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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.09.2013 52.2010.331

27. September 2013·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,985 Wörter·~25 min·4

Zusammenfassung

Diniego della licenza edilizia per la demolizione di un edificio all'interno di un perimetro di rispetto LBC

Volltext

Incarto n. 52.2010.331  

Lugano 27 settembre 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 7 settembre 2010 del

RI 1   patrocinato da:   PA 1    

contro  

la decisione 17 agosto 2010 (n. 3998) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 6 febbraio 2007 con cui il municipio di Giornico gli ha negato la licenza edilizia per la demolizione dell'edificio al mapp. ________ di quel comune;

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   a. Il RI 1, qui ricorrente, è stato proprietario del mapp. __________ di Giornico fino al 22 luglio 2009, data alla quale la proprietà è stata ceduta alla __________. Sul fondo, ubicato in località Vigne di San Nicolao, fuori della zona edificabile, insiste la casa cappellanica (sub. A), uno stabile di tre piani risalente al 1850 circa, posto nelle immediatamente vicinanze della Chiesa di S. Nicolao (mapp. __________), rinomato tempio romanico appartenente, unitamente alle Chiese di S. Maria di Castello e di S. Michele, al complesso monumentale di Giornico.

                                         A tutela di quest'ultimo, con decreto esecutivo 16 maggio 1990, entrato in vigore il 29 maggio 1990 (in seguito: DE; BU 1990, 145), il Consiglio di Stato ha istituito un comprensorio di protezione (CPM), cui appartiene anche il mapp. __________.

b. Il 27 luglio 2006, il RI 1 ha chiesto al municipio il permesso di demolire la vecchia casa cappellanica, adducendo che lo stabile è in condizioni precarie, non è meritevole di recupero e mancano comunque i mezzi finanziari per riattarlo.

Alla domanda, regolarmente pubblicata, si sono opposti i Servizi generali del Dipartimento del territorio (avviso n. 54740 del 15 settembre 2006), che hanno fatto propria la decisione dell'Ufficio dei beni culturali (UBC), resa dopo aver sentito la Commissione dei beni culturali (CBC), ove si annotava in particolare che lo stabile si trova in uno stato di conservazione discreto e riveste un'importanza storica ed urbanistica notevole nel contesto di un'immagine paesaggistica ormai consolidata.

Preso atto del vincolante avviso dipartimentale negativo, il 6 febbraio 2007 il municipio di Giornico ha negato suo malgrado la licenza, dopo aver tentato invano di far cambiare opinione all'autorità dipartimentale.

                                  B.   Con giudizio 17 aprile 2007 (n. 1907) il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del permesso, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal RI 1.

Accertato che alla fattispecie torna ancora applicabile il DE nonostante sia nel frattempo entrata in vigore la nuova legge sul-la protezione dei beni culturali del 12 maggio 1997 (LBC; RL 9.3.2.1), il Governo ha in sostanza fatto proprie le valutazioni specialistiche delle competenti autorità cantonali, data l'importanza del complesso monumentale di Giornico, protetto da norme appositamente varate per tutelarne l'integrità.

                                  C.   a. Avverso la predetta decisione governativa il soccombente è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che, previo annullamento della decisione impugnata, gli venisse rilasciato il permesso postulato.

Il ricorrente ha ripresentato le tesi esposte senza successo davanti alla precedente istanza, censurando peraltro l'atteggiamento intransigente assunto dalle autorità cantonali, del tutto contrario allo spirito della nuova LBC, che vuole accomunare proprietari ed ente pubblico nella protezione del patrimonio culturale. A mente dell'insorgente, la demolizione della vecchia costruzione al mapp. __________ un edificio privo di pregi architettonici o di altra natura, in uno stato di conservazione precario, disabitato e sprovvisto di riscaldamento - è perfettamente compatibile con i criteri di protezione della Chiesa di S. Nicolao, che, grazie all'abbattimento prospettato, verrebbe addirittura messa in risalto e valorizzata.

b. Il 15 settembre 2008 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il gravame (inc. 52.2007.152).

Disattesa la richiesta di esperire un sopralluogo in quanto già effettuato dagli specialisti dell'UBC e insuscettibile di comprovare se l'edificio dedotto in demolizione, già osservato dal giudice delegato nel contesto di altre pratiche di natura espropriativa, è effettivamente privo di valore storico-architettonico come invocato nel gravame, questo Tribunale ha in sostanza accreditato le valutazioni delle competenti autorità cantonali, a mente delle quali la casa cappellanica va ad inserirsi inscindibilmente nel contesto storico e paesaggistico del comprensorio posto sotto tutela, che va dunque mantenuto nella configurazione in cui si trova da decenni.

                                  D.   a. Adito dal RI 1 mediante ricorso in materia di diritto pubblico, con sentenza 1° febbraio 2010 il Tribunale federale ha annullato il predetto giudicato e rinviato gli atti a questo Tribunale, rimproverandogli in sostanza un accertamento manifestamente incompleto dei fatti per essersi basato sui soli rilievi operati dall'UBC senza constatare sul posto lo stato di degrado dell'immobile invocato dall'insorgente, segnatamente le infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto.

                                         b. Con decisione 24 febbraio 2010, il Tribunale cantonale amministrativo ha a sua volta retrocesso la pratica al Consiglio di Stato, affinché si pronunciasse nuovamente sul ricorso del RI 1 previo esperimento del sopralluogo imposto dal Tribunale federale (cfr. inc. 52.2010.55).

                                  E.   a. Il 16 giugno 2010 è stata assunta in contradditorio la prova esatta dal Tribunale federale, con tanto di ispezione accurata del solaio della casa cappellanica e lo scatto di una cinquantina di fotografie.

                                         b. In base alle risultanze dell'istruttoria, dalla quale è emerso che "la costruzione si trova in uno stato di conservazione discreto presentando unicamente dei segni di umidità nel sottotetto, di alcune crepe o segni di umidità nei locali dei piani sottostanti e di qualche persiana rotta", il 17 agosto 2010 il Consiglio di Stato ha nuovamente respinto il gravame dell'istante in demolizione con motivazioni analoghe a quelle esposte nella sua pregressa decisione 17 aprile 2007.

                                  F.   Con gravame 7 settembre 2010, il RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro il predetto giudizio governativo, sollecitandone l'annullamento con contestuale rilascio della licenza edilizia richiesta.

Il ricorrente ripropone in sostanza, sviluppandole ulteriormente, le argomentazioni addotte in passato. Ricorda anzitutto che lo stabile di cui postula la demolizione non è sotto tutela e che l'intervento prospettato non compromette la conservazione o la valorizzazione del bene protetto (la Chiesa di S. Nicolao) ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LBC. L'abbattimento - soggiunge l'insorgente - va senz'altro autorizzato perché lo stato fatiscente dell'edificio non permette un suo rinnovo se non a costi esorbitanti, che il ricorrente non è in grado di affrontare e che non possono essergli imposti. Tale soluzione è caldeggiata pure dall'arch. __________, specialista nella restaurazione di chiese, a mente del quale essa permetterebbe di migliorare l'aspetto architettonico ed ambientale dell'intero quartiere monumentale.

G.  All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria decisione senza formulare particolari osservazioni.

Il municipio ne caldeggia invece l'accoglimento, riallacciandosi per quanto necessario al contenuto della risposta presentata a suo tempo in prima istanza di giudizio.

Dal canto suo, l'Ufficio delle domande di costruzione rileva di non aver nulla di nuovo da osservare.

H.  Il 24 novembre 2010, il ricorrente ha prodotto una presa di posizione dell'arch. __________, consulente presso l'Economato diocesano e la Curia vescovile. Del suo contenuto si dirà, ove occorresse, in appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva dell'insorgente, già istante in licenza e destinatario della decisione governativa qui impugnata, è certa [art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e l'oggetto della vertenza emergono con sufficiente chiarezza dalle carte processuali. Non occorre dunque assumere le prove sollecitate dall'insorgente, invero in termini generici, non essendo comunque suscettibili di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi fattuali rilevanti per il giudizio.

                                   2.   2.1. Con DE 16 maggio 1990, entrato in vigore il 29 maggio 1990 e fondato sugli allora vigenti art. 12 della legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici del 15 aprile 1946 (LMS; BU 1946, 43) e 24 del relativo regolamento di applicazione (RALMS; BU 1947, 13), il Consiglio di Stato ha stabilito un comprensorio di protezione del complesso monumentale di Giornico (CPM) al fine di proteggere formalmente le Chiese di S. Nicolao, di S. Maria di Castello e di S. Michele ed i loro dintorni, salvaguardando la loro integrità e dignità, nonché la visualità e gli spazi adiacenti a questi edifici sacri, iscritti nell'elenco dei monumenti storici ed artistici del Canton Ticino. All'interno di tale comprensorio è stata fissata in particolare una zona non edificabile, adagiata attorno alle Chiese di S. Nicolao e S. Michele, nella quale sono ammessi limitati cambiamenti della conformazione del terreno se non in contrasto con gli obbiettivi perseguiti dal decreto (art. 3 cpv. 2). Il mapp. __________ è stato attribuito a questo specifico comparto, che il vigente piano regolatore di Giornico pone appunto al di fuori della zona edificabile.

2.2. A livello di norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), il comprensorio di protezione del complesso monumentale è disciplinato dall'art. 7 NAPR, il quale prevede segnatamente che all'interno di quest'ultimo l'edificazione è ammessa secondo le disposizioni delle singole zone, riservato l'esame di competenza dell'Autorità cantonale. Dato che, come testé accennato, il mapp. __________ è situato fuori della zona edificabile, di principio l'edificazione sullo stesso è dunque esclusa. Di per sé, l'inserimento in un comparto non edificabile, non impedisce invece la demolizione della sostanza edilizia esistente.

Dal canto suo, l'art. 22 NAPR menziona la Chiesa di San Nicolao (mapp. __________), ma non la vicina canonica, tra i monumenti culturali protetti, precisando che sono vietati tutti gli interventi che potrebbero danneggiare l'integrità dei monumenti o comunque ostacolarne la vista e riservando i disposti della legislazione cantonale sulla protezione dei monumenti storici ed artistici.

2.3. A norma del DE 16 maggio 1990 e degli art. 7 e 22 NAPR la casa cappellanica non è un bene culturale protetto in quanto tale. Nessuno pretende il contrario. Non porta ad altra conclusione la circostanza che l'edificio è censito a titolo individuale con il n. 0.0.44 nelle schede descrittive concernenti il comune di Giornico dell'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere di impor-tanza nazionale (ISOS) come elemento eminente (= emergenza con grande valore intrinseco e posizionale) di ottimo significato con obiettivo di salvaguardia A (= preservazione integrale della sostanza; cfr. ISOS, volume 6 Leventina, Berna 2005, pag. 155). In effetti, di principio, questo strumento diventa vincolante per i privati solo nella misura in cui è stato recepito dai piani di utilizzazione, in Ticino chiamati piani regolatori (cfr. DTF 135 II 209 consid. 2.1). In tal senso, l'ISOS non possiede la facoltà di determinare direttamente restrizioni d'uso, alla stregua di quelle che discendono da atti normativi, quali appunto sono i piani regolatori con le relative NAPR (STA 52.2011.468 del 27 dicembre 2012 consid. 2.3.; 52.2011.516 del 10 ottobre 2012 consid. 4.1.; cfr. Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, in: RtiD I-2013 pag. 327 segg., pag. 342 e 350). Posto che il piano regolatore di Giornico non prevede alcuna protezione specifica per la casa cappellanica in esame, il fatto che quest'ultima sia inserita nel citato inventario come elemento eminente non esplica dunque alcun effetto vincolante nel caso concreto e non è suscettibile di ostare, di per sé, alla domanda di demolizione.

Essenzialmente, le norme cantonali e comunali citate si limitano a proibire quegli interventi che potrebbero compromettere l'integrità dei monumenti protetti e la vista sugli stessi. Nella zona non edificabile adagiata attorno alla Chiesa di S. Nicolao, cui è attribuito il mapp. __________, il DE 16 maggio 1990 ammette limitati cambiamenti della conformazione del terreno, purché non siano lesivi dell'integrità, della dignità e della visualità degli edifici sacri protetti. Dal canto loro, le NAPR vietano tutti gli interventi che potrebbero danneggiare l'integrità dei monumenti culturali tutelati o comunque ostacolarne la vista. Non ponendo, né espressamente, né implicitamente, vincoli di natura conservativa a carico della casa cappellanica, di principio le norme menzionate non ne vietano dunque la demolizione. Atteso che la vista sulla chiesa di S. Nicolao non sarebbe compromessa da tale intervento, ma semmai agevolata, e che non sussistono elementi per ritenere che la prospettata demolizione (eseguita a regola d'arte) potrebbe danneggiare l'integrità dell'edificio sacro retrostante, nulla osta da questo profilo, limitatamente all'aspetto della demolizione, alla concessione del permesso postulato.

2.4. La prospettata demolizione (senza ricostruzione) implica la creazione di uno spazio libero che necessita di essere sistemato.

La domanda di costruzione non è accompagnata da alcun piano di sistemazione del fondo ad avvenuta demolizione della casa cappellanica. Non contiene alcuna indicazione che permetta di dedurre l'assetto finale che verrebbe concretamente conferito al fondo dopo il prospettato intervento di demolizione. Dalla relazione tecnica annessa alla domanda si evince soltanto che la sistemazione del terreno si ridurrà al raccordo all'attuale sedime sul lato nord, alla copertura con terra vegetale e al suo rinverdimento. La mancanza di indicazioni precise e concrete sulla sistemazione dello spazio libero ricavato dalla demolizione, non consente di pronunciarsi sulla conformità dell'intervento per rapporto all'obbligo, derivante dal DE 16 maggio 1990, di salvaguardare la dignità del bene protetto (la Chiesa di S. Nicolao) e dei suoi dintorni. A maggior ragione che l'art. 3 cpv. 2 di tale decreto ammette unicamente limitati cambiamenti della conformazione del terreno se non in contrasto con gli obbiettivi perseguiti dal decreto (art. 3 cpv. 2). La carenza della domanda sotto questo importante profilo non è stata negletta dall'UBC, che l'ha giustamente rilevata nel suo avviso negativo. Per questo motivo, la domanda di demolizione, lacunosa su un aspetto invero essenziale, non poteva, né può, contrariamente a quanto auspica l'insorgente, essere accolta. Essa va completata con un piano di sistemazione del fondo che proponga un'adeguata sistemazione dell'area risultante dalla demolizione, che dovrà essere sottoposto alle competenti autorità cantonali per approvazione.

3.   3.1. L'art. 54 LBC prevede che le zone di protezione istituite mediante decreti fondati sulla legislazione previgente (art. 12 LMS e 24 RALMS) dovranno essere riprese nei piani regolatori comunali e valgono in ogni modo quali perimetri di rispetto giusta l'art. 22 cpv. 2 LBC, entro i quali non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto (cfr. messaggio 14 marzo 1995 del Consiglio di Stato concernente il disegno di legge sulla protezione dei beni culturali, in: Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, vol. I.2, sessione ordinaria primaverile 1997, pag. 1003 segg., pag. 1047). Quest'ultima disposizione concretizza il principio generale, ancorato nella LBC, secondo il quale un bene culturale deve essere tutelato nella sua interezza e, per quanto possibile, nel suo contesto spaziale. Sovente l'importanza di un bene culturale, in particolare un immobile, risulta infatti tanto dal suo valore intrinseco come dalla sua situazione nel contesto spaziale. Il bene deve quindi esser protetto nel suo insieme non potendosi limitare la protezione, come nel passato, a singoli elementi (ad esempio: una facciata, il portale, una colonna, una finestra; cfr. messaggio citato, pag. 1037).

3.2. Gli interventi che coinvolgono un bene protetto - in casu il complesso monumentale di Giornico - devono essere autorizzati dall'autorità cantonale, segnatamente dall'Ufficio dei beni culturali (UBC), che decide sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali [CBC; art. 24 cpv. 1 LBC in combinazione con l'art. 19 regolamento sulla protezione dei beni culturali (RBC; RL 9.3.2.1.1)]. Ciò vale non solo per gli interventi sul bene protetto in quanto tale, come potrebbe lasciar intendere il titolo marginale dell'art. 24 LBC, ma anche per i lavori che avvengono all'interno del perimetro di rispetto. Posto che scopo di quest'ultimo è proprio quello di impedire quegli interventi che potrebbero compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto, non vi è ragione di non pretendere l'autorizzazione cantonale per i lavori effettuati all'interno del perimetro di rispetto, che, senza toccare direttamente il bene oggetto di tutela, sono comunque suscettibili di modificare il contesto spaziale in cui quest'ultimo è situato, incidendo sulla sua conservazione o valorizzazione. Contrariamente a quanto assevera il ricorrente, è dunque a ragione che l'intervento in esame, previsto all'interno del CPM che vale quale perimetro di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LBC, è stato sottoposto all'UBC per approvazione.

                                         3.3. L'UBC fruisce di una certa latitudine di giudizio allorquando occorre stabilire se un determinato intervento prospettato all'interno di un perimetro di rispetto compromette la conservazione o la valorizzazione di un bene protetto. A differenza del Consiglio di Stato, che, fruendo di pieno potere cognitivo (art. 56 LPamm), può rivedere liberamente l'apprezzamento delle istanze inferiori, in particolare di quelle che gli sono subordinate, il Tribunale cantonale amministrativo riesamina con riserbo le valutazioni operate dall'autorità cantonale, limitandosi a censurare le deduzioni lesive del diritto, in quanto prive di giustificazioni oggettive, fondate su considerazioni estranee alla materia o altrimenti contrarie ai principi fondamentali del diritto. In casi di questa natura, il Tribunale si scosta dalle decisioni prese dall'autorità amministrativa soltanto nella misura in cui escono dal quadro definito dalla legge (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Agno 1997, n. 2 in fine ad art. 61). In breve, si limita a verificare che l'autorità decidente non sia incorsa in una violazione del diritto, esercitando in modo scorretto, segnatamente abusivo, il potere discrezionale riservatole dalla legge (cfr. art. 61 LPamm).

                                         3.4.

                                         3.4.1. Nel caso di specie, il 27 luglio 2006 il RI 1 ha chiesto al municipio il permesso di demolire la casa cappellanica posta a ridosso della Chiesa di San Nicolao e situata all'interno del CPM e, quindi, del perimetro di rispetto definito come tale dal diritto vigente (art. 22 cpv. 2 LBC).

L'UBC, e per esso i Servizi generali del Dipartimento del territorio, si è rifiutato di concedere l'autorizzazione postulata. Rilevato in esito ad un sopralluogo che la costruzione si trova in uno stato di conservazione discreto nonostante le infiltrazioni dal tetto in piode, l'UBC ha considerato che l'edificio, risalente alla prima metà dell'ottocento ed oggetto di interventi negli anni '50 del novecento, costituisce un'immagine paesaggistica ormai consolidata. Rivestirebbe dunque un'importanza storica notevole quale testimonianza di questo passato. Anche dal punto di vista urbanistico, lo stabile manterrebbe la sua importanza.

L'istruttoria effettuata dal Consiglio di Stato a seguito del rinvio disposto da questo Tribunale il 24 febbraio 2010 ha permesso di accertare che la casa cappellanica si trova in uno stato di conservazione discreto presentando unicamente dei segni di umidità nel sottotetto, alcune crepe o segni di umidità nei locali dei piani sottostanti e qualche persiana rotta. Secondo il Governo, la costruzione non verserebbe quindi in uno stato precario tale da impedirne la riparazione, da giustificarne l'abbattimento e da azzerare il suo valore storico o archittettonico. Reputando che la demolizione non fosse accettabile in quanto lesiva dei contenuti storici e paesaggistici del comparto, l'UBC non avrebbe dunque operato una valutazione insostenibile, né avrebbe abusato della latitudine di giudizio che gli va riconosciuta nell'applicazione dei concetti contenuti nell'art. 22 cpv. 2 LBC.

                                         Il ricorrente contesta la tesi governativa, che avalla quella dipartimentale. A suo avviso, la postulata demolizione non sarebbe suscettibile di compromettere la conservazione o la valorizzazione della Chiesa di San Nicolao. Come si evincerebbe dalla documentazione fotografica in atti, il controverso intervento metterebbe anzi in risalto la chiesa, eliminando il disturbo che la casa cappellanica crea all'immagine di quest'ultima e migliorando l'aspetto architettonico ed ambientale dell'intero complesso monumentale. A sostegno della propria opinione, l'insorgente richiama il parere dell'arch. __________, attivo per diversi anni all'interno della commissione diocesana di arte sacra ed occupatosi del restauro di svariate chiese, tra cui quella di San Michele a Giornico, il quale, essenzialmente, ritiene auspicabile dare visibilità e spazio al monumento protetto in modo da rivalorizzare l'intero complesso monumentale e permettere di godere dal villaggio di Giornico situato sul lato sinistro della valle di una panoramica priva di ostacoli sui monumenti sacri posti sulla sponda opposta. La creazione di uno spazio (verde) libero attorno al monumento protetto, aggiunge l'arch. __________, sarebbe altresì conforme alle più recenti intenzioni dei pianificatori e degli urbanisti; in tal senso, sarebbe già stata realizzata in Valle Leventina in numerosi casi di chiese medioevali coeve e non. Il ricorrente, assecondato dall'arch. __________ e dall'arch. __________, quest'ultimo consulente presso l'economato diocesano e la curia vescovile, ribadisce inoltre che l'edificio di cui è chiesta la demolizione verserebbe in uno stato di degrado tale da esigere costi sproporzionati per il suo eventuale rinnovamento, ciò che anche da questo punto di vista giustificherebbe la scelta di demolirlo.

                                         3.4.2. Come illustrato, lo stabile dedotto in demolizione non è, di per sé, un bene culturale soggetto a tutela. Ciò significa che né l'autorità cantonale, né quella comunale gli hanno attribuito un particolare significato culturale. Non gli hanno cioè riconosciuto la valenza di testimonianza culturale (cfr. art. 19 cpv. 1 LBC), ovvero di memoria dell'attività creativa dell'uomo (art. 2 LBC), portatrici di valori essenziali da tramandare alle generazioni future e, quindi, degna di specifica protezione (cfr. Patrizia Cattaneo Beretta, La legge cantonale sulla protezione dei beni culturali, in: RDAT I-2000, pag. 139 segg., pag. 147 e 150 seg.). Non può pertanto essere seguito l'UBC allorquando, per giustificare il proprio avviso negativo, afferma che la casa cappellanica, quale immagine paesaggistica consolidata, rivestirebbe un'importanza storica notevole in qualità di testimonianza del passato. Parimenti non condivisibile è il giudizio impugnato laddove afferma che l'edificio, malgrado qualche difetto (crepe, segni di umidità), non avrebbe perso il suo valore storico o architettonico. L'avviso negativo, rispettivamente il diniego della licenza, non possono in effetti essere fondati su un preteso valore storico e/o archittettonico che non è mai stato formalmente riconosciuto all'immobile in questione. Valore che, d'altronde, non traspare neppure dalle carte processuali, in specie dalla documentazione fotografica, dalle quali emerge anzitutto che lo stabile in esame è una ricostruzione della metà circa dell'ottocento, realizzata dopo che l'originale casa cappellanica (in legno) venne atterrata nel 1842, e inoltre che negli anni '50 del secolo scorso l'edificio è stato oggetto di interventi non meglio specificati, tra cui, verosimilmente, delle aggiunte o degli ingrandimenti, come lascerebbero supporre la conformazione allungata del tetto a tre falde ed il corpo rettangolare addossato alla facciata nord-ovest (cfr. fotografie agli atti). Con il risultato che, attualmente, lo stabile non sembra invero presentare alcun particolare pregio dal profilo storico-architet-tonico, né complessivamente, né nelle sue singole componenti, interne ed esterne. Nemmeno l'autorità dipartimentale pretende del resto il contrario, limitandosi ad affermare che la casa cappellanica costituirebbe un'immagine paesaggistica consolidata. Sennonché, la circostanza che la costruzione sorge in quel luogo da decenni non permette ancora di attribuirle un significato storico-culturale che, come illustrato, non le è mai stato formalmente attribuito dalle preposte autorità cantonali e comunali. Culturale è soltanto un bene che testimonia l'attività creativa dell'uomo (art. 2 LBC) e non già un oggetto che tramanda ai posteri un determinato quadro paesaggistico.

Secondo l'UBC, oltre che dal profilo storico, lo stabile manterreb-be la sua importanza anche da quello urbanistico. A questo riguardo, l'autorità dipartimentale accenna ad un non meglio definito allineamento sull'asse della chiesa. Anche questa motivazione, peraltro estremamente concisa, non appare convincente. Il citato allineamento non trova infatti riscontro nella planimetria annessa alla domanda, da cui si evince che la casa cappellanica si trova in posizione decalata (verso nord-est) rispetto all'asse della chiesa.

In quanto fondate su considerazioni non pertinenti e/o errate, le deduzioni operate dall'autorità cantonale si dimostrano dunque insostenibili. Entro questi termini, il diniego della licenza ed il giudizio governativo che lo conferma, non possono dunque essere confermati, senza che sia necessario approfondire le argomentazioni, comunque non decisive, tratte dall'insorgente con riferimento allo stato, se non precario perlomeno obsoleto, dello stabile in questione ed all'impossibilità di far fronte ai costi presumibilmente necessari per il suo eventuale rinnovamento.

3.4.3. L'UBC non si è espresso sulla questione, invero determinante, se l'intervento prospettato sia suscettibile di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto (la Chiesa di S. Nicolao). Pur richiamando l'art. 22 cpv. 2 LBC, il Consiglio di Stato non ha posto rimedio al difetto. Non si è espresso sulle conseguenze dell'intervento sul bene protetto.

Ora, sotto questo aspetto occorre constatare che il caso in esame è invero atipico. Non si è infatti confrontati, come spesso avviene, con una domanda volta ad ottenere il permesso di edificare, di ristrutturare o di trasformare un immobile situato all'interno di un perimetro di rispetto, bensì con la richiesta di demolire un edificio (non protetto in quanto tale) inserito all'interno di un perimetro istituito per proteggere determinati beni culturali, in casu le Chiese di S. Nicolao, di S. Maria di Castello e di S. Michele. Già di primo acchito si capisce che le due categorie di intervento non sono completamente assimilabili ed esigono dunque un approccio diverso. Nel primo caso, si tratta di valutare in che misura l'introduzione o la trasformazione di un elemento all'interno di tale perimetro sia suscettibile di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto. Nel secondo caso, l'abbattimento dello stabile esistente (senza ricostruzione) produce invece un cambiamento, che si manifesta come un vuoto. Occorre dunque valutare in che misura il vuoto formato dalla demolizione sia compatibile con l'esigenza di non compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto [cfr., mutatis mutandis, Anastasi/Socchi, op. cit., pag. 360].

L'avviso negativo dell'UBC omette completamente di confrontarsi con la questione. Non spiega perché l'ingombro rappresentato della casa cappellanica, collocata in primo piano (visto da valle) rispetto all'emergenza in posizione più elevata di cui alla Chiesa di S. Nicolao, sarebbe importante al punto che non potrebbe essere eliminato. Soprattutto, non indica perché la demolizione di tale edificio, con conseguente creazione di uno spazio vuoto suscettibile di rendere più agevole la vista sull'edificio sacro (cfr. fotomontaggi agli atti), sarebbe suscettibile di compromettere la conservazione o la valorizzazione di quest'ultimo. Visto che la domanda di demolizione, completata conformemente a quanto indicato al consid. 2.4. dovrà essere risottoposta all'UBC per un nuovo avviso, quest'ultimo potrà se del caso esprimersi anche a questo riguardo, tenendo conto delle eventuali indicazioni contenute nell'ISOS. Quest'ultimo, quale valido sostegno scientifico per la valutazione delle qualità spaziali e storico-architettoniche di un insediamento, può infatti essere preso in considerazione nell'ambito di una domanda di costruzione (o di demolizione) che implichi - come nella fattispecie (cfr. consid. 3.3.) - l'esercizio di un apprezzamento da parte dell'autorità, come pure di un'eventuale ponderazione degli interessi, qualora quest'ultima sia prescritta nel singolo caso dalla normativa concretamente applicabile (cfr. DTF 135 II 209 consid. 2.1; STA 52.2011.468 del 27 dicembre 2012 consid. 2.3.; 52.2011.516 del 10 ottobre 2012 consid. 4.1.; Anastasi/Socchi, op. cit., pag. 350 seg.).

4.   Al momento della decisione del Consiglio di Stato erano ancora in vigore il decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; BU 1940, 82) ed il suo regolamento d'applicazione del 22 gennaio 1974 (RBN; BU 1974, 83). Le due normative prevedevano un divieto di alterazione (cfr. art. 1 lett. c e 2 cpv. 1 DLBN) a tutela dei siti pittoreschi, rispettivamente un divieto di deturpazione (cfr. art. 2 cpv. 2 DLBN; art. 3 cpv. 2 lett. d RBN) a salvaguardia dei paesaggi e dei panorami pittoreschi.

      Il fondo dedotto in demolizione era inserito in un comparto qualificato sito pittoresco (cfr. il piano delle zone di protezione secondo il RBN, approvato con ris. gov. n. 57 del 9 gennaio 1990). In concreto, faceva dunque stato il concetto - più restrittivo - di alterazione.

L'avviso negativo (n. 54740 del 15 settembre 2006) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio non riporta il parere dell'Ufficio della natura e del paesaggio, competente per l'applicazione del DLBN/RBN. Non è neppure dato a sapere se tale ufficio sia stato interpellato. Il Consiglio di Stato non ha sanato il difetto. Non si è espresso sulla conformità dell'intervento dal profilo del DLBN/RBN. In particolare, non ha stabilito se la formazione di un vuoto fosse suscettibile di integrarsi convenientemente, rispettivamente di compromettere o anche solo di modificare in modo percettibile gli aspetti caratteristici del sito pittoresco (cfr. art. dall'art. 3 cpv. 2 lett. c RBN). La questione è stata semplicemente ignorata.

Nel frattempo, con effetto al 1° gennaio 2012, sono entrati in vigore la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1) ed il relativo regolamento del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1), che hanno abrogato il DLBN/RBN. Al posto dei divieti di alterazione (siti pittoreschi) e di deturpazione (paesaggi e panorami pittoreschi), il nuovo diritto ha introdotto l'obbligo generale di inserimento ordinato e armonioso (art. 94 cpv. 2 e 99 Lst). Principio, questo, di natura positiva, che esige che gli interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. Ciò che si verifica, specifica l'art. 100 RLst, allorquando si integrano nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi.

Atteso che, a seguito dell'annullamento del diniego del permesso e del giudizio governativo che lo conferma, gli atti vanno retrocessi al municipio di Giornico, affinché, fatta completare la domanda, raccolga un nuovo avviso e si esprima poi nuovamente, dovrà dunque essere data anche all'UNP l'occasione di esprimersi in merito al postulato intervento (cfr. Anastasi/Socchi, op. cit., pag. 360).

5.   5.1. In esito alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo censurato ed il diniego della licenza di demolizione. Gli atti vengono retrocessi al municipio affinché, fatta completare la domanda conformemente a quanto indicato al consid. 2.4., raccolga un nuovo avviso completo e si pronunci poi di nuovo.

5.2. Dato l'esito, tassa di giustizia ed indennità per ripetibili, entrambe ridotte, sono compensate (art. 28 e 31 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 6 febbraio 2007 del municipio di Giornico e la decisione 17 agosto 2010 (n. 3998) del Consiglio di Stato sono annullate;

1.2.   gli atti sono retrocessi al municipio affinché, fatta completare la domanda conformemente a quanto indicato al consid. 2.4. e raccolto un nuovo avviso cantonale completo, si pronunci di nuovo.

                                   2.   La tassa di giustizia e l'indennità per ripetibili sono compensate.

3.    Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La segretaria

52.2010.331 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.09.2013 52.2010.331 — Swissrulings