Incarto n. 52.2010.267
Lugano 23 agosto 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 giugno 2010 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 17 giugno 2010 del consiglio di amministrazione dell’Ente ospedaliero cantonale, che in esito al concorso concernente la consulenza specialistica parziale d'architetto nell’ambito del progetto di ristrutturazione e ampliamento dell’Ospedale Regionale di Lugano Civico ha escluso l'offerta del ricorrente e aggiudicato la commessa allo studio CO 1;
viste le risposte:
- 5 luglio 2010 del Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA);
- 14 luglio 2010 dell’Ente ospedaliero cantonale;
- 15 luglio 2010 dello studio CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 16 ottobre 2009 la direzione dell’Ente ospedaliero cantonale (EOC) ha indetto un pubblico concorso, retto dal Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la consulenza specialistica parziale d'architetto nell’ambito del progetto di ristrutturazione e ampliamento dell’Ospedale Regionale di Lugano Civico (FU n. 82/2009 pag. 7696-97). La gara era aperta a tutti gli studi di architettura che avessero soddisfatto le condizioni cumulative di partecipazione descritte alla posizione A.6. del capitolato d’oneri. Tale punto del capitolato, concernente la “partecipazione al concorso (criteri di idoneità dello studio di architettura partecipante)”, stabiliva tra l'altro che i concorrenti avrebbero dovuto disporre di almeno due collaboratori di formazione tecnica (apprendisti esclusi), con l'avvertenza, evidenziata in grassetto, che il mancato adempimento dei criteri esposti avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla fase di valutazione.
B. In tempo utile sono pervenute al committente tre offerte, tra cui quella dello studio d’architettura RI 1, il quale ha indicato di avere tre collaboratori, più precisamente un architetto, un disegnatore occupato al 50% e una segretaria impiegata al 30%.
Avvertito che la sua offerta non rispondeva ai requisiti del capitolato, nel gennaio del 2010 RI 1 ha prodotto l'organigramma dello studio d'architettura __________, una società in nome collettivo costituita nel 1998 con in organico cinque collaboratori: oltre agli arch. __________ e __________ (quest'ultimo operante a __________), un architetto, due tecnici/disegnatori a tempo determinato e due segretarie, parimenti a tempo determinato.
Esperite le necessarie valutazioni, il 17 giugno 2010 il consiglio di amministrazione dell'EOC ha deciso di escludere dalla procedura l’offerta dell’arch. RI 1 per mancato adempimento dei criteri di idoneità previsti dalle regole della gara. Nel contempo, il committente ha aggiudicato la commessa allo studio d’architettura CO 1.
C. Contro la predetta decisione, RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e sollecitando l’aggiudicazione della commessa a proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Il ricorrente ha addotto in sostanza di poter partecipare al concorso, dato che rispetta pienamente tutti i criteri di idoneità fissati dal committente. La società in nome collettivo costituita nel 1998 con l'arch. __________ di __________ dispone infatti del personale necessario per adempiere validamente i requisiti stabiliti alla pos. A.6. del capitolato d'oneri.
D. Opponendosi all'accoglimento dell'impugnativa, in sede di risposta la committenza e l'aggiudicatario hanno avversato diffusamente le tesi dell'insorgente.
Entrambi hanno sottolineato in specie che dall'organigramma dello studio RI 1 allegato all'offerta del 23 novembre 2009 risulta un solo tecnico in luogo dei due richiesti dalla prescrizioni di gara. Donde l'inevitabile esclusione dalla gara per inosservanza dei criteri di idoneità, non sanabile dalla presentazione degli atti relativi allo studio di architettura __________ & __________ SNC.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4). In quanto partecipante al concorso, il ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui l'EOC ha estromesso la sua offerta dalla gara (art. 15 cpv. 1bis lett. d CIAP e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1). La qualità per impugnare l'aggiudicazione della commessa allo studio d’architettura CO 1 potrà invece essergli riconosciuta soltanto in caso di annullamento del provvedimento di esclusione.
Con questa precisazione il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa. I fatti decisivi sono noti.
2. 2.1. Il concorso rientra per natura e valore della commessa tra quelli assoggettati al CIAP e non, come indicato dal ricorrente, alla legge cantonale sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1).
Secondo l'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione garantiscono una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili. Dal canto suo, l'art. 10 cpv. 2 lett. j del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) prevede che i documenti di gara devono contenere le prove e i criteri di idoneità. L'offerente che non soddisfa o non soddisfa più i criteri di idoneità richiesti deve essere escluso dall'aggiudicazione (art. 38 lett. e RLCPubb/CIAP).
Queste norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un’aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante delibera sulle offerte pervenutegli.
I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l’opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare l’offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente la bontà dei concorrenti per rapporto all’oggetto del concorso. Accertamento, questo, che deve precedere la scelta dell’offerta più vantaggiosa e che si conclude con l’esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.
L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto nell’ambito della procedura di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente l’idoneità dei concorrenti sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2001.10 del 29 gennaio 2001; per i concorsi retti dalla LCPubb cfr. invece STA 52.2010.132 del 7 giugno 2010 e 52.2010.123 del 7 maggio 2010).
2.2. Per principio, i criteri d'idoneità devono essere soddisfatti al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non riguardando l'offerta in quanto tale ma il concorrente, ove la legge o le prescrizioni di gara non dispongano diversamente la dimostrazione del loro adempimento può nondimeno essere portata anche successivamente. Motivo d'esclusione irreversibile è di per sé soltanto il mancato adempimento dei criteri d'idoneità al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. La mancata dimostrazione del loro adempimento, invece, giustifica l'esclusione, ma questa conseguenza è irreversibile soltanto se è espressamente comminata dalla legge o dalle prescrizioni di gara (Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Canton Ticino, Lugano 2008, pag. 38 e segg.).
2.3. Nel caso di specie, il capitolato d’oneri fissava chiari criteri d'idoneità alla pos. A.6., stabilendo - tra l'altro - che i concorrenti dovevano disporre di almeno due collaboratori di formazione tecnica, ovvero di due assistenti a tempo pieno istruiti nelle materie di competenza di un architetto. La stessa prescrizione avvertiva che il mancato adempimento di uno qualsiasi dei requisiti esatti avrebbe comportato l’esclusione dell’offerta dalla fase di valutazione.
Nella sua offerta del 23 novembre 2009 RI 1 ha indicato di avere tre collaboratori, segnatamente un architetto, un disegnatore occupato al 50% e una segretaria impiegata al 30%. A giusto titolo quindi il committente ha escluso il ricorrente dall'aggiudicazione, poiché i documenti prodotti non attestavano affatto che egli disponesse di almeno due collaboratori di formazione tecnica come imposto imperativamente dalle prescrizioni di gara.
Quand'anche le regole del concorso avessero permesso all'insorgente di dimostrare posteriormente al 24 novembre 2009 (termine ultimo di inoltro delle offerte) che quel giorno egli adempiva tutti i criteri di idoneità prestabiliti, nulla muterebbe ai fini del presente giudizio. In primo luogo, perché al concorso ha indubbiamente partecipato RI 1 quale titolare dell'omonimo studio di architettura di __________ (vedi l'offerta e tutti i documenti ad essa compiegati) e non la società in nome collettivo __________ & __________, ditta che ingloba anche lo studio di __________ dell'arch. __________ e, di riflesso, il personale da quest'ultimo impiegato. Secondariamente, perché __________ non è un "collaboratore" del ricorrente, ma un libero professionista attivo nel Canton __________, che dal 1982 a oggi ha condiviso con RI 1 soltanto otto progetti (cfr. la lista dei 71 lavori eseguiti dal ricorrente, allegata al modulo di offerta). La sua cooperazione a titolo personale non avrebbe comunque potuto essere ammessa, dal momento che gli atti gara escludevano esplicitamente sia la facoltà di consorziamento, sia il subappalto anche parziale del mandato (pos. A.7. e A.8. del capitolato d’oneri).
In conclusione, dalle tavole processuali risulta inequivocabilmente che alla scadenza del termine per l’inoltro delle offerte l’insorgente non soddisfaceva i criteri d’idoneità richiesti dalle regole del concorso, criteri volti a limitare la cerchia degli offerenti agli studi di architettura autonomamente in grado di garantire una prestazione ineccepibile secondo le specifiche necessità del committente.
3. Sulla scorta di quanto precede il ricorso va pertanto respinto. L’emanazione del presente giudizio rende superflua l’evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame. La tassa di giustizia e le ripetibili, la prima commisurata per difetto al lavoro occasionato dal gravame ed ai valori in discussione, sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 e art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 13, 15 CIAP; 10, 38 RLCPubb/CIAP; 4 DLACIAP; 3, 18, 28, 31, 43, 60 e 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo di rifondere al committente ed all'aggiudicatario identico importo a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario