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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.04.2009 52.2009.53

23. April 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,661 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Eccesso di velocità compiuto in Svizzera da un console onorario, inviato in Italia da uno Stato africano. L'interessato non gode dell'immunità dalla giurisdizione amministrativa e deve quindi scontare la revoca della patente di un mese inflittagli per l'infrazione medio grave commessa

Volltext

Incarto/i n. 52.2009.53  

Lugano 23 aprile 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Damiano Bozzini

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 18 febbraio 2009 di

 RI 1   patrocinato da:   PA 1    

contro  

la decisione 4 febbraio 2009 (n. 434) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 14 ottobre 2008 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese;

vista la risposta 3 marzo 2009 del Consiglio di Stato;

preso atto della replica 24 marzo 2009 del ricorrente e della duplica 8 aprile 2009 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 è un cittadino italiano nato a __________ il __________. Beneficiario di un permesso di domicilio C, dal 2006 abita in Ticino, ove svolge ufficialmente la professione di finanziere. Il nominato possiede una licenza di condurre svizzera. Nel 2005 è stato ammonito dalle competenti autorità argoviesi (suo cantone di residenza all'epoca) per aver infranto un limite di velocità. Il provvedimento è stato iscritto nel registro automatizzato delle misure amministrative.

                                  B.   Il __________, verso le ore 17.26RI 1RI 1ha circolato sull'autostrada A1 in territorio di __________ ad una velocità punibile accertata tramite rilevamento radar di 134 km/h, laddove vige un limite di 100 km/h.

A seguito di questa infrazione commessa alla guida della vettura targata __________ intestata alla società __________, con ordinanza penale 9 aprile 2008 la Préfecture du __________ lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 350.-. L'interessato non ha impugnato tale sanzione, che è quindi passata in giudicato incontestata.

                                  C.   Informato dell'apertura di un procedimento di revoca della licenza di condurre, RI 1 ha fatto sapere alla Sezione della circolazione di essere console onorario della __________ in Italia (circoscrizione di Milano) e di godere quindi dell'immunità diplomatica accordata dall'art. 31 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 (Convenzione di Vienna; RS 0.191.01). A comprova del proprio statuto, il console ha prodotto copia del suo passaporto diplomatico e di un "ordine di missione" di durata indeterminata sul tragitto __________ rilasciatogli dalla Presidenza della __________.

                                         Attesa la conclusione del procedimento penale, il 14 ottobre 2008 la Sezione della circolazione ha nondimeno deciso di revocare la licenza di condurre di RI 1 per la durata di un mese (dal 17 novembre al 16 dicembre 2008), autorizzando in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 16b cpv. 2 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

                                  D.   Con giudizio 4 febbraio 2009 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Dopo aver escluso che il ricorrente potesse beneficiare dell'immunità diplomatica per il reato commesso durante un semplice passaggio sul territorio di uno Stato terzo (art. 40 della Convenzione di Vienna), il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti della risoluzione di multa emanata dalle autorità penali del Canton __________. Donde l'assodata sussistenza di una infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b LCStr tale da imporre ex lege una revoca della patente della durata minima di un mese.

                                  E.   Contro il predetto giudicato governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente ha riproposto in sostanza le argomentazioni invano sottoposte al giudizio del Consiglio di Stato, ribadendo che il 13 febbraio 2008 stava attraversando la Svizzera per motivi di servizio, segnatamente per raggiungere Ginevra, prendere un aereo in direzione di Parigi e da lì involarsi verso __________, capitale del suo Stato accreditante. A mente dell'insorgente, i timbri apposti sul suo passaporto diplomatico comprovano la sussistenza e la natura del viaggio che stava effettuando il giorno in cui ha circolato a velocità eccessiva. A torto dunque le precedenti istanze gli hanno negato la piena immunità diplomatica dalla giurisdizione amministrativa, garantitagli dall'art. 31 della Convenzione di Vienna e già riconosciutagli senza problemi da altri Paesi terzi nei quali ha commesso infrazioni alle norme della circolazione.

                                  F.   Il Consiglio di Stato ha proposto di respingere il ricorso, annotando in particolare che dal profilo dell'art. 40 della Convenzione di Vienna la controversa revoca non impedisce al ricorrente il passaggio o il ritorno su territorio svizzero.

                                  G.   In sede di replica l'insorgente ha ribadito che il corretto svolgimento della sua attività diplomatica presuppone la totale immunità dalla giurisdizione amministrativa. La Svizzera, quale Stato firmatario della Convenzione, deve senz'altro concedergliela e mandarlo esente dalla revoca della patente, misura che limiterebbe la sua libertà di movimento intralciando in modo insostenibile la missione (ricerca di mezzi per sviluppare lo sfruttamento e l'industrializzazione di minerali preziosi, semi-preziosi e altre risorse naturali sul mercato nazionale ed internazionale) affidatagli dal Paese accreditante.

Con la duplica il Consiglio di Stato si è riconfermato nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute senza formulare ulteriori osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

                                   2.   Rifacendosi al diritto internazionale, in questa sede il ricorrente rivendica nuovamente l'immunità diplomatica negatagli dalle precedenti istanze.

                                         2.1. La materia è regolamentata dalla già citata Convenzione di Vienna, alla quale hanno aderito numerosi Paesi - tra cui la __________, l'Italia e la Svizzera persuasi che una convenzione internazionale sulle relazioni, i privilegi e le immunità diplomatiche avrebbe contribuito a favorire le relazioni amichevoli tra i paesi. Privilegi e immunità diplomatiche, si precisa tuttavia nel preambolo della Convenzione, volte non ad avvantaggiare persone singole, ma ad assicurare l'adempimento efficace delle funzioni delle missioni diplomatiche in quanto rappresentanti degli Stati. In effetti, l'immunità personale è il corollario dell'immunità di cui gode lo Stato straniero quando agisce iure imperii. Quella accordata dalla Convenzione, codificando una consuetudine del diritto internazionale, è pertanto un privilegio riconosciuto unicamente ai magistrati e funzionari che stanno svolgendo una attività nell'interesse dello Stato che rappresentano (cfr., sull'argomento, DTF 113 Ib 257 consid. 7).

                                         2.2. La Convenzione mira a regolamentare l'istituzione di relazioni diplomatiche e l'invio di missioni diplomatiche tra gli Stati parte. Il suo art. 31 specifica che l'agente diplomatico gode dell'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario. Esso gode del pari dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello stesso, salvo si tratti di:

a.      azione reale circa un immobile privato situato sul territorio dello Stato accreditatario, purché l'agente diplomatico non lo possegga per conto dello Stato accreditante ai fini della missione;

b.      azione circa una successione cui l'agente diplomatico partecipi privatamente, e non in nome dello Stato accreditante, come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario;

c.      azione circa un'attività professionale o commerciale qualsiasi, esercitata dall'agente diplomatico fuori delle sue funzioni ufficiali nello Stato accreditatario.

La norma, come rettamente accertato dal Consiglio di Stato, non è applicabile alla fattispecie, già solo perché la Svizzera non è lo Stato accreditatario del ricorrente, console onorario in Italia.

2.3. In concreto, parrebbe invece pertinente l'art. 40 cpv. 1 della Convenzione, ai sensi del quale se l'agente diplomatico traversa il territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli ha concesso un visto per il passaporto, qualora un tale visto sia richiesto, per recarsi ad assumere le sue funzioni, raggiungere il suo posto o ritornare nel suo paese, lo Stato terzo gli accorderà l’inviolabilità e ogni altra immunità necessaria a permettergli il passaggio o il ritorno. Esso farà altrettanto per i membri della famiglia fruenti dei privilegi e delle immunità che accompagnano l'agente diplomatico o che viaggiano separatamente per raggiungerlo o ritornare nel loro paese.

Secondo la Convenzione di Vienna sono quindi due, cumulativamente, le condizioni preliminari affinché una persona possa invocare l'immunità mentre transita sul territorio di un Paese terzo. Per cominciare, deve trattarsi di un agente diplomatico regolarmente accreditato. Questo agente deve poi trovarsi nel pieno esercizio delle proprie funzioni. Quanto all'ampiezza dell'immunità, stando al tenore letterale dell'art. 40, essa va concessa unicamente nella misura necessaria per permettere all'agente diplomatico di raggiungere il proprio Stato accreditante o accreditatario.

2.4. RI 1 abita in Ticino, più precisamente a __________, ove svolge ufficialmente la professione di finanziere a titolo indipendente. Si proclama console onorario della __________ (Stato di invio) in Italia (Stato di residenza) sulla scorta di un passaporto diplomatico che lo indica come domiciliato a Como (posto consolare) e a Novate Mezzola. A prescindere dall'apparente, inammissibile sussistenza di domicili plurimi in Stati diversi, il suo statuto di console onorario non è però regolamentato dalla Convenzione di Vienna invocata nel gravame, riservata alle missioni diplomatiche in quanto tali, ma dall'apposita Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 (RS 0.191.02) alla quale la __________ non sembra aver aderito (cfr. lista degli Stati partecipanti allegata al testo italiano della Convenzione pubblicata nella RS). Ad ogni buon conto, la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari contiene una norma pressoché identica all'art. 40 cpv. 1 della Convenzione sulle relazioni diplomatiche (trattasi dell'art. 54 cpv. 1), che torna tuttavia applicabile ai soli funzionari consolari di carriera, mentre i funzionari consolari onorari come l'insorgente fruiscono di un ordinamento particolare che non la contempla (vedi art. 58 Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari). Quale semplice console onorario, RI 1 non beneficia quindi dell'immunità dalla giurisdizione amministrativa invocata nel ricorso in relazione all'infrazione commessa in Svizzera (Stato terzo) il 13 febbraio 2008. Neppure se fosse abilitato ad espletare atti diplomatici potrebbe appellarsi con successo ai privilegi ed alle immunità diplomatiche (art. 17 Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari).

D'altra parte, il ricorrente non può seriamente sostenere che il 13 febbraio 2008 si trovava nell'esercizio delle proprie funzioni consolari. Egli afferma che quel giorno doveva raggiungere Ginevra, prendere un aereo in direzione di Parigi e da lì imbarcarsi per __________, capitale del suo Stato accreditante (recte: di invio). Nessuno dei documenti prodotti comprova tuttavia minimamente questa asserzione. I timbri apposti a pag. 20 del passaporto diplomatico non dimostrano nulla. Il primo in alto è illeggibile e il secondo attesta unicamente una partenza da __________ avvenuta il 6 marzo 2008. Anche volendo accreditare la tesi dell'insorgente secondo cui il primo timbro conferma l'arrivo nella capitale della __________ il 21 febbraio 2008, non è dato di comprendere quale attività consolare abbia svolto l'interessato tra il 13 ed il 21 febbraio 2008. Di certo non ha passato tutto quel tempo in viaggio di servizio per raggiungere il suo Stato di invio, salvo ritenere che una trasferta in aereo da Ginevra a __________ via Parigi possa svolgersi sull'arco di ben otto giorni ed il prologo di una siffatta spedizione contempli una corsa in autostrada alla guida di una vetture intestata ad una società di Zurigo. Come se non bastasse, l'"ordine di missione" rilasciatogli dalla Presidenza della __________ lo copre soltanto sul tragitto __________.

Ne segue che in quanto volta ad ottenere l'immunità diplomatica, non ammessa dalle precedenti istanze, l'impugnativa va senz'altro respinta. Il fatto che in altre occasioni un simile beneficio gli sia stato, a torto, accordato non è evidentemente di rilievo.

3.Ai fini del presente giudizio resta soltanto da chiedersi se la durata della revoca inflitta al ricorrente è stata commisurata correttamente.

                                         3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio grave colui che violando norme della circolazione provoca un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).

3.2. Secondo la giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del vecchio diritto, un eccesso di velocità in autostrada di 31-34 km/h in condizioni favorevoli era considerato di media gravità e provocava una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (cfr. DTF 124 II 475 consid. 2a e rinvii). Indipendentemente dalle circostanze concrete, un superamento del limite di 35 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e rinvii).

Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234 consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 31 km/h in autostrada costituisce un'infrazione medio grave da punire con una revoca della patente di almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli.

                                         3.3. Nel caso in esame, dagli atti risulta che il 13 maggio 2008 RI 1 ha superato di 34 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 100 km/h consentita sulla autostrada A1 in territorio di __________. Egli ha dunque compromesso in modo medio grave la sicurezza della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza e degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 90 cifra 1 LCStr. Nel fissare in un solo mese la revoca disposta nei confronti del ricorrente, la Sezione della circolazione ha tuttavia omesso di considerare (art. 16 cpv. 3 LCStr):

·      l'effettiva importanza dell'eccesso di velocità commesso, di appena 1 km/h al di sotto della soglia di gravità comportante per legge una revoca di almeno tre mesi;

·      il precedente dell'insorgente, che nel 2005 sotto l'egida quindi del nuovo diritto - è già stato ammonito per aver circolato a velocità eccessiva.

                                         Se ne deve concludere che il provvedimento di revoca tutelato dal Consiglio di Stato, limitato al minimo previsto dall'art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr, non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale siccome del tutto favorevole al ricorrente.

                                   4.   Stante quanto precede, l'impugnativa deve essere senz'altro respinta.

                                         La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1 segg. Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche; 1 segg. Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari; 16, 16b, 32, 90 LCStr; 33 OAC; 4a ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 60 e 61 LPamm,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

            , .

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario