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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.05.2010 52.2010.123

7. Mai 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,535 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Pubblico concorso. Di principio, il concorrente deve eseguire la commessa completa in proprio, fatta salva l'ipotesi di un subappalto (se ammesso dagli atti di gara) o di un prestito di manodopera

Volltext

Incarto n. 52.2010.123  

Lugano 7 maggio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Flavia Verzasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 25 marzo 2010 della

RI 1 patrocinata da:  

contro  

la decisione 12 marzo 2010 del CO 2, che ha aggiudicato alla CO 1 di ____________________ la fornitura di ca. 10'000 t di blocchi spaccati da cava per la sistemazione del fondo e degli argini del torrente __________;

viste le risposte:

-    30 marzo 2010 del Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA);

-    6 aprile 2010 del Consorzio CO 2;

-    6 aprile 2010 della CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 20 novembre 2009 il Consorzio CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura di ca. 10'000 t di blocchi spaccati da cava necessari per la sistemazione del fondo e degli argini del torrente __________ (FU n__________ pag__________).

Il capitolato d'appalto non prevedeva particolari criteri di idoneità all'infuori di quelli previsti dall'art. 34 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) e stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente, tenendo conto dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:

1.      Prezzo                                                                             95%

2.      Apprendisti                                                                      5%

B.     Nel termine prestabilito sono pervenute al committente le offerte di sei ditte del ramo, per importi compresi tra fr. 229'295.60 e fr. 486'459.60.

Esperite le necessarie valutazioni in applicazione delle modalità preannunciate nelle prescrizioni di gara, il 12 marzo 2010 la delegazione centrale del consorzio banditore ha risolto di deliberare la commessa alla CO 1 di __________, giunta prima in graduatoria con 5.81 punti.

                                  C.   Contro la predetta decisione la RI 1, ultima classificata con 1.04 punti, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando l'esclusione dal concorso della ditta aggiudicataria, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

                                         La ricorrente sostiene in pratica che la CO 1 non è in grado di svolgere la commessa assegnatale. Essa non ha infatti annunciato alcun subappalto per il trasporto del materiale e non è dotata di veicoli sufficienti per effettuare la fornitura di oltre 11'000 t di pietra, dato che dispone di un solo autocarro a due assi con una portata massima di 8 t di materiale.

                                  D.   In sede di risposta la CO 1 ed il committente si sono opposti all'accoglimento dell'impugnativa.

                                         L'aggiudicataria ha ribadito che eseguirà la commessa in proprio. La distanza fra la cava ed il cantiere le permette di fornire la pietra facendo viaggiare intensamente il mezzo di cui dispone e all'occorrenza ne noleggerà uno.

                                         Anche il committente ha annotato che la CO 1 possiede un autocarro sufficiente per il trasporto del materiale, fermo restando che il veicolo pesante dovrà essere usato sull'arco dell'intera giornata per il solo adempimento del contratto con il Consorzio.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb.

                                         In quanto partecipante alla gara, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare l'aggiudicazione della commessa ad un altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

                                         Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

                                   2.   2.1. Secondo l’art. 25 LCPubb, il committente esclude dalla procedura gli offerenti che:

a)   non adempiono ai criteri di idoneità;

b)   hanno dato al committente indicazioni false;

c)   non rispettano i principi sanciti all’art. 5 lett. c) e d) della legge;

d)   hanno comportamenti tali da impedire un’effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;

e)   sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento;

f)    le ditte che abbiano i medesimi titolari o siano controllate dalle stesse persone e che non adempiono ai principi dell’art. 5.

                                         Giusta l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. A tal fine precisa i criteri di idoneità, tenuto conto della legislazione speciale. La norma impone al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un’aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante delibera sulle offerte pervenutegli.

I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l’opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare l’offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Lo scopo dei criteri di idoneità è soltanto quello di permettere al committente di verificare preventivamente la bontà dei concorrenti per rapporto all’oggetto del concorso. Accertamento, questo, che deve precedere la scelta dell’offerta più vantaggiosa e che si conclude con l’esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.

L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto nell’ambito della procedura di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente l’idoneità dei concorrenti sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando.

                                         2.2. Nel caso di specie, il committente non ha fissato particolari criteri di idoneità, limitandosi ad esigere il rispetto dell'art. 34 RLCPubb/CIAP e del CCL di categoria per tutta la durata del contratto. Ha inoltre imposto che i concorrenti fossero titolari o disponessero di una cava in esercizio nel Canton Ticino. Nulla più (cfr. pos. 223 disposizioni particolari CPN 102). La CO 1 adempie senz'ombra di dubbio i predetti criteri d'idoneità fissati dalla committenza. Dal profilo degli art. 25 lett. a LCPubb e 38 lett. e RLCPubb/CIAP non sussiste dunque alcun valido motivo per doverla escludere dalla procedura.

                                   3.   3.1. Di principio, il concorrente deve eseguire la commessa completa in proprio, fatta salva l'ipotesi di un subappalto (se gli atti di gara permettono questa operazione e vengono rispettate le condizioni esatte dall'art. 36 RLCPubb/CIAP) o di un prestito di manodopera ai sensi dell'art. 37 RLCPubb/CIAP. Di norma, l'aggiudicatario deve insomma fornire la prestazione richiesta con i propri mezzi personali ed infrastrutturali.

                                         3.2. In concreto, la ricorrente contesta proprio la capacità della CO 1, che non ha annunciato subappalti, di svolgere autonomamente la commessa assegnatale. A suo parere, la ditta aggiudicataria non è dotata di veicoli sufficienti per effettuare la fornitura di oltre 11'000 t di pietra, dato che dispone di un solo autocarro a due assi con una portata massima di 8 t di materiale. La censura si rivela del tutto infondata.

                                         Intanto occorre sottolineare che la commessa consiste nella fornitura di 11'300 t di pietra sull'arco di ben 16 mesi (dal marzo 2010 al giugno 2011). Ottimizzando al massimo la distribuzione del carico su un veicolo avente una portata di 8 t, ci vogliono circa 1413 viaggi per trasportare 11'300 t di materiale, ovvero - tenuto conto del tempo disponibile (295 giorni lavorativi) - 5 viaggi al giorno da effettuare su un tragitto cava-cantiere di fornitura di una ventina di chilometri. Un simile impegno appare assolutamente sostenibile. Qualora dovessero insorgere delle difficoltà nel suo corretto e puntuale adempimento, la deliberataria - che dispone notoriamente di una solida struttura aziendale e di adeguate risorse umane (vedi anche pag. 6 capitolato d'offerta) - potrà anche noleggiare un autocarro per consegnare un maggior quantitativo quotidiano di pietra, accelerando di riflesso l'esecuzione della commessa (STA 52.2005.433 del 23 gennaio 2006).

                                    4   Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto.

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Alla resistente CO 1, patrocinata da un legale iscritto nell'apposito registro, sono dovute congrue ripetibili (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 5, 20, 25, 36, 37 LCPubb; 34, 36, 37, 38 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 31, 60 e 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico della ricorrente.

                                   3.   La ricorrente verserà alla CO 1 fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

                                   5.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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