Incarto n. 52.2010.377
Lugano 21 dicembre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Damiano Bozzini
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 ottobre 2010 di
RI 1 rappr. dal RA 1
contro
la risoluzione 15 settembre 2010 (n. 4614) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 22 aprile 2010 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di rifiuto di rinnovo di un permesso di dimora;
viste le risposte:
- 26 ottobre 2010 del Consiglio di Stato,
- 28 ottobre 2010 della Sezione della popolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 25 luglio 2008, la cittadina serba RI 1 (1985) si è sposata nel proprio Paese d'origine con il connazionale F__________ (1974), titolare di un permesso di domicilio in Svizzera. A seguito del matrimonio, la ricorrente è stata autorizzata a entrare nel nostro Paese il 21 gennaio 2009 e posta al beneficio di un permesso di dimora annuale valido fino al 20 gennaio 2010.
B. a. Il 15 ottobre 2009, RI 1 ha lasciato l'abitazione coniugale a causa dei maltrattamenti che le avrebbe inferto il marito. Il 23 dicembre successivo, essa ha inoltrato alla Pretura del Distretto di __________ una petizione unilaterale di divorzio. Il medesimo giorno, il Pretore ha autorizzato i coniugi __________ a vivere separati e obbligato il marito a versare un contributo alimentare alla moglie. Anche presso il Tribunale di __________ è pendente una domanda di divorzio, presentata questa volta da F__________.
Interrogati dalla Polizia cantonale il 1° (F__________), rispettivamente il 9 aprile 2010 (RI 1) in merito alla loro situazione coniugale, i coniugi __________ hanno entrambi dichiarato che il loro matrimonio era stato combinato dalle loro famiglie, di non avere più alcun contatto tra di loro dalla metà di ottobre e di essere intenzionati a divorziare.
b. Il 22 aprile 2010, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1, fissandole un termine con scadenza il 31 maggio successivo per lasciare il territorio svizzero. L'autorità ha rilevato che lo scopo per cui l'autorizzazione di soggiorno le era stata concessa era venuto a mancare in seguito alla cessazione della vita in comune con il marito. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 43, 50, 62, 66 cpv. 1 e 2, 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), nonché 6 cpv. 2 e 77 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
c. Con decreto d'accusa 1° settembre 2010 (DA 3875/2010), il Procuratore pubblico ha condannato F__________ a una multa di fr. 400.– per vie di fatto nei confronti della moglie. A tale decreto, F__________ ha fatto opposizione.
C. Con giudizio 15 settembre 2010 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Dopo avere lasciata aperta la questione di sapere se il matrimonio dei coniugi __________ fosse di natura fittizia, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rinnovare il permesso all'interessata per i motivi addotti dal dipartimento. Ha inoltre considerato la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità, ritenendo esigibile il suo rientro nel Paese d'origine.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora.
La ricorrente ritiene di adempiere i requisiti per poter soggiornare in Svizzera per gravi motivi personali. Evidenzia di essere stata oggetto di violenza durante il matrimonio, tanto da doversi rifugiare presso la __________ a __________. Ritiene inoltre la sua reintegrazione in Serbia compromessa in quanto, essendo una donna coniugata separata, non avrebbe più l'appoggio della famiglia e il suo rientro nel Paese d'origine rischierebbe di provocare una faida tra i suoi parenti e quelli del consorte.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1. Giusta l'art. 33 LStr, il permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni della durata di oltre un anno (cpv. 1) e per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può essere vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale autorizzazione è di durata limitata e può essere prorogata se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (cpv. 3). L'art. 43 cpv. 1 LStr dispone che i coniugi stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con lui.
2.2. Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio o alla proroga del permesso di dimora in virtù dell'art. 43 LStr sussiste se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo (art. 50 cpv. 1 lett. a LStr) oppure se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (art. 50 cpv. 1 lett. b LStr). Secondo l'art. 50 cpv. 2 LStr, sussistono gravi motivi personali, in particolare se il coniuge è stato vittima di violenza durante il matrimonio e il suo reinserimento sociale nel paese d'origine risulta fortemente compromesso.
In una recente sentenza, il Tribunale federale ha sancito che se entrambe queste condizioni sono adempiute, lo straniero ha diritto a conservare il suo permesso di soggiorno in Svizzera. L'alta Corte federale ha inoltre precisato che, a seconda delle circostanze e in considerazione della loro gravità, anche la violenza nel matrimonio, se di una certa intensità, e la reintegrazione sociale nel Paese d'origine, se fortemente compromessa, possono costituire, singolarmente, un grave motivo personale che permette allo straniero di conservare il permesso di soggiorno (DTF 136 II 1 consid. 5.3.).
2.3. Laddove la legge conferisce alle autorità amministrative un certo potere discrezionale, queste sono tenute ad esercitarlo tenendo conto degli interessi pubblici, nonché della situazione personale e del grado di integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStr). Tale margine di apprezzamento può essere censurato - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando il suo esercizio integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere e viola il principio della proporzionalità (art. 61 LPamm; cfr. DTF 112 Ib 478).
3. Va preliminarmente osservato che il Consiglio di Stato, pur rilevando diversi indizi (segnatamente la mancanza di un permesso di soggiorno per risiedere stabilmente in Svizzera, la breve frequentazione dei coniugi prima delle nozze, il fatto che entrambi abbiano confermato che il loro matrimonio è stato combinato dai rispettivi genitori; la breve convivenza di appena 9 mesi tra di loro dopo il connubio), ha lasciato aperta la questione di sapere se il matrimonio celebrato dai coniugi __________ fosse di natura fittizia (ad E, pag. 4). Il quesito può rimanere indeciso anche in questa sede, ritenuto che il gravame va respinto per i motivi esposti nel prossimo considerando.
4. 4.1. Come accennato in narrativa, il 21 gennaio 2009 la ricorrente è giunta nel nostro Paese per vivere con il marito F__________ e, a tale scopo, è stata posta al beneficio di un permesso di dimora annuale valido fino al 20 gennaio 2010.
I coniugi __________ hanno cessato la convivenza il 15 ottobre 2009 ed hanno pendente la procedura di divorzio. Non vivendo più in comunione domestica con il marito, RI 1 non può pertanto dedurre un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora sulla base dell'art. 43 LStr. Ritenuto inoltre che la comunità familiare più non sussiste, essa non potrebbe invocare nemmeno l'applicazione dell'art. 49 LStr, che permette il mantenimento di residenze separate per motivi gravi.
4.2. L'insorgente non potrebbe inoltre pretendere che l'autorità di prime cure prenda in considerazione una proroga del suo soggiorno sulla base di quanto previsto dall'art. 50 LStr.
Innanzitutto perché, non avendo vissuto ininterrottamente in comunione domestica con il marito durante almeno tre anni, RI 1 non può invocare la lett. a di questa disposizione.
Inoltre non si intravvede la presenza di gravi motivi personali che rendano necessario il prosieguo del suo soggiorno in Svizzera giusta la lett. b della medesima norma. La ricorrente pone in evidenza di essere stata costretta a cessare la comunione domestica e a rifugiarsi presso la __________ a __________, dove si troverebbe tuttora, in quanto vittima di violenza da parte del marito. In effetti, il 1° settembre 2010 F__________ è stato condannato dal Procuratore pubblico alla multa di fr. 400.– in quanto, nel periodo gennaio-ottobre 2009, presso l'abitazione coniugale, aveva compiuto vie di fatto nei confronti della moglie, colpendola reiteratamente con calci alle gambe e schiaffi al volto (doc. E). La condanna non era tuttavia ancora cresciuta in giudicato al momento dell'inoltro del presente ricorso, in quanto F__________ ha fatto opposizione a tale decreto presso la Pretura penale. A prescindere da ciò, non è comunque dato di vedere come il reato in parola, qualificato giuridicamente quale lesione personale che non cagiona un danno al corpo o alla salute e sanzionato con una multa, sia di un'intensità tale da imporre il prosieguo del soggiorno in Svizzera dell'insorgente per gravi motivi personali.
Agli atti non vi sono nemmeno elementi che facciano ritenere che la reintegrazione sociale di RI 1 nel suo Paese d'origine possa risultare fortemente compromessa. Essa è infatti nata e cresciuta in Serbia, dove ha vissuto fino all'età di 23 anni, possiede i suoi principali legami sociali e culturali e risiede la maggior parte dei suoi familiari. Il suo trasferimento nel Paese di origine non le porrà quindi insormontabili problemi di reinserimento. Bisogna anche considerare che l'insorgente abita in Svizzera soltanto da circa due anni, ritenuto comunque che dal 22 aprile 2010 la sua presenza non è più autorizzata, ma semplicemente tollerata in attesa di un giudizio definitivo sulla sua domanda di rinnovo del permesso di dimora. Il suo soggiorno va quindi considerato di durata molto breve. Inoltre essa non ha alcuna relazione stretta con il nostro Paese e non si può nemmeno considerare che vi sia integrata, ritenuto che non esercita alcuna attività lucrativa e non risulta dagli atti che disponga della piena padronanza della lingua italiana. Non è quindi dato di vedere come, in tali circostanze, essa possa richiedere di poter continuare a soggiornare in Svizzera.
La ricorrente sostiene per contro che, essendo una donna di etnia albanese, coniugata ma separata, secondo la tradizione in uso non verrà più accolta in famiglia e rischierà pure di provocare una faida tra i suoi parenti e quelli del consorte che vivono in due villaggi poco distanti, come ha dichiarato il sindaco di __________ (doc. F). Sennonché, come ha pertinentemente indicato il Consiglio di Stato nella decisione impugnata (ad G.2, pag. 6), la legge serba sulla famiglia riconosce l'istituto del divorzio e gli art. 1 e 75 della costituzione della Serbia garantisce alle donne gli stessi diritti riconosciuti agli uomini. Inoltre l'insorgente è maggiorenne ed in grado di svolgere un'attività lucrativa, motivo per cui può senz'altro trasferirsi in un altro villaggio della zona. Per quanto riguarda l'asserito rischio di una faida famigliare a seguito del suo rientro, va innanzitutto osservato che tale argomento, privo di riscontri credibili, è stato sollevato per la prima volta solo dinnanzi al Tribunale, motivo per cui appare dubbio che tale circostanza sia talmente grave da impedirle di tornare nel suo villaggio. Ma anche se fosse il caso, al fine di impedire episodi di violenza la ricorrente e la sua famiglia hanno sempre la possibilità di chiedere aiuto alla polizia e alle autorità giudiziarie serbe.
5. Va infine rilevato che l'insorgente non può prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più alcuna vita familiare con il proprio coniuge.
6. Si deve pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato comunque adottato in esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti e non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento di cui dispone l'autorità. Esso risulta inoltre senz'altro rispettoso del principio di proporzionalità.
7. Stante tutto quanto precede, il ricorso dev'essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 33, 43, 50, 62, 96 LStr; 77 OASA; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 500.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario