dichiarato di voler implementare il piano terapeutico previsto anche in assenza di collaborazione da parte dei fratelli e per finire ha eccepito una violazione del diritto di essere sentito, ravvisabile nel fatto che le parti non hanno avuto la possibilità di prendere visione della perizia del dott. med. __________ prima dell'emanazione della decisione impugnata. Parimenti leso sarebbe il principio della proporzionalità, poiché nella fattispecie sono praticabili con successo soluzioni meno incisive della controversa misura coatta.
A sostegno dei propri assunti il ricorrente ha sollecitato l'esperimento di un vasta istruttoria, segnatamente l'audizione di svariati testi, tutti in grado di attestare come la madre, con la dovuta assistenza, sia in grado di ritornare ad abitare nella sua casa di __________.
H. In sede di risposta la CTR __________ ha proposto di respingere il gravame, ribadendo che la decisione di collocare __________ in una struttura adeguata si fonda su precisi riscontri medici.
Anche la CGASP ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa, avversando partitamente le tesi del ricorrente con argomentazioni che saranno riprese - ove occorresse - nel seguito.
I. Pendente causa, segnatamente il __________, __________ è stata ospedalizzata ad __________ e a partire dal __________ è stata ricoverata presso la casa per anziani di __________, ove si trova tuttora in vista di essere trasferita nel nuovo reparto per malati di Alzheimer allestito presso l'istituto di riposo della __________ a __________.
L. Il 16 marzo 2010 RI 1 ha inoltrato un allegato di replica, con il quale ha ribattuto puntigliosamente alle osservazioni presentate in risposta dalla CTR __________ e dalla CGASP.
Entrambe le autorità preposte all'applicazione della legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 (LASP; RL 6.3.2.1) hanno duplicato riconfermandosi nelle precedenti prese di posizione.
M. All'udienza del __________ le parti hanno avuto modo di illustrare ulteriormente il loro punto di vista e di fornire notizie volte ad aggiornare il quadro della situazione. Informato che un'eventuale rientro della madre a domicilio sarebbe stato in ogni modo subordinato all'organizzazione di un'assistenza qualificata 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, RI 1 ha manifestato le proprie perplessità in merito, ricordando che in passato la signora aveva già dimostrato di non sopportare la presenza di estranei in casa la notte. Dal canto suo, __________ ha riferito di aver avuto modo di visitare la sua rappresentata a __________, di averla trovata in buone condizioni e di non aver riscontrato segno alcuno di patimento in relazione al suo attuale collocamento, aggiungendo che l'ideale sarebbe trasferirla nel reparto specialistico per malati di Alzheimer che verrà prossimamente aperto presso la casa di riposo di __________.
Nel seguito, il giudice delegato ha assunto agli atti i seguenti documenti:
- rapporto __________ del dr. med. __________ (FMH medicina interna spec. cardiologia), responsabile medico della casa per anziani di __________;
- scritto __________ di __________, psicologa psicoterapeuta FSP/ATPP, con allegato curriculum vitae e parere __________ sulla demenza senile, le cure appropriate e i motivi che possono giustificare un'istituzionalizzazione del malato;
- missiva __________ di RI 1, con allegate testimonianze di __________ e __________ (assistenti di cura a domicilio di __________), nonché di __________ (ex curatore);
- relazione __________ del dr. med. __________, responsabile del servizio di geriatria dell'__________ sede di __________.
La predetta documentazione è stata trasmessa alle parti con facoltà di discussione finale giusta l'art. 52 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). Delle risultanze istruttorie e dei rilievi formulati a riguardo da __________, il solo che si è avvalso della possibilità di esibire conclusioni, si dirà - per quanto necessario - in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. Giusta l'art. 3 LPamm, prima di entrare nel merito di un'isstanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza.
Il perno attorno al quale ruota costantemente la rete sociopsichiatrica ticinese e il collocamento coatto previsti dalla LASP sono le unità terapeutiche riabilitative (UTR; vedi art. 1 cpv. 1 lett. b, 3 cpv. 2, 4 cpv. 2, 5 lett. b, 16 segg.), ovvero le strutture pubbliche o private riconosciute nell'organizzazione settoriale (art. 8 cpv. 1 LASP) e deputate alla terapia e alla riabilitazione degli utenti secondo il loro piano terapeutico (art. 22 cpv. 1 regolamento di applicazione della legge sull'assistenza sociopsichiatrica dell'11 aprile 2000 (RLASP; RL 6.3.2.1.1). Sennonché nessuna norma della LASP e del suo regolamento annovera le case per anziani tra le UTR. A questo Tribunale, che ha assunto specifiche informazioni in merito, non consta nemmeno che le competenti autorità cantonali abbiano mai stilato un elenco puntuale delle UTR attive sul territorio, nonostante il fatto che la loro istituzione sia subordinata all'accertamento di bisogni effettivi, preventivamente definiti ed individuati territorialmente nella pianificazione sociopsichiatrica (art. 23 cpv. 1 RLASP) e che il riconoscimento di una UTR privata soggiaccia all'adempimento di una serie ben precisa di condizioni (cfr. art. 24 RLASP). Esiste per contro una lista degli istituti per anziani medicalizzati riconosciuti, ma solo ai sensi della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan; RL 6.1.1.1) in quanto considerati alla stregua di mere strutture sanitarie e soggetti come tali ad autorizzazione governativa d'esercizio (cfr. art. 80 LSan).
Poste queste brevi premesse, non è dato di vedere come si possa applicare la LASP e le procedure da essa contemplate al ricovero forzato di una persona in una casa per anziani, struttura che non essendo formalmente riconosciuta nell'organizzazione settoriale di cui all'art. 7 cpv. 1 LASP non dovrebbe godere dello statuto di UTR. Di riflesso, ci si potrebbe invero chiedere in base a quali norme sia effettivamente data la competenza della CGASP e del Tribunale cantonale amministrativo ad occuparsi di un caso come quello all'esame. Sulla questione non occorre tuttavia insistere ulteriormente, vuoi perché l'intervento di un'autorità giudiziaria è comunque previsto dal diritto federale (art. 397d segg. CC), vuoi perché da tempo ormai questo Tribunale è solito applicare direttamente l'art. 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) nell'ambito di contestazioni a carattere civile rette da leggi gravemente carenti dal profilo di una corretta definizione della loro applicabilità materiale o dell'ordinamento dei mezzi d'impugnazione.
1.2. La legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 43 e 46 LPamm. Secondo il diritto federale, hanno qualità per ricorrere non solo le persone direttamente toccate dal provvedimento censurato, ma anche ogni persona prossima (art. 397d CC; DTF 114 II 213 consid. 3). È il caso del ricorrente, figlio della persona colpita dalla misura coercitiva tutelata dalla CGASP.
1.3. Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti operati nel corso dell'istruttoria. Non occorre per contro procedere all'assunzione delle prove aggiuntive notificate dall'insorgente, insuscettibili di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio che è chiamato a rendere (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. Il permesso di compulsare l'intero fascicolo di causa e le ampie possibilità di esprimersi che questo Tribunale ha concesso al ricorrente hanno posto rimedio ad ogni eventuale violazione del diritto di essere sentito posta in essere dalle precedenti istanze. Le censure in tal senso sollevate nel gravame vengono quindi a cadere. Dottrina (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Basel 1991, n. 665; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, pag. 379) e giurisprudenza (DTF 126 I 68 consid. 2, 118 Ib 269 consid. 3a) considerano in effetti sanata la violazione del diritto di essere udito quando l'insorgente come nel caso concreto - ha avuto la possibilità di accedere a tutti i dati salienti posti a fondamento delle decisioni litigiose e di pronunciarsi liberamente in merito davanti ad un'autorità superiore di ricorso dotata di pieno potere cognitivo.
3. 3.1. Una persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno stabilimento appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale, alcoolismo o altra tossicomania o grave stato d'abbandono l'assistenza personale necessaria non le possa essere data altrimenti. Ciò facendo va tenuto conto anche dell'aggravio che tale persona causa a chi le è vicino (art. 397a cpv. 1 e 2 CC). Deve essere rilasciata non appena lo permetta il suo stato (art. 397a cpv. 3 CC; DTF 134 III 289 consid. 4). La decisione di collocamento, rispettivamente di rilascio, spetta all'autorità tutoria del domicilio o, se vi é pericolo nel ritardo, del luogo di dimora della persona interessata (art. 397b cpv. 1 CC). In quest'ultima ipotesi e per i malati psichici la competenza al collocamento può essere affidata dai Cantoni anche ad altri uffici idonei (art. 397b cpv. 2 CC). Entro 10 giorni dalla notificazione della decisione, la persona interessata può adire il giudice, che decide con procedura semplice e rapida, regolata, di principio, dal diritto cantonale (art. 397d -397f CC).
3.2. Nel nostro Cantone il collocamento coattivo ordinario in una UTR di una persona indicata all'art. 397a CC ha luogo per decisione della delegazione tutoria del comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore del settore (psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b LASP).
Ogni misura coattiva, compresi i trattamenti medicamentosi, tange in maniera importante la libertà personale e la dignità umana dell'interessato. Le restrizioni a queste garanzie sancite a livello costituzionale (vedi art. 7 e 10 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101) devono fondarsi su una chiara base legale, essere sorrette da un interesse pubblico e rispettare il principio della proporzionalità (art. 36 Cost.; DTF 130 I 16 consid. 3; 127 I 6 consid. 5; 114 II 213 consid. 5). Il provvedimento messo in opera dev'essere idoneo a realizzare il fine divisato e adeguato. Tra i diversi mezzi disponibili occorre scegliere quello che a parità di risultato lede in misura minore gli interessi della persona coinvolta (DTF 126 II 112 consid. 5b).
4. __________ è verosimilmente (l'avverbio è d'obbligo perché una diagnosi certa presuppone un esame autoptico) malata di Alzheimer, un'affezione di natura degenerativa, progressiva e irreversibile che intacca le cellule del sistema nervoso centrale provocando un declino crescente delle funzioni cognitive e il deterioramento della personalità e della vita di relazione, sino a ridurre la persona colpita allo stato vegetativo (informazioni tratte dal sito internet http://www.alzheimer-ti.ch/malattia.php).
Circa l'effettivo, attuale stato di salute della signora, tutti i medici che hanno avuto modo di visitarla in tempi recenti (dr. __________, dr. __________, dr. __________) concordano in sostanza nell'affermare che essa non è più in grado di intendere e volere e accusa un deficit delle facoltà cognitive con importanti difficoltà di orientamento spazio-temporale, così come nella memoria a breve e di rievocazione; in parole povere, sa unicamente come si chiama ed il suo anno di nascita, ma non è in grado di riconoscere luoghi e persone un tempo famigliari. Nonostante queste alterazioni, riesce ancora a svolgere autonomamente qualche attività della vita quotidiana (può ad esempio alimentarsi da sola), ma come tutte le persone affette da Alzheimer che si trovano nella fase intermedia della malattia necessita di terapie farmacologiche, oltre che del sostegno e dell'apporto costante di terzi qualificati. A tal riguardo, la psicologa __________, attiva in Ticino nell'assistenza alle famiglie di malati di Alzheimer e indubbia conoscitrice dell'affezione, annota in termini generali che il malato di demenza per definizione è quella persona che non può vivere senza l'apporto di terze persone, perché il suo comportamento dimostra che è impossibilitato a costruirsi una immagine della realtà coerente e continua, a causa di problemi strutturali e strumentali: da ciò l'impossibilità di una progettualità, anche a breve termine e la necessità che qualcuno provveda a loro (relazione __________, versata agli atti dal ricorrente).
Ferma restando l'esigenza che __________ disponga di un supporto specialistico 24 ore su 24 durante l'arco dell'intera settimana (vedi certificato __________ del dr. __________ e __________ del dr. __________), ai fini del presente giudizio occorre stabilire se per il suo bene in senso lato essa debba essere ricoverata (recte: mantenuta) in una casa per anziani debitamente attrezzata, come deciso dalla CTR __________ e dalla CGASP sulla scorta di circostanziati referti medici, o possa per contro rientrare al proprio domicilio ed essere colà assistita previa organizzazione di un'adeguata rete di supporto, come auspicato con vigore dall'insorgente sulla scorta di motivazioni che in diritto si rifanno ad una corretta applicazione del principio della proporzionalità.
Ben ponderate tutte le risultanze emergenti dalle tavole processuali, questo Tribunale ritiene che in questo momento, per assicurare alla madre dell'insorgente la miglior qualità di vita possibile, essa debba essere seguita incessantemente da personale qualificato, capace di saperne individuare i bisogni fisici, sociali, emotivi e psicologici nel contesto di una routine giornaliera e un ambiente stabile. Attualmente, questo complesso pacchetto di prestazioni umane e strutturali può esserle fornito con certezza solo in un istituto medicalizzato e non a domicilio, luogo che la signora non è nemmeno più in grado di individuare come tale e ove non è possibile garantirle lo stesso standart di assistenza.
Intanto occorre rammentare che il __________ la CGASP aveva dato al ricorrente il tempo e la possibilità di implementare a casa della madre un piano di accudimento e terapia che in gran parte aveva concepito lui medesimo, grazie alle sue notevoli conoscenze della malattia di Alzheimer. Senza entrare nel dettaglio di questo progetto sicuramente ben congeniato ma limitato alle ore diurne (08.00 - 20.00), in questa sede non si può sottacere il fatto che l'iniziativa dell'insorgente è oggettivamente fallita, poiché a causa dei disaccordi esistenti all'interno della famiglia __________ (di cui non si è volutamente parlato in seno al presente giudizio, neppure quando sarebbe stato opportuno spiegare le ragioni per le quali del caso hanno dovuto ripetutamente occuparsi autorità tutorie ed istanze giudiziarie per poi vedersi contestate tutte le decisioni prese) non è stato possibile, né sarà mai possibile, coprire costantemente la domenica e i giorni festivi. I rapporti che RI 1 ha stilato il __________ e il __________ all'indirizzo della CGASP sono eloquenti ed a nulla servono le successive ritrattazioni volte a sostenere la sua causa. Non occorre peraltro riferirne in esteso i contenuti, che di fatto hanno spianato la strada all'adozione della decisione di collocamento poi impugnata, salvo annotare che con ogni evidenza la strategia posta volonterosamente in atto dal ricorrente è risultata perdente anche dal profilo finanziario e che anche sotto questo aspetto non può concorrere con la tanto osteggiata "soluzione casa per anziani". A maggior ragione, se oltre all'assistenza diurna si dovesse imporre quella notturna, che secondo il parere degli esperti fatto proprio da questo Tribunale è ormai diventato un bisogno ineludibile (per capirlo basta pensare alla situazione che potrebbe venirsi a creare qualora una persona nelle condizione di salute di __________ dovesse abbisognare di aiuto immediato dopo essersi risvegliata sola in casa nel cuore della notte). Con tutto il rispetto per l'insorgente, il fatto che lui la consideri superflua non è rilevante. Interessante si avvera per contro la sua osservazione all'udienza del __________, secondo cui __________ ha già dimostrato in passato di non sopportare la presenza di estranei in casa durante la notte. Un motivo in più per favorire il ricovero disposto dalla CTR __________, a scapito del collocamento a domicilio integrato da un'assistenza eterogenea e discontinua, insuscettibile di raggiungere il livello di accudimento globale offerto da un istituto medicalizzato.
5. Riassumendo, sul piatto della bilancia abbiamo da un lato un tentativo di mantenimento a domicilio che ha dato buoni risultati grazie all'ausilio di operatori competenti e formati (vedi in tal senso le testimonianze di __________, __________ e __________), ma che per ammissione del ricorrente stesso (cfr. le sue relazioni del __________ e __________) non è possibile estendere con continuità nel tempo (nel senso di una copertura costante, giorno e notte, 365 giorni all'anno), non da ultimo per ragioni d'ordine finanziario. Sull'altro lato, abbiamo un ricovero istituzionale in atto che sta funzionando benissimo (vedi le valutazioni positive di __________, agli atti) e che oltre ad offrire tutte le cure mediche e le terapie di cui la madre del ricorrente abbisogna, le garantisce pure un'assistenza ininterrotta e di qualità. L'esito del confronto si commenta da sé. Le due sistemazioni non raggiungono nemmeno una parità di risultato tale da giustificare ulteriori approfondimenti della tematica volti ad accertare quale soluzione lede in misura minore gli interessi della persona coinvolta. Il divario, già netto in questo momento, diverrà ancor più evidente il giorno in cui __________ verrà trasferita nel nuovo reparto specializzato per pazienti affetti da Alzheimer realizzato nella casa per anziani medicalizzata __________ sita a __________.
6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame va respinto, con la conseguente conferma del giudizio impugnato e della decisione di assistenza fondata sull'art. 397a CC che esso ha tutelato.
Data la particolarità del caso non si preleva tassa di giudizio.
Per questi motivi,
visti gli art. 7, 10, 36 Cost.; 397a segg. CC; 1 segg. LASP; 3, 18, 43, 46 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si preleva tassa di giudizio.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La segretaria